Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Art. 39 D.Lgs. 171/2005 – Patente nautica

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta: a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d’acqua; b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell’unità è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.

2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.

3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente: a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni; b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti; c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.

4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all’attività di istruzione svolta dalle scuole dì avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall’assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.

5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell’abilitazione al comando, alle unità da diporto.

6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie: a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua; b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto; c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto; d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto e moto d’acqua. 6-bis. Per le patenti nautiche di categoria A, B e C possono essere indicate anche prescrizioni, relative alla durata della loro validità, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione.

Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unità da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni alla durata della loro validità, nonché prescrizioni relative all’utilizzo di specifici adattamenti o all’avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione.

Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica, utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il regolamento di attuazione del presente codice, adottato anche di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale.

6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da: a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente; b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza; c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo delle capitanerie di porto, e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d’altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi. 6-quater.

La patente nautica di Categoria A è conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente può essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. 6-quinquies.

La facoltà di cui ai commi 6-ter e 6-quater è esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice.

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In sintesi

L'articolo 39 del D.Lgs. 171/2005 disciplina la patente nautica, il titolo abilitativo necessario per il comando delle unità da diporto nei casi previsti dalla legge. L'obbligo scatta per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa, per l'utilizzo delle moto d'acqua, e per la navigazione con motori che superino determinate soglie di cilindrata e potenza. Per le navi da diporto oltre 24 metri è richiesta la patente specifica per nave da diporto. Al di sotto di queste soglie e nei limiti della navigazione costiera, sono richiesti solo requisiti di età (18 anni per le imbarcazioni, 16 per i natanti). La patente si articola in categorie (A, B, C, D) e può essere conseguita senza esami da alcuni militari e forze di polizia con specifica esperienza nautica.
Indice dei contenuti

L'obbligo di patente nautica: i casi previsti dal comma 1

L'articolo 39 del Codice della nautica da diporto individua con precisione tecnica i casi in cui il comando di un'unità da diporto richiede il possesso della patente nautica. Il primo caso, di portata generale, è la navigazione «oltre le sei miglia dalla costa»: chiunque intenda allontanarsi dalla riva fino a questa distanza deve essere patentato, a prescindere dalla dimensione o dalla potenza del motore dell'unità. Il secondo caso riguarda qualsiasi utilizzo delle moto d'acqua, unità particolarmente manovrabili e ad alta velocità per le quali il legislatore ha ritenuto necessaria l'abilitazione in ogni situazione.

Il terzo caso, più tecnico, concerne le imbarcazioni con motori che superino specifiche soglie di cilindrata e potenza: il comma 1, lettera b), elenca dettagliatamente i valori limite per i motori a carburazione (due tempi e quattro tempi), a iniezione, fuori bordo, entro bordo e diesel, con la condizione aggiuntiva che la potenza superi 30 kW o 40,8 CV.

Le soglie tecniche di cilindrata e potenza: una norma di dettaglio

Il dettaglio tecnico con cui il comma 1, lettera b), descrive le soglie di cilindrata è inusuale per una disposizione legislativa e riflette la complessità del panorama motoristico della nautica da diporto. Le soglie variano in funzione del tipo di alimentazione e della posizione del motore: 750 cc per i motori a carburazione a due tempi; 900 cc per quelli a iniezione a due tempi; 1.000 cc per quelli a carburazione o iniezione a quattro tempi fuori bordo; 1.300 cc per i quattro tempi entro bordo; 2.000 cc per i diesel non sovralimentati; 1.300 cc per i diesel sovralimentati. La condizione aggiuntiva della potenza (superiore a 30 kW o 40,8 CV) è cumulativa rispetto alla cilindrata: occorre superare entrambe le soglie perché scatti l'obbligo di patente. Questo sistema duale mira a escludere dall'obbligo i motori che, pur avendo cilindrate elevate, sviluppano potenza contenuta (motori datati o depotenziati).

Le navi da diporto: categoria B obbligatoria oltre i 24 metri

Il comma 2 stabilisce che chi assume il comando di un'unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri deve essere in possesso della patente per nave da diporto (categoria B). Si tratta di un obbligo assoluto, indipendente dalla navigazione effettuata o dalla potenza del motore: le navi da diporto, per le loro dimensioni, richiedono competenze di manovra e di navigazione superiori a quelle necessarie per le imbarcazioni, e il legislatore ha ritenuto necessario un titolo specifico. La categoria B è conseguibile attraverso percorsi formativi dedicati e prevede esami teorici e pratici che attestano le competenze necessarie per il governo di unità di grande dimensione, comprese quelle relative alla navigazione d'altura e alla gestione delle emergenze in mare aperto.

La navigazione senza patente: requisiti di età e potenza

Il comma 3 definisce il perimetro della navigazione consentita senza patente nautica: unità entro sei miglia dalla costa con motori di potenza e cilindrata inferiori alle soglie indicate al comma 1, lettera b). In questo caso sono richiesti solo requisiti di età: 18 anni per le imbarcazioni (scafo superiore a 10 metri), 16 anni per i natanti (scafo fino a 10 metri), e 14 anni per i natanti a vela con superficie velica superiore a 4 mq e per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa. Il comma 4 introduce una deroga ai requisiti di età per i minori che partecipano ad attività di istruzione e agonistica nelle scuole nautiche gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, purché sotto la responsabilità delle scuole e con copertura assicurativa.

Le categorie della patente nautica: A, B, C e D

Il comma 6 articola la patente nautica in quattro categorie con abilitazioni differenziate. La categoria A è la più comune e abilita al comando di natanti, imbarcazioni e moto d'acqua; è quella necessaria per la navigazione oltre le sei miglia e per le moto d'acqua in qualsiasi circostanza. La categoria B è riservata alle navi da diporto oltre i 24 metri. La categoria C abilita alla «direzione nautica» (non al comando) di natanti e imbarcazioni, una figura utile per il personale che guida l'unità senza assumerne formalmente il comando. La categoria D è un'abilitazione speciale per persone con limitazioni fisiche o sensoriali, con possibilità di indicare prescrizioni e limitazioni personalizzate. I commi 6-bis e successivi regolano le prescrizioni mediche e le limitazioni che possono essere apposte su ciascuna categoria.

Il conseguimento senza esami per militari e forze di polizia

I commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies introducono una rilevante agevolazione per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco con esperienza nautica certificata. Gli ufficiali della Marina militare, del Corpo delle capitanerie di porto e della Guardia di finanza con specializzazione nautica possono conseguire le categorie A e B senza sostenere gli esami ordinari. Analogamente, i sottufficiali con almeno dodici mesi di comando di unità navali d'altura possono conseguire le stesse categorie senza esami. Questa agevolazione è esercitabile entro un anno dalla cessazione dal servizio e a condizione che il richiedente conservi i requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione del codice.

Casi pratici

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Domande frequenti

Quando è obbligatoria la patente nautica?

È obbligatoria in tre casi: navigazione oltre le sei miglia dalla costa; utilizzo di moto d'acqua in qualsiasi condizione; navigazione con motori che superino le soglie di cilindrata e potenza indicate dall'articolo 39, comma 1, lettera b) (oltre 30 kW e soglie variabili di cilindrata a seconda del tipo di motore).

Quale patente serve per comandare una barca di 26 metri?

La categoria B (patente per nave da diporto), obbligatoria per tutte le unità con scafo superiore a 24 metri ai sensi del comma 2 dell'articolo 39.

Un diciassettenne può guidare un natante senza patente?

No: il comma 3, lettera b), richiede almeno 16 anni per guidare natanti senza patente entro sei miglia dalla costa con motori sotto le soglie di potenza e cilindrata. Avendo 17 anni, il requisito minimo è soddisfatto, ma deve rispettare tutte le altre condizioni (navigazione entro sei miglia, motore sotto soglia).

Un poliziotto con esperienza nautica militare può ottenere la patente senza esami?

Sì, se ha l'abilitazione al comando navale rilasciata dalla Marina militare, ai sensi del comma 6-quater, può conseguire la categoria A senza esami entro un anno dalla cessazione dal servizio.

La patente nautica ha una scadenza?

Sì. Per le categorie A, B e C la validità è soggetta ai requisiti medici accertati al momento del rilascio e della convalida; eventuali prescrizioni sanitarie possono limitarne la durata. Il regolamento di attuazione (D.P.R. 152/2018) disciplina i periodi di validità e le procedure di rinnovo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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