In sintesi
- L'aeromobile non può circolare se le assicurazioni obbligatorie previste dal Codice della navigazione e dalla normativa comunitaria non sono state stipulate e non sono in corso di validità.
- L'obbligo si estende alla copertura della responsabilità civile verso i passeggeri, i terzi e i danni alle cose, secondo i massimali imposti dalla normativa europea.
- Il principale riferimento comunitario è il Regolamento CE n. 785/2004 sui requisiti assicurativi per i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili.
- La violazione dell'obbligo assicurativo è causa di divieto di partenza ai sensi dell'art. 802 del codice.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 798 Codice della Navigazione — Obbligo di assicurazione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L'aeromobile non può circolare, se non sono state stipulate e non sono in corso di validità le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria. Della partenza e dell'arrivo degli aeromobili
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e funzione dell'obbligo assicurativo
L'articolo 798 del Codice della navigazione sancisce il principio fondamentale per cui nessun aeromobile può prendere il volo senza la copertura delle assicurazioni obbligatorie previste sia dal codice stesso sia dalla normativa comunitaria. La ratio è di proteggere le vittime di incidenti aerei — passeggeri, terzi a terra, proprietari di beni danneggiati — garantendo che esista sempre una controparte solvibile in grado di risarcire i danni, indipendentemente dalla solvibilità personale del vettore o dell'esercente.
L'obbligo assicurativo si inserisce in un sistema di responsabilità oggettiva o semi-oggettiva che caratterizza il diritto aeronautico, sia a livello interno (artt. 965 e ss. del codice in materia di responsabilità del vettore) sia a livello internazionale (Convenzione di Montréal del 1999 per il trasporto aereo internazionale di passeggeri e merci). La garanzia assicurativa è il presidio pratico che rende effettivo il diritto al risarcimento del danneggiato.
La normativa comunitaria di riferimento
Il rinvio alla «normativa comunitaria» contenuto nell'art. 798 ha come principale punto di riferimento il Regolamento CE n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai requisiti assicurativi per i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili. Tale regolamento, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, fissa massimali minimi di copertura differenziati per:
— Responsabilità verso i passeggeri: massimale minimo di 250.000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) per passeggero per i voli commerciali. La Convenzione di Montréal 1999 — recepita nell'UE con il Regolamento CE n. 2027/97 modificato dal Regolamento CE n. 889/2002 — prevede un sistema a doppio binario con responsabilità illimitata oltre i 113.100 DSP.
— Responsabilità verso i terzi: massimali calcolati in funzione della massa massima al decollo (MTOW) dell'aeromobile, da 0,75 milioni di DSP per aeromobili fino a 500 kg di MTOW a 700 milioni di DSP per aeromobili con MTOW superiore a 500.000 kg.
— Responsabilità per danni da atti illeciti (rischio terrorismo): massimali specifici imposti dal Regolamento 785/2004 in aggiunta alle coperture ordinarie.
Coperture previste dal Codice della navigazione
Accanto ai massimali comunitari, il Codice della navigazione disciplina autonomamente alcune forme di assicurazione obbligatoria. In particolare, la responsabilità del vettore aereo verso i passeggeri è regolata dagli artt. 941 e ss. del codice, che prevedono forme di assicurazione obbligatoria per la responsabilità contrattuale da trasporto. Per i danni a terzi in superficie, gli artt. 965 e ss. impongono all'esercente la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o dalla caduta di cose dall'aeromobile, con correlativo obbligo assicurativo.
Validità e continuità della copertura
La norma richiede non solo che le polizze siano state «stipulate» ma che siano «in corso di validità» al momento del volo. Ne consegue che la scadenza o il recesso dalla polizza assicurativa — anche quando l'aeromobile sia altrimenti in piena efficienza tecnica — determina immediatamente l'impossibilità giuridica di circolare. L'ENAC esercita funzioni di vigilanza sulla sussistenza delle coperture assicurative nell'ambito dei propri compiti di supervisione e ha facoltà di vietare la partenza ai sensi dell'art. 802 del codice quando l'assicurazione risulti assente, scaduta o insufficiente rispetto ai minimi di legge.
Profili pratici per esercenti e operatori
Gli esercenti di aeromobili — sia nel settore dell'aviazione commerciale sia in quello generale — devono prestare particolare attenzione alla continuità della copertura assicurativa, verificando le date di scadenza delle polizze e i termini di rinnovo. In ambito commerciale, i vettori aerei sono tenuti a dimostrare la copertura assicurativa nell'ambito del processo di licenza operativa rilasciata dall'ENAC. Per l'aviazione generale, la responsabilità di mantenere la copertura valida ricade sull'esercente e, in sua assenza, sul proprietario dell'aeromobile. La mancanza di copertura invalida anche la copertura assicurativa per i passeggeri trasportati, esponendo l'esercente a responsabilità personale diretta.
Casi pratici
Caso 1: Polizza scaduta durante la stagione invernale
Tizio, proprietario di un aeromobile da turismo, non rinnova la polizza assicurativa alla scadenza annuale durante i mesi di fermo invernale. Quando, alla ripresa della stagione primaverile, tenta di effettuare il primo volo, l'ENAC verifica la scadenza della copertura e applica il divieto di circolazione ex art. 798, imponendo il rinnovo della polizza prima di autorizzare qualsiasi volo.
Caso 2: Vettore commerciale con massimali insufficienti
Caio, esercente di una piccola compagnia di voli charter, stipula una polizza con massimali verso i terzi inferiori ai minimi imposti dal Regolamento CE n. 785/2004 in relazione alla massa massima al decollo dei propri aeromobili. L'ENAC, in sede di revisione della licenza operativa, rileva l'insufficienza della copertura: la compagnia non può operare sino all'adeguamento dei massimali assicurativi ai livelli imposti dalla normativa comunitaria.
Caso 3: Recesso unilaterale della compagnia assicuratrice
Sempronio, esercente di un aeromobile da lavoro aereo, riceve comunicazione che la propria compagnia assicuratrice ha receduto dalla polizza per mancato pagamento del premio. A decorrere dalla data di recesso, l'aeromobile non può legalmente circolare ai sensi dell'art. 798: Sempronio deve stipulare una nuova polizza prima di riprendere i voli, pena il rischio di sanzioni e il divieto di partenza da parte dell'ENAC.
Domande frequenti
Quali assicurazioni sono obbligatorie per far circolare un aeromobile in Italia?
L'art. 798 impone le assicurazioni previste dal Codice della navigazione (responsabilità verso passeggeri e terzi) e dalla normativa comunitaria, in particolare il Regolamento CE n. 785/2004 che fissa massimali minimi in funzione della massa dell'aeromobile e della categoria operativa.
Cosa succede se la polizza assicurativa scade mentre l'aeromobile è operativo?
La scadenza della polizza comporta immediatamente il divieto di circolazione ex art. 798. L'ENAC può vietare la partenza ai sensi dell'art. 802 finché la copertura non viene ripristinata con una polizza in corso di validità.
Quali sono i massimali minimi di assicurazione per i voli commerciali?
Il Regolamento CE n. 785/2004 impone almeno 250.000 DSP per passeggero per la responsabilità verso i passeggeri, mentre i massimali per la responsabilità verso i terzi variano da 0,75 a 700 milioni di DSP in funzione della massa massima al decollo dell'aeromobile.
Un aeromobile privato da turismo è soggetto all'obbligo assicurativo dell'art. 798?
Sì. L'obbligo assicurativo si applica a qualsiasi aeromobile, inclusi quelli da turismo e dell'aviazione generale, sia per la responsabilità verso i terzi sia secondo le specifiche previsioni del Regolamento CE n. 785/2004 rapportate alla categoria e alla massa del velivolo.
Vedi anche