- Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista automaticamente la cittadinanza italiana, senza bisogno di domanda o naturalizzazione.
- La regola vale anche per gli adottati prima dell'entrata in vigore della legge (16 agosto 1992), con effetto retroattivo.
- Se l'adozione è revocata «per fatto dell'adottato», questi perde la cittadinanza, ma solo se possiede o riacquista un'altra cittadinanza (per evitare l'apolidia).
- Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana; se la revoca avviene in età adulta può comunque rinunciarvi entro un anno, se ha altra cittadinanza.
- L'acquisto riguarda la sola adozione del minore: l'adozione di un maggiorenne segue regole diverse e non rientra in questa norma.
Testo dell'articoloVigente
Art. 3 L. 91/1992
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza
1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora l’adozione sia revocata per fatto dell’adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca l’adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell’adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa. articolo precedente articolo successivo
Commento
La ratio: il minore adottato entra a pieno titolo nella famiglia italiana
L'articolo 3 della legge n. 91 del 1992 traduce sul piano della cittadinanza il principio che ispira l'intera disciplina dell'adozione del minore: l'adottato diventa figlio dell'adottante a tutti gli effetti. Se chi adotta è cittadino italiano, sarebbe incoerente che il bambino restasse straniero all'interno della propria famiglia. Per questo la norma stabilisce un acquisto automatico della cittadinanza, che non richiede alcuna istanza, alcun decreto e alcun periodo di residenza. La cittadinanza segue lo status filiationis, esattamente come accade per il figlio nato da genitore italiano in forza dello ius sanguinis. Il fondamento non è il luogo di nascita né la durata della permanenza, ma il vincolo familiare costituito dall'adozione.
Un acquisto automatico, non una concessione discrezionale
È importante cogliere la differenza rispetto agli altri modi di acquisto previsti dalla legge. La cittadinanza per matrimonio (art. 5) si ottiene a domanda e con decreto del Ministro dell'interno; la naturalizzazione (art. 9) richiede residenza legale prolungata ed è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, in modo discrezionale. L'acquisto per adozione del minore, invece, opera di diritto: prodotta l'adozione da parte del cittadino italiano, l'effetto sulla cittadinanza si verifica senza margini di valutazione da parte dell'amministrazione. Il bambino non «chiede» di diventare italiano: lo diventa perché è stato adottato. Questa automaticità è la cifra essenziale dell'articolo 3 e ne fa uno strumento di tutela immediata e piena del minore.
L'efficacia retroattiva del comma 2
Il comma 2 estende la regola anche agli adottati prima dell'entrata in vigore della legge. Si tratta di una scelta di equità: chi era stato adottato sotto la disciplina precedente non viene lasciato in una condizione deteriore rispetto a chi è adottato oggi. La norma evita che la riforma del 1992 crei una disparità tra «vecchi» e «nuovi» adottati all'interno della stessa categoria. Il beneficio della cittadinanza viene così riconosciuto a chi, pur adottato in passato da cittadino italiano, non ne aveva potuto godere in forza delle regole allora vigenti. È una clausola di sanatoria che rafforza la logica di piena integrazione familiare sottesa all'intera disposizione.
La revoca «per fatto dell'adottato»: la perdita della cittadinanza
Il comma 3 disciplina l'ipotesi patologica: la revoca dell'adozione causata da un comportamento dell'adottato stesso. In tal caso la legge prevede la perdita della cittadinanza italiana, ma a una condizione precisa e invalicabile: che l'interessato sia in possesso di un'altra cittadinanza o la riacquisti. Questo limite non è un dettaglio tecnico ma il riflesso di un principio fondamentale dell'ordinamento internazionale ed europeo, ossia il divieto di rendere una persona apolide. Se la perdita della cittadinanza italiana esponesse l'adottato a restare privo di qualsiasi appartenenza statale, la sanzione non opera. La cittadinanza si perde solo dove ciò non lascia un vuoto.
Gli «altri casi di revoca»: la conservazione e il diritto di rinuncia
Il comma 4 distingue nettamente la revoca non imputabile all'adottato. In questi casi la cittadinanza si conserva: la rottura del vincolo adottivo, se non dipende da una condotta dell'adottato, non comporta la perdita dello status acquisito. La legge introduce però un temperamento per l'ipotesi in cui la revoca intervenga durante la maggiore età: in tale situazione l'adottato adulto, se possiede altra cittadinanza o la riacquista, può rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca. Si riconosce così uno spazio di autodeterminazione: l'ex adottato maggiorenne, venuto meno il legame familiare, può scegliere se mantenere o meno l'appartenenza italiana, sempre nel rispetto del divieto di apolidia.
Solo adozione del minore: il confine con l'adozione del maggiorenne
La disposizione si riferisce espressamente al «minore straniero adottato». L'acquisto automatico della cittadinanza è quindi legato alla minore età al momento dell'adozione, perché è in quella fase che si realizza il pieno inserimento del bambino nella nuova famiglia, con la costituzione di un rapporto di filiazione equiparato a quello di sangue. L'adozione di persone maggiorenni, che nel nostro ordinamento ha natura e finalità diverse, non rientra in questa norma e non produce l'acquisto automatico della cittadinanza. Chi viene adottato da adulto dovrà eventualmente percorrere altre strade previste dalla legge, come la naturalizzazione, con i relativi requisiti di residenza.
Doppia cittadinanza e coordinamento con le altre norme
L'articolo 3 si inserisce in un sistema che ammette pacificamente la doppia cittadinanza: l'adottato che diventa italiano non è tenuto a rinunciare alla cittadinanza d'origine, salvo che lo richieda la legge dello Stato di provenienza. Il riferimento, nei commi 3 e 4, al «possesso di altra cittadinanza» conferma questa impostazione, perché è proprio l'esistenza di un'altra appartenenza a consentire la perdita o la rinuncia di quella italiana senza creare apolidi. Per gli adempimenti dichiarativi e di registrazione la norma va letta insieme all'art. 23, che individua nell'ufficiale dello stato civile e nell'autorità consolare i soggetti competenti a ricevere le dichiarazioni e a curarne la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita.
Casi pratici
Caso 1: Adozione di un bambino straniero da parte di una coppia italiana
Tizio e la moglie, cittadini italiani, concludono l'adozione di un bambino straniero di otto anni. Alla luce dell'articolo 3, il minore acquista automaticamente la cittadinanza italiana per effetto dell'adozione, senza necessità di presentare alcuna domanda di naturalizzazione né di maturare periodi di residenza. La trascrizione avverrà presso l'ufficiale dello stato civile, con annotazione a margine dell'atto di nascita.
Caso 2: Adozione anteriore al 1992
Caio fu adottato da un cittadino italiano nel 1985, quando la legge attuale non era ancora in vigore. Invocando il comma 2 dell'articolo 3, che estende la disciplina anche agli adottati prima del 16 agosto 1992, Caio può vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana sulla base del vincolo adottivo allora costituito, in virtù dell'efficacia retroattiva voluta dal legislatore per evitare disparità.
Caso 3: Revoca dell'adozione in età adulta
Sempronio, adottato da minore da cittadino italiano, vede revocata l'adozione quando è ormai maggiorenne, per cause non a lui imputabili. In base al comma 4 conserva la cittadinanza italiana; tuttavia, poiché possiede anche la cittadinanza del Paese d'origine, può scegliere di rinunciare a quella italiana entro un anno dalla revoca, esercitando lo spazio di autodeterminazione che la norma gli riconosce.
Domande frequenti
Il minore straniero adottato da un italiano deve fare domanda per diventare cittadino?
No. L'articolo 3 prevede un acquisto automatico della cittadinanza per effetto dell'adozione: non occorre presentare istanza di naturalizzazione né maturare periodi di residenza. La cittadinanza segue lo status di figlio.
La norma vale anche per chi è stato adottato prima del 1992?
Sì. Il comma 2 estende la disciplina agli adottati prima dell'entrata in vigore della legge (16 agosto 1992), con efficacia retroattiva, per non penalizzare chi era stato adottato sotto le regole precedenti.
L'adottato può perdere la cittadinanza italiana?
Solo se l'adozione è revocata «per fatto dell'adottato» e a condizione che egli possieda o riacquisti un'altra cittadinanza. La perdita non opera mai se renderebbe la persona apolide. Negli altri casi di revoca la cittadinanza si conserva.
L'acquisto automatico vale anche per l'adozione di un maggiorenne?
No. L'articolo 3 riguarda il «minore straniero adottato». L'adozione di persone maggiorenni ha natura diversa e non produce l'acquisto automatico della cittadinanza: occorre eventualmente seguire altre vie, come la naturalizzazione.
L'adottato deve rinunciare alla cittadinanza d'origine?
No, l'ordinamento italiano ammette la doppia cittadinanza. Il minore adottato può conservare la cittadinanza del Paese d'origine, salvo che la rinuncia sia imposta dalla legge di quello Stato.
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