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Categoria: Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005)

  • Art. 37 D.Lgs. 171/2005 — Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio

    Art. 37 D.Lgs. 171/2005 — Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attività di noleggio.

  • Art. 38 D.Lgs. 171/2005 — Ruolino di equipaggio

    Art. 38 D.Lgs. 171/2005 — Ruolino di equipaggio

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. Qualora si intenda imbarcare sulle unità da diporto, anche utilizzate a fini commerciali, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, quali membri dell’equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario o dall’armatore all’autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell’iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento. 1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni e sulle navi da diporto oggetto di contratti di noleggio, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, appartenenti al medesimo armatore è consentita la rotazione sulle predette unità senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso è fatto obbligo all’armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all’autorità marittima o della navigazione interna competente la composizione effettiva dell’equipaggio di ciascuna unità. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 39 D.Lgs. 171/2005 — Patente nautica

    Art. 39 D.Lgs. 171/2005 — Patente nautica

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta: a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d’acqua; b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell’unità è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.

    2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.

    3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente: a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni; b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti; c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.

    4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all’attività di istruzione svolta dalle scuole dì avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall’assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.

    5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell’abilitazione al comando, alle unità da diporto.

    6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie: a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua; b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto; c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto; d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto e moto d’acqua. 6-bis. Per le patenti nautiche di categoria A, B e C possono essere indicate anche prescrizioni, relative alla durata della loro validità, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unità da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni alla durata della loro validità, nonché prescrizioni relative all’utilizzo di specifici adattamenti o all’avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica, utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il regolamento di attuazione del presente codice, adottato anche di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale. 6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da: a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente; b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza; c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo delle capitanerie di porto, e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d’altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi. 6-quater. La patente nautica di Categoria A è conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente può essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. 6-quinquies. La facoltà di cui ai commi 6-ter e 6-quater è esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice.

  • Art. 40 D.Lgs. 171/2005 — Responsabilità civile

    Art. 40 D.Lgs. 171/2005 — Responsabilità civile

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall’articolo 3, è regolata dall’ articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall’articolo 2947, comma 2, dello stesso codice.

    2. Ai fini dell’applicazione dell’ articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell’unità da diporto è responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l’utilizzatore dell’unità da diporto è responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario. In caso di sanzioni amministrative, la responsabilità del proprietario, o del locatore in caso di locazione finanziaria dell’unità, è limitata alla comunicazione dei dati del locatario o del conducente all’autorità competente. 2-bis. In caso di locazione finanziaria, la responsabilità del proprietario è limitata alla comunicazione all’autorità competente dei dati del locatario o del conducente. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 41 D.Lgs. 171/2005 — Assicurazione obbligatoria

    Art. 41 D.Lgs. 171/2005 — Assicurazione obbligatoria

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall’articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.

    2. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità sulla quale vengono applicati.

    3. L’ articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all’estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali. 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all’articolo 2 del presente codice, con l’obbligo di assicurazione della responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 42 D.Lgs. 171/2005 — Locazione e forma del contratto

    Art. 42 D.Lgs. 171/2005 — Locazione e forma del contratto

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto per un periodo di tempo determinato.

    2. Con l’unità da diporto locata ai sensi del comma 1 il conduttore assume la temporanea detenzione della stessa e con essa i rischi derivanti dalla sua condotta.

    3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.

    4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 43 D.Lgs. 171/2005 — Scadenza del contratto

    Art. 43 D.Lgs. 171/2005 — Scadenza del contratto

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s’intende rinnovato ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell’unità da diporto.

    2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 44 D.Lgs. 171/2005 — Prescrizione

    Art. 44 D.Lgs. 171/2005 — Prescrizione

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell’articolo 43, dalla riconsegna dell’unità. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 45 D.Lgs. 171/2005 — Obblighi del locatore

    Art. 45 D.Lgs. 171/2005 — Obblighi del locatore

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. Il locatore è tenuto a consegnare l’unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

  • Art. 46 D.Lgs. 171/2005 — Obblighi del conduttore

    Art. 46 D.Lgs. 171/2005 — Obblighi del conduttore

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. Il conduttore è tenuto ad usare l’unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 47 D.Lgs. 171/2005 — Noleggio di unità da diporto

    Art. 47 D.Lgs. 171/2005 — Noleggio di unità da diporto

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l’unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo di tempo o per un itinerario concordato da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.

    2. Il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l’attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.

    3. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.

    4. Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa volontà delle parti, sono stipulati più contratti di noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gruppo di cabine oggetto dei contratti stessi. In ogni caso, nei contratti è riportata l’indicazione del numero delle persone da imbarcare. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 48 D.Lgs. 171/2005 — Obblighi del noleggiante

    Art. 48 D.Lgs. 171/2005 — Obblighi del noleggiante

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

    1. Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l’unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore o dei noleggiatori a cabina e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile. 1-bis. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione, la vita umana in mare e l’ambiente, nel caso di unità da diporto di cui all’articolo 2, comma 3, il noleggiante, il locatore o l’esercente hanno l’obbligo di integrare le dotazioni di sicurezza qualora quelle prescritte dalla bandiera non soddisfino le prescrizioni minime previste dalla normativa italiana. articolo precedente articolo successivo