Art. 41 D.Lgs. 171/2005 — Assicurazione obbligatoria
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto
1. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall’articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
2. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità sulla quale vengono applicati.
3. L’ articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all’estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali. 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all’articolo 2 del presente codice, con l’obbligo di assicurazione della responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate. articolo precedente articolo successivo
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