Testo dell'articoloVigente
Art. 47 D.Lgs. 171/2005 — Noleggio di unità da diporto
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto
1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l’unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo di tempo o per un itinerario concordato da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.
2. Il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l’attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.
3. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.
4. Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa volontà delle parti, sono stipulati più contratti di noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gruppo di cabine oggetto dei contratti stessi. In ogni caso, nei contratti è riportata l’indicazione del numero delle persone da imbarcare. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
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- Art. 47 Reg. (UE) 2024/1689 — Dichiarazione di conformità UE
- Art. 47 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 47 D.Lgs. 148/2015 — Entrata in vigore
- Art. 47 D.Lgs. 159/2011 — Procedimento di destinazione
In sintesi
L'articolo 47 del D.Lgs. 171/2005 definisce il contratto di noleggio di unità da diporto, distinguendolo nettamente dalla locazione. Nel noleggio l'unità rimane nella disponibilità giuridica e materiale del noleggiante, che conserva il controllo e mantiene alle proprie dipendenze anche l'equipaggio: il noleggiatore acquista soltanto il diritto di trascorrere a bordo un periodo di tempo o un itinerario concordato a scopo ricreativo. Il contratto può riguardare l'intera imbarcazione oppure, nel noleggio a cabina, una sola parte di essa. Il contratto di noleggio deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e tenuto a bordo in originale o copia conforme. È espressamente vietato che il noleggio abbia ad oggetto un collegamento di linea ad orari prestabiliti.Indice dei contenuti
Definizione e struttura del contratto di noleggio
Il contratto di noleggio di unità da diporto presenta caratteristiche strutturali che lo distinguono nettamente dalla locazione disciplinata dagli articoli 42-46. Nella locazione il conduttore assume la detenzione dell'imbarcazione e la gestisce in autonomia; nel noleggio l'unità rimane sotto il controllo del noleggiante, che mette a disposizione non solo il mezzo ma anche il servizio di bordo tramite il proprio equipaggio. Il noleggiatore, in cambio del nolo pattuito, acquista il diritto di usufruire dell'imbarcazione per un periodo o un itinerario determinato a scopo ricreativo, scegliendo autonomamente le zone di navigazione. Questa struttura avvicina il noleggio, nel diritto della nautica da diporto, al contratto di noleggio marino tradizionale previsto dal codice della navigazione, con le necessarie adattamenti alla natura privata e ricreativa dell'attività.
Il noleggio a cabina come figura autonoma
Il comma 1 e il comma 4 disciplinano il noleggio a cabina, figura in cui il noleggiante non mette a disposizione l'intera unità ma solo una o più cabine, stipulando contratti distinti con ciascun gruppo di noleggiatori. Questa fattispecie si avvicina al charter in compartecipazione e risponde alle esigenze del turismo nautico che non vuole o non può permettersi il noleggio dell'intera imbarcazione. Salva diversa volontà delle parti, vengono stipulati tanti contratti quanti sono i noleggiatori per cabina o gruppo di cabine, e in ogni contratto deve essere indicato il numero delle persone da imbarcare. Il noleggio a cabina incontra il divieto del collegamento di linea: anche in questa forma il contratto deve mantenere il carattere ricreativo e non trasformarsi in un servizio di trasporto pubblico ad orari prestabiliti.
La forma scritta a pena di nullità
Il comma 3 stabilisce che il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità ed essere tenuto a bordo in originale o copia conforme. Si tratta di una nullità formale di tipo relativo, volta a tutelare le parti e a garantire la certezza del rapporto giuridico ai fini dei controlli delle autorità marittime. A differenza di quanto previsto per il noleggio di natanti (non assoggettati all'obbligo di iscrizione), il requisito di forma riguarda imbarcazioni e navi da diporto. La norma riecheggia l'analoga previsione dell'articolo 42, comma 3, per la locazione, estendendo al noleggio le stesse esigenze di certezza documentale.
Il divieto di collegamento di linea
Il comma 2 esclude espressamente che il contratto di noleggio possa avere ad oggetto l'attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite. Questa limitazione è fondamentale per preservare la distinzione tra navigazione da diporto e navigazione commerciale di linea: se il noleggio diventa di fatto un servizio di traghetto o di trasporto regolare, si applicano le norme del codice della navigazione sulle linee di navigazione e le relative autorizzazioni e concessioni, ben più onerose. Un noleggiante che organizzasse, in modo sistematico, trasferimenti giornalieri tra porto e isola ad orari fissi violerebbe questa disposizione, incorrendo nelle sanzioni dell'articolo 55 del codice.
Distinzione tra noleggio e locazione: profili pratici
La differenza pratica tra locazione e noleggio rileva in diversi ambiti. Sotto il profilo della responsabilità civile: nel noleggio, l'equipaggio rimane alle dipendenze del noleggiante e il noleggiante risponde dei danni causati dall'equipaggio stesso; nella locazione, il conduttore è responsabile della propria condotta. Sotto il profilo assicurativo: l'articolo 48 impone al noleggiante di estendere la copertura anche a favore del noleggiatore e dei passeggeri, onere non previsto in modo speculare a carico del locatore. Sotto il profilo fiscale: il noleggio commerciale costituisce attività d'impresa soggetta a IVA e obblighi di iscrizione, mentre la locazione occasionale segue un regime diverso.
Il nolo: natura giuridica e pattuizione
Il «nolo pattuito» a cui si riferisce la norma è il corrispettivo del contratto di noleggio. A differenza del canone di locazione, che può essere rapportato alla durata del godimento, il nolo nel noleggio nautico è spesso determinato in relazione all'itinerario e alla durata complessiva della navigazione, comprensivo dei servizi offerti dall'equipaggio (vitto, alloggio a bordo, guida turistica, skipper). Le parti sono libere di strutturare il nolo come somma fissa o come tariffa variabile in base ai giorni effettivi di navigazione, con o senza deposito cauzionale. Il nolo è dovuto anche nel caso in cui il noleggiatore non faccia uso dell'imbarcazione per cause a lui imputabili, salva diversa previsione contrattuale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti