← Torna a Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 59 del D.Lgs. 171/2005 disciplina le formalità di arrivo e partenza delle unità da diporto nei porti italiani, distinguendo tra unità non adibite ad uso commerciale e unità commerciali. Le prime sono esenti da qualsiasi obbligo di nota informativa all'autorità marittima, indipendentemente dalla bandiera. Le unità commerciali battenti bandiera UE godono della medesima esenzione; quelle di Paesi terzi devono invece espletare le formalità di arrivo al primo porto nazionale e le formalità di partenza all'uscita dall'ultimo porto, con possibilità di utilizzo telematico anche tramite raccomandatario marittimo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 59 D.Lgs. 171/2005 — Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi di cui all’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

1. Le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attività commerciale, sono esenti dall’obbligo di presentazione della nota di informazioni all’autorità marittima all’arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.

2. Alle unità da diporto battenti bandiera dell’Unione europea adibite ad attività commerciale e alle navi di cui all’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. Le unità da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all’Unione europea adibite ad attività commerciale sono tenute a espletare le formalità di arrivo presso l’autorità marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validità di un anno, nonché a espletare le formalità di partenza quando lasciano l’ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l’estero. Le formalità possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorità la lista dei componenti l’equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante. articolo precedente articolo successivo

Commento

Il principio di esenzione per le unità da diporto private

Il comma 1 dell'articolo 59 introduce una deroga significativa rispetto al regime ordinario della navigazione commerciale: le unità da diporto di qualsiasi bandiera, quando non sono adibite ad attività commerciale, sono esonerate dall'obbligo di presentare la nota di informazioni all'autorità marittima all'arrivo in porto e dall'obbligo di ottenere le spedizioni prima della partenza. Si tratta di un'agevolazione rilevante per il diportismo, che consente di entrare e uscire dai porti italiani senza dover espletare le formalità burocratiche previste per le navi mercantili. L'esenzione opera «di qualsiasi bandiera», il che significa che anche le unità di diporto straniere (comunitarie o extracomunitarie) private beneficiano del medesimo trattamento quando non svolgono attività commerciale.

Le unità commerciali UE: estensione dell'esenzione

Il comma 2 estende l'esenzione di cui al comma 1 alle unità da diporto battenti bandiera dell'Unione europea adibite ad attività commerciale (quelle di cui all'articolo 2 del codice) nonché alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (navi da crociera o passeggeri utilizzate anche per finalità di diporto). Per queste unità, benché svolgano attività commerciale, l'appartenenza al mercato unico europeo giustifica un regime di semplificazione analogo a quello delle unità private. La ratio è coerente con il principio della libera prestazione dei servizi all'interno del mercato unico UE e con il divieto di discriminazione in base alla bandiera tra operatori comunitari.

Le unità commerciali extra-UE: obblighi di arrivo e partenza

Il comma 3 stabilisce il regime applicabile alle unità da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all'Unione europea adibite ad attività commerciale. Tali unità sono tenute a: espletare le formalità di arrivo presso l'autorità marittima del primo porto di approdo nazionale; ottenere le spedizioni per mare con validità di un anno; espletare le formalità di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l'estero. Le «spedizioni» sono i documenti che l'autorità marittima rilascia per abilitare la nave a partire verso la destinazione indicata: il loro rilascio con validità annuale consente alle unità extra-UE di muoversi tra i porti italiani senza dover ripetere le formalità a ogni scalo durante l'anno di validità.

La telematizzazione delle formalità e il raccomandatario marittimo

Il comma 3 prevede che le formalità di arrivo e partenza per le unità extra-UE commerciali possano essere espletate per via telematica, anche tramite il locale raccomandatario marittimo. Il raccomandatario marittimo, disciplinato dalla legge 4 aprile 1977, n. 135, è il soggetto che per conto dell'armatore straniero cura le pratiche amministrative portuali. Egli invia all'autorità competente la lista dei componenti l'equipaggio e la lista dei passeggeri, entrambe sottoscritte dal comandante: questi documenti costituiscono il nucleo informativo essenziale che le autorità portuali e di frontiera necessitano per i controlli di immigrazione, sicurezza e dogana.

Raccordo con la disciplina doganale e fiscale

L'esenzione dalle formalità marittime di cui ai commi 1 e 2 non esime dal rispetto delle vigenti normative doganali e fiscali. Le unità straniere che entrano nel territorio doganale dell'Unione europea sono soggette alle procedure di importazione temporanea regolate dal codice doganale dell'Unione ai sensi del Regolamento (UE) n. 952/2013, con le conseguenti esenzioni dalle imposte per le unità destinate al transito temporaneo. Le formalità di carattere marittimo e quelle doganali sono quindi procedimenti paralleli e distinti: l'articolo 59 semplifica le prime senza incidere sulle seconde.

Ambito di applicazione e navi di cui alla legge n. 172/2003

Il richiamo all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, inserito già nel titolo dell'articolo 59, riguarda le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche (cosiddetti «yacht da crociera») che per stazza o caratteristiche tecniche non rientrano nella definizione di unità da diporto ai sensi dell'articolo 3 del Codice della nautica, ma operano nel medesimo contesto del turismo nautico. L'equiparazione di tali navi alle unità commerciali UE ai fini delle esenzioni dell'articolo 59 semplifica la loro operatività nei porti italiani e rende omogeneo il regime amministrativo per l'intero settore del turismo nautico commerciale di bandiera europea.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un'imbarcazione da diporto privata straniera deve fare formalità all'arrivo in porto?

No: il comma 1 esonera tutte le unità da diporto non commerciali, di qualsiasi bandiera, dall'obbligo di nota informativa e spedizioni.

Le unità commerciali di bandiera UE sono trattate come le unità private?

Sì: il comma 2 estende la medesima esenzione alle unità da diporto commerciali battenti bandiera UE e alle navi di cui alla legge n. 172/2003.

Con quale frequenza le unità extra-UE commerciali devono rinnovare le spedizioni?

Le spedizioni per mare hanno validità di un anno: al loro rinnovo l'unità deve tornare al primo porto nazionale per le formalità di arrivo, oppure usufruire della procedura telematica.

Le esenzioni dell'art. 59 valgono anche per le procedure doganali?

No: le formalità marittime sono distinte da quelle doganali. L'esenzione dell'art. 59 riguarda solo le pratiche marittime; le procedure doganali UE (Reg. n. 952/2013) rimangono applicabili.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.