Testo dell'articoloAbrogato
Art. 6 D.Lgs. 171/2005 – Requisiti essenziali di sicurezza
D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
I prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, devono essere conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell’ambiente e dei consumatori indicati nell’allegato II.
2. I motori entrobordo e i fuoribordo a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido, devono essere conformi ai requisiti stabiliti, in aderenza alla normativa comunitaria, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La marcatura CE di cui all’articolo 8 attesta la conformità dei prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, ai requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto dall’articolo 12.
4. I prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, si presumono conformi ai requisiti indicati dal comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005).
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