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Ultimo aggiornamento: 21 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 58 del D.Lgs. 171/2005 stabilisce i termini entro cui devono concludersi i procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto. La regola generale è di trenta giorni dalla presentazione della documentazione all'UCON (Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto). Due ipotesi specifiche godono di un termine ridotto a sette giorni: le richieste di estratti dai registri o copie di documenti, e le iscrizioni provvisorie di cui all'articolo 20. Lo stesso termine di trenta giorni si applica al rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per gli apparati radio installati a bordo di navi di piccola stazza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 58 D.Lgs. 171/2005 — Durata dei procedimenti

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta all’UCON. 1-bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti. 1-ter. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni per l’iscrizione provvisoria di cui all’articolo 20.

2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l’uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all’articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l’uso di apparati installati a bordo di unità da diporto. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 58 del D.Lgs. 171/2005 stabilisce i termini entro cui devono concludersi i procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto. La regola generale è di trenta giorni dalla presentazione della documentazione all'UCON (Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto). Due ipotesi specifiche godono di un termine ridotto a sette giorni: le richieste di estratti dai registri o copie di documenti, e le iscrizioni provvisorie di cui all'articolo 20. Lo stesso termine di trenta giorni si applica al rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per gli apparati radio installati a bordo di navi di piccola stazza.
Indice dei contenuti

Il contesto normativo: l'UCON e lo STED

L'articolo 58 si inserisce nel sistema di digitalizzazione dei procedimenti nautici che ha caratterizzato le riforme del Codice della nautica da diporto negli ultimi anni. L'UCON — Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto — è l'ufficio centrale responsabile della tenuta dell'ATCN (Archivio telematico centrale delle unità da diporto), mentre lo STED — Sportello telematico del diportista — è il front-end attraverso cui i cittadini presentano domande e ricevono i provvedimenti. Il comma 1 dell'articolo 58 fissa il termine di trenta giorni come regola generale, a decorrere dalla presentazione della documentazione prescritta all'UCON, che avviene tipicamente tramite lo STED.

Il termine ordinario di trenta giorni

Il termine di trenta giorni si applica a tutti i procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto che non rientrano nelle ipotesi speciali dei commi 1-bis e 1-ter. Esso copre, pertanto, le iscrizioni ordinarie nell'ATCN ai sensi degli articoli 15 e 19, le cancellazioni ai sensi dell'articolo 21, le trascrizioni degli atti costitutivi o traslativi di diritti reali ai sensi dell'articolo 17, i rinnovi della licenza di navigazione ai sensi dell'articolo 24 e le annotazioni dell'uso commerciale ai sensi dell'articolo 2. Il termine ha natura ordinatoria: la sua scadenza senza che il procedimento si sia concluso non produce l'estinzione dello stesso né equivale a silenzio-assenso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diversa previsione speciale. Esso orienta tuttavia l'azione amministrativa e costituisce parametro per eventuali ricorsi avverso l'inerzia dell'amministrazione.

Il termine ridotto di sette giorni per estratti e copie

Il comma 1-bis introduce un termine accelerato di sette giorni per le richieste di estratti dai registri o di copie di documenti. Si tratta di un'ipotesi in cui l'amministrazione non deve adottare alcun provvedimento costitutivo ma semplicemente riprodurre o attestare dati già presenti nell'ATCN: la natura ricognitiva e non valutativa dell'attività giustifica la riduzione del termine. Gli estratti e le copie sono rilevanti in numerosi contesti pratici: vendita dell'unità (per la verifica dell'assenza di ipoteche o privilegi), iscrizione in un registro estero, richiesta di finanziamento, controversie legali sulla proprietà. La celerità dell'erogazione risponde a un'esigenza concreta degli operatori del settore.

Il termine di sette giorni per le iscrizioni provvisorie

Il comma 1-ter riduce a sette giorni anche il termine per le iscrizioni provvisorie di cui all'articolo 20, che riguardano le unità di nuova costruzione o prima immissione in servizio per le quali si chiede l'assegnazione del numero di immatricolazione in attesa della presentazione del titolo di proprietà. La ratio della riduzione è quella di consentire la rapida messa in servizio dell'unità: l'articolo 20 già prevede che contestualmente all'iscrizione vengano rilasciati la licenza provvisoria di navigazione, il certificato di sicurezza e il ruolino di equipaggio. Un termine eccessivamente lungo per l'iscrizione provvisoria paralizzerebbe l'attività commerciale dei cantieri, che devono poter consegnare le unità in tempi compatibili con i contratti di compravendita.

L'estensione al certificato limitato di radiotelefonista

Il comma 2 estende il termine ordinario di trenta giorni al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore a centociquanta tonnellate con potenza non superiore a 60 watt, qualora il certificato riguardi apparati installati su unità da diporto. Il riferimento è al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1956, provvedimento di vecchia data che disciplina le abilitazioni radiofoniche per uso marittimo. La norma garantisce che anche questo procedimento, che interseca la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con quella del Ministero dello sviluppo economico in materia di comunicazioni, rispetti un termine definito di conclusione.

Raccordo con la legge sul procedimento amministrativo

L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che il procedimento amministrativo debba concludersi entro il termine fissato dalla singola amministrazione (e comunque non superiore a novanta giorni in via generale). L'articolo 58 del Codice della nautica costituisce norma speciale che deroga al termine residuale della legge n. 241/1990 fissando termini specifici e in alcuni casi più brevi. Il mancato rispetto del termine legittima il privato a proporre ricorso avverso il silenzio-inadempimento ai sensi dell'articolo 2, commi 8 e seguenti, della legge n. 241/1990, con possibilità di ottenere dal giudice amministrativo la fissazione di un termine per provvedere.

Casi pratici

Caso 1:

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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