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Art. 45 D.Lgs. 171/2005 — Obblighi del locatore

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Art. 45 D.Lgs. 171/2005 — Obblighi del locatore

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

1. Il locatore è tenuto a consegnare l’unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.