In sintesi
- Rinvio a norme speciali: l'imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili è disciplinato da norme speciali, cui l'art. 815 rinvia integralmente.
- Fonte principale di riferimento: il Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio garantisce alle persone con disabilità e a mobilità ridotta il diritto di accesso al trasporto aereo senza discriminazioni.
- Assistenza gratuita: il Regolamento UE impone ai vettori aerei e ai gestori aeroportuali di fornire assistenza gratuita alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.
- Divieto di discriminazione: il vettore non può rifiutare la prenotazione o l'imbarco per ragioni di disabilità, salvo motivate esigenze di sicurezza previste dalla legge.
- Ruolo dell'ENAC: l'ENAC è l'autorità di controllo designata ai sensi del Regolamento UE per il territorio italiano, competente a ricevere reclami e ad applicare sanzioni.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 815 Codice della Navigazione — Imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Per l'imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili si osservano le norme speciali.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio e struttura della norma
L'articolo 815 del Codice della navigazione si limita a rinviare alle 'norme speciali' per la disciplina dell'imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili. Si tratta di una norma di raccordo sistematico, che riconosce la specificità della materia e la rimette a una regolamentazione settoriale, sia di origine interna che europea. Il rinvio ha assunto progressivamente un contenuto sostanzialmente europeo, in seguito all'adozione del Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, che costituisce oggi la fonte normativa principale in materia.
Il Regolamento (CE) n. 1107/2006: i diritti fondamentali
Il Regolamento europeo ha introdotto un corpus articolato di diritti a favore delle persone con disabilità o a mobilità ridotta (PMR — Persone a Mobilità Ridotta). Il principio fondante è il divieto di discriminazione nell'accesso al trasporto aereo: un vettore o un agente di viaggio non può rifiutare la prenotazione o l'imbarco di una persona per ragioni di disabilità o di mobilità ridotta, salvo che ricorrano motivate esigenze di sicurezza previste dalla normativa applicabile. Le eventuali restrizioni devono essere oggettivamente giustificate, non discriminatorie, conoscibili in anticipo dal passeggero e applicate in modo uniforme. Il diritto all'assistenza è garantito in tutte le fasi del viaggio: in aeroporto (prima e dopo il volo), durante l'imbarco e lo sbarco, e a bordo dell'aeromobile. L'assistenza comprende l'accompagnamento attraverso i percorsi aeroportuali, l'accesso ai servizi igienici, il trasporto di carrozzine e di altri dispositivi di mobilità, nonché il sostegno durante il volo se necessario.
Obblighi dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali
Il Regolamento n. 1107/2006 ripartisce gli obblighi tra vettori aerei e gestori aeroportuali. I gestori aeroportuali sono responsabili della fornitura di assistenza in aeroporto, organizzandola secondo standard minimi definiti nell'Allegato I al Regolamento, che specifica le tipologie di assistenza da garantire. I costi dell'assistenza aeroportuale sono a carico di tutti i passeggeri attraverso una tariffa non discriminatoria (il cosiddetto 'finanziamento centralizzato'). I vettori aerei, dal canto loro, sono tenuti a garantire l'assistenza a bordo, a comunicare alle persone con disabilità le modalità di prenotazione dell'assistenza (di norma almeno 48 ore prima della partenza) e a trasmettere la richiesta di assistenza alle strutture aeroportuali coinvolte nel viaggio. L'art. 10 del Regolamento prevede che, se l'aeromobile non è attrezzato per ospitare a bordo la carrozzina elettrica del passeggero, il vettore debba trovare soluzioni alternative.
Eccezioni per motivi di sicurezza
Il Regolamento consente ai vettori di negare l'imbarco o di imporre condizioni di trasporto specifiche per ragioni di sicurezza, ma soltanto se tali ragioni sono stabilite da disposizioni normative applicabili, non discriminatorie e proporzionate. In pratica, possono essere richieste: la presenza di un accompagnatore per le persone che non possono provvedere autonomamente alle proprie necessità in caso di evacuazione di emergenza; limitazioni sul numero di persone con determinate tipologie di disabilità in relazione alla configurazione dell'aeromobile; specifiche condizioni per il trasporto di ossigeno medico o di dispositivi medici. Il vettore che nega l'imbarco per motivi di sicurezza deve comunicare per iscritto le ragioni al passeggero interessato entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.
Tutele e rimedi: il ruolo dell'ENAC
L'ENAC è designata, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento n. 1107/2006, come organismo responsabile dell'attuazione del Regolamento sul territorio italiano. Le persone con disabilità che ritengano di aver subito una violazione dei propri diritti possono presentare reclamo all'ENAC, che può avviare accertamenti nei confronti dei vettori e dei gestori aeroportuali e applicare sanzioni amministrative. Il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 24 ha adeguato l'ordinamento interno al Regolamento, definendo le sanzioni applicabili alle violazioni. Le tariffe praticate per il trasporto di attrezzature di mobilità (carrozzine, deambulatori, ecc.) devono essere trasparenti e non discriminatorie; i dispositivi di mobilità non sono computati nella franchigia bagaglio.
Casi pratici
Caso 1: Rifiuto illegittimo di imbarco
Tizio, passeggero su sedia a rotelle elettrica, si presenta all'imbarco per un volo nazionale e il vettore rifiuta di farlo salire a bordo adducendo genericamente problemi di sicurezza, senza fornire motivazione scritta e senza proporre soluzioni alternative. Tizio presenta reclamo all'ENAC, che avvia un procedimento sanzionatorio nei confronti del vettore per violazione del Regolamento (CE) n. 1107/2006 e del decreto legislativo 24/2009.
Caso 2: Mancata assistenza in aeroporto
Caio, passeggero ipovedente, aveva prenotato l'assistenza aeroportuale con oltre 48 ore di anticipo, ma all'arrivo nessun addetto è presente ad accoglierlo. Caio perde il volo a causa del mancato supporto nel percorso fino al gate. Presenta reclamo al gestore aeroportuale e, successivamente, all'ENAC, che riscontra la violazione degli standard di assistenza previsti dall'Allegato I del Regolamento europeo.
Caso 3: Trasporto di carrozzina danneggiata
Sempronio, passeggero con disabilità motoria, consegna al check-in la propria carrozzina elettrica, che viene riconsegnata al termine del volo con danni evidenti al sistema di controllo. Il vettore è responsabile dei danni causati alla carrozzina, che costituisce per Sempronio un dispositivo medico indispensabile; la responsabilità del vettore per il danneggiamento è soggetta alla disciplina della Convenzione di Montreal del 1999 sui danni ai bagagli.
Domande frequenti
Un vettore aereo può rifiutare l'imbarco a una persona con disabilità?
Solo per motivate ragioni di sicurezza previste dalla normativa applicabile, comunicate per iscritto entro cinque giorni dalla richiesta; il rifiuto non può basarsi genericamente sulla disabilità e deve essere proporzionato e non discriminatorio secondo il Regolamento (CE) n. 1107/2006.
Chi è responsabile di fornire assistenza alle persone con mobilità ridotta in aeroporto?
Il gestore aeroportuale è responsabile dell'assistenza in aeroporto (percorsi, imbarco, sbarco), mentre il vettore aereo è responsabile dell'assistenza a bordo; i costi dell'assistenza aeroportuale sono finanziati tramite una tariffa applicata a tutti i passeggeri.
Quanto prima bisogna prenotare l'assistenza per persone con disabilità?
Il Regolamento (CE) n. 1107/2006 raccomanda la comunicazione della necessità di assistenza almeno 48 ore prima della partenza, per consentire al vettore di trasmettere la richiesta a tutte le strutture aeroportuali coinvolte nel viaggio.
La carrozzina deve essere conteggiata nella franchigia bagaglio?
No, i dispositivi di mobilità come carrozzine, deambulatori e ausili analoghi non sono computati nella franchigia bagaglio e devono essere trasportati gratuitamente; le tariffe eventualmente applicate devono essere trasparenti e non discriminatorie.
A chi rivolgersi in caso di violazione dei diritti dei passeggeri con disabilità?
In Italia l'ENAC è l'organismo designato per ricevere reclami e applicare sanzioni ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2006; è possibile presentare reclamo direttamente all'ENAC o tramite associazioni di categoria.