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Categoria: Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005)

  • Art. 61 D.Lgs. 171/2005 — Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali

    Art. 61 D.Lgs. 171/2005 — Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite ad uso commerciale, ove dal fatto non derivi l’apertura di un procedimento penale, l’inchiesta formale di cui all’ articolo 579 del codice della navigazione è disposta soltanto ad istanza degli interessati.

  • Art. 62 D.Lgs. 171/2005 — Iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque interne

    Art. 62 D.Lgs. 171/2005 — Iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque interne

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto in quanto destinate alla sola navigazione nelle acque interne, devono provvedere all’iscrizione delle proprie unità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal fine, qualora l’interessato non sia in possesso di uno dei titoli di proprietà, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, comprensiva dell’attestazione che l’unità ha navigato esclusivamente in acque interne.

    2. Per l’iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1 la documentazione tecnica può essere sostituita da un’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell’articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, qualora l’unità sia stata immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell’area economica europea prima del 16 giugno 1998.

    3. Le imbarcazioni da diporto di cui al comma 1, già iscritte e cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere nuovamente iscritte presso lo stesso ufficio sulla base della documentazione di proprietà e tecnica agli atti del predetto ufficio. L’ufficio di iscrizione può disporre, a spese dell’interessato, una visita di ricognizione dell’unità da parte di un organismo notificato ai sensi dell’articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

  • Art. 63 D.Lgs. 171/2005 — Tariffe per prestazioni e servizi

    Art. 63 D.Lgs. 171/2005 — Tariffe per prestazioni e servizi

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. Alle procedure relative all’attestazione di conformità delle unità da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all’effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell’ articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 1-bis. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1 e 1-bis, da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta nell’allegato XVI, nonché dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dall’allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.

    3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, gli importi dei diritti e dei compensi di cui ai commi 1-bis e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti. 3-bis. Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).

    4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A contenuta nell’allegato XVI, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per cento, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 64 D.Lgs. 171/2005 — Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche

    Art. 64 D.Lgs. 171/2005 — Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. L’ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall’amministrazione per la gestione delle relative procedure.

    2. L’ammontare del predetto diritto è stabilito… con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessità. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 65 D.Lgs. 171/2005 — Regolamento di attuazione

    Art. 65 D.Lgs. 171/2005 — Regolamento di attuazione

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate: a) modalità di iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto; b) procedure relative alla cancellazione delle unità da diporto dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto; d) procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unità da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE); e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo; f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l’introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l’uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori; g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo; h) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229; i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido; l) disciplina relativa alla… navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione; m) disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento di attuazione.

    2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.

  • Art. 66 D.Lgs. 171/2005

    Art. 66 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Art. 67 D.Lgs. 171/2005 — Disposizioni transitorie e finali

    Art. 67 D.Lgs. 171/2005 — Disposizioni transitorie e finali

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti La Malfa, Ministro delle politiche comunitarie Fini, Ministro degli affari esteri Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze Storace, Ministro della salute Landolfi, Ministro delle comunicazioni Baccini, Ministro per la funzione pubblica Castelli, Ministro della giustizia Moratti, Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Scajola, Ministro delle attività produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli articolo precedente articolo successivo