Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 18 DPR 487/1994 – Compensi per le commissioni di concorso

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

1. I compensi per i componenti interni ed esterni delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi sono stabiliti con il provvedimento di cui all’ articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 18 del DPR 487/1994 stabilisce che i compensi spettanti ai componenti interni ed esterni delle commissioni di concorso, delle sottocommissioni, dei comitati di vigilanza e delle segreterie sono determinati dal provvedimento di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56. La medesima disciplina retributiva si applica, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni dei concorsi banditi da regioni ed enti locali. La norma opera quindi come norma di rinvio dinamico: la misura concreta dei compensi non è definita direttamente nel regolamento ma nel provvedimento ministeriale previsto dalla legge Concretezza. Questo assicura che i compensi siano periodicamente aggiornabili senza modificare il DPR, adeguandosi alle variazioni del livello dei prezzi e all'evoluzione del mercato delle competenze specialistiche richieste per selezionare personale qualificato.
Indice dei contenuti

La fonte dei compensi: rinvio alla legge Concretezza

L'articolo 18 del DPR 487/1994 non determina autonomamente la misura dei compensi ma opera un rinvio esplicito all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, nota come «legge Concretezza». Questo meccanismo di rinvio dinamico - tecnica legislativa sempre più diffusa nel diritto amministrativo - consente di aggiornare i valori economici senza dover procedere a modifiche regolamentari, che richiederebbero un iter più complesso. Il provvedimento ministeriale attuativo della legge n. 56/2019 è lo strumento operativo che individua le tabelle di compenso per categoria di componente, per tipologia di procedura e per numero di candidati esaminati. La centralizzazione della determinazione dei compensi risponde a un'esigenza di uniformità: evitare che le singole amministrazioni modulino discrezionalmente i compensi creando trattamenti disomogenei che potrebbero influenzare - almeno indirettamente - la composizione e la motivazione delle commissioni.

I destinatari: componenti interni ed esterni

L'articolo 18 elenca con precisione le categorie di soggetti aventi diritto al compenso: i componenti «interni ed esterni» delle commissioni esaminatrici e delle sottocommissioni, i membri dei comitati di vigilanza e il personale di segreteria. La distinzione tra interni ed esterni è rilevante sotto il profilo del trattamento economico complessivo: i componenti interni - dipendenti di ruolo delle amministrazioni - percepiscono il compenso commissariale in aggiunta al trattamento stipendiale ordinario, ma sono soggetti ai limiti previsti dalla normativa anticorruzione e sulle incompatibilità (decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39). I componenti esterni - docenti universitari, liberi professionisti, esperti di settore - ricevono il compenso come corrispettivo per una prestazione intellettuale autonoma. I segretari, pur svolgendo una funzione prevalentemente amministrativa di supporto, sono espressamente inclusi tra i beneficiari, riconoscendo il rilevante carico di lavoro connesso alla redazione dei verbali e alla gestione documentale di una procedura complessa.

Applicazione ai concorsi di regioni ed enti locali

Il secondo periodo dell'unico comma dell'articolo 18 estende l'applicazione dei medesimi compensi - «nei limiti delle risorse disponibili» - alle commissioni e sottocommissioni dei concorsi banditi da regioni ed enti locali. Questa estensione riflette il principio di uniformità del trattamento economico dei commissari nel pubblico impiego contrattualizzato, indipendentemente dal livello di governo che ha bandito la procedura. La clausola «nei limiti delle risorse disponibili» introduce tuttavia un temperamento: gli enti locali e regionali, che hanno autonomia finanziaria ma anche vincoli di bilancio più stringenti rispetto all'amministrazione centrale, possono incontrare difficoltà nel corrispondere i compensi nella misura piena prevista dal provvedimento ministeriale. La norma, in sostanza, stabilisce un obbligo di allineamento verso i livelli nazionali ma lo subordina alla capienza dei bilanci enti territoriali.

Rapporto con i limiti retributivi nel pubblico impiego

La disciplina dei compensi commissariali si inserisce nel più ampio quadro normativo sui limiti alle remunerazioni nel settore pubblico, definito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalle successive disposizioni in materia di contenimento della spesa. I dipendenti pubblici che assumono incarichi commissariali devono verificare che la somma tra il trattamento stipendiale ordinario e il compenso commissariale non superi il cosiddetto «tetto stipendiale» eventualmente applicabile al loro profilo. Per i soggetti in quiescenza chiamati a far parte delle commissioni ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del DPR 487/1994, il compenso si cumula con il trattamento pensionistico nel rispetto delle norme vigenti sul cumulo pensione-reddito. Le amministrazioni sono tenute a verificare preventivamente la compatibilità del compenso con le disposizioni sulla trasparenza e la pubblicità degli incarichi (articolo 15, decreto legislativo 33/2013).

Profili pratici: liquidazione e documentazione

Dal punto di vista procedurale, la liquidazione dei compensi commissariali avviene di norma al termine dei lavori della commissione, previa redazione di un prospetto riepilogativo che documenta le sessioni effettuate, il numero dei candidati esaminati e le attività svolte da ciascun componente. L'amministrazione procedente - che ha nominato la commissione ai sensi dell'articolo 9 - è responsabile della liquidazione. Per i concorsi unici di cui all'articolo 19, gli oneri sono ripartiti tra le amministrazioni destinatarie della procedura secondo criteri stabiliti dal Dipartimento della funzione pubblica. La corretta documentazione della presenza alle sedute è presupposto indispensabile per la liquidazione: componenti che partecipino solo ad alcune sedute ricevono un compenso proporzionato all'effettiva attività svolta.

Ratio della norma: incentivare la partecipazione qualificata

La previsione di compensi adeguati per i commissari risponde a una finalità di sistema: attrarre professionalità di alto profilo nelle commissioni, evitando che l'incarico sia percepito come un aggravio oneroso privo di riconoscimento economico. Una commissione composta da esperti motivati e adeguatamente remunerati è in grado di selezionare candidati più idonei, contribuendo alla qualità complessiva del reclutamento pubblico. In questo senso, il sistema di compensi commissariali rappresenta un investimento dell'amministrazione nella qualità della selezione, coerente con l'obiettivo di individuare «competenze qualificate» enunciato dall'articolo 1 del medesimo DPR 487/1994.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi stabilisce la misura concreta dei compensi per i commissari di concorso?

Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56 (legge Concretezza). Il DPR 487/1994 si limita a rinviare a quella fonte.

I commissari dei concorsi comunali ricevono gli stessi compensi di quelli statali?

In linea di principio sì, ma con il limite delle risorse disponibili nei bilanci di regioni ed enti locali, che possono non consentire il pagamento nella misura piena.

Un dirigente pubblico può cumulare lo stipendio con il compenso da commissario?

Sì, ma nel rispetto dei limiti retributivi previsti dalla normativa vigente e delle norme sulle incompatibilità stabilite dal decreto legislativo 39/2013.

Il segretario della commissione ha diritto a un compenso?

Sì, l'articolo 18 include espressamente le segreterie dei concorsi tra i beneficiari del compenso, riconoscendo il loro ruolo operativo e documentale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.