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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli aeromobili provenienti dall'estero — da territori extra-UE — possono approdare solo negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie.
  • Deroghe sono previste in presenza di accordi internazionali o su autorizzazione speciale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le amministrazioni interessate.
  • Per «estero» si intende l'ingresso nel territorio doganale dell'Unione europea, non il semplice attraversamento di un confine nazionale tra Stati UE.
  • Un comma della norma risulta abrogato dal D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151, per adeguamento al quadro doganale comunitario.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 805 Codice della Navigazione — Approdo di aeromobili provenienti dall’estero

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Amministrazioni interessate. Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151 .

Commento

Ratio e struttura della norma

L'articolo 805 del Codice della navigazione disciplina le condizioni di approdo degli aeromobili provenienti dall'estero — cioè da territori al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea — imponendo che l'atterraggio avvenga esclusivamente in aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie. La disposizione si pone come speculare dell'art. 800 in materia di partenza: se l'art. 800 controlla l'uscita dall'UE, l'art. 805 controlla l'ingresso nel territorio unionale attraverso il vettore aereo.

La ratio della norma è quella di garantire che le operazioni di controllo sulle persone (passaporti, visti), sulle merci (dichiarazioni doganali di importazione) e sulle condizioni sanitarie avvengano in punti di ingresso attrezzati e presidiati dalle autorità competenti: Agenzia delle Dogane, Polizia di frontiera, Autorità sanitarie di frontiera. Consentire l'approdo in qualsiasi area priva di tali presidi esporrebbe il territorio nazionale e il territorio UE a rischi legati al traffico illecito di merci, all'immigrazione irregolare e alla diffusione di malattie.

La nozione di «proveniente dall'estero»

Analogamente a quanto previsto dall'art. 800 per la partenza, la norma chiarisce che si considera «proveniente dall'estero» l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea. Ne consegue che un aeromobile in arrivo da un altro Stato membro UE non è soggetto all'obbligo di atterrare in aeroporto doganale — potendo approdare in qualsiasi aeroporto idoneo — mentre è soggetto all'obbligo l'aeromobile proveniente da un Paese terzo, inclusi quelli geograficamente vicini all'Italia ma non appartenenti all'UE (come la Svizzera, San Marino in certi profili, o i Paesi del Nord Africa).

Il territorio doganale dell'UE è definito dall'art. 4 del Regolamento UE n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione) e comprende, con alcune eccezioni, i territori di tutti gli Stati membri. La delimitazione del territorio doganale può non coincidere esattamente con quella politica: ad esempio, certi territori d'oltremare degli Stati membri non rientrano nel territorio doganale UE.

Gli aeroporti abilitati: la doppia abilitazione doganale e sanitaria

La norma richiama l'abilitazione sia doganale sia sanitaria. L'abilitazione doganale significa che l'aeroporto dispone di uffici doganali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli abilitati a svolgere le operazioni di sdoganamento delle merci in arrivo e le verifiche sui passeggeri. L'abilitazione sanitaria implica la presenza o la disponibilità a chiamata di sanitari e veterinari dell'autorità sanitaria di frontiera (USMAF — Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera del Ministero della salute), competenti per i controlli sanitari su persone, animali e merci di origine animale o vegetale in ingresso.

Nella pratica, la quasi totalità degli aeroporti internazionali italiani di dimensioni significative dispone di entrambe le abilitazioni. I piccoli aeroporti regionali o le aviosuperfici sono invece privi di queste strutture e non possono quindi accogliere aeromobili provenienti dall'estero in senso stretto, salvo le deroghe previste dalla norma.

Le deroghe: accordi internazionali e autorizzazione ministeriale

La norma prevede due categorie di deroghe all'obbligo dell'aeroporto abilitato: gli accordi internazionali e la speciale autorizzazione ministeriale. La prima deroga opera in via automatica quando un trattato internazionale preveda modalità di accesso diverse: può trattarsi di accordi bilaterali in materia aeronautica, di accordi sullo status delle forze (SOFA), o di convenzioni internazionali specifiche. La seconda deroga richiede un atto amministrativo espresso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato sentite le amministrazioni interessate (Dogane, Salute, Interno), e si giustifica in situazioni eccezionali — emergenze, operazioni diplomatiche, voli umanitari.

L'abrogazione parziale: D.Lgs. 151/2006

Come per l'art. 800, il D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 ha abrogato un comma dell'art. 805, adeguando la norma all'evoluzione del diritto comunitario in materia doganale. L'abrogazione parziale — che ha interessato la definizione di «proveniente dall'estero» nel testo originario — è stata sostituita dalla precisazione oggi presente nel primo comma, che richiama il territorio doganale dell'UE come criterio definitorio.

Profili pratici per operatori e vettori

Per i vettori commerciali che operano rotte internazionali verso l'Italia da Paesi extra-UE, l'obbligo di atterrare in aeroporti abilitati è rispettato automaticamente dalla scelta degli scali, che coincidono con i grandi aeroporti internazionali. Per l'aviazione generale privata, la questione è più rilevante: il pilota di un aeromobile privato in arrivo da un Paese terzo deve necessariamente atterrare in un aeroporto doganale, anche se la destinazione finale è un aeroporto minore. In caso di violazione, l'equipaggio e il proprietario dell'aeromobile si espongono a sanzioni doganali e di polizia di frontiera, oltre alle conseguenze previste dal codice della navigazione.

Casi pratici

Caso 1: Volo privato da Paese extra-UE verso piccolo aeroporto italiano

Tizio, pilota di un aeromobile da turismo, rientra dalla Tunisia e intende atterrare direttamente su un piccolo aeroporto privo di dogana nel Meridione italiano, più vicino alla sua destinazione finale. L'art. 805 impone che il primo approdo avvenga in un aeroporto abilitato: Tizio deve atterrare in un aeroporto doganale, espletare le formalità di sdoganamento e di frontiera, e solo successivamente potrà trasferirsi con volo interno al piccolo aeroporto di destinazione.

Caso 2: Aeromobile diplomatico con autorizzazione in deroga

Caio, pilota di un aeromobile diplomatico di uno Stato extra-UE, deve raggiungere un aeroporto militare privo di strutture doganali civili per ragioni di protocollo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministero degli Esteri, l'Agenzia delle Dogane e il Ministero della salute, rilascia la speciale autorizzazione prevista dall'art. 805, che consente l'approdo nell'aeroporto militare con le modalità concordate tra le amministrazioni.

Caso 3: Volo charter in arrivo dalla Turchia

Un aeromobile di Sempronio — vettore charter che opera rotte stagionali tra la Turchia e la Sicilia — atterra regolarmente all'aeroporto di Catania-Fontanarossa, aeroporto doganale abilitato anche sotto il profilo sanitario. L'operazione è pienamente conforme all'art. 805: i passeggeri transitano attraverso i controlli di Polizia di frontiera e dell'Agenzia delle Dogane previsti per l'ingresso da Paesi terzi, e i bagagli sono soggetti alle ordinarie verifiche doganali.

Domande frequenti

In quali aeroporti possono atterrare i voli provenienti da fuori UE?

Solo negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali e sanitarie, ai sensi dell'art. 805. Per i grandi aeroporti internazionali italiani l'abilitazione è la regola; i piccoli aeroporti regionali o le aviosuperfici non possono accogliere voli extra-UE senza speciale autorizzazione.

Un volo da uno Stato UE deve atterrare in aeroporto doganale?

No. Si considera 'proveniente dall'estero' solo l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea. I voli interni all'UE non rientrano nell'art. 805 e possono atterrare in qualsiasi aeroporto idoneo.

Cosa succede se un aeromobile privato proveniente dall'estero atterra in un aeroporto non abilitato?

L'equipaggio e il proprietario si espongono a sanzioni doganali e di polizia di frontiera, oltre alle conseguenze previste dal Codice della navigazione. Le merci a bordo possono essere sottoposte a fermo amministrativo sino all'espletamento delle formalità doganali.

Esistono deroghe all'obbligo di atterrare in aeroporto doganale?

Sì: gli accordi internazionali possono prevedere modalità diverse; in alternativa, è possibile ottenere una speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le amministrazioni interessate (Dogane, Salute, Interno), per casi eccezionali come voli diplomatici o umanitari.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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