leggeinchiaro.it

Art. 46 D.Lgs. 171/2005 — Obblighi del conduttore

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 46 D.Lgs. 171/2005 — Obblighi del conduttore

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

1. Il conduttore è tenuto ad usare l’unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto. articolo precedente articolo successivo