Autore: Andrea Marton

  • Art. 39 D.Lgs. 141/2024 – Potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli

    Art. 39 D.Lgs. 141/2024 – Potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, l’Agenzia, nell’ambito dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli, attua il coordinamento operativo delle amministrazioni che concorrono al controllo sulle merci in ingresso e uscita nel o dal territorio doganale dell’Unione europea.

    2. Qualora debbano essere effettuati controlli di natura amministrativa previsti dalla normativa unionale al momento dell’ingresso o dell’uscita nel o dal territorio dell’Unione europea, finalizzati al rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati e che comportino una visita delle merci, le amministrazioni competenti assicurano che questi avvengano contemporaneamente e nello stesso luogo di quelli doganali.

    3. Qualora, in aggiunta ai controlli amministrativi di cui al comma 2, le amministrazioni competenti intendano effettuare controlli amministrativi basati su una valutazione del rischio o su criterio casuale, la relativa analisi del rischio e quindi la selezione delle operazioni doganali da sottoporre a controllo deve essere integrata nell’analisi dei rischi in uso all’Agenzia in applicazione del Codice.

    4. I controlli amministrativi di cui ai commi 2 e 3 sono effettuati secondo il principio dello sportello unico dell’Unione europea e con le modalità dello Sportello unico doganale e dei controlli disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235.

    5. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo, i controlli che, per oggettivi motivi logistici o per specifiche previsioni della normativa unionale o nazionale, non possono essere effettuati nei luoghi normalmente deputati allo svolgimento dei controlli doganali.

    6. Con gli accordi di cooperazione di cui all’articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2021, l’Agenzia, e le amministrazioni competenti di cui al comma 1 possono stabilire: a) le modalità per l’effettuazione dei controlli di cui ai commi 2 e 3; b) le modalità di integrazione delle analisi dei rischi di cui al comma 3; c) le modalità e i termini di scambio dei dati sui controlli e il risultato degli stessi; d) in relazione ai controlli di cui al comma 5, soluzioni alternative atte a snellire le procedure di controllo al fine di facilitare l’ingresso e l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell’Unione europea.

  • Abrogazioni TUE: casi pratici art. 136 D.P.R. 380/2001

    L’art. 136 del T.U. Edilizia (D.P.R. 380/2001) è la clausola di chiusura del testo unico: enumera, in due commi separati, le disposizioni di legge abrogate all’entrata in vigore del nuovo corpo normativo. Capire quali norme sono state assorbite – e quali, invece, sono state espressamente salvate – è indispensabile ogni volta che si gestiscono pratiche edilizie, contenziosi o verifiche urbanistiche su immobili con storia anteriore al 2001. I casi che seguono mostrano i contesti operativi più ricorrenti.

    Quadro normativo

    L’art. 136 TUE si struttura in due commi che rispecchiano i due percorsi di delega degli anni ’90. Il comma 1, fondato sull’art. 20, comma 4, L. 59/1997 (delega Bassanini), abroga norme della legge urbanistica del 1942 (L. 1150/1942), della legge Bucalossi (L. 10/1977), del primo condono edilizio (L. 47/1985) e delle norme sulla DIA (D.L. 398/1993). Il comma 2, fondato sull’art. 7, L. 50/1999 (delega «taglia-leggi»), abroga ulteriori articoli del R.D. 1265/1934, della stessa L. 1150/1942 e di altre leggi speciali. Sopravvivono all’abrogazione i commi 6, 8 e 9 dell’art. 41-quinquies L. 1150/1942, espressamente fatti salvi perché disciplinano limiti di densità edilizia e pianificazione attuativa. La domanda pratica che guida l’intera norma è: quale disciplina si applica a un titolo o a un procedimento sorto prima del 30 giugno 2003?

    Ambito di applicazione e profili operativi

    L’art. 136 rileva in tre contesti principali: l’interpretazione dei titoli abilitativi storici (licenze ex L. 1150/1942, concessioni ex L. 10/1977, DIA ex D.L. 398/1993), la lettura di condoni e provvedimenti sanzionatori ante-TUE, e il contenzioso amministrativo a cavallo del 2001-2003. Il principio cardine è che l’abrogazione non cancella gli effetti già prodotti dai titoli rilasciati sotto la previgente normativa: una licenza del 1995 rimane valida, ma la sua esecuzione successiva al 30 giugno 2003 va confrontata con il TUE. L’operatore deve individuare l’articolo del TUE che ha assorbito la norma abrogata: gli artt. 1, 4 e 9 della L. 10/1977 confluiscono negli artt. 16-17 TUE; gli artt. 220-221 del R.D. 1265/1934 sono traslati nell’art. 24 TUE.

    Caso 1: verifica di una licenza edilizia del 1988

    Scenario. Tizio acquista un appartamento costruito nel 1988 sulla base di una licenza edilizia rilasciata ai sensi dell’art. 31 della L. 1150/1942. In sede di rogito notarile il venditore produce la vecchia licenza, ma il notaio segnala che quell’articolo è stato abrogato dall’art. 136 TUE. Tizio chiede se il titolo sia ancora valido e quale norma si applichi oggi per verificarne la conformità.

    Come si legge l’art. 136. L’abrogazione dell’art. 31 L. 1150/1942 non travolge retroattivamente la licenza edilizia già rilasciata: l’atto amministrativo ha esaurito i suoi effetti costitutivi nel 1988 e rimane valido come titolo abilitativo. L’art. 136 comma 1 elimina la norma come fonte di disciplina futura, non gli effetti già prodotti. Per verificare la conformità urbanistica attuale dell’immobile, si applica il TUE (in particolare gli artt. 9 e 10 TUE sul permesso di costruire e le sue condizioni), che ha assorbito le funzioni dell’abrogato art. 31.

    • Richiedere al Comune il certificato di destinazione urbanistica e confrontarlo con la licenza storica.
    • Verificare nell’art. 10 TUE se l’intervento rientrerebbe oggi tra quelli soggetti a permesso di costruire.
    • Consultare l’archivio edilizio comunale per accertare eventuali varianti in corso d’opera o sanzioni pendenti.

    Caso 2: sanatoria ante-TUE e condono L. 47/1985

    Scenario. Sempronio eredita un immobile che nel 1987 era stato oggetto di domanda di condono edilizio ai sensi della L. 47/1985. Il condono è stato rilasciato nel 1991. Ora Sempronio vuole ristrutturare e un tecnico gli dice che deve verificare la regolarità urbanistica sulla base del TUE, ma la L. 47/1985 è stata abrogata dall’art. 136 TUE. Come si legge la sanatoria ottenuta?

    Come si legge l’art. 136. L’art. 136, comma 1, abroga gli artt. 15 e parti dell’art. 25 della L. 47/1985. Tuttavia, il condono del 1991 è un provvedimento amministrativo definitivo che ha regolarizzato l’abuso edilizio: l’abrogazione della legge di riferimento non ne travolge gli effetti. La legittimità urbanistica dell’immobile si fonda su quel provvedimento. Per il nuovo intervento di ristrutturazione, si applica integralmente il TUE: il richiedente deve presentare il titolo abilitativo appropriato (CILA, SCIA o permesso di costruire) in conformità agli artt. 6, 22 e 10 TUE.

    • Reperire la copia del condono del 1991 (ricevuta domanda e provvedimento espresso o silenzio-assenso).
    • Acquisire visura catastale aggiornata e verificare la corrispondenza con lo stato condonato.
    • Presentare il nuovo titolo abilitativo secondo il TUE allegando il condono come prova della regolarità pregressa.

    Caso 3: DIA presentata sotto il D.L. 398/1993 e completamento post-TUE

    Scenario. Caio presenta una denuncia di inizio attività (DIA) nel 2002, pochi mesi prima dell’entrata in vigore del TUE, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 398/1993 conv. L. 493/1993. I lavori iniziano nel 2002 ma si concludono nel 2004. Nel 2004 il Comune contesta che la DIA presentata è basata su una norma abrogata dall’art. 136 TUE e richiede un nuovo titolo abilitativo.

    Come si legge l’art. 136. L’art. 136, comma 1, abroga l’art. 4 del D.L. 398/1993 (DIA), ma l’abrogazione non opera retroattivamente sui procedimenti già avviati e perfezionati prima dell’entrata in vigore del TUE. La DIA presentata nel 2002 era valida al momento della sua presentazione e produceva effetti abilitativi: i lavori iniziati sotto quella DIA possono essere completati. Il TUE (artt. 22-23) ha disciplinato la SCIA/DIA in modo sostanzialmente analogo per molti interventi, e non ha introdotto requisiti sostanziali più restrittivi che possano invalidare il titolo già formato.

    • Conservare la DIA del 2002 con prova della data di deposito e del decorso del termine di 30 giorni senza opposizione.
    • Verificare la conformità dei lavori al progetto depositato con la DIA originaria.
    • In caso di contestazione, invocare il principio del tempus regit actum producendo la documentazione ante-TUE.

    Caso 4: norma «sopravvissuta» – i commi 6, 8 e 9 dell’art. 41-quinquies L. 1150/1942

    Scenario. Il Comune di Merano adotta un piano attuativo che limita la densità edilizia in una zona di espansione. Un’impresa di costruzioni, Alfa S.r.l., contesta che tali limiti non trovano base nel TUE e che le vecchie norme della L. 1150/1942 sono state tutte abrogate dall’art. 136. Il Comune sostiene invece che i limiti di densità trovano ancora copertura normativa.

    Come si legge l’art. 136. Il comma 2 dell’art. 136 TUE abroga numerosi articoli della L. 1150/1942, ma espressamente fa salvi i commi 6, 8 e 9 dell’art. 41-quinquies L. 1150/1942, che disciplinano i limiti di densità edilizia nelle zone di espansione e le norme sulle distanze tra edifici. Questi commi non sono stati abrogati e restano vigenti come autonoma fonte normativa, anche nell’assetto successivo al TUE. Il Comune ha quindi piena copertura normativa per applicare quei limiti nel piano attuativo.

    • Verificare il testo dei commi 6, 8 e 9 dell’art. 41-quinquies L. 1150/1942, tutt’ora in vigore.
    • Confrontare i limiti di densità del piano attuativo con quelli fissati dalla norma sopravvissuta.
    • In caso di ricorso al TAR, citare espressamente la clausola di salvezza dell’art. 136, comma 2, TUE.

    Caso 5: abilitazione all’agibilità – R.D. 1265/1934 vs. art. 24 TUE

    Scenario. Un ufficio tecnico comunale riceve una richiesta di certificato di agibilità per un immobile completato nel 2005. Il responsabile del procedimento trova in archivio un parere igienico-sanitario rilasciato nel 2000 ai sensi degli artt. 220-221 del R.D. 1265/1934 (testo unico leggi sanitarie). Chiede se quel parere sia ancora sufficiente o se occorra una nuova attestazione ai sensi del TUE.

    Come si legge l’art. 136. L’art. 136, comma 2, ha abrogato gli artt. 220 e 221, comma 2, del R.D. 1265/1934, traslando la disciplina dell’abitabilità/agibilità nell’art. 24 TUE. Il parere igienico-sanitario rilasciato nel 2000 attesta requisiti verificati sotto la normativa previgente; tuttavia, poiché il completamento dell’immobile è avvenuto nel 2005 – a TUE vigente – la domanda di agibilità deve essere istruita secondo l’art. 24 TUE, che richiede la segnalazione certificata (SCIA) corredata da documentazione tecnica aggiornata. Il vecchio parere potrà essere prodotto come elemento integrativo ma non sostituisce il procedimento ex art. 24 TUE.

    • Presentare la SCIA di agibilità ai sensi dell’art. 24 TUE con la documentazione tecnica aggiornata.
    • Allegare il parere del 2000 come elemento storico integrativo, non sostitutivo del procedimento TUE.
    • Verificare che il collaudo statico e l’attestazione energetica siano conformi alle norme vigenti al completamento (2005).

    Quando intervenire

    Occorre confrontarsi con l’art. 136 TUE ogni volta che l’iter di un immobile attraversa la data spartiacque del 30 giugno 2003. I momenti tipici: (a) due diligence immobiliare su immobili con titoli storici; (b) contestazioni amministrative su pratiche ante-2001; (c) ricorsi al TAR che richiedono di individuare la norma applicabile ratione temporis; (d) verifica se una disposizione della vecchia L. 1150/1942 o della L. 47/1985 sia ancora invocabile come fonte autonoma. Regola costante: l’abrogazione non travolge retroattivamente gli effetti già prodotti da atti amministrativi definitivi.

    Norme e fonti

    • Art. 136, commi 1 e 2, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia)
    • Art. 138 D.P.R. 380/2001 (entrata in vigore del TUE)
    • Art. 41-quinquies, commi 6, 8 e 9, L. 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica – norma sopravvissuta)
    • Art. 20, comma 4, L. 15 marzo 1997, n. 59 (delega Bassanini I – base del comma 1)
    • Art. 7, L. 8 marzo 1999, n. 50 (delega taglia-leggi – base del comma 2)
    • Art. 4, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, conv. L. 4 dicembre 1993, n. 493 (DIA previgente, abrogata)
    • Artt. 220-221, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (leggi sanitarie – abrogati, trasfusi nell’art. 24 TUE)
    • Artt. 6, 10, 16, 22, 23, 24 D.P.R. 380/2001 (norme TUE che hanno assorbito le disposizioni abrogate)
    • L. 28 febbraio 1985, n. 47 (primo condono edilizio – parzialmente abrogata)

    Domande frequenti

    L’abrogazione dell’art. 31 L. 1150/1942 rende invalide le vecchie licenze edilizie?

    No. L’abrogazione operata dall’art. 136 TUE rimuove la norma come fonte di disciplina per il futuro, ma non travolge retroattivamente i provvedimenti amministrativi già emessi e divenuti definitivi. Una licenza edilizia rilasciata negli anni ’80 o ’90 in base all’art. 31 L. 1150/1942 rimane un valido titolo abilitativo; la sua efficacia può essere verificata confrontandola con la pianificazione urbanistica e con il TUE vigente.

    I commi 6, 8 e 9 dell’art. 41-quinquies L. 1150/1942 sono ancora in vigore dopo il TUE?

    Sì. L’art. 136, comma 2, TUE li ha espressamente fatti salvi, escludendoli dall’abrogazione. Questi commi disciplinano i limiti di densità edilizia e le norme sulle distanze, e continuano ad applicarsi come fonte normativa autonoma anche nell’assetto post-TUE.

    Una DIA presentata nel 2002 ai sensi del D.L. 398/1993 è ancora valida dopo l’abrogazione di quella norma?

    In linea generale sì, se la DIA era stata correttamente perfezionata prima dell’entrata in vigore del TUE (30 giugno 2003). Il principio del tempus regit actum tutela i procedimenti già avviati e conclusi sotto la normativa previgente. Per i lavori non ancora iniziati alla data del TUE, invece, la questione è più complessa e richiede una valutazione caso per caso alla luce delle disposizioni transitorie.

    Come si individua la norma del TUE che ha sostituito una disposizione abrogata dall’art. 136?

    Il metodo più affidabile è consultare la relazione illustrativa al D.P.R. 380/2001 e le tavole di corrispondenza elaborate dalla dottrina specialistica. In alternativa, si ricerca nel TUE la materia regolata dalla vecchia norma: per esempio, la disciplina del contributo di costruzione (ex artt. 3-9 L. 10/1977) si trova negli artt. 16-19 TUE; l’agibilità (ex artt. 220-221 R.D. 1265/1934) è nell’art. 24 TUE; la DIA (ex art. 4 D.L. 398/1993) confluisce negli artt. 22-23 TUE.

  • Art. 29 D.Lgs. 141/2024 – Merci perdute o distrutte. Cali ammissibili

    Art. 29 D.Lgs. 141/2024 – Merci perdute o distrutte. Cali ammissibili

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa unionale, ai fini dell’estinzione dell’obbligazione doganale, i cali ammissibili sono determinati con decreto dal Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  • Art. 1299 Codice della Navigazione – Pubblicità degli atti relativi alla proprietà dell’aeromobile

    Art. 1299 Codice della Navigazione – Pubblicità degli atti relativi alla proprietà dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni di questo codice e del codice civile relative alla pubblicità si applicano anche agli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà e degli altri diritti reali sull’aeromobile di data anteriore a quella dell’entrata in vigore del presente codice e non resi pubblici anteriormente alla data stessa.

  • Art. 805 Codice della Navigazione – Approdo di aeromobili provenienti dall’estero

    Art. 805 Codice della Navigazione – Approdo di aeromobili provenienti dall’estero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Amministrazioni interessate. Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151 .

  • CCNL Aninsei Scuola Privata Laica: ferie, permessi e congedi

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Ferie, permessi e congedi nel CCNL Aninsei: guida completa

    Trenta giorni di ferie annue per tutti, congedo matrimoniale di 15 giorni, festività del Santo Patrono. Il CCNL Aninsei per le scuole private laiche definisce con precisione i diritti di assenza retribuita. Questa guida illustra le regole essenziali per lavoratori e datori.

    In sintesi

    Il CCNL Aninsei garantisce 30 giorni di ferie annue retribuite a tutti i dipendenti, inclusi i part-time, con maturazione dal 1° settembre al 31 agosto. Almeno 20 giorni devono essere goduti nel periodo estivo in modo continuativo; i restanti entro luglio dell’anno successivo. Le ferie sono irrinunciabili e non monetizzabili durante il rapporto. Il congedo matrimoniale è di 15 giorni di calendario.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Data rinnovo
    15 giugno 2024
    Vigenza
    1° settembre 2024 – 31 dicembre 2027
    Norma di legge
    Ferie minime di legge: 4 settimane (art. 10 D.Lgs. 66/2003); il CCNL migliora la garanzia legale

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi nel CCNL Aninsei – riepilogo
    Istituto Durata / Importo Caratteristiche principali
    Ferie annue 30 giorni Valide per tutti (inclusi part-time); maturazione 1° settembre – 31 agosto
    Ferie estive minime 20 giorni (continui) Da godere nel periodo estivo in modo ininterrotto (almeno 2/3 del totale)
    Residuo ferie 10 giorni Fruibili in max 2 periodi; da esaurire entro luglio dell’anno successivo
    Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario Retribuito, non frazionabile; in occasione del matrimonio
    Festività del Santo Patrono 1 giorno Se lavorato: recupero con permesso retribuito o retribuzione aggiuntiva (1/26 della mensilità)

    I 30 giorni di ferie sono espressamente riconosciuti anche ai lavoratori a part-time, in misura piena e non proporzionale (salvo eventuali diversi accordi individuali).

    Ferie: maturazione e periodo di riferimento

    Il CCNL Aninsei adotta come periodo di maturazione delle ferie l’anno scolastico: dal 1° settembre al 31 agosto. Questo sceglie di allineare il ciclo delle ferie al calendario scolastico, anziçhé all’anno solare. Le ferie maturano in misura proporzionale al servizio prestato nell’anno scolastico di riferimento. In caso di inizio o cessazione del rapporto a metà anno, le ferie spettano per dodicesimi dei mesi di servizio effettivo (si contano come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni).

    Fruizione delle ferie: la regola dei due terzi

    Il contratto prevede una struttura precisa per la fruizione:

    1. Almeno 20 giorni (pari ai due terzi del totale di 30) devono essere goduti nel periodo estivo in modo ininterrotto. Normalmente coincide con le vacanze estive scolastiche di giugno-agosto.
    2. I restanti 10 giorni possono essere goduti in uno o due periodi separati, da concordare con il datore, ed esauriti entro il mese di luglio dell’anno scolastico successivo alla maturazione.

    Il datore di lavoro è tenuto a pianificare le ferie in modo da garantire il pieno godimento del diritto. Il lavoratore non può essere impedito dalla fruizione delle ferie annue: la scadenza del 31 luglio dell’anno successivo comporta la perdita del diritto solo se il lavoratore ha rifiutato senza giustificato motivo le date proposte dal datore.

    Malattia durante le ferie

    Una regola importante del CCNL Aninsei: se il lavoratore si ammala durante il periodo di ferie, queste si sospendono e inizia il periodo di malattia. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l’evento al datore e documentare la malattia con il certificato medico. I giorni di malattia non sono computati come ferie: il lavoratore mantiene il diritto a godere quei giorni di ferie in data successiva, da concordare con il datore.

    Questa norma è in linea con la giurisprudenza europea e nazionale consolidata, che considera le ferie un diritto autonomo rispetto alla malattia: non si possono «consumare» contemporaneamente i due istituti.

    Il congedo matrimoniale

    Il CCNL Aninsei riconosce un congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario, retribuito a carico del datore di lavoro. Il congedo:

    • È non frazionabile: deve essere fruito in modo continuativo;
    • Deve essere goduto in occasione del matrimonio (non separatamente a distanza di tempo);
    • Non è computato come ferie né scalato dalle ferie annue;
    • Spetta indipendentemente dal livello di inquadramento e dall’anzianità di servizio.

    Si tratta di un congedo a carico del datore. Per l’INPS, il congedo matrimoniale come prestazione previdenziale è diversamente disciplinato (art. 80 D.Lgs. 151/2001): nel caso del CCNL Aninsei è il datore che anticipa e corrisponde il congedo, senza distinzione tra settore privato e pubblico.

    Festività del Santo Patrono

    Se la scuola è aperta nel giorno del Santo Patrono del Comune in cui è ubicata, il lavoratore che presta servizio ha diritto, a scelta del datore, a:

    • Un permesso retribuito da godere in un’altra giornata, concordata tra le parti; oppure
    • Una retribuzione aggiuntiva pari a 1/26 della mensilità in vigore.

    Casi pratici

    Tizio – Docente assunto a novembre, ferie proporzionali
    Tizio è assunto il 1° novembre 2025. Nell’anno scolastico 2025-2026 matura ferie per i mesi da novembre ad agosto = 10 mesi. Le ferie spettanti sono proporzionali: 30 giorni × (10/12) = 25 giorni (arrotondati). In estate 2026 può godere i 25 giorni interi, di cui almeno 16 in modo continuativo (i 2/3 proporzionali).
    Caia – Malattia durante le ferie estive
    Caia è in ferie dal 1° al 31 luglio 2026. Il 10 luglio si ammala e il medico certifica 7 giorni di malattia (dal 10 al 16 luglio). Caia comunica immediatamente al datore la malattia. I 7 giorni non vengono scalati dal suo monte-ferie: le ferie si sospendono e riprendono dal 17 luglio. Il residuo dei giorni di ferie «rubati» dalla malattia (7 giorni) viene concordato con il datore per essere goduto entro luglio 2027.
    Sempronio – Congedo matrimoniale
    Sempronio comunica al datore il matrimonio previsto per il 20 settembre 2026 e richiede il congedo matrimoniale. Ha diritto a 15 giorni di calendario a partire dalla data del matrimonio (dal 20 settembre al 4 ottobre 2026 inclusi), retribuiti normalmente. Il datore non può rifiutare il congedo né ridurne la durata. Sempronio non deve utilizzare giorni di ferie annue per il congedo matrimoniale.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano a un docente nel CCNL Aninsei?
    30 giorni di ferie annue retribuite, valide anche per i lavoratori a part-time. La maturazione decorre dal 1° settembre al 31 agosto.
    Come devono essere fruite le ferie nel CCNL Aninsei?
    Almeno 20 giorni devono essere goduti nel periodo estivo in modo ininterrotto. I restanti 10 giorni possono essere frazionati in massimo due periodi e vanno esauriti entro luglio dell’anno scolastico successivo.
    Se mi ammalo durante le ferie, le perdo?
    No. Le ferie si sospendono in caso di malattia e il lavoratore mantiene il diritto a godere quei giorni in data successiva, previa documentazione medica e comunicazione al datore.
    Il congedo matrimoniale è a carico del datore di lavoro?
    Sì. Il CCNL Aninsei prevede un congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario, non frazionabile, retribuito a carico del datore, distinto dalle ferie annue.
    Le ferie possono essere pagate invece di essere fruite?
    No, durante il rapporto di lavoro le ferie sono irrinunciabili e non monetizzabili. Solo alla cessazione del rapporto (dimissioni o licenziamento) spetta l’indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei) del 15 giugno 2024, vigente dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027. Le ferie minime di legge sono disciplinate dall’art. 10 del D.Lgs. 66/2003. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, la Uil-Scuola Rua o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Presupposto IRPEF: casi pratici art. 1 TUIR

    Capire quando un soggetto e’ tenuto a pagare l’IRPEF e su quale base imponibile e’ il punto di partenza di ogni rapporto tributario. La regola che fissa il fatto generatore dell’imposta sta nell’art. 1 del TUIR (D.P.R. 917/1986): il possesso di redditi in denaro o in natura da parte di persone fisiche residenti o non residenti. In questa pagina raccogliamo casi pratici applicati, costruiti su situazioni reali ricorrenti, per mostrare come la norma si muove sul terreno della vita quotidiana e della pianificazione fiscale.

    Quadro normativo

    L’art. 1 TUIR apre il Testo Unico delle imposte sui redditi e svolge una funzione fondante: individua il presupposto dell’IRPEF nel possesso di redditi e identifica nei soggetti residenti e non residenti i contribuenti tenuti al tributo. La norma collega, da un lato, il fatto-indice (il reddito) al soggetto passivo (la persona fisica) e, dall’altro, ancora la pretesa impositiva al territorio dello Stato tramite il criterio della residenza fiscale, definito dall’art. 2 TUIR. Le aliquote progressive per scaglioni e la disciplina dei singoli redditi (lavoro dipendente, capitale, fondiari, d’impresa, autonomi, diversi) costituiscono il completamento operativo del modello.

    La regola affonda le proprie radici nell’art. 53 della Costituzione, che richiede a tutti di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacita’ contributiva. Il legislatore ha scelto il possesso del reddito, e non la sua mera percezione, per includere anche fattispecie in cui la titolarita’ giuridica si forma prima dell’effettiva disponibilita’ finanziaria (redditi di impresa per competenza, redditi fondiari per attribuzione catastale, redditi delle societa’ di persone per trasparenza).

    Ambito di applicazione

    L’art. 1 TUIR si applica esclusivamente alle persone fisiche. Le societa’ di capitali e gli enti commerciali sono soggetti IRES (artt. 72 ss. TUIR); le societa’ di persone non sono soggetti d’imposta autonomi, ma il loro reddito e’ imputato per trasparenza ai soci, che lo tassano come reddito di partecipazione (art. 5 TUIR). Per i residenti in Italia opera il principio della tassazione mondiale (worldwide income): tutti i redditi, ovunque prodotti, concorrono al reddito complessivo. Per i non residenti vale il principio della fonte: imponibili solo i redditi prodotti in Italia, secondo le regole degli artt. 23 e 24 TUIR.

    Profili operativi

    Sul piano applicativo, la qualificazione come residente o non residente decide l’estensione della base imponibile, l’obbligo dichiarativo, l’eventuale ricorso al credito d’imposta per i redditi esteri (art. 165 TUIR) e l’interazione con le convenzioni contro le doppie imposizioni. Il possesso del reddito, inoltre, va declinato a seconda della categoria reddituale: per lavoro dipendente e capitale opera il criterio di cassa; per i redditi d’impresa quello di competenza; per i fondiari quello catastale. Saper individuare la categoria corretta e il momento di imputazione e’ decisivo per costruire una dichiarazione coerente e prevenire contestazioni.

    Caso N. 1: Tizio si trasferisce a Lisbona ma mantiene casa e famiglia in Italia

    Scenario. Tizio, lavoratore dipendente di una multinazionale, ottiene un distacco di 14 mesi in Portogallo. Si iscrive all’AIRE, prende in affitto un appartamento a Lisbona e si fa accreditare lo stipendio su un conto portoghese. Lascia pero’ in Italia la moglie, i due figli minori e la casa di proprieta’, dove rientra ogni due settimane. L’Agenzia delle Entrate, due anni dopo, gli notifica un avviso di accertamento sostenendo che, malgrado l’AIRE, era ancora residente fiscale in Italia e doveva dichiarare in Italia anche i redditi portoghesi.

    Come si legge l’art. 1 TUIR. L’art. 1, in combinato con l’art. 2 TUIR, individua nella residenza il criterio di collegamento per la tassazione mondiale. La giurisprudenza tributaria e l’Agenzia interpretano la residenza in senso sostanziale: l’iscrizione AIRE e’ presunzione superabile se domicilio (sede principale degli interessi familiari e patrimoniali) o dimora abituale restano in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta. Avere coniuge, figli e abitazione in Italia, unito ai rientri sistematici, fa pendere la bilancia verso la residenza italiana.

    • Raccogliere prove documentali del trasferimento sostanziale: contratto di locazione estero, utenze, conto corrente locale, iscrizione al sistema sanitario portoghese.
    • Verificare la posizione del nucleo familiare: presenza dei figli a scuola in Italia o all’estero pesa fortemente.
    • Controllare l’applicabilita’ della Convenzione Italia-Portogallo contro le doppie imposizioni (regole tie-breaker).
    • Valutare, con un professionista abilitato, la presentazione di dichiarazione in entrambi i Paesi con credito d’imposta ex art. 165 TUIR.

    Caso N. 2: Caio riceve azioni della societa’ come fringe benefit

    Scenario. Caio, dirigente di una SpA quotata, riceve nel 2026 un pacchetto di 1.500 azioni della societa’ al raggiungimento di obiettivi (stock grant). Le azioni hanno un valore di mercato di 38.000 euro alla data di assegnazione. Caio si chiede se debba dichiararle in IRPEF, dato che non ha ricevuto denaro contante.

    Come si legge l’art. 1 TUIR. La norma definisce come presupposto il possesso di redditi in denaro o in natura: anche i benefici non monetari rientrano nell’IRPEF. Le azioni assegnate rappresentano fringe benefit di lavoro dipendente, da quantificare secondo i criteri dell’art. 51 TUIR (valore normale al momento dell’attribuzione, con regole specifiche per piani azionari). Il datore di lavoro, in qualita’ di sostituto d’imposta, e’ tenuto a includere il valore nel cedolino e ad operare le ritenute.

    • Verificare nella lettera di assegnazione la data esatta di acquisizione del diritto e di consegna dei titoli.
    • Controllare in Certificazione Unica l’inclusione del fringe benefit fra i redditi di lavoro dipendente.
    • Tenere traccia del prezzo di carico delle azioni ai fini di una eventuale futura plusvalenza (redditi diversi, art. 67 TUIR).
    • Verificare se il piano rientri in regimi agevolativi specifici (es. piani azionari per dipendenti).

    Caso N. 3: Sempronio, frontaliere, lavora in Svizzera e vive a Como

    Scenario. Sempronio risiede a Como con la famiglia ed e’ assunto da una societa’ di Mendrisio (Canton Ticino). Ogni giorno attraversa la frontiera per lavorare. Riceve lo stipendio in franchi svizzeri, su un conto svizzero, con ritenuta alla fonte operata dal datore di lavoro elvetico. Si chiede se debba comunque presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.

    Come si legge l’art. 1 TUIR. Sempronio e’ residente fiscale italiano: l’art. 1 TUIR lo assoggetta a IRPEF sui redditi ovunque prodotti, compresi quelli da lavoro dipendente percepiti in Svizzera. Si applica la disciplina speciale dei lavoratori frontalieri prevista dalla normativa interna e dall’Accordo Italia-Svizzera, che prevede franchigie e modalita’ di tassazione specifiche, con possibile credito per le imposte versate all’estero ex art. 165 TUIR.

    • Compilare il quadro RC (o quadro relativo ai redditi di lavoro dipendente) della dichiarazione indicando il reddito estero.
    • Applicare la franchigia prevista dalla normativa frontalieri vigente nell’anno d’imposta.
    • Conservare buste paga svizzere, attestazione delle ritenute e ricevute di versamento per il riconoscimento del credito d’imposta.
    • Valutare l’eventuale obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW) per conti e attivita’ detenuti in Svizzera.

    Caso N. 4: Tizio eredita un immobile e lo affitta

    Scenario. Tizio eredita dal padre un appartamento a Bologna nel marzo 2026 e, dopo aver presentato la dichiarazione di successione, lo concede in locazione a uso abitativo dal 1 settembre 2026. L’inquilino versa 800 euro al mese sul conto corrente di Tizio. Tizio si chiede da quando scatta l’obbligo di dichiarare il reddito e a quale categoria appartiene.

    Come si legge l’art. 1 TUIR. Il possesso del reddito fondiario, ai sensi dell’art. 1 e degli artt. 25 ss. TUIR, coincide con la titolarita’ del diritto reale sull’immobile. Tizio diventa possessore dei redditi fondiari dal momento dell’apertura della successione (data del decesso), non da quando inizia a percepire i canoni. Il reddito puo’ essere tassato come reddito fondiario ordinario o, su opzione, con cedolare secca, se ricorrono i presupposti di legge.

    • Pro-quotare nella dichiarazione il reddito fondiario fra periodo di possesso a fini propri e periodo di locazione.
    • Valutare la convenienza fra tassazione ordinaria IRPEF e cedolare secca (aliquote 21% o 10% per canone concordato, se applicabile).
    • Registrare il contratto di locazione e versare la prima rata dell’imposta di registro (salvo cedolare).
    • Annotare i dati catastali aggiornati a seguito della voltura post-successione.

    Caso N. 5: Caia, residente italiana, percepisce dividendi da una societa’ statunitense

    Scenario. Caia, residente a Milano, detiene un portafoglio titoli presso un broker italiano e percepisce nel 2026 dividendi per 4.200 euro da una societa’ quotata statunitense. Il broker ha gia’ applicato la ritenuta a titolo d’imposta in Italia, dopo che il fisco USA ha trattenuto a monte il 15% per effetto della Convenzione Italia-USA.

    Come si legge l’art. 1 TUIR. Caia, residente, e’ soggetta a IRPEF sui redditi ovunque prodotti. I dividendi esteri sono redditi di capitale ex art. 44 TUIR; se incassati tramite intermediario residente che opera la ritenuta a titolo d’imposta, di norma non concorrono ulteriormente al reddito complessivo. Diverso e’ il caso di percezione diretta senza intermediario italiano: in tal caso scatta l’autoliquidazione in dichiarazione.

    • Verificare nella documentazione del broker la natura della ritenuta (a titolo d’imposta o d’acconto).
    • Controllare l’applicazione corretta della Convenzione bilaterale (in genere 15% massimo USA).
    • Valutare l’inclusione dei titoli esteri nel quadro RW per il monitoraggio fiscale.
    • Calcolare l’eventuale IVAFE sui valori detenuti all’estero.

    Quando intervenire

    Il contribuente deve interrogarsi sull’art. 1 TUIR ogni volta che la propria situazione personale cambia in modo significativo: trasferimento all’estero, rientro in Italia dopo periodi di residenza estera, percezione di redditi non monetari, eredita’ che attribuiscono nuovi cespiti, modifica della composizione familiare. Il momento giusto per agire e’ prima dell’inizio del periodo d’imposta interessato, perche’ la qualifica di residente o non residente si valuta sulla maggior parte dell’anno (oltre 183 giorni) e non puo’ essere riscritta a posteriori. Quando l’Agenzia delle Entrate avvia una verifica, la parte interessata ha l’onere di provare, con documenti concreti, la propria collocazione fiscale.

    Norme e fonti

    • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 1 – presupposto IRPEF.
    • D.P.R. 917/1986, art. 2 – soggetti passivi e residenza fiscale.
    • D.P.R. 917/1986, art. 5 – trasparenza delle societa’ di persone.
    • D.P.R. 917/1986, art. 11 – aliquote progressive IRPEF.
    • D.P.R. 917/1986, artt. 23 e 24 – tassazione dei non residenti.
    • D.P.R. 917/1986, art. 51 – fringe benefit e redditi in natura.
    • D.P.R. 917/1986, art. 165 – credito d’imposta per redditi prodotti all’estero.
    • Costituzione italiana, art. 53 – capacita’ contributiva.
    • Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.

    Domande frequenti

    L’iscrizione all’AIRE basta per non pagare l’IRPEF in Italia?

    No. L’iscrizione all’AIRE e’ presunzione superabile: se il domicilio (centro degli interessi familiari ed economici) o la dimora abituale restano in Italia per la maggior parte dell’anno, il soggetto resta fiscalmente residente in Italia e paga l’IRPEF sui redditi mondiali. Conta la situazione sostanziale, non solo il dato anagrafico.

    I redditi in natura come stock option e auto aziendale vanno dichiarati?

    Si’. L’art. 1 TUIR include nel presupposto IRPEF i redditi in natura. Fringe benefit, stock option, auto aziendale, alloggio gratuito e altri vantaggi non monetari vanno valorizzati secondo i criteri dell’art. 51 TUIR e concorrono al reddito di lavoro dipendente, con applicazione delle ritenute da parte del sostituto d’imposta.

    Un non residente paga IRPEF in Italia?

    Si’, ma solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano. Gli artt. 23 e 24 TUIR elencano le tipologie di reddito considerate prodotte in Italia: lavoro dipendente svolto in Italia, redditi fondiari relativi a immobili italiani, redditi di partecipazione in societa’ italiane, plusvalenze su immobili in Italia, e altre fattispecie. I redditi prodotti all’estero da non residenti non rientrano nella base imponibile italiana.

    Cosa succede se ho redditi in piu’ Paesi?

    Se sei residente in Italia, dichiari tutti i redditi mondiali nella dichiarazione italiana. Per evitare la doppia imposizione puoi richiedere il credito d’imposta ex art. 165 TUIR per le imposte versate all’estero, nei limiti previsti, e applicare le regole delle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. La pianificazione preventiva con un professionista abilitato e’ fortemente consigliata.

  • CCNL Spettacolo dal Vivo: ferie, permessi e ROL 2024

    CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    CCNL Spettacolo dal Vivo: ferie, permessi e ROL

    Nel settore dello spettacolo dal vivo il riposo annuale assume forme particolari, legate alla stagionalità delle produzioni e all’alternanza di periodi intensi con pause tra una stagione e l’altra. Questa guida illustra ferie, ROL e permessi retribuiti per dipendenti e lavoratori scritturati.

    In sintesi

    I dipendenti fissi hanno diritto a 27 giorni lavorativi di ferie annue (30 dopo 10 anni di anzianità) e a 32 ore di ROL. I lavoratori scritturati maturano le ferie proporzionalmente alla durata della scrittura. Il CCNL aggiunge permessi retribuiti per eventi familiari e personali specificamente elencati.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FEDERVIVO · AGIS · ANFOLS · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Ferie (fino a 10 anni anzianità)
    27 giorni lavorativi
    Ferie (oltre 10 anni anzianità)
    30 giorni lavorativi
    ROL annuo
    32 ore
    Norma di legge di riferimento
    Art. 2109 c.c.; D.Lgs. 66/2003 art. 10 (ferie minime legali: 4 settimane)

    Ferie annuali: durata e maturazione

    Il diritto alle ferie è garantito dalla legge (art. 2109 c.c.) e dal D.Lgs. 66/2003, che fissa un minimo inderogabile di 4 settimane all’anno. Il CCNL Spettacolo dal Vivo migliora questo minimo:

    • 27 giorni lavorativi per anzianità di servizio fino a 10 anni (equivalente a poco meno di 5 settimane e mezza, calcolando su 5 giorni lavorativi).
    • 30 giorni lavorativi per anzianità superiore a 10 anni (6 settimane).

    Le ferie maturano mensilmente in ragione di 1/12 del totale annuo per ogni mese di servizio. In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, spettano le ferie maturate proporzionalmente ai mesi lavorati (frazione di mese superiore a 15 giorni si computa come mese intero).

    Tabella riepilogativa – Ferie e ROL per anzianità

    Ferie e ROL nel CCNL Spettacolo dal Vivo (dipendenti fissi)
    Anzianità di servizio Giorni ferie (lavorativi) ROL annuo Totale giorni di riposo aggiuntivi
    Fino a 10 anni 27 giorni 32 ore (circa 4,6 gg) circa 31,6 giorni lavorativi
    Oltre 10 anni 30 giorni 32 ore (circa 4,6 gg) circa 34,6 giorni lavorativi

    I giorni di ferie si contano come giorni lavorativi (es. una settimana di ferie = 5 giorni, non 7). Le festività nazionali che cadono durante le ferie non si computano come ferie. I ROL vanno fruiti nell’anno di maturazione o nell’anno successivo, salvo accordi aziendali diversi.

    Quando si fanno le ferie nel settore teatrale

    Nel settore dello spettacolo dal vivo l’organizzazione delle ferie è strettamente legata alla stagionalità delle produzioni. I teatri di norma concentrano la fruizione delle ferie nei periodi di chiusura o di minore attività:

    • Chiusura estiva (luglio-agosto): il periodo di pausa fra una stagione e la successiva è il momento privilegiato per le ferie del personale stabile.
    • Pausa natalizia: alcuni teatri prevedono una breve chiusura tra Natale e Capodanno, durante la quale possono essere usufruiti ROL o permessi.
    • Accordo individuale: il lavoratore può richiedere ferie in periodi diversi, ma il datore di lavoro può negarle in presenza di esigenze produttive documentate (tournée, apertura di nuova produzione, ecc.).

    Il D.Lgs. 66/2003 impone che almeno 2 settimane di ferie siano fruite nell’anno di maturazione (su richiesta del lavoratore); le restanti devono essere godute entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Le ferie non possono essere sostituite da indennità economica, salvo in caso di cessazione del rapporto.

    Ferie per i lavoratori scritturati

    I lavoratori scritturati (artisti e tecnici a termine) maturano le ferie proporzionalmente alla durata della scrittura, secondo gli stessi criteri dei dipendenti fissi (1/12 per mese). Alla scadenza della scrittura:

    • Se le ferie maturate non sono state fruite durante il rapporto (cosa frequente nelle scritture brevi), vengono liquidate in busta paga come indennità sostitutiva delle ferie.
    • Per le scritture di durata superiore a 3 mesi è di norma possibile concordare la fruizione effettiva delle ferie in periodi di pausa produttiva.

    Permessi retribuiti: quali e quando

    Il CCNL prevede permessi retribuiti aggiuntivi alle ferie per eventi specifici:

    • Matrimonio o unione civile: 15 giorni consecutivi di permesso retribuito.
    • Lutto: 3 giorni per il decesso del coniuge, del convivente, del genitore, del figlio, del fratello o sorella. Per il decesso di altri familiari stretti, la legge 104/1992 può integrare le tutele.
    • Donazione di sangue: giornata di permesso retribuito, ai sensi della legge 584/1967.
    • Visite mediche specialistiche: il tempo necessario per le visite è di norma retribuito nei limiti stabiliti dal CCNL o dagli accordi aziendali.
    • Elezioni: il personale chiamato a svolgere funzioni in seggio elettorale ha diritto a permessi retribuiti come da normativa di legge.

    Casi pratici

    Tizio – Impiegato con 12 anni di anzianità: ferie e ROL
    Tizio ha 12 anni di servizio in un teatro stabile. Ha diritto a 30 giorni lavorativi di ferie e 32 ore di ROL. In luglio il teatro chiude per 4 settimane (20 giorni lavorativi): Tizio li fruisce come ferie. I restanti 10 giorni li divide tra settembre e dicembre, in accordo con il direttore di reparto. I 32 ore di ROL li usa per 4 mezze giornate durante la stagione.
    Caia – Attrice scritturata per 5 mesi
    Caia firma una scrittura di 5 mesi (ottobre-febbraio). Matura 5/12 delle ferie annue: circa 11 giorni lavorativi (su 27 totali). La produzione non prevede pause, quindi alla fine della scrittura Caia riceve l’indennità sostitutiva per gli 11 giorni maturati e non fruiti, calcolata sulla sua retribuzione giornaliera contrattuale.
    Sempronio – Macchinista: permesso per lutto
    Sempronio perde il padre durante il periodo di alta stagione (dicembre). Ha diritto a 3 giorni consecutivi di permesso retribuito per lutto, che non si computano come ferie. Rientra al lavoro al quarto giorno; la produzione non può rifiutare il permesso né detrarlo dalle ferie annuali. Il trattamento economico resta pieno per tutti e 3 i giorni.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Spettacolo dal Vivo?
    I dipendenti fissi hanno diritto a 27 giorni lavorativi di ferie per i primi 10 anni di anzianità e a 30 giorni per anzianità superiore. Le ferie si maturano mensilmente (1/12 per mese). Per gli scritturati le ferie maturano proporzionalmente alla durata della scrittura.
    Cosa sono i ROL nel CCNL Spettacolo?
    I ROL sono 32 ore annue di permesso retribuito aggiuntivo, da fruire individualmente concordando con il responsabile. Non sono rinunciabili e non possono essere sostituiti da indennità economica durante il rapporto, salvo accordi specifici.
    Il datore di lavoro può imporre quando fare le ferie?
    Sì, nell’ambito della pianificazione aziendale. Nel settore teatrale le ferie coincidono spesso con la chiusura estiva e le pause tra stagioni. Il lavoratore deve essere avvisato con congruo anticipo e almeno 2 settimane all’anno devono essere godute nell’anno di maturazione su richiesta del lavoratore.
    Come funzionano le ferie per i lavoratori scritturati?
    Le ferie maturano proporzionalmente alla durata della scrittura. Se non vengono fruite durante il rapporto, vengono liquidate come indennità sostitutiva alla scadenza della scrittura. Per le scritture lunghe (oltre 3 mesi) è possibile concordare la fruizione effettiva in periodi di pausa.
    Quali permessi retribuiti sono previsti dal CCNL?
    Matrimonio (15 giorni), lutto di familiare stretto (3 giorni), donazione di sangue, visite mediche e altri eventi specificamente elencati. Questi permessi sono distinti dalle ferie e non possono essere sostituiti da esse.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Spettacolo dal Vivo disponibili a giugno 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 44 T.U. Stupefacenti – Divieto di consegna a minori o a persone inferme di mente

    Art. 44 T.U. Stupefacenti – Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. E' fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.

    2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 e' punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire due milioni. Torna al sommario

  • Autonomia locale: casi pratici art. 5 Costituzione

    L’articolo 5 della Costituzione sancisce che la Repubblica è «una e indivisibile» e riconosce e promuove le autonomie locali, imponendo il più ampio decentramento amministrativo. Queste pagine raccolgono i casi pratici più ricorrenti in cui la disposizione entra in gioco: dalla distribuzione delle competenze tra Stato e Comuni, alle controversie su atti regionali, fino ai ricorsi dei cittadini avverso scelte accentratrici. Comprendere la portata dell’articolo 5 è essenziale per orientarsi nei rapporti con la pubblica amministrazione territoriale.

    Quadro normativo

    L’articolo 5 Cost. apre il Titolo I dei Principi fondamentali e fissa il doppio cardine su cui poggia l’intera architettura costituzionale dello Stato: l’unità repubblicana, che esclude qualsiasi forma di secessione o cessione di territorio, e il pluralismo istituzionale, che esige il riconoscimento delle autonomie locali e il massimo decentramento. La norma non è un mero enunciato programmatico: la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che essa costituisce parametro diretto nel giudizio di legittimità, sia quando lo Stato legifera comprimendo spazi di autonomia locale, sia quando un ente territoriale eccede le proprie attribuzioni in danno dell’unità nazionale. Il riferimento al Titolo V (artt. 114-133 Cost.) è imprescindibile: le disposizioni sul riparto di competenze legislative (art. 117) e amministrative (art. 118) trovano nel principio di unità dell’art. 5 il loro limite invalicabile.

    Ambito di applicazione

    L’articolo 5 si applica in tre scenari principali. Il primo riguarda la legislazione statale che disciplina le funzioni degli enti locali: qualsiasi legge ordinaria che riduca irragionevolmente i margini di autonomia di Comuni, Province o Regioni può essere censurata per violazione dell’art. 5 in combinato con l’art. 118. Il secondo scenario coinvolge gli statuti comunali e regionali: essi devono rispettare il principio di unità e non possono contenere clausole che prefigurino forme di indipendenza o autodeterminazione esterna all’ordinamento. Il terzo scenario riguarda il cittadino-residente che subisce gli effetti di provvedimenti amministrativi adottati senza rispettare il principio di decentramento: ad esempio, concentrare servizi pubblici essenziali in un unico capoluogo regionale svuotando i presidi territoriali periferici può risultare censurabile sul piano del buon andamento (art. 97) e del decentramento (art. 5).

    Profili operativi

    Sul piano operativo, l’art. 5 Cost. interagisce quotidianamente con la normativa sul decentramento amministrativo (D.Lgs. 267/2000, T.U. degli enti locali, e D.Lgs. 56/2017 sul federalismo municipale), con le leggi di bilancio che ridefiniscono i trasferimenti alle autonomie, e con le procedure di soppressione o fusione di enti locali. Ogni volta che lo Stato avoca a sé funzioni già esercitate da enti territoriali – oppure, al contrario, quando un ente locale rivendica competenze spettanti allo Stato – la questione può sfociare in un conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale. Le parti interessate (enti locali, Regioni, ma anche singoli cittadini per via incidentale) devono conoscere le modalità processuali per sollevare tali questioni.

    Caso N. 1: Comune che impugna una legge statale accentratrice

    Scenario. Il Comune di Castelforte (nome di fantasia) gestisce da trent’anni un proprio sportello anagrafico decentrato in una frazione montana. Una legge statale impone la digitalizzazione esclusiva e la soppressione degli sportelli fisici sotto i 5.000 abitanti, privando di fatto il Comune della facoltà di mantenere presidi territoriali.

    Come si legge l’art. 5. L’art. 5 impone alla legislazione di «adeguarsi alle esigenze dell’autonomia e del decentramento». La soppressione generalizzata degli sportelli fisici senza deroghe per i Comuni montani potrebbe risultare incompatibile con il principio di decentramento amministrativo, soprattutto se lede l’accesso dei cittadini ai servizi (art. 97 Cost.) e non rispetta il principio di sussidiarietà verticale (art. 118).

    • Verificare se la legge prevede meccanismi di eccezione o delega regolamentare a favore dei Comuni montani.
    • Richiedere al Consiglio Comunale di deliberare l’impugnazione della legge attraverso la Regione davanti alla Corte Costituzionale (via conflitto di attribuzioni o questione incidentale).
    • Raccogliere dati sull’utilizzo dello sportello da parte di residenti anziani o privi di connessione, come elemento probatorio del pregiudizio concreto.
    • Valutare il ricorso al Difensore Civico regionale per segnalare la violazione dei principi di buon andamento e decentramento.

    Caso N. 2: Conflitto Stato-Regione su funzioni amministrative delegate

    Scenario. La Regione Alpinia (nome di fantasia) aveva ricevuto, per legge, la delega alla gestione dei procedimenti autorizzativi in materia di cave e miniere nel proprio territorio. Un decreto ministeriale revoca la delega e accentra nuovamente la competenza al Ministero, motivando con esigenze di uniformità nazionale.

    Come si legge l’art. 5. Il principio di decentramento dell’art. 5 Cost. non è riducibile a una mera facoltà discrezionale dello Stato: la revoca di deleghe senza adeguata motivazione e senza rispettare i principi di proporzionalità e sussidiarietà può essere censurata. In combinato con l’art. 118 Cost., la Regione può sollevare conflitto di attribuzioni.

    • Acquisire il parere della Conferenza Stato-Regioni sull’atto ministeriale.
    • Verificare se il decreto ha rispettato l’obbligo di leale collaborazione istituzionale (art. 120 Cost.).
    • Deliberare il ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzioni entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto.
    • Documentare l’impatto pratico della revoca sulle imprese locali come elemento di proporzionalità inversa.

    Caso N. 3: Statuto comunale con clausola di autodeterminazione

    Scenario. Il Comune di Valleserena (nome di fantasia) inserisce nel proprio statuto una clausola che afferma il «irrevocabile diritto del popolo di Valleserena all’autodeterminazione territoriale» e prevede la possibilità di indire referendum consultivi sull’appartenenza alla Repubblica. Il Prefetto impugna la delibera.

    Come si legge l’art. 5. La prima parte dell’art. 5 – «la Repubblica è una e indivisibile» – è norma imperativa e non può essere derogata da atti di autonomia locale. Gli statuti comunali sono fonti subordinate alla Costituzione: una clausola che prefiguri forme di separazione o autodeterminazione esterna è radicalmente illegittima.

    • Il Prefetto può ricorrere al TAR per l’annullamento della delibera consiliare, citando l’art. 5 Cost. come parametro diretto.
    • Il Comune, in sede di autotutela, può riformulare la clausola in termini di valorizzazione dell’identità culturale locale, senza implicazioni secessioniste.
    • Verificare se altri articoli dello statuto contengono formulazioni analoghe e procedere a una revisione sistematica.

    Caso N. 4: Cittadino che contesta la soppressione di un ufficio pubblico locale

    Scenario. Tizio, residente in un piccolo Comune dell’Appennino, viene a sapere che il ministero ha soppresso l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, obbligandolo a recarsi nel capoluogo di provincia a 80 km di distanza per qualsiasi pratica fiscale.

    Come si legge l’art. 5. Il principio di decentramento non attribuisce al singolo cittadino un diritto soggettivo direttamente azionabile, ma configura un obbligo dello Stato di organizzare i propri servizi in modo da garantire l’accesso diffuso sul territorio. La soppressione può essere contestata sul piano del buon andamento (art. 97) e del diritto a un servizio pubblico accessibile (art. 3, comma 2, Cost.).

    • Tizio può inviare un’istanza al Garante dei diritti delle persone detenute o al Difensore Civico regionale, segnalando il pregiudizio all’accessibilità dei servizi.
    • Può sollecitare il Consiglio Comunale a deliberare un ordine del giorno e a richiedere formalmente il ripristino del presidio.
    • Può partecipare a procedure di consultazione pubblica o petizioni al Parlamento (art. 50 Cost.).
    • Verificare se esistono accordi di servizio tra l’ente soppressore e il Comune per garantire presenza periodica dello sportello.

    Caso N. 5: Fusione di Comuni e tutela delle autonomie

    Scenario. La Regione Terminia (nome di fantasia) avvia il procedimento di fusione obbligatoria tra tre piccoli Comuni, senza svolgere la consultazione referendaria prevista dalla legge regionale. Caio, sindaco di uno dei tre Comuni, intende opporsi.

    Come si legge l’art. 5. La fusione di Comuni incide direttamente sull’autonomia locale garantita dall’art. 5, che impone alla Repubblica di «riconoscere» – e non solo tollerare – le autonomie locali. La procedura di fusione deve rispettare i principi di partecipazione democratica e leale collaborazione; l’omissione della consultazione referendaria costituisce vizio procedimentale grave.

    • Caio puø impugnare il provvedimento regionale davanti al TAR competente, deducendo il vizio di procedura e la violazione dell’art. 5 Cost. in combinato con la legge regionale.
    • Può richiedere l’intervento del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) regionale affinché si esprima sulla legittimità del procedimento.
    • Verificare se la legge statale (D.Lgs. 267/2000, art. 15) prevede forme di tutela minima che la Regione non può derogare.
    • Acquisire delibere dei Consigli Comunali dei tre Comuni che manifestino il dissenso formale alla fusione.

    Quando intervenire

    La parte interessata – che sia un ente locale, una Regione o un singolo cittadino – deve attivarsi non appena emerge un atto o un provvedimento che comprime le autonomie locali in modo sproporzionato o che, al contrario, eccede i limiti dell’unità nazionale. I termini sono stringenti: per i ricorsi al TAR avverso atti amministrativi il termine ordinario è di 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dell’atto; per il conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale, il termine è di 60 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo. La partecipazione ai procedimenti amministrativi (conferenze di servizi, consultazioni pubbliche) è invece preventiva: occorre attivarsi nelle fasi istruttorie, prima che il provvedimento sia definitivo. In ogni caso, raccogliere documentazione scritta – delibere, comunicazioni, dati statistici sull’utilizzo dei servizi – costituisce il presupposto per qualsiasi difesa efficace.

    Norme e fonti

    • Art. 5 della Costituzione della Repubblica Italiana (principio di unità e autonomie locali)
    • Artt. 114-133 della Costituzione (Titolo V – Le Regioni, le Province, i Comuni)
    • Art. 117 Cost. (riparto di competenze legislative)
    • Art. 118 Cost. (principio di sussidiarietà e decentramento amministrativo)
    • Art. 120 Cost. (principio di leale collaborazione)
    • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali (TUEL)
    • Legge 5 maggio 2009, n. 42 (delega in materia di federalismo fiscale)
    • D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (autonomia di entrate di Regioni e Province)
    • Artt. 39 ss. della Legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Corte Costituzionale, conflitti di attribuzioni)

    Domande frequenti

    Un Comune può rivendicare l’indipendenza dallo Stato italiano invocando le autonomie locali dell’art. 5?

    No. L’art. 5 Cost. riconosce le autonomie locali all’interno e non al di fuori dell’unità della Repubblica. La norma garantisce autoorganizzazione amministrativa e potere regolamentare, ma esclude qualsiasi forma di separazione o autodeterminazione esterna all’ordinamento statale. Atti comunali o regionali in tal senso sarebbero radicalmente nulli e impugnabili.

    Cosa significa concretamente «decentramento amministrativo» per il cittadino?

    Significa che lo Stato è costituzionalmente tenuto a organizzare i propri apparati e i propri servizi in modo da essere presente e accessibile su tutto il territorio nazionale, evitando la concentrazione delle funzioni in pochi centri. Per il cittadino, ciò si traduce nel diritto a interagire con uffici pubblici ragionevolmente vicini e nell’obbligo per le amministrazioni di prevedere presidi territoriali adeguati, anche nelle aree periferiche.

    Un privato può impugnare direttamente una legge statale per violazione dell’art. 5 Cost.?

    Non in via diretta. Il privato non può ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale. Può però, nell’ambito di un giudizio ordinario o amministrativo, chiedere al giudice di sollevare una questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 5, in via incidentale. La parte interessata deve quindi promuovere un giudizio (es. ricorso al TAR) e, in quella sede, eccepire l’incostituzionalità della norma applicata.

    Qual è la differenza tra «autonomia locale» e «decentramento amministrativo» nell’art. 5?

    Le due nozioni si integrano ma non coincidono. L’autonomia locale indica la capacità degli enti territoriali (Comuni, Province, Regioni) di darsi proprie regole e gestire i propri affari in modo indipendente dall’amministrazione centrale. Il decentramento amministrativo indica invece l’obbligo dello Stato di distribuire le proprie funzioni sul territorio, anche attraverso uffici periferici, anziché concentrarle in un unico centro. Il primo riguarda gli enti autonomi; il secondo riguarda l’organizzazione interna dello Stato centrale.

  • Art. 57 bis CAD – Articolo abrogato

    Art. 57 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Art. 65 CAD – Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche am…

    Art. 65 D.Lgs. 82/2005 CAD – Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell' articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;; b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, ((in assenza)) di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ((speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione)) . Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;

    1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.

    2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento ;

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 .

    4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , è sostituito dal seguente: "2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall' articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ".