Testo dell'articoloVigente
L’art. 136 del T.U. Edilizia (D.P.R. 380/2001) è la clausola di chiusura del testo unico: enumera, in due commi separati, le disposizioni di legge abrogate all’entrata in vigore del nuovo corpo normativo. Capire quali norme sono state assorbite — e quali, invece, sono state espressamente salvate — è indispensabile ogni volta che si gestiscono pratiche edilizie, contenziosi o verifiche urbanistiche su immobili con storia anteriore al 2001. I casi che seguono mostrano i contesti operativi più ricorrenti.
Quadro normativo
L’art. 136 TUE si struttura in due commi che rispecchiano i due percorsi di delega degli anni ’90. Il comma 1, fondato sull’art. 20, comma 4, L. 59/1997 (delega Bassanini), abroga norme della legge urbanistica del 1942 (L. 1150/1942), della legge Bucalossi (L. 10/1977), del primo condono edilizio (L. 47/1985) e delle norme sulla DIA (D.L. 398/1993). Il comma 2, fondato sull’art. 7, L. 50/1999 (delega «taglia-leggi»), abroga ulteriori articoli del R.D. 1265/1934, della stessa L. 1150/1942 e di altre leggi speciali. Sopravvivono all’abrogazione i commi 6, 8 e 9 dell’art. 41-quinquies L. 1150/1942, espressamente fatti salvi perché disciplinano limiti di densità edilizia e pianificazione attuativa. La domanda pratica che guida l’intera norma è: quale disciplina si applica a un titolo o a un procedimento sorto prima del 30 giugno 2003?
Ambito di applicazione e profili operativi
L’art. 136 rileva in tre contesti principali: l’interpretazione dei titoli abilitativi storici (licenze ex L. 1150/1942, concessioni ex L. 10/1977, DIA ex D.L. 398/1993), la lettura di condoni e provvedimenti sanzionatori ante-TUE, e il contenzioso amministrativo a cavallo del 2001-2003. Il principio cardine è che l’abrogazione non cancella gli effetti già prodotti dai titoli rilasciati sotto la previgente normativa: una licenza del 1995 rimane valida, ma la sua esecuzione successiva al 30 giugno 2003 va confrontata con il TUE. L’operatore deve individuare l’articolo del TUE che ha assorbito la norma abrogata: gli artt. 1, 4 e 9 della L. 10/1977 confluiscono negli artt. 16-17 TUE; gli artt. 220-221 del R.D. 1265/1934 sono traslati nell’art. 24 TUE.
Caso 1: verifica di una licenza edilizia del 1988
Scenario. Tizio acquista un appartamento costruito nel 1988 sulla base di una licenza edilizia rilasciata ai sensi dell’art. 31 della L. 1150/1942. In sede di rogito notarile il venditore produce la vecchia licenza, ma il notaio segnala che quell’articolo è stato abrogato dall’art. 136 TUE. Tizio chiede se il titolo sia ancora valido e quale norma si applichi oggi per verificarne la conformità.
Come si legge l’art. 136. L’abrogazione dell’art. 31 L. 1150/1942 non travolge retroattivamente la licenza edilizia già rilasciata: l’atto amministrativo ha esaurito i suoi effetti costitutivi nel 1988 e rimane valido come titolo abilitativo. L’art. 136 comma 1 elimina la norma come fonte di disciplina futura, non gli effetti già prodotti. Per verificare la conformità urbanistica attuale dell’immobile, si applica il TUE (in particolare gli artt. 9 e 10 TUE sul permesso di costruire e le sue condizioni), che ha assorbito le funzioni dell’abrogato art. 31.
- Richiedere al Comune il certificato di destinazione urbanistica e confrontarlo con la licenza storica.
- Verificare nell’art. 10 TUE se l’intervento rientrerebbe oggi tra quelli soggetti a permesso di costruire.
- Consultare l’archivio edilizio comunale per accertare eventuali varianti in corso d’opera o sanzioni pendenti.
Caso 2: sanatoria ante-TUE e condono L. 47/1985
Scenario. Sempronio eredita un immobile che nel 1987 era stato oggetto di domanda di condono edilizio ai sensi della L. 47/1985. Il condono è stato rilasciato nel 1991. Ora Sempronio vuole ristrutturare e un tecnico gli dice che deve verificare la regolarità urbanistica sulla base del TUE, ma la L. 47/1985 è stata abrogata dall’art. 136 TUE. Come si legge la sanatoria ottenuta?
Come si legge l’art. 136. L’art. 136, comma 1, abroga gli artt. 15 e parti dell’art. 25 della L. 47/1985. Tuttavia, il condono del 1991 è un provvedimento amministrativo definitivo che ha regolarizzato l’abuso edilizio: l’abrogazione della legge di riferimento non ne travolge gli effetti. La legittimità urbanistica dell’immobile si fonda su quel provvedimento. Per il nuovo intervento di ristrutturazione, si applica integralmente il TUE: il richiedente deve presentare il titolo abilitativo appropriato (CILA, SCIA o permesso di costruire) in conformità agli artt. 6, 22 e 10 TUE.
- Reperire la copia del condono del 1991 (ricevuta domanda e provvedimento espresso o silenzio-assenso).
- Acquisire visura catastale aggiornata e verificare la corrispondenza con lo stato condonato.
- Presentare il nuovo titolo abilitativo secondo il TUE allegando il condono come prova della regolarità pregressa.
Caso 3: DIA presentata sotto il D.L. 398/1993 e completamento post-TUE
Scenario. Caio presenta una denuncia di inizio attività (DIA) nel 2002, pochi mesi prima dell’entrata in vigore del TUE, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 398/1993 conv. L. 493/1993. I lavori iniziano nel 2002 ma si concludono nel 2004. Nel 2004 il Comune contesta che la DIA presentata è basata su una norma abrogata dall’art. 136 TUE e richiede un nuovo titolo abilitativo.
Come si legge l’art. 136. L’art. 136, comma 1, abroga l’art. 4 del D.L. 398/1993 (DIA), ma l’abrogazione non opera retroattivamente sui procedimenti già avviati e perfezionati prima dell’entrata in vigore del TUE. La DIA presentata nel 2002 era valida al momento della sua presentazione e produceva effetti abilitativi: i lavori iniziati sotto quella DIA possono essere completati. Il TUE (artt. 22-23) ha disciplinato la SCIA/DIA in modo sostanzialmente analogo per molti interventi, e non ha introdotto requisiti sostanziali più restrittivi che possano invalidare il titolo già formato.
- Conservare la DIA del 2002 con prova della data di deposito e del decorso del termine di 30 giorni senza opposizione.
- Verificare la conformità dei lavori al progetto depositato con la DIA originaria.
- In caso di contestazione, invocare il principio del tempus regit actum producendo la documentazione ante-TUE.
Caso 4: norma «sopravvissuta» — i commi 6, 8 e 9 dell’art. 41-quinquies L. 1150/1942
Scenario. Il Comune di Merano adotta un piano attuativo che limita la densità edilizia in una zona di espansione. Un’impresa di costruzioni, Alfa S.r.l., contesta che tali limiti non trovano base nel TUE e che le vecchie norme della L. 1150/1942 sono state tutte abrogate dall’art. 136. Il Comune sostiene invece che i limiti di densità trovano ancora copertura normativa.
Come si legge l’art. 136. Il comma 2 dell’art. 136 TUE abroga numerosi articoli della L. 1150/1942, ma espressamente fa salvi i commi 6, 8 e 9 dell’art. 41-quinquies L. 1150/1942, che disciplinano i limiti di densità edilizia nelle zone di espansione e le norme sulle distanze tra edifici. Questi commi non sono stati abrogati e restano vigenti come autonoma fonte normativa, anche nell’assetto successivo al TUE. Il Comune ha quindi piena copertura normativa per applicare quei limiti nel piano attuativo.
- Verificare il testo dei commi 6, 8 e 9 dell’art. 41-quinquies L. 1150/1942, tutt’ora in vigore.
- Confrontare i limiti di densità del piano attuativo con quelli fissati dalla norma sopravvissuta.
- In caso di ricorso al TAR, citare espressamente la clausola di salvezza dell’art. 136, comma 2, TUE.
Caso 5: abilitazione all’agibilità — R.D. 1265/1934 vs. art. 24 TUE
Scenario. Un ufficio tecnico comunale riceve una richiesta di certificato di agibilità per un immobile completato nel 2005. Il responsabile del procedimento trova in archivio un parere igienico-sanitario rilasciato nel 2000 ai sensi degli artt. 220-221 del R.D. 1265/1934 (testo unico leggi sanitarie). Chiede se quel parere sia ancora sufficiente o se occorra una nuova attestazione ai sensi del TUE.
Come si legge l’art. 136. L’art. 136, comma 2, ha abrogato gli artt. 220 e 221, comma 2, del R.D. 1265/1934, traslando la disciplina dell’abitabilità/agibilità nell’art. 24 TUE. Il parere igienico-sanitario rilasciato nel 2000 attesta requisiti verificati sotto la normativa previgente; tuttavia, poiché il completamento dell’immobile è avvenuto nel 2005 — a TUE vigente — la domanda di agibilità deve essere istruita secondo l’art. 24 TUE, che richiede la segnalazione certificata (SCIA) corredata da documentazione tecnica aggiornata. Il vecchio parere potrà essere prodotto come elemento integrativo ma non sostituisce il procedimento ex art. 24 TUE.
- Presentare la SCIA di agibilità ai sensi dell’art. 24 TUE con la documentazione tecnica aggiornata.
- Allegare il parere del 2000 come elemento storico integrativo, non sostitutivo del procedimento TUE.
- Verificare che il collaudo statico e l’attestazione energetica siano conformi alle norme vigenti al completamento (2005).
Quando intervenire
Occorre confrontarsi con l’art. 136 TUE ogni volta che l’iter di un immobile attraversa la data spartiacque del 30 giugno 2003. I momenti tipici: (a) due diligence immobiliare su immobili con titoli storici; (b) contestazioni amministrative su pratiche ante-2001; (c) ricorsi al TAR che richiedono di individuare la norma applicabile ratione temporis; (d) verifica se una disposizione della vecchia L. 1150/1942 o della L. 47/1985 sia ancora invocabile come fonte autonoma. Regola costante: l’abrogazione non travolge retroattivamente gli effetti già prodotti da atti amministrativi definitivi.
Norme e fonti
- Art. 136, commi 1 e 2, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia)
- Art. 138 D.P.R. 380/2001 (entrata in vigore del TUE)
- Art. 41-quinquies, commi 6, 8 e 9, L. 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica — norma sopravvissuta)
- Art. 20, comma 4, L. 15 marzo 1997, n. 59 (delega Bassanini I — base del comma 1)
- Art. 7, L. 8 marzo 1999, n. 50 (delega taglia-leggi — base del comma 2)
- Art. 4, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, conv. L. 4 dicembre 1993, n. 493 (DIA previgente, abrogata)
- Artt. 220-221, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (leggi sanitarie — abrogati, trasfusi nell’art. 24 TUE)
- Artt. 6, 10, 16, 22, 23, 24 D.P.R. 380/2001 (norme TUE che hanno assorbito le disposizioni abrogate)
- L. 28 febbraio 1985, n. 47 (primo condono edilizio — parzialmente abrogata)
Domande frequenti
L’abrogazione dell’art. 31 L. 1150/1942 rende invalide le vecchie licenze edilizie?
No. L’abrogazione operata dall’art. 136 TUE rimuove la norma come fonte di disciplina per il futuro, ma non travolge retroattivamente i provvedimenti amministrativi già emessi e divenuti definitivi. Una licenza edilizia rilasciata negli anni ’80 o ’90 in base all’art. 31 L. 1150/1942 rimane un valido titolo abilitativo; la sua efficacia può essere verificata confrontandola con la pianificazione urbanistica e con il TUE vigente.
I commi 6, 8 e 9 dell’art. 41-quinquies L. 1150/1942 sono ancora in vigore dopo il TUE?
Sì. L’art. 136, comma 2, TUE li ha espressamente fatti salvi, escludendoli dall’abrogazione. Questi commi disciplinano i limiti di densità edilizia e le norme sulle distanze, e continuano ad applicarsi come fonte normativa autonoma anche nell’assetto post-TUE.
Una DIA presentata nel 2002 ai sensi del D.L. 398/1993 è ancora valida dopo l’abrogazione di quella norma?
In linea generale sì, se la DIA era stata correttamente perfezionata prima dell’entrata in vigore del TUE (30 giugno 2003). Il principio del tempus regit actum tutela i procedimenti già avviati e conclusi sotto la normativa previgente. Per i lavori non ancora iniziati alla data del TUE, invece, la questione è più complessa e richiede una valutazione caso per caso alla luce delle disposizioni transitorie.
Come si individua la norma del TUE che ha sostituito una disposizione abrogata dall’art. 136?
Il metodo più affidabile è consultare la relazione illustrativa al D.P.R. 380/2001 e le tavole di corrispondenza elaborate dalla dottrina specialistica. In alternativa, si ricerca nel TUE la materia regolata dalla vecchia norma: per esempio, la disciplina del contributo di costruzione (ex artt. 3-9 L. 10/1977) si trova negli artt. 16-19 TUE; l’agibilità (ex artt. 220-221 R.D. 1265/1934) è nell’art. 24 TUE; la DIA (ex art. 4 D.L. 398/1993) confluisce negli artt. 22-23 TUE.