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Categoria: Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005)

  • Art. 1 D.Lgs. 171/2005 — Finalità e ambito di applicazione

    Art. 1 D.Lgs. 171/2005 — Finalità e ambito di applicazione

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unità di cui all’articolo 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172. 1-bis. Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità di cui all’articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

    2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.

    3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell’applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l’imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri. articolo successivo

  • Art. 2 D.Lgs. 171/2005 — Unità da diporto utilizzata a fini commerciali

    Art. 2 D.Lgs. 171/2005 — Unità da diporto utilizzata a fini commerciali

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. L’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio; b) è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto; c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. c-bis) è utilizzata per assistenza all’ormeggio delle unità di cui all’articolo 3 nell’ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto; c-ter) è utilizzata per l’attività di assistenza e di traino delle unità di cui all’articolo 3. c-quater) è utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l’esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.

    2. L’utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), con l’indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell’annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione. 2-bis. Nel caso di natanti l’utilizzazione a fini commerciali è annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice. 2-ter. Quando la locazione di imbarcazioni e navi da diporto è concessa da un soggetto privato a favore di imprese di locazione e noleggio, l’annotazione di cui al comma 2 è effettuata esclusivamente dall’impresa di locazione e noleggio. In tal caso è ammesso l’uso commerciale dell’unità per determinati periodi dell’anno da specificare nell’annotazione di cui al comma 2.

    3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte stabilmente in Italia con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell’Unione europea o di un Paese terzo, fermo restando il rispetto delle vigenti normative doganali e fiscali nazionali ed europee, l’esercente presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’ articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente le caratteristiche dell’unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, gli estremi e la data di scadenza della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso, nonché l’indicazione delle dotazioni di sicurezza imbarcate in base alle norme dello stato di bandiera. Copia della dichiarazione, validata dall’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED), deve essere mantenuta a bordo.

    4. Le imbarcazioni e le navi da diporto adibite ad un uso commerciale possono essere utilizzate, previa domanda di annotazione ai sensi del comma 2, anche per altri usi commerciali tra quelli indicati al comma 1. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), non possono essere utilizzate per attività non commerciale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 3 D.Lgs. 171/2005 — Definizioni

    Art. 3 D.Lgs. 171/2005 — Definizioni

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; b) unità utilizzata a fini commerciali – commercial yacht: si intende ogni unità di cui all’articolo 2 del presente codice, nonché le navi di cui all’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172; c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL; d) nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unità di cui alla lettera e); e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero fino a 100 TSL, costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967; f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666; g) natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d’acqua; h) moto d’acqua: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno. h-bis) unità da diporto a controllo remoto: unità da diporto a comando remoto priva a bordo di personale adibito al comando. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 4 D.Lgs. 171/2005

    Art. 4 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Art. 5 D.Lgs. 171/2005

    Art. 5 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Art. 6 D.Lgs. 171/2005

    Art. 6 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Art. 7 D.Lgs. 171/2005

    Art. 7 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Art. 8 D.Lgs. 171/2005

    Art. 8 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Art. 9 D.Lgs. 171/2005

    Art. 9 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Art. 10 D.Lgs. 171/2005

    Art. 10 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Art. 11 D.Lgs. 171/2005

    Art. 11 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Art. 12 D.Lgs. 171/2005

    Art. 12 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.