Testo dell'articoloVigente
Art. 60 D.Lgs. 171/2005 – Denuncia di evento straordinario
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto
1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all’unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell’unità da diporto deve farne denuncia all’autorità marittima o consolare entro tre giorni dall’arrivo in porto con le modalità di cui all’ articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l’incolumità fisica di persone o l’integrità ambientale, il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro ore.
3. Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause. 3-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 del medesimo codice, l’archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto. 3-ter. L’archivio di cui al comma 3-bis registra, ai sensi dell’ articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, gli infortuni e i danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti di cui all’ articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. 3-quater. L’archivio di cui al comma 3-bis è informatizzato ed è popolato e aggiornato con i dati risultanti dalle investigazioni di cui al comma 3. L’archivio contiene dati di natura tecnica e dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute anonimizzati. In nessun caso l’archivio registra dati personali identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri. 3-quinquies. Con il regolamento di attuazione del presente codice è stabilita l’organizzazione e il funzionamento dell’archivio di cui al comma 3-bis, l’accesso allo stesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte delle autorità marittime, della navigazione interna e consolari. 3-sexies. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 60 del D.Lgs. 171/2005 impone al comandante dell'unità da diporto di denunciare all'autorità marittima o consolare gli eventi straordinari verificatisi nel corso della navigazione o durante la sosta in porto. Il termine ordinario è di tre giorni dall'arrivo in porto; scende a ventiquattro ore quando l'evento ha coinvolto l'incolumità fisica di persone o l'integrità ambientale. L'articolo istituisce inoltre l'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinato a raccogliere dati anonimizzati su infortuni e danni alla salute per finalità di vigilanza tecnica.Indice dei contenuti
La nozione di «evento straordinario» e il suo ambito
L'articolo 60 non fornisce una definizione puntuale di «evento straordinario»: si tratta di un concetto che deve essere interpretato alla luce del codice della navigazione e della prassi marittima. In via generale, rientrano nella categoria gli eventi che esulano dalla normale routine della navigazione e che incidono sulla sicurezza dell'unità, delle persone a bordo o dell'ambiente marino: collisioni, incagli, avarie gravi all'apparato motore o allo scafo, infortuni a bordo, eventi meteorologici eccezionali, sversamenti di sostanze inquinanti, casi di persona caduta in mare, decessi a bordo. La norma copre sia gli eventi occorsi durante la navigazione sia quelli verificatisi durante la sosta in porto, ampliando così il suo ambito rispetto alle sole situazioni di mare aperto.
Il termine ordinario di tre giorni
Il comma 1 fissa il termine ordinario per la denuncia a tre giorni dall'arrivo in porto. Il riferimento temporale è l'arrivo nel porto successivo all'evento, non il momento dell'evento stesso: ciò tiene conto delle situazioni in cui l'unità si trova in mare aperto al momento del fatto e deve raggiungere un porto prima di poter compiere la denuncia. Le modalità della denuncia seguono quelle previste dall'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di dichiarazioni sostitutive: il comandante rende una dichiarazione scritta all'autorità marittima o consolare competente nel cui circondario si trova il porto di arrivo. L'autorità consolare è l'alternativa quando il porto di arrivo è estero.
Il termine ridotto di ventiquattro ore per gli eventi con vittime o danni ambientali
Il comma 2 riduce il termine a ventiquattro ore «in caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone o l'integrità ambientale». La ratio della riduzione è evidente: quando vi sono feriti, vittime o contaminazioni ambientali, la prontezza dell'informazione alle autorità è essenziale per attivare tempestivamente i soccorsi residui, le investigazioni, le misure di contenimento dell'inquinamento e le procedure di assistenza alle persone coinvolte. Il termine di ventiquattro ore decorre dall'arrivo in porto, non dal momento dell'evento: l'urgenza riguarda quindi la comunicazione nel porto successivo, mentre durante la navigazione rimangono operativi gli obblighi di segnalazione in mare (Mayday, PAN-PAN) disciplinati dalle convenzioni internazionali e dal regolamento di attuazione del codice.
Le investigazioni sommarie dell'autorità
Il comma 3 prevede che le autorità marittime o consolari procedano, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause. Si tratta di accertamenti preliminari distinti dall'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione (disciplinata dall'articolo 61 del Codice della nautica) e da eventuali indagini penali: le investigazioni sommarie hanno carattere tecnico-amministrativo e mirano ad accertare le cause dell'evento per finalità di sicurezza e prevenzione, non per attribuire responsabilità penali o civili. I risultati confluiscono nell'archivio nazionale di cui ai commi successivi.
L'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto
I commi da 3-bis a 3-sexies, introdotti in sede di riforma del codice, istituiscono presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto. L'archivio è informatizzato e raccoglie dati tecnici e dati sugli infortuni e i danni alla salute in forma anonimizzata, nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e delle regole tecniche adottate ai sensi del suo articolo 71. Il collegamento con il Regolamento (CE) n. 765/2008 sulla vigilanza del mercato e l'accreditamento - richiamato dal comma 3-ter - conferma che l'archivio ha la funzione di supportare la vigilanza sulla sicurezza dei prodotti nautici: i dati raccolti possono portare all'adozione di misure correttive nei confronti dei fabbricanti (richiami, ritiri, miglioramenti tecnici obbligatori).
La protezione dei dati personali nell'archivio
Il comma 3-quater stabilisce esplicitamente che l'archivio non registra dati personali identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri. La norma si raccorda con il Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy): la raccolta di dati tecnici anonimizzati per finalità di sicurezza pubblica non richiede il consenso degli interessati, ma il rispetto del principio di minimizzazione impone che i dati identificativi vengano esclusi dall'archivio. Le modalità operative di funzionamento dell'archivio sono demandate al regolamento di attuazione del codice ai sensi del comma 3-quinquies.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa si deve denunciare ai sensi dell'articolo 60?
Tutti gli eventi straordinari verificatisi durante la navigazione o la sosta in porto che riguardino l'unità da diporto o le persone a bordo: collisioni, avarie gravi, infortuni, inquinamenti, decessi, incagli.
Entro quanto tempo si deve fare la denuncia?
Tre giorni dall'arrivo in porto per gli eventi ordinari; ventiquattro ore se sono coinvolte l'incolumità fisica di persone o l'integrità ambientale (commi 1 e 2).
La denuncia dell'art. 60 sostituisce la denuncia penale o di sinistro marittimo?
No: sono procedimenti distinti. La denuncia dell'art. 60 è un adempimento amministrativo; quella penale segue le regole del codice di procedura penale; l'inchiesta formale è disciplinata dall'art. 61 e dal codice della navigazione.
L'archivio dei prodotti delle unità da diporto contiene dati personali?
No: il comma 3-quater stabilisce espressamente che l'archivio non registra dati personali identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri; i dati sono anonimizzati.
La denuncia va fatta anche se il porto di arrivo è estero?
Sì: in quel caso la denuncia è presentata all'autorità consolare italiana competente per il porto estero in cui l'unità approda, come previsto dal comma 1.