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Art. 64 D.Lgs. 171/2005 — Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche

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Art. 64 D.Lgs. 171/2005 — Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

1. L’ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall’amministrazione per la gestione delle relative procedure.

2. L’ammontare del predetto diritto è stabilito… con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessità. articolo precedente articolo successivo