Testo dell'articoloAbrogato

Art. 12 D.Lgs. 171/2005 – Clausola di salvaguardia

D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Le amministrazioni vigilanti di cui all’articolo 11, qualora ritengano, a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione degli organismi di cui all’articolo 10, che i prodotti oggetto del presente capo, ancorché recanti marcature CE ed utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute delle persone, i beni o l’ambiente, vietano o limitano l’immissione in commercio e in servizio od ordinano il ritiro temporaneo dal mercato dei prodotti stessi, a cura e spese del soggetto destinatario dell’ordine, ed adottano di intesa ogni altro provvedimento diretto ad evitarne l’immissione in commercio o la messa in servizio, informandone immediatamente la Commissione europea

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005).
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