Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 15 DPR 487/1994 – Processo verbale delle operazioni d’esame e formazione delle graduatorie

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5.

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 GIUGNO 2023, n. 82.

5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 GIUGNO 2023, n. 82.

6. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all’ articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell’amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l’impugnativa. 6-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 GIUGNO 2023, n. 82.

7. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale disciplinate dal presente regolamento rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 15 del DPR 487/1994 disciplina la verbalizzazione delle operazioni d'esame e la formazione delle graduatorie di merito. Di tutte le operazioni e deliberazioni della commissione si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punteggi complessivi, con applicazione dei titoli preferenziali in caso di parità. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria nei limiti dei posti banditi, tenuto conto delle riserve di legge. Le graduatorie vengono pubblicate sul Portale InPA e sul sito dell'amministrazione; dalla pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa. La vigenza della graduatoria è di due anni dalla data di approvazione.
Indice dei contenuti

Il processo verbale come garanzia di tracciabilità del procedimento

L'articolo 15 del DPR 487/1994 si occupa di due profili fondamentali del procedimento concorsuale: la documentazione delle operazioni svolte dalla commissione e le regole di formazione della graduatoria finale. Il comma 1 impone la redazione giornaliera di un processo verbale che dia conto di tutte le operazioni d'esame e di tutte le deliberazioni assunte dalla commissione, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Questo obbligo di verbalizzazione quotidiana non è un mero adempimento formale: il verbale costituisce la principale fonte di prova in caso di contestazione della regolarità del procedimento e consente il controllo in sede giurisdizionale sulle modalità di svolgimento di ciascuna sessione. La sottoscrizione di tutti i commissari implica che ciascuno di essi assuma personale responsabilità per il contenuto del verbale.

La graduatoria di merito: criteri di formazione

Il comma 2 stabilisce che la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. Questo principio - apparentemente ovvio - ha in realtà una portata normativa precisa: esclude qualsiasi criterio di preferenza extrameritocratico nell'ordinamento dei candidati, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge. La parità di punteggio è risolta attraverso l'applicazione dei titoli preferenziali elencati nell'articolo 5 del regolamento, che include una serie di situazioni - dall'invalidità ai titoli di servizio, dal numero di figli a carico all'appartenenza al genere meno rappresentato - ordinate secondo una precisa gerarchia.

Dichiarazione dei vincitori e riserve di legge

Il comma 3 prevede che siano dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso. La formazione della graduatoria tiene conto delle riserve di legge in favore di particolari categorie di cittadini. Storicamente il riferimento era alla legge 2 aprile 1968, n. 482, ora sostituita dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che disciplina il collocamento obbligatorio delle persone con disabilità. Il richiamo alle «altre disposizioni di legge in vigore» consente di incorporare nella graduatoria tutte le riserve previste da normative settoriali, compresi i posti riservati ai volontari delle forze armate o ad altre categorie specificamente tutelate.

Commi abrogati e aggiornamento della disciplina

L'articolo 15, nel suo testo attuale, reca tre commi espressamente abrogati dal DPR 16 giugno 2023, n. 82: il comma 4, il comma 5 e il comma 6-bis. L'abrogazione riflette la riformulazione complessiva del sistema delle graduatorie operata dalla riforma del 2023, che ha eliminato istituti come lo scorrimento automatico delle graduatorie previgenti e alcune forme di riserva ora disciplinate diversamente. Il testo vigente mantiene i commi 1, 2, 3, 6 e 7, che costituiscono il nucleo essenziale della disciplina.

Pubblicazione della graduatoria e decorrenza dei termini per l'impugnativa

Il comma 6 stabilisce che le graduatorie dei concorsi disciplinati dal regolamento - incluse quelle dei concorsi di regioni ed enti locali - sono pubblicate contestualmente sul Portale InPA e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa in sede giurisdizionale. Questa previsione è di grande importanza pratica: il termine per proporre ricorso al TAR è ordinariamente di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto lesivo; la pubblicazione sul Portale e sul sito dell'amministrazione fissa in modo univoco il dies a quo di questo termine, evitando controversie sull'esatto momento in cui il candidato ha avuto conoscenza del provvedimento.

Vigenza biennale delle graduatorie

Il comma 7 stabilisce che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Questa durata biennale è uniforme per tutte le amministrazioni soggette al regolamento, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori eventualmente previsti da leggi regionali. Il termine di vigenza è rilevante perché, durante questo periodo, le amministrazioni possono attingere alla graduatoria per coprire posti che si rendano vacanti per qualsiasi ragione, senza dover indire un nuovo concorso. Lo scorrimento della graduatoria segue l'ordine di merito e rispetta le riserve di legge, secondo le stesse regole che hanno presieduto alla formazione della graduatoria stessa. Allo scadere del biennio la graduatoria perde efficacia e la copertura di nuovi posti richiede l'indizione di una nuova procedura concorsuale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quanto tempo rimane valida una graduatoria di concorso pubblico?

Due anni dalla data di approvazione, ai sensi del comma 7. Fanno eccezione le regioni che abbiano previsto periodi di vigenza inferiori con legge regionale.

Da quando decorrono i termini per impugnare la graduatoria?

Dalla data di pubblicazione contestuale sul Portale InPA e sul sito dell'amministrazione, come previsto dal comma 6.

Come si risolve un ex aequo nella graduatoria di merito?

Applicando i titoli preferenziali elencati nell'articolo 5 del DPR 487/1994, nell'ordine di priorità ivi stabilito.

Chi sottoscrive il processo verbale delle operazioni d'esame?

Tutti i commissari e il segretario della commissione, che lo redigono giorno per giorno per tutte le operazioni e deliberazioni, come previsto dal comma 1.

Un idoneo non vincitore può essere assunto prima della scadenza della graduatoria?

Sì. L'amministrazione può attingere alla graduatoria per coprire posti vacanti scorrendo gli idonei in ordine di merito, entro il termine biennale di vigenza.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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