Testo dell'articoloAbrogato

Art. 5 D.Lgs. 171/2005 – Definizioni

D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Ai fini del presente capo, si intende per: a) unità da diporto parzialmente completata: una unità costituita dallo scafo e da uno o più altri componenti; b) moto d’acqua: un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o più persone non collocate al suo interno; c) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione a scintilla o per compressione, utilizzato a fini di propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro tempi entrobordo, i motori entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e i motori fuoribordo;

d) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore: 1) che possa aver per effetto il superamento dei limiti di emissione del motore stabiliti nell’allegato II, paragrafo B; le sostituzioni ordinarie di componenti del motore che non alterano le caratteristiche di emissione non sono considerate una modifica rilevante del motore; 2) che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore; e) trasformazione rilevante dell’unità: la trasformazione di un’unità che: 1) modifica il mezzo di propulsione dell’unità; 2) comporta una modifica rilevante del motore; 3) altera l’unità in misura tale che essa possa considerarsi una diversa unità;

f) mezzo di propulsione: il meccanismo mediante il quale l’unità è mossa in particolare eliche o sistemi di propulsione meccanica a getto d’acqua; g) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal costruttore, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico simili e che sono conformi ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente capo; h) costruttore: persona fisica o giuridica che progetta e costruisce un prodotto cui si applica il presente capo o che fa progettare o costruire tale prodotto con l’intenzione di immetterlo sul mercato per proprio conto;

i) mandatario: persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell’Unione europea, destinatario di un mandato scritto del costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli obblighi impostigli dal presente capo

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005).
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.