Testo dell'articoloVigente
Art. 19 DPR 487/1994 – Concorsi unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi
1. Il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nonché ai sensi di quanto previsto agli articoli 28 e 28-bis del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, nonché dei principi selettivi, delle finalità e delle modalità, in quanto compatibili, di cui al capo I.
2. Con le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità.
3. Le regioni e gli enti locali, le istituzioni universitarie e gli enti pubblici di ricerca possono aderire alla ricognizione dei fabbisogni per l’indizione dei concorsi unici di cui all’articolo 21, comma 1, e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari loro applicabili in materia di assunzioni.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, mediante il Portale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
5. Per l’applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell’anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
6. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
7. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall’ articolo 34-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in otto e venti giorni.
8. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi unici il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione per ciascun candidato non superiore a 10 euro per i concorsi per il personale non dirigenziale e di importo compreso tra i 10 e i 15 euro per i concorsi per il personale dirigenziale. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 19 del DPR 487/1994 disciplina i concorsi unici, ossia procedure selettive centralizzate organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica per reclutare dirigenti e figure professionali comuni a tutte le pubbliche amministrazioni. I concorsi unici si affiancano alle procedure decentrate delle singole amministrazioni e si svolgono nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. Il Dipartimento garantisce la diffusione delle informazioni tramite il Portale InPA. Le prove possono svolgersi in modalità telematica con il supporto tecnico di CINECA. Regioni ed enti locali possono aderire alle ricognizioni di fabbisogno che precedono i concorsi unici, obbligandosi in tal caso ad attingere alle graduatorie risultanti. Il bando può prevedere un contributo di partecipazione fino a 10 euro (non dirigenziale) o tra 10 e 15 euro (dirigenziale).Indice dei contenuti
Il modello del concorso unico: centralizzazione del reclutamento
L'articolo 19 del DPR 487/1994 introduce nell'ordinamento del pubblico impiego il paradigma del «concorso unico»: una procedura selettiva centralizzata organizzata non da una singola amministrazione ma dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per reclutare figure professionali comuni a più amministrazioni. Il fondamento normativo di rango primario risiede nell'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha affidato al Dipartimento il coordinamento delle procedure di reclutamento per profili trasversali. Il vantaggio del modello è evidente: evitare che decine di amministrazioni conducano separatamente procedure parallele per gli stessi profili, con duplicazione di costi, commissioni e graduatorie. Una singola graduatoria nazionale consente di soddisfare i fabbisogni di più enti attingendo a un bacino di candidati più ampio e garantendo condizioni selettive uniformi.
Ambito di applicazione: dirigenti e figure professionali comuni
Il comma 1 circoscrive l'ambito dei concorsi unici ai «dirigenti e alle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche». La nozione di «figura professionale comune» riguarda profili presenti in modo trasversale nei diversi comparti: funzionari amministrativi, esperti in materie giuridiche, economiche, informatiche, statistiche. Non rientrano invece nell'ambito del concorso unico le figure altamente specializzate o proprie di una singola amministrazione (ad esempio, ufficiali giudiziari, personale militare, operatori sanitari). Per queste ultime il comma 2 prevede la possibilità per le singole amministrazioni di essere autorizzate dal Dipartimento a condurre direttamente i propri concorsi, in deroga al modello unico. Questa valvola di flessibilità è essenziale per evitare che la centralizzazione si traduca in rigidità organizzativa.
La ricognizione dei fabbisogni: presupposto organizzativo
Prima di bandire un concorso unico, il Dipartimento della funzione pubblica effettua una ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate (comma 1 dell'articolo 21, richiamato dall'articolo 19). Questa fase preliminare è cruciale: senza una mappatura accurata dei posti vacanti, dei profili richiesti e delle sedi di destinazione, la procedura rischia di produrre una graduatoria di difficile utilizzo. La ricognizione coinvolge anche regioni ed enti locali (comma 3): questi possono aderire volontariamente, assumendo però l'obbligo di attingere alle graduatorie risultanti per soddisfare i propri fabbisogni, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. L'adesione facoltativa bilancia autonomia locale e efficienza di sistema.
La deroga per specifiche professionalità e il ruolo del Dipartimento
Il comma 2 dell'articolo 19 prevede che le amministrazioni e gli enti elencati nell'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 165/2001 possano essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica a svolgere direttamente i concorsi per «specifiche professionalità». L'autorizzazione non è automatica ma richiede una valutazione caso per caso da parte del Dipartimento, che verifica se il profilo richiesto sia davvero peculiare al punto da giustificare una procedura autonoma. Questo meccanismo di autorizzazione centralizzata evita il proliferare incontrollato di concorsi «autonomi» che svuoterebbe la portata del modello unitario.
Trasparenza e supporto tecnologico: il Portale e CINECA
Il comma 4 impone al Dipartimento di garantire, tramite il Portale InPA, la «diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione». Questa previsione si raccorda con il principio di trasparenza amministrativa e con gli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 33/2013. I candidati possono monitorare l'avanzamento della procedura senza dover interpellare singole amministrazioni. Il comma 5 introduce il supporto tecnologico di CINECA Consorzio Interuniversitario: il Dipartimento, anche tramite FormezPA, può avvalersi di CINECA per l'applicazione software dedicata alle prove concorsuali, incluso lo scioglimento dell'anonimato anche in modalità digitale. Gli oneri sono a carico delle amministrazioni destinatarie della procedura, nei limiti delle risorse disponibili.
Il contributo di partecipazione: tetti e finalità
Il comma 8 dell'articolo 19 consente al bando di fissare un contributo di ammissione per i candidati, con tetti differenziati: non superiore a 10 euro per i concorsi non dirigenziali, compreso tra 10 e 15 euro per quelli dirigenziali. Questa previsione mira a responsabilizzare i candidati - scoraggiando iscrizioni speculative senza reale interesse al posto - e a contribuire parzialmente al finanziamento delle spese organizzative. I tetti massimi sono volutamente contenuti per non costituire una barriera all'accesso incompatibile con il principio costituzionale di uguaglianza nell'accesso ai pubblici uffici. Il contributo, dove fissato, va versato con le modalità indicate nel bando e non è rimborsabile in caso di mancata partecipazione o di esclusione dalla procedura.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Che differenza c'è tra un concorso unico e un concorso ordinario?
Il concorso unico è organizzato centralmente dal Dipartimento della funzione pubblica per figure comuni a più amministrazioni. La graduatoria prodotta può essere utilizzata da più enti, evitando procedure parallele per gli stessi profili.
I comuni possono partecipare ai concorsi unici?
Sì, in via facoltativa. Se aderiscono alla ricognizione del fabbisogno, si obbligano poi ad attingere alla graduatoria risultante per i profili coperti dalla procedura.
Un'amministrazione può fare un concorso autonomo anche per profili comuni?
Solo se autorizzata dal Dipartimento della funzione pubblica, che valuta se la specificità del profilo richiesto giustifichi una procedura separata.
Quanto costa partecipare a un concorso unico?
Il bando può prevedere un contributo massimo di 10 euro per i profili non dirigenziali e tra 10 e 15 euro per quelli dirigenziali. Non tutti i bandi fissano un contributo.
Dove vengono pubblicate le informazioni sullo stato di avanzamento del concorso unico?
Sul Portale InPA, accessibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, dove il Dipartimento garantisce la diffusione di tutte le informazioni utili sulla procedura.