Testo dell'articoloVigente
Art. 25 DPR 448/1988 — Procedimenti speciali
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 — Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
1. Nel procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale.
2. Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale si applicano solo se è possibile compiere gli accertamenti previsti dall’articolo 9 e assicurare al minorenne l’assistenza prevista dall’articolo 12. 2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero può procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne accompagnato a norma dell’articolo 18-bis. 2-ter. Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore.
Stesso numero, altri codici
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In sintesi
L'articolo 25 del DPR 448/1988 disciplina l'applicabilita dei riti speciali previsti dal codice di procedura penale al procedimento penale minorile. La norma esclude l'applicazione del patteggiamento (titolo II del libro VI c.p.p.) e del decreto penale di condanna (titolo V del libro VI c.p.p.), considerati incompatibili con le esigenze di accertamento della personalita del minore. Il rito abbreviato e ammesso solo se e possibile compiere gli accertamenti sulla personalita ex articolo 9 e assicurare l'assistenza ex articolo 12. In via derogatoria, il giudizio direttissimo e consentito per il minorenne accompagnato a norma dell'articolo 18-bis. In ogni caso, nessun rito speciale puo essere celebrato se pregiudica gravemente le esigenze educative del minore.Indice dei contenuti
La logica dell'adattamento: riti speciali e principio educativo
L'articolo 25 del DPR 448/1988 risolve il problema del coordinamento tra i riti speciali previsti dal codice di procedura penale e le esigenze peculiari del processo minorile. Il legislatore ha scelto un approccio selettivo: non esclude in blocco tutti i riti alternativi al dibattimento ordinario, ma opera un'attenta selezione, escludendo quelli incompatibili con i princpi del rito minorile e condizionando quelli compatibili al rispetto delle garanzie specifiche previste per i minori. Il filo conduttore dell'articolo 25 è che nessun rito speciale può comprimere le garanzie di cui il minore gode durante il procedimento: la velocizzazione processuale non può avvenire a scapito del diritto del minore a essere conosciuto nella sua individualità e ad avere un processo che tenga conto delle sue esigenze educative.
I riti esclusi: patteggiamento e decreto penale di condanna
Il comma 1 stabilisce che nel procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale. Il titolo II disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento, articoli 444-448 c.p.p.); il titolo V disciplina il decreto penale di condanna (articoli 459-464-decies c.p.p.). L'esclusione del patteggiamento si giustifica con la sua natura contrattuale, che presuppone una negoziazione tra le parti sulla pena: in un sistema in cui la pena deve essere sempre calibrata sulla personalità del minore, un accordo preventivo che definisca la pena senza un accertamento pieno della personalità sarebbe incompatibile con i principi del rito minorile. L'esclusione del decreto penale di condanna si giustifica con la sua natura inaudita altera parte: il decreto non implica alcun contatto del giudice con l'imputato, il che è assolutamente inconciliabile con l'obbligo del giudice minorile di illustrare al minore il significato degli atti processuali (articolo 1, comma 2).
Il rito abbreviato: ammissibilita condizionata
Il comma 2 prevede che le disposizioni del titolo III del libro VI c.p.p. (giudizio abbreviato, articoli 438-443 c.p.p.) si applichino solo se è possibile compiere gli accertamenti previsti dall'articolo 9 e assicurare al minorenne l'assistenza prevista dall'articolo 12. Si tratta di una condizione di ammissibilità bilaterale: da un lato, devono poter essere acquisiti elementi circa le condizioni personali, familiari, sociali e ambientali del minore (articolo 9); dall'altro, deve essere assicurata la presenza dei genitori o delle persone che sostituiscono la responsabilità genitoriale (articolo 12). Se queste condizioni non possono essere soddisfatte nel contesto di un giudizio abbreviato, il rito speciale è inapplicabile e il procedimento deve seguire il cursus ordinario. La condizione di cui al comma 2 riflette la preoccupazione che la brevità del rito abbreviato non comprometta la conoscenza approfondita della personalità del minore, che è premessa indispensabile di qualsiasi decisione giudiziaria.
Il giudizio direttissimo per il minorenne accompagnato ex articolo 18-bis
Il comma 2-bis, introdotto successivamente, ammette una deroga in materia di giudizio direttissimo: il pubblico ministero può procedere a giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne che sia stato accompagnato a norma dell'articolo 18-bis. Si tratta di un'apertura significativa, poiché il giudizio direttissimo — rito accelerato celebrato di norma entro quarantotto ore dalla convalida dell'arresto — era generalmente incompatibile con i tempi necessari per gli accertamenti sulla personalità del minore. Il legislatore ha tuttavia ritenuto che la flagranza di reato che giustifica l'accompagnamento ex articolo 18-bis possa in certi casi rendere opportuna la celebrazione rapida del processo, senza dover necessariamente attendere i tempi ordinari del rito minorile. La norma crea un equilibrio tra celerita processuale e tutela del minore: il giudizio direttissimo è possibile ma non è automatico, restando soggetto alle condizioni generali di cui al comma 2 e al limite del comma 2-ter.
Il divieto assoluto: quando i riti speciali pregiudicano le esigenze educative
Il comma 2-ter introduce un limite assoluto che prevale su tutte le altre disposizioni: il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato (titolo IV, libro VI, c.p.p.) nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore. Questa clausola generale di salvaguardia rappresenta una norma di chiusura del sistema: anche quando tutti i presupposti tecnici per un rito speciale sarebbero soddisfatti, se la celebrazione di quel rito è incompatibile con il percorso educativo del minore il rito non può essere celebrato. Il pregiudizio deve essere «grave»: non una semplice inconvenienza ma un danno serio e concreto alle esigenze formative ed educative del minore. La valutazione spetta in prima battuta al pubblico ministero, che deve astenersi dal richiedere il rito speciale; in seconda battuta al giudice, che ha il potere-dovere di rilevare la violazione del divieto.
Il rapporto tra riti speciali e accertamento della personalita
L'articolo 25 non opera in isolamento ma deve essere letto in stretta connessione con gli articoli 9, 12 e 31 del DPR 448/1988. L'articolo 9 impone l'acquisizione di elementi sulla personalità del minore come condizione necessaria per qualsiasi decisione processuale; l'articolo 12 garantisce l'assistenza genitoriale o equivalente in ogni stato e grado del procedimento; l'articolo 31 disciplina l'udienza preliminare in modo da consentire al giudice di conoscere il minore direttamente. Questa rete di garanzie crea un sistema in cui l'accertamento della personalità non è un accessorio del processo ma un suo elemento strutturale: qualsiasi rito che comprima tale accertamento è per definizione incompatibile con il sistema. L'articolo 25 è dunque il punto di coordinamento tra la logica di efficienza e celerita dei riti speciali e la logica di individualizzazione e conoscenza approfondita propria del rito minorile.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
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Domande frequenti