Testo dell'articoloAbrogato

Art. 56 D.Lgs. 171/2005 – Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto

D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Il costruttore, il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell’immissione in commercio, che pongono in commercio o in servizio prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, non conformi alle disposizioni del titolo I, capo II o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell’articolo 12, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove.

2. Il costruttore o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell’immissione in commercio, che non ottemperino agli ordini delle amministrazioni vigilanti di cui all’articolo 11, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemilaottocentoventidue a euro centocinquantaquattromilanovecentotrentasette.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga indebitamente la marcatura CE in violazione delle disposizioni dell’articolo 8, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove.

4. Chiunque venda prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, non conformi alle disposizioni dettate dal titolo I, capo II, o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell’articolo 12, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove.

5. Chiunque installi componenti o motori non conformi alle disposizioni dettate dal titolo I, capo II, o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell’articolo 12, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimilatrecentoventinove euro a sessantunomilanovecentosettantaquattro euro.

6. Chiunque violi gli obblighi di conservazione e di esibizione della documentazione di cui all’articolo 11 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilacinquecentottantadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro.

Le amministrazioni vigilanti di cui all’articolo 11 possono disporre il temporaneo divieto di commercializzazione dei prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, fino alla produzione della documentazione

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005).
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