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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 63 del D.Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto) regola il regime tariffario applicabile alle diverse prestazioni e servizi resi dagli uffici competenti in materia di nautica da diporto. La norma distingue tre grandi aree: la prima riguarda le procedure di attestazione di conformità delle unità e dei loro componenti, rinviando alla disciplina dell'articolo 47 della legge n. 52/1996; la seconda copre i servizi erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), i cui diritti sono stabiliti con decreto ministeriale; la terza riguarda tutti gli altri servizi prestati dagli organi competenti, per cui si applicano i diritti della tabella A allegata al codice stesso. Gli importi sono aggiornati ogni due anni in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Gli introiti derivanti dai diritti del SISTE confluiscono in un apposito capitolo di bilancio dedicato al funzionamento del sistema telematico.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 63 D.Lgs. 171/2005 — Tariffe per prestazioni e servizi

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

1. Alle procedure relative all’attestazione di conformità delle unità da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all’effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell’ articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 1-bis. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1 e 1-bis, da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta nell’allegato XVI, nonché dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dall’allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, gli importi dei diritti e dei compensi di cui ai commi 1-bis e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti. 3-bis. Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).

4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A contenuta nell’allegato XVI, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per cento, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 63 del D.Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto) regola il regime tariffario applicabile alle diverse prestazioni e servizi resi dagli uffici competenti in materia di nautica da diporto. La norma distingue tre grandi aree: la prima riguarda le procedure di attestazione di conformità delle unità e dei loro componenti, rinviando alla disciplina dell'articolo 47 della legge n. 52/1996; la seconda copre i servizi erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), i cui diritti sono stabiliti con decreto ministeriale; la terza riguarda tutti gli altri servizi prestati dagli organi competenti, per cui si applicano i diritti della tabella A allegata al codice stesso. Gli importi sono aggiornati ogni due anni in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Gli introiti derivanti dai diritti del SISTE confluiscono in un apposito capitolo di bilancio dedicato al funzionamento del sistema telematico.
Indice dei contenuti

La struttura tripartita del regime tariffario

L'articolo 63 del D.Lgs. 171/2005 articola il regime tariffario della nautica da diporto in tre distinti comparti, ciascuno caratterizzato da fonti normative e meccanismi di determinazione differenti. Il primo comparto, disciplinato dal comma 1, riguarda le procedure relative all'attestazione di conformità delle unità da diporto e dei loro componenti, nonché le attività connesse alla designazione e alla vigilanza degli organismi abilitati a rilasciare tali attestazioni. Per questo settore, il legislatore ha scelto di richiamare per rinvio l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (la legge comunitaria 1994), che stabilisce i criteri generali per la determinazione delle tariffe nei settori regolati da normativa comunitaria. Il secondo comparto, introdotto dal comma 1-bis, concerne i servizi erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), per i quali i diritti sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il terzo comparto, regolato dal comma 2, abbraccia tutte le prestazioni e i servizi non inclusi nei primi due, rimandando alla tabella A dell'allegato XVI del codice e ai tributi speciali della tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533.

Le tariffe per la conformità e gli organismi notificati

Il rinvio all'articolo 47 della legge n. 52/1996 per le procedure di attestazione di conformità ha una logica precisa: le unità da diporto immesse nel mercato europeo devono rispettare i requisiti essenziali fissati dalla direttiva comunitaria sulle imbarcazioni da diporto (oggi recepita con il D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5), e gli organismi notificati incaricati di verificare tali requisiti operano in un contesto di diritto europeo. La tariffazione di queste attività non può quindi essere determinata unilateralmente in modo arbitrario, ma deve seguire i criteri fissati dalla normativa comunitaria di riferimento, che privilegia la copertura dei costi effettivi e la proporzionalità rispetto al servizio reso. Anche la vigilanza sugli organismi notificati — che rientra nella responsabilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sua qualità di autorità notificante — è soggetta alla stessa disciplina tariffaria, così da garantire un sistema di controllo finanziato dai soggetti che beneficiano dell'autorizzazione a operare nel settore della certificazione.

Il SISTE e la digitalizzazione dei servizi amministrativi

Il comma 1-bis, introdotto nel testo del codice per tener conto dell'evoluzione tecnologica dell'amministrazione della nautica, disciplina i diritti per l'utilizzo del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE). Questo sistema ha progressivamente sostituito i tradizionali uffici fisici nel trattamento di numerose pratiche: iscrizione e cancellazione dall'ATCN, rilascio e rinnovo della licenza di navigazione, annotazioni di uso commerciale, rilascio del certificato di sicurezza. La norma prevede che i diritti per questi servizi siano determinati con decreto ministeriale congiunto tra il MIT e il MEF, garantendo sia la copertura dei costi di gestione e sviluppo del sistema sia una base giuridica chiara per la riscossione. Il comma 3-bis (non riportato nel testo base ma introdotto da successive modifiche) stabilisce che gli introiti derivanti da questi diritti affluiscano a un apposito capitolo di bilancio, destinato al funzionamento e al mantenimento del SISTE stesso, assicurando così la sostenibilità finanziaria del sistema telematico nel lungo periodo.

La tabella A e i tributi speciali residuali

Il comma 2 copre la vasta area delle prestazioni e dei servizi non rientranti nei commi 1 e 1-bis, rimandando a due distinte fonti tariffarie. La prima è la tabella A contenuta nell'allegato XVI del D.Lgs. 171/2005, che elenca in modo analitico i diritti e i compensi per ciascuna tipologia di servizio reso dagli uffici della nautica da diporto. La seconda fonte è la tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255: si tratta dei tributi speciali di diritto amministrativo che si applicano a determinate categorie di atti e provvedimenti. La norma chiarisce anche la delimitazione rispetto alle tariffe previste dalla legge 1° dicembre 1986, n. 870, specificando che quelle di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 si applicano alle prestazioni diverse da quelle riguardanti la nautica da diporto: in altri termini, i servizi specifici della nautica sono interamente regolati dalla disciplina del codice del 2005, senza sovrapposizioni con le tariffe generali della navigazione.

L'aggiornamento biennale degli importi

Il comma 3 introduce un meccanismo automatico di aggiornamento degli importi tariffari, con cadenza biennale. L'aggiornamento è parametrato all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), rilevata dall'ISTAT per la media nazionale nei due anni precedenti. La scelta di ancorare l'adeguamento al FOI — anziché ad altri indici come il deflatore del PIL o gli indici di costo specifici del settore marittimo — riflette la volontà di mantenere un legame con il potere d'acquisto generale, garantendo al tempo stesso che i diritti non erodano nel tempo a causa dell'inflazione. L'aggiornamento è disposto con decreto ministeriale congiunto MIT-MEF: la partecipazione del MEF garantisce il controllo sull'impatto finanziario per il bilancio dello Stato e per gli utenti del settore. Il meccanismo di revisione biennale automatica evita la necessità di interventi legislativi ripetuti e rende il sistema tariffario più stabile e prevedibile per gli operatori economici del settore.

Profili di interesse pratico per armatori e operatori del settore

Per armatori, cantieri navali, mediatori e società di noleggio, la conoscenza del regime tariffario dell'articolo 63 è essenziale per pianificare i costi amministrativi legati al ciclo di vita di un'unità da diporto. I diritti per i servizi SISTE e quelli della tabella A si sommano spesso in occasione di eventi come il trasferimento di proprietà, il cambio di tipo di navigazione, l'annotazione dell'uso commerciale o il rinnovo della licenza: ignorarne l'entità può tradursi in sorprese nelle pratiche burocratiche. Per gli organismi notificati e autorizzati, la disciplina del comma 1 rappresenta invece il quadro di riferimento per la determinazione delle proprie tariffe nei confronti dei committenti che richiedono attestazioni di conformità, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione imposti dalla normativa comunitaria. È opportuno infine segnalare che gli importi effettivamente vigenti sono soggetti ad aggiornamento periodico: prima di avviare qualsiasi pratica è buona norma verificare i valori aggiornati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o direttamente allo Sportello telematico del diportista (STED).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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