In sintesi
- Le manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati solo nei luoghi e con le condizioni stabiliti dai regolamenti locali, fatte salve le norme speciali dell'art. 63 TULPS.
- In assenza di regolamenti locali, la competenza a provvedere sulla domanda spetta al podestà (oggi Sindaco, quale ufficiale di governo), che decide caso per caso.
- Gli interessati possono ricorrere al Prefetto, che decide sentendo il Consiglio provinciale sanitario e, ove necessario, l'ufficio del Genio Civile.
- La norma tutela contestualmente la sicurezza pubblica e la salute collettiva, richiedendo un esame tecnico-sanitario prima dell'autorizzazione all'insediamento.
- Il coordinamento con la disciplina dell'art. 63 TULPS garantisce che le sostanze classificate come esplosive o incendiarie siano sottoposte al regime più rigoroso previsto da quel articolo e dal relativo regolamento speciale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 64 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali.
In mancanza di regolamenti il podestà provvede sulla domanda degli interessati.
Gli interessati possono ricorrere al prefetto che provvede, sentito il Consiglio provinciale sanitario e, se occorrre, l'ufficio del genio civile. 44a
Stesso numero, altri codici
- Art. 64 Cod. Amb. — (Distretti idrografici)
- Art. 64 D.Lgs. 159/2011 — Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento
- Art. 64 D.Lgs. 209/2005 — (Riserve tecniche)
- Art. 64 D.Lgs. 42/2004 — Attestati di autenticità e di provenienza
- Art. 64 CAD — Sistema pubblico per la gestione delle identità digi...
- Art. 64 Codice Civile: Immissione nel possesso e inventario
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 64 TULPS completa il quadro normativo delineato dall'art. 63 con riguardo alle attività produttive e di stoccaggio che, pur non rientrando nella categoria delle sostanze esplosive o infiammabili in senso stretto, presentano comunque caratteristiche di insalubrità o pericolosità tali da richiedere un controllo preventivo dell'autorità pubblica. La norma incarna il principio fondamentale del TULPS secondo cui l'esercizio di attività potenzialmente nocive per la collettività non è libero, ma subordinato a un previo scrutinio amministrativo che valuta la compatibilità dell'insediamento con il contesto urbanistico, ambientale e sanitario.
La ratio è duplice: da un lato, prevenire i danni alla salute delle persone residenti o lavoranti nelle vicinanze delle attività insalubri; dall'altro, garantire la sicurezza pubblica rispetto ai rischi connessi alla gestione di materiali o processi produttivi pericolosi. I due profili si intersecano e trovano entrambi tutela nella disposizione in esame.
Ambito di applicazione: materie insalubri e pericolose
La norma si applica a manifatture (attività di trasformazione industriale o artigianale), fabbriche (stabilimenti produttivi in senso proprio) e depositi di materie insalubri o pericolose. L'espressione «materie insalubri o pericolose» ha un contenuto più ampio rispetto alle sostanze esplosive e infiammabili di cui all'art. 63: comprende sostanze chimiche tossiche, materiali che producono emissioni nocive, rifiuti speciali, prodotti farmaceutici non classificati come esplosivi ma comunque rischiosi per la salute pubblica e simili.
La distinzione tra materie insalubri e pericolose è rilevante sotto il profilo dell'istruttoria: le prime richiedono principalmente una valutazione sanitaria (parere del Consiglio provinciale sanitario); le seconde possono richiedere anche una valutazione tecnico-strutturale (intervento del Genio Civile). La norma consente di coinvolgere entrambi gli organi tecnici nel caso in cui l'attività presenti entrambi i profili.
Il ruolo dei regolamenti locali
Il meccanismo principale della norma è la riserva ai regolamenti locali della disciplina di dettaglio: luoghi consentiti, distanze dai centri abitati, caratteristiche costruttive degli edifici, procedure di controllo periodico. Questa scelta riflette la consapevolezza che le esigenze di sicurezza e salute variano profondamente in relazione al contesto urbano, alla densità abitativa e alle caratteristiche del territorio. Un deposito di sostanze chimiche può essere compatibile con una zona industriale periferica e del tutto incompatibile con un'area residenziale.
In assenza di regolamenti locali — situazione che si verificava frequentemente nei comuni minori all'epoca dell'entrata in vigore del TULPS, e che può ancora ricorrere in realtà territoriali di ridotte dimensioni — la competenza è attribuita al podestà, figura istituzionale dell'ordinamento fascista poi sostituita dal Sindaco nella veste di ufficiale di governo. Il Sindaco-ufficiale di governo decide sulla domanda degli interessati applicando i principi generali in materia di sicurezza e salute pubblica, anche in assenza di un quadro regolamentare predefinito.
Il ricorso al Prefetto e il procedimento istruttorio
L'articolo 64 prevede un rimedio amministrativo specifico: gli interessati (titolari o aspiranti tali delle attività) possono ricorrere al Prefetto avverso il provvedimento del podestà/Sindaco. Il Prefetto, in sede di decisione del ricorso, deve sentire il Consiglio provinciale sanitario — organo tecnico consultivo in materia igienico-sanitaria — e, ove necessario, l'ufficio del Genio Civile, che esprime pareri sugli aspetti strutturali e di sicurezza degli impianti.
Il procedimento davanti al Prefetto ha quindi carattere istruttorio rafforzato, con acquisizione obbligatoria di pareri tecnici. Questo assicura che la decisione finale sia fondata su una valutazione tecnica qualificata, non meramente discrezionale sul piano amministrativo. I provvedimenti del Prefetto in questa materia sono definitivi ai sensi dell'art. 67 TULPS, che chiude il sistema del contenzioso amministrativo di primo grado nelle materie del TULPS.
Evoluzione normativa e coordinamento con il diritto vigente
Nel sistema normativo attuale, l'art. 64 TULPS si intreccia con una stratificazione di fonti più recenti. Sul fronte urbanistico-edilizio, il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) disciplina i titoli abilitativi per la realizzazione di impianti produttivi; la L. 241/1990 impone procedure di partecipazione e motivazione nel procedimento amministrativo. Sul fronte ambientale, il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) regola le Valutazioni di Impatto Ambientale e le Autorizzazioni Integrate Ambientali per gli impianti più rilevanti. Sul fronte sanitario, il D.M. 5 settembre 1994 (lavorazioni insalubri) classifica le industrie insalubri in due classi, con prescrizioni differenziate.
L'art. 64 TULPS sopravvive come norma-quadro di pubblica sicurezza, che attribuisce all'autorità di PS la possibilità di intervenire anche indipendentemente dalle procedure urbanistiche e ambientali quando vi sia un pericolo immediato per l'ordine o la sicurezza pubblica. In tale senso, la norma conserva un valore di clausola generale di intervento preventivo.
Profili pratici attuali
Nella prassi, la disposizione rileva principalmente in due contesti. Il primo è quello dei ricorsi gerarchici al Prefetto avverso dinieghi comunali all'insediamento di attività produttive classificate come insalubri, specie in zone di confine tra aree industriali e residenziali. Il secondo è quello dei controlli ispettivi dell'autorità di PS su attività già in esercizio, quando emergano segnalazioni di pericolo per la salute pubblica o di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative.
Casi pratici
Caso 1: Ricorso al Prefetto per diniego comunale a un deposito chimico
Tizio intende aprire un deposito di solventi industriali in una zona artigianale di un comune di media grandezza. Il Comune, in assenza di un regolamento locale specifico, affida la decisione al Sindaco-ufficiale di governo, che rigetta la domanda per ragioni di prossimità con un'area residenziale. Tizio propone ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 64 TULPS. Il Prefetto dispone l'acquisizione del parere del Consiglio provinciale sanitario e del Genio Civile. Entrambi gli organi tecnici, con alcune prescrizioni aggiuntive su distanze di sicurezza e sistemi di contenimento degli sversamenti, esprimono parere favorevole. Il Prefetto, in accoglimento del ricorso, autorizza l'impianto con le prescrizioni tecniche indicate.
Caso 2: Ispezione su un'attività di verniciatura industriale
Caia gestisce un piccolo laboratorio di verniciatura industriale in un capannone di proprietà. Alcuni residenti delle abitazioni vicine presentano esposto alla Questura lamentando odori persistenti e timori per la salute. Il Commissariato di PS, avvalendosi dei poteri di vigilanza previsti dal TULPS, dispone un'ispezione congiunta con l'ASL locale. Emerge che l'attività di Caia utilizza sostanze classificate come insalubri ai sensi del D.M. 1994 e che le prescrizioni autorizzative non sono state rispettate. L'autorità di PS segnala il caso al Comune per i provvedimenti di competenza e, in via cautelare, impone la sospensione temporanea dell'attività fino alla verifica della regolarità.
Caso 3: Cambio di destinazione d'uso e sopravvenuta insalubrità
Sempronio acquista un capannone industriale già destinato a deposito di materie plastiche e lo utilizza per la lavorazione di prodotti chimici di pulizia contenenti ammoniaca. L'attività non rientra nell'autorizzazione originaria rilasciata dal Comune. Il regolamento comunale locale, adottato di recente, classifica tale tipo di lavorazione come insalubre di prima classe e richiede una distanza minima di 200 metri dalle abitazioni. Poiché il capannone si trova a 80 metri da un condominio, il Comune notifica a Sempronio un'ordinanza di cessazione dell'attività. Sempronio ricorre al Prefetto, che dopo l'istruttoria tecnica conferma il provvedimento comunale.
Domande frequenti
Cosa si intende per materie insalubri ai sensi dell'art. 64 TULPS?
La nozione comprende sostanze o processi produttivi che, per le loro caratteristiche fisiche, chimiche o biologiche, possono nuocere alla salute delle persone. Il D.M. 5 settembre 1994 fornisce una classificazione delle industrie insalubri in due classi, che integra la nozione generale del TULPS.
Chi decide sull'insediamento di attività insalubri se il Comune non ha un regolamento?
In assenza di regolamento locale, decide il Sindaco nella veste di ufficiale di governo, su domanda degli interessati. Il provvedimento è impugnabile davanti al Prefetto, che decide sentendo il Consiglio provinciale sanitario e il Genio Civile.
Il parere del Consiglio provinciale sanitario è vincolante per il Prefetto?
Il parere è obbligatorio (il Prefetto deve acquisirlo), ma non è vincolante in senso stretto. Il Prefetto può discostarsi dal parere tecnico con adeguata motivazione, assumendo la responsabilità della decisione.
L'art. 64 TULPS si applica anche alle attività agricole che usano prodotti chimici?
In linea di principio sì, qualora l'attività preveda lo stoccaggio o la lavorazione di sostanze classificabili come insalubri o pericolose. Tuttavia, per le quantità ridotte e l'uso diffuso in agricoltura, la normativa speciale di settore (fitosanitari, fertilizzanti) tende a prevalere.
I provvedimenti del Prefetto ex art. 64 sono impugnabili davanti al TAR?
I provvedimenti del Prefetto nelle materie dell'art. 64 sono definitivi ai sensi dell'art. 67 TULPS, ma ciò non esclude il ricorso al giudice amministrativo (TAR) per vizi di legittimità. La definitività impedisce solo il ricorso gerarchico ulteriore in via amministrativa.
Come si coordina l'art. 64 TULPS con le autorizzazioni ambientali (AIA, VIA)?
Le due discipline sono complementari: l'Autorizzazione Integrata Ambientale e la VIA valutano impatti ambientali e sanitari secondo il D.Lgs. 152/2006, mentre l'art. 64 TULPS attribuisce all'autorità di PS un potere di intervento ulteriore per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, che può cumularsi con le autorizzazioni ambientali.
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