- L'articolo 6 elenca le cause ostative che precludono l'acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell'articolo 5.
- Precludono la concessione: la condanna per i delitti contro la personalità dello Stato (libro II, titolo I, capi I, II e III, c.p.) e la condanna per delitto non colposo con pena edittale nel massimo non inferiore a tre anni.
- Ostativa anche la condanna all'estero, per reato non politico, a pena detentiva superiore a un anno, se la sentenza è riconosciuta in Italia.
- Preclude inoltre la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
- La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna; in pendenza di azione penale o del riconoscimento della sentenza straniera l'acquisto è sospeso.
Testo dell'articoloVigente
Art. 6 L. 91/1992
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza
1. Precludono l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’articolo 5: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale; b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l’ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
4. L’acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.
Commento
La funzione dell'articolo 6 nel sistema della cittadinanza
L'articolo 6 individua le condizioni che impediscono l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, cioè la fattispecie disciplinata dall'articolo 5. Mentre l'articolo 5 fissa i requisiti positivi (il vincolo coniugale con un cittadino, la residenza legale e, dopo la riforma, la conoscenza della lingua), l'articolo 6 introduce i requisiti negativi: situazioni la cui presenza «preclude» la concessione, anche se l'interessato possiede tutti i presupposti positivi. Si tratta di una norma di sbarramento che tutela l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, riservando la cittadinanza a chi non presenti profili di pericolosità penale o per la collettività. La cittadinanza, in questa prospettiva, non è solo un beneficio individuale ma un legame di lealtà reciproca tra il soggetto e la Repubblica, che lo Stato può negare in presenza di gravi precedenti.
I delitti contro la personalità dello Stato
La prima causa ostativa, prevista dalla lettera a) del comma 1, è la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale. Si tratta dei delitti contro la personalità dello Stato: i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, quelli contro la personalità interna e quelli contro i diritti politici del cittadino. Sono fattispecie di particolare gravità, che colpiscono i fondamenti stessi dell'ordinamento e dell'indipendenza della Repubblica. La scelta del legislatore è netta: chi è stato condannato per tali reati non può acquisire la cittadinanza per matrimonio, perché è venuto meno quel minimo di affidamento sulla lealtà del soggetto che la cittadinanza presuppone.
La condanna per delitto non colposo grave
La lettera b) del comma 1 individua una seconda categoria, ancorata alla gravità della pena. È ostativa la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale «non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione». Il riferimento è alla pena prevista in astratto dalla norma incriminatrice nel suo massimo, non a quella in concreto inflitta: ciò che rileva è la gravità tipica del reato secondo la valutazione del legislatore. La disposizione esclude i delitti colposi, coerentemente con il fatto che la causa ostativa mira a colpire condotte connotate da volontà criminosa e non meri comportamenti negligenti.
Le condanne straniere e il loro riconoscimento
Sempre la lettera b) considera anche le condanne pronunciate da un'autorità giudiziaria straniera. È ostativa la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno, purché la sentenza «sia stata riconosciuta in Italia». Il riconoscimento non opera automaticamente: il comma 2 stabilisce che è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti della valutazione sulla cittadinanza. Sono esclusi i reati politici, in linea con i principi generali dell'ordinamento che riservano un trattamento differenziato alle vicende penali di matrice politica.
I comprovati motivi di sicurezza della Repubblica
La lettera c) del comma 1 introduce una causa ostativa di natura diversa, non legata a una condanna ma alla «sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica». Si tratta di una clausola che consente all'amministrazione di negare la cittadinanza quando emergano elementi concreti di rischio per la sicurezza nazionale, anche in assenza di una sentenza penale. La formula richiede che i motivi siano «comprovati» e riferiti al «caso specifico», a tutela dell'interessato contro valutazioni generiche o astratte: la preclusione deve fondarsi su elementi seri e individualizzati, suscettibili di sindacato in sede di motivazione del provvedimento.
Riabilitazione e sospensione del procedimento
L'articolo 6 prevede meccanismi che attenuano la rigidità delle cause ostative. Il comma 3 stabilisce che la riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna: una volta intervenuta la riabilitazione, il precedente penale non impedisce più l'acquisto della cittadinanza. Il comma 4 disciplina invece la fase intermedia: se è stata promossa azione penale per i delitti contro la personalità dello Stato o per il delitto grave della lettera b), primo periodo, l'acquisto è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva; la sospensione opera anche per il tempo in cui pende il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera. Si evita così sia di concedere la cittadinanza a chi potrebbe risultare condannato, sia di pregiudicare definitivamente chi è ancora coperto dalla presunzione di non colpevolezza.
Ambito di applicazione e collegamento con la riforma 2025
È essenziale ricordare che l'articolo 6 opera espressamente «ai sensi dell'articolo 5», cioè rispetto all'acquisto per matrimonio, e non incide sull'acquisto automatico per nascita iure sanguinis, che prescinde da valutazioni di questo tipo. La disposizione va comunque letta nel quadro complessivo della legge, oggi profondamente rinnovato dalla riforma del 2025, che per le concessioni ex articoli 5 e 9 ha introdotto il requisito della conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1. Chi intende ottenere la cittadinanza per matrimonio deve dunque soddisfare i requisiti positivi dell'articolo 5, possedere il requisito linguistico e, al contempo, non incorrere in alcuna delle cause ostative qui descritte: solo la compresenza di tutti questi elementi consente l'esito favorevole del procedimento.
Casi pratici
Caso 1: Condanna per delitto grave durante il procedimento
Tizio, coniuge di cittadina italiana, presenta domanda di cittadinanza per matrimonio. Nel corso del procedimento viene avviata un'azione penale per un delitto non colposo punito nel massimo con quattro anni di reclusione. Ai sensi del comma 4, l'acquisto della cittadinanza è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva.
Caso 2: Effetto della riabilitazione
Caio aveva riportato anni prima una condanna ostativa ai sensi della lettera b). Ottenuta la riabilitazione, presenta domanda di cittadinanza per matrimonio: in forza del comma 3, la riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna, che quindi non impedisce più la concessione.
Caso 3: Condanna pronunciata all'estero
Sempronio è stato condannato all'estero, per un reato non politico, a una pena detentiva superiore a un anno. La condanna diventa ostativa solo se la sentenza viene riconosciuta in Italia, riconoscimento che il procuratore generale del distretto competente richiede anche ai soli fini della valutazione sulla cittadinanza.
Domande frequenti
Quali condanne impediscono di ottenere la cittadinanza per matrimonio?
Le condanne per i delitti contro la personalità dello Stato (libro II, titolo I, capi I-III c.p.) e le condanne per delitto non colposo con pena edittale nel massimo non inferiore a tre anni; all'estero, la condanna per reato non politico a pena detentiva superiore a un anno se la sentenza è riconosciuta in Italia.
Una condanna estera blocca sempre la cittadinanza?
Solo se è per un reato non politico, a pena detentiva superiore a un anno, e la sentenza viene riconosciuta in Italia su richiesta del procuratore generale del distretto competente. Senza riconoscimento la condanna straniera non produce l'effetto ostativo.
La riabilitazione consente di superare la causa ostativa?
Sì. Il comma 3 dispone che la riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna, che quindi non impedisce più l'acquisto della cittadinanza per matrimonio.
Cosa significa preclusione per motivi di sicurezza della Repubblica?
La cittadinanza può essere negata in presenza di comprovati motivi, riferiti al caso specifico, inerenti alla sicurezza nazionale, anche senza una condanna penale; i motivi devono essere seri, concreti e individualizzati.
Cosa accade se è in corso un processo penale?
Se è stata promossa azione penale per i delitti più gravi indicati al comma 1, lettere a) e b) primo periodo, l'acquisto della cittadinanza è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva, così come durante il procedimento di riconoscimento di una sentenza straniera.
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