Testo dell'articoloVigente
Art. 41 D.Lgs. 171/2005 – Assicurazione obbligatoria
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto
1. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall’articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
2. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità sulla quale vengono applicati.
3. L’ articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all’estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali. 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all’articolo 2 del presente codice, con l’obbligo di assicurazione della responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 41 del D.Lgs. 171/2005 estende alle unità da diporto (con esclusione delle sole unità a remi e a vela pura senza motore ausiliare) le disposizioni del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005) in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile. L'obbligo assicurativo riguarda anche i motori amovibili, indipendentemente dall'unità su cui sono montati. Le navi straniere con motori in uso nelle acque territoriali italiane devono essere assicurate. Le unità da diporto utilizzate a fini commerciali (articolo 2 del codice) hanno l'ulteriore obbligo di assicurare la responsabilità per danni al conduttore e ai passeggeri trasportati.Indice dei contenuti
Il Codice delle assicurazioni private applicato alla nautica da diporto
L'articolo 41 del Codice della nautica da diporto costituisce il ponte normativo tra la disciplina della navigazione da diporto e quella assicurativa generale, estendendo alle unità da diporto il sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). Questo richiamo comporta che il contratto di assicurazione per la responsabilità civile nautica sia soggetto alle stesse norme che disciplinano l'assicurazione auto: l'azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore (articolo 144 del D.Lgs. 209/2005), l'obbligo a contrarre dell'assicuratore (articolo 132), il Fondo di garanzia vittime per le unità non assicurate (articolo 283) e le altre disposizioni di tutela del consumatore e dei terzi danneggiati.
L'esclusione delle unità a remi e a vela senza motore ausiliare
Il comma 1 dell'articolo 41 esclude dall'obbligo assicurativo le «unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario». Questa esclusione si basa sul presupposto che tali imbarcazioni abbiano un potenziale lesivo molto più limitato rispetto a quelle a motore e che la loro velocità ridotta renda meno probabile l'accadimento di sinistri gravi. Occorre però prestare attenzione: la barca a vela con motore ausiliare (anche se non normalmente utilizzato) rientra nell'obbligo assicurativo. L'esclusione riguarda solo le pure imbarcazioni a vela e a remi senza alcuna propulsione meccanica. Nella pratica, la stragrande maggioranza delle barche a vela presenti nelle marine italiane è dotata di motore ausiliare e quindi soggetta all'obbligo.
L'assicurazione dei motori amovibili: una norma di chiusura
Il comma 2 prevede che il Codice delle assicurazioni si applichi ai «motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati». Questa norma risolve un potenziale vuoto assicurativo: un motore fuoribordo può essere rimosso dall'imbarcazione A e montato sull'imbarcazione B nel giro di ore. Se l'obbligo assicurativo fosse legato solo all'unità e non anche al motore amovibile, potrebbero crearsi situazioni in cui il motore opera su un'unità non assicurata o su un natante (altrimenti escluso dall'obbligo per dimensioni ridotte). Il comma 2 garantisce che il motore amovibile sia sempre coperto da assicurazione, indipendentemente dall'unità a cui è temporaneamente abbinato.
I motori stranieri nelle acque italiane
Il comma 3 estende l'obbligo assicurativo ai «motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali». Questa disposizione risponde a esigenze di tutela dei cittadini italiani che potrebbero essere vittime di sinistri causati da unità straniere in navigazione nelle acque del Mar Tirreno, dell'Adriatico, dello Ionio e dei mari italiani. Il richiamo all'articolo 125 del D.Lgs. 209/2005 (norma che disciplina la verifica dell'obbligo assicurativo per i veicoli esteri) significa che le autorità italiane possono verificare la copertura assicurativa delle unità straniere e, in assenza, applicare le sanzioni previste e impedire la navigazione nelle acque territoriali.
Il regime speciale per le unità utilizzate a fini commerciali
Il comma 3-bis introduce un regime assicurativo rafforzato per le unità da diporto utilizzate a fini commerciali ai sensi dell'articolo 2 del codice (noleggio, locazione, scuole nautiche, assistenza ormeggio, ecc.): a queste si applica tutto quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, con l'obbligo aggiuntivo di assicurare la responsabilità per i danni subiti dal «conduttore e dalle persone trasportate». Nelle unità private, l'assicurazione obbligatoria copre i danni a «terzi» (persone non a bordo), ma il conducente e i passeggeri dell'unità assicurata non sono terzi rispetto al veicolo assicurato. Per le unità commerciali, questa limitazione viene superata: i clienti a bordo (paganti) devono essere tutelati dalla polizza.
Le conseguenze della mancanza di assicurazione
Navigare senza la prescritta copertura assicurativa espone a plurimi profili di responsabilità. Le sanzioni amministrative dell'articolo 53 del codice si aggiungono a quelle previste dal D.Lgs. 209/2005 per la circolazione non assicurata. Sul piano civile, la responsabilità del proprietario o del conducente verso il danneggiato rimane integra, ma senza la garanzia assicurativa il risarcimento dovrà essere corrisposto direttamente con il patrimonio personale. Il Fondo di garanzia vittime della strada (mutuato in campo nautico tramite il D.Lgs. 209/2005) può intervenire per indennizzare le vittime di sinistri causati da unità non assicurate, salvo poi rivalersi sul responsabile. Il rischio di sequestro dell'unità da parte dell'autorità marittima in caso di mancata copertura è ulteriore deterrente al rispetto dell'obbligo.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Tutte le barche da diporto devono essere assicurate?
Tutte le unità da diporto motorizzate sì. Sono escluse solo le unità a remi e le barche a vela pura senza motore ausiliare ai sensi dell'articolo 41, comma 1.
Un gommone con motore fuoribordo deve essere assicurato anche se è piccolo?
Sì. Il comma 2 dell'articolo 41 estende l'obbligo assicurativo ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità su cui sono applicati.
Una barca straniera che naviga nelle acque italiane deve avere un'assicurazione italiana?
Deve avere una copertura assicurativa valida: non necessariamente italiana, ma riconoscibile ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 209/2005. Le autorità marittime italiane possono verificarne la validità e richiederne dimostrazione.
Le unità noleggiate devono assicurare anche i passeggeri?
Sì. Il comma 3-bis dell'articolo 41 impone alle unità utilizzate a fini commerciali (incluso il noleggio) l'obbligo di assicurare la responsabilità per i danni subiti dal conduttore e dai passeggeri trasportati, in aggiunta alla copertura per i danni ai terzi.
Cosa succede se si naviga senza assicurazione?
Sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 171/2005 e del D.Lgs. 209/2005. Sul piano civile, si risponde personalmente con il proprio patrimonio dei danni causati, senza la garanzia della polizza. Il Fondo di garanzia vittime può intervenire per i terzi danneggiati, con successiva rivalsa sul responsabile.