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Categoria: Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005)

  • Art. 49 D.Lgs. 171/2005 — Obblighi del noleggiatore

    Art. 49 D.Lgs. 171/2005 — Obblighi del noleggiatore

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. Nel noleggio di unità da diporto a tempo determinato, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore non provvede al combustibile, all’acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell’apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto. 1-bis. Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia stato diversamente pattuito, i noleggiatori provvedono a quanto previsto nel comma 1 secondo le quote stabilite nel contratto. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 50 D.Lgs. 171/2005

    Art. 50 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Art. 51 D.Lgs. 171/2005

    Art. 51 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Art. 52 D.Lgs. 171/2005 — Giornata del mare e cultura marina

    Art. 52 D.Lgs. 171/2005 — Giornata del mare e cultura marina

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale “Giornata del mare” presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

    2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

    3. In occasione della giornata di cui al comma 1 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell’ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare, anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l’abbandono dei rifiuti in mare.

    4. Per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti i Ministri degli esteri e della cooperazione internazionale, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano, impartisce le opportune direttive.

    5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico legato al mare, in particolare ponendo in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale nonché al fine di preservare le tradizioni marinaresche della comunità italiana, anche all’estero, possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, nonché iniziative finalizzate alla costruzione nell’opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e conoscenza del mare.

    6. Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle prerogative costituzionali delle regioni, può essere inserito nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l’insegnamento della cultura del mare e dell’educazione marinara. L’insegnamento è impartito dai docenti delle scuole pubbliche e private in possesso di specifiche competenze e da docenti specialistici nel caso in cui non è possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di istituto.

    7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere realizzati tramite specifici progetti formativi con il Ministero della difesa, la Marina militare, il Corpo delle Capitanerie di porto, Coni, Federazione italiana vela, Lega navale italiana, associazioni nazionali di categoria, nonché attraverso gli istituti tecnici – settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica.

    8. Le iniziative previste dal presente articolo sono organizzate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 53 D.Lgs. 171/2005 — Violazioni commesse con unità da diporto

    Art. 53 D.Lgs. 171/2005 — Violazioni commesse con unità da diporto

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto senza la prescritta abilitazione, perché non conseguita o revocata o non convalidata per mancanza dei requisiti ovvero sospesa o ritirata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro. La sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

    2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto con la prescritta abilitazione scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. L’organo accertatore provvede al ritiro della patente nautica scaduta.

    3. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto che non è in regola con quanto stabilito all’articolo 17 in materia di trascrizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1033 euro.

    4. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento, o un provvedimento legalmente emanato dall’autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale, ivi comprese le lagune, delle acque interne e dei porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. Se il fatto è commesso con l’impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

    5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o ritiene la condotta ovvero la direzione nautica di una imbarcazione o di un natante da diporto, per i quali per potenza del motore installato e ambito di navigazione non è richiesta la patente nautica, senza i prescritti requisiti di età di cui all’articolo 39 del presente codice è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.

    6. Chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto supera i limiti di velocità previsti per la navigazione negli specchi d’acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nei corridoi destinati al lancio o all’atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni alla fonda è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 414 euro a 2066 euro. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono utilizzate apparecchiature debitamente omologate, le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice.

    7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non osserva una disposizione del presente codice o del regolamento di attuazione dello stesso o un provvedimento emanato dall’autorità competente in base al presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.

    8. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria è obbligato in solido con l’autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà.

    9. La patente nautica è sospesa, da uno a tre mesi, per: a) chiunque commette le violazioni di cui al comma 6; b) chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto si mantiene a una distanza inferiore ai cento metri dal segnale di posizionamento del subacqueo; c) chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo non ha a bordo i previsti mezzi di salvataggio o le dotazioni di sicurezza o la persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

    10. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9 sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione, la patente nautica è revocata. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 54 D.Lgs. 171/2005 — Abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea

    Art. 54 D.Lgs. 171/2005 — Abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. Chiunque utilizza l’autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare fuori dei casi previsti dall’articolo 31, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 55 D.Lgs. 171/2005 — Esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto

    Art. 55 D.Lgs. 171/2005 — Esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. Chiunque esercita le attività di cui all’articolo 2, comma 1, del presente codice senza l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unità da diporto le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a 11017 euro.

    2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esercita le attività di cui all’articolo 2, comma 1, in assenza della dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 3.

    3. Nel caso di impiego di unità da diporto per le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica è sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione è reiterata nel biennio, la patente nautica è revocata. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 56 D.Lgs. 171/2005

    Art. 56 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Art. 57 D.Lgs. 171/2005 — Rapporto delle violazioni

    Art. 57 D.Lgs. 171/2005 — Rapporto delle violazioni

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di navigazione marittima, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall’ articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di porto.

    2. Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall’ articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono l’ordinanza di cui all’ articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualità di Autorità di vigilanza, possono disporre attività ispettive supplementari. Il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette Direzioni generali. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 58 D.Lgs. 171/2005 — Durata dei procedimenti

    Art. 58 D.Lgs. 171/2005 — Durata dei procedimenti

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta all’UCON. 1-bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti. 1-ter. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni per l’iscrizione provvisoria di cui all’articolo 20.

    2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l’uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all’articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l’uso di apparati installati a bordo di unità da diporto. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 59 D.Lgs. 171/2005 — Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi di cui all’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172

    Art. 59 D.Lgs. 171/2005 — Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi di cui all’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. Le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attività commerciale, sono esenti dall’obbligo di presentazione della nota di informazioni all’autorità marittima all’arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.

    2. Alle unità da diporto battenti bandiera dell’Unione europea adibite ad attività commerciale e alle navi di cui all’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

    3. Le unità da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all’Unione europea adibite ad attività commerciale sono tenute a espletare le formalità di arrivo presso l’autorità marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validità di un anno, nonché a espletare le formalità di partenza quando lasciano l’ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l’estero. Le formalità possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorità la lista dei componenti l’equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 60 D.Lgs. 171/2005 — Denuncia di evento straordinario

    Art. 60 D.Lgs. 171/2005 — Denuncia di evento straordinario

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all’unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell’unità da diporto deve farne denuncia all’autorità marittima o consolare entro tre giorni dall’arrivo in porto con le modalità di cui all’ articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l’incolumità fisica di persone o l’integrità ambientale, il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro ore.

    3. Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause. 3-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 del medesimo codice, l’archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto. 3-ter. L’archivio di cui al comma 3-bis registra, ai sensi dell’ articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, gli infortuni e i danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti di cui all’ articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. 3-quater. L’archivio di cui al comma 3-bis è informatizzato ed è popolato e aggiornato con i dati risultanti dalle investigazioni di cui al comma 3. L’archivio contiene dati di natura tecnica e dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute anonimizzati. In nessun caso l’archivio registra dati personali identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri. 3-quinquies. Con il regolamento di attuazione del presente codice è stabilita l’organizzazione e il funzionamento dell’archivio di cui al comma 3-bis, l’accesso allo stesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte delle autorità marittime, della navigazione interna e consolari. 3-sexies. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. articolo precedente articolo successivo