Autore: Andrea Marton

  • Art. 794 Codice della Navigazione – Aeromobili stranieri

    Art. 794 Codice della Navigazione – Aeromobili stranieri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli aeromobili stranieri, ad eccezione di quelli militari, di dogana e di polizia, possono sorvolare il territorio nazionale a condizione di reciprocità ovvero quando ciò sia stabilito dalla normativa comunitaria o da convenzioni internazionali, salva la facoltà dell'ENAC di rilasciare autorizzazioni temporanee. Gli aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia non possono sorvolare il territorio nazionale senza una speciale autorizzazione del Ministero della difesa.

  • Art. 835 Codice della Navigazione – Nascite, morti e scomparizioni da bordo

    Art. 835 Codice della Navigazione – Nascite, morti e scomparizioni da bordo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante dell'aeromobile prende nota sul giornale di bordo delle nascite e delle morti avvenute a bordo, nonché delle scomparizioni da bordo di persone e ne fa dichiarazione, nel luogo di primo approdo, alla struttura periferica dell'ENAC. All'estero la dichiarazione di cui al primo comma è presentata all'autorità consolare. Le autorità di cui al primo e secondo comma raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei testimoni, indicando i criteri prescritti per la compilazione dei relativi atti di stato civile.

  • Art. 52 Reg. (UE) 2022/2065 – Sanzioni

    Art. 52 Reg. (UE) 2022/2065 – Sanzioni

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte dei fornitori di servizi intermediari che rientrano nella loro competenza e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione in conformità dell'articolo 51.

    2. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

    3. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo delle sanzioni pecuniarie che possono essere irrogate in caso di inosservanza di un obbligo stabilito dal presente regolamento sia pari al 6 % del fatturato annuo mondiale del fornitore di servizi intermediari interessato nell'esercizio finanziario precedente. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo della sanzione pecuniarie che può essere irrogata in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione sia pari all'1 % del reddito annuo o del fatturato mondiale del fornitore dei servizi intermediari o della persona interessati nell'esercizio finanziario precedente.

    4. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo giornaliero delle penalità di mora sia pari al 5 % del fatturato giornaliero medio mondiale o del reddito del fornitore di servizi intermediari interessato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.

  • CCNL Cooperative Agricole: ferie, permessi e ROL

    CCNL Cooperative Agricole

    CCNL Cooperative Agricole: ferie, permessi e ROL

    Ferie, permessi retribuiti e ore di riduzione dell’orario di lavoro (ROL) sono diritti fondamentali del lavoratore. Nel settore delle cooperative agricole, caratterizzato da stagionalità e cicli produttivi intensi, conoscere le regole di maturazione e fruizione è essenziale per far valere i propri diritti e organizzare correttamente il personale.

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Agricole garantisce almeno 4 settimane di ferie annue (minimo di legge) e prevede permessi retribuiti e un monte ore ROL. La mancata fruizione delle ferie entro i termini non fa perdere il diritto: il lavoratore mantiene il credito e il datore risponde delle sanzioni per la mancata concessione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare, Confcooperative FedAgriPesca, AGCI Agrital)
    Categorie
    Operai e impiegati
    Ambito
    Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi connessi
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le ferie: il minimo di legge e il miglioramento contrattuale

    Il diritto alle ferie è garantito dall’art. 36 della Costituzione e dall’art. 10 del d.lgs. 66/2003: ogni lavoratore ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie retribuite per ogni anno di lavoro. Questo minimo è inderogabile: nessun accordo individuale o collettivo può ridurlo.

    Il CCNL Cooperative Agricole può prevedere un numero di giorni di ferie superiore al minimo legale come miglioramento contrattuale. La durata effettiva varia a seconda del livello di inquadramento e dell’anzianità di servizio. Per i valori aggiornati occorre consultare il testo contrattuale vigente.

    Maturazione proporzionale

    Le ferie maturano proporzionalmente ai mesi di servizio prestati nell’anno solare. Chi assume o cessa il rapporto nel corso dell’anno ha diritto a un numero di giorni di ferie proporzionale ai mesi (o frazioni di mese superiori a 15 giorni) di servizio. Il calcolo si basa sul totale dei giorni annui diviso dodici, moltiplicato per i mesi lavorati.

    Maturazione delle ferie: cosa la interrompe e cosa no

    Le ferie maturano durante tutto il periodo di vigenza del rapporto di lavoro, inclusi i periodi di assenza «tutelata». In particolare:

    • Malattia e infortunio: le ferie continuano a maturare durante le assenze per malattia e infortunio, poiché il contratto e la legge proteggono la continuità del rapporto.
    • Maternità e congedo parentale: la maturazione delle ferie prosegue durante il congedo di maternità obbligatorio (d.lgs. 151/2001). Per il congedo parentale facoltativo si applicano le regole contrattuali o, in mancanza, il criterio della computabilità nell’anzianità di servizio.
    • Periodo di prova superato: le ferie maturate durante la prova sono computate nell’anzianità complessiva.
    • Periodo di prova non superato o recesso: in caso di risoluzione del rapporto, spettano i ratei di ferie maturati e non goduti, liquidati come indennità sostitutiva.

    Fruizione delle ferie: programmazione e limiti al rinvio

    L’art. 2109 c.c. attribuisce al datore di lavoro la facoltà di stabilire il periodo di godimento delle ferie, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. Il datore deve dare al lavoratore un congruo preavviso del periodo feriale.

    Il d.lgs. 66/2003 (art. 10) stabilisce che almeno due settimane delle quattro minime devono essere godute nel corso dell’anno di maturazione (a richiesta del lavoratore, in periodo continuativo). Le restanti due settimane devono essere fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

    Il mancato rispetto di questi termini da parte del datore espone quest’ultimo a sanzioni amministrative (art. 18-bis, d.lgs. 66/2003). Il lavoratore non perde il diritto alle ferie per il semplice decorso del termine: mantiene il credito e può chiederne la liquidazione (indennità sostitutiva) in sede di risoluzione del rapporto o, in caso di inerzia del datore, in via giudiziale.

    Nelle cooperative agricole, dove la stagionalità rende difficile fruire le ferie nel periodo estivo, è pratica comune concordare con il lavoratore la collocazione delle ferie nei periodi di minore attività (mesi invernali). Tale accordo è valido a condizione che non superi i termini legali di fruizione.

    Monetizzazione delle ferie: quando è possibile

    Le quattro settimane di ferie minime garantite dalla legge non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro: devono essere effettivamente fruite. La ratio è garantire il recupero psicofisico del lavoratore.

    Fanno eccezione le seguenti ipotesi:

    • Risoluzione del rapporto: in caso di licenziamento, dimissioni o altro scioglimento del contratto, le ferie maturate e non godute (incluse le quattro settimane minime) vengono liquidate come indennità sostitutiva delle ferie, calcolata sulla retribuzione globale giornaliera moltiplicata per i giorni di ferie non fruiti.
    • Ferie eccedenti il minimo legale: le giornate di ferie contrattualmente previste in eccesso rispetto alle quattro settimane legali possono essere monetizzate se il CCNL lo consente espressamente.

    Permessi retribuiti: fattispecie tipiche

    Il CCNL Cooperative Agricole prevede permessi retribuiti per diverse fattispecie, distinti dalle ferie. Le più comuni sono:

    • Permessi per eventi familiari: matrimonio del lavoratore (di norma una settimana o più), nascita di figli, lutto di familiari stretti. Le durate e i gradi di parentela rilevanti sono definiti dal contratto.
    • Permessi per visite mediche e accertamenti: il lavoratore può assentarsi per il tempo strettamente necessario, con obbligo di produrre documentazione.
    • Permessi sindacali: i rappresentanti sindacali aziendali (RSA o RSU) hanno diritto a un monte ore annuo di permessi retribuiti per lo svolgimento dell’attività sindacale, disciplinato dallo Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970) e dal CCNL.
    • Permessi per studio: il lavoratore che frequenti corsi di istruzione o formazione può avere diritto a permessi studio nelle condizioni previste dal contratto.
    • Permessi per donazione di sangue o midollo: l.584/1967 e l.52/2001 garantiscono permessi retribuiti in caso di donazione.

    ROL: Riduzione dell’Orario di Lavoro

    I permessi ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) sono un monte ore annuo di permesso retribuito che il CCNL riconosce ai lavoratori in aggiunta alle ferie. La loro origine storica è connessa alla riduzione collettiva dell’orario di lavoro negoziata dalle parti sociali negli anni Ottanta e Novanta: l’orario settimanale fu ridotto (da 40 a un valore inferiore nei contratti più favorevoli), e la differenza non recuperata sul piano retributivo fu «accantonata» come monte ore ROL.

    Caratteristiche principali dei permessi ROL:

    • Maturano mensilmente o con cadenza diversa stabilita dal contratto, di norma nella misura di alcune ore al mese;
    • Sono fruibili a richiesta del lavoratore, con preavviso definito dal contratto (di norma qualche giorno);
    • Non possono essere accumulati indefinitamente: il contratto fissa i termini di fruizione e, in caso di scadenza, può prevedere la monetizzazione o il trasferimento in banca ore;
    • In caso di risoluzione del rapporto, i ROL maturati e non fruiti vengono liquidati come indennità sostitutiva.

    Il monte ore ROL annuo e le regole di fruizione sono fissati dal CCNL vigente. Per i valori aggiornati occorre consultare il testo contrattuale o rivolgersi alle organizzazioni sindacali.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio a tempo determinato, ferie al termine del contratto
    Tizio viene assunto con contratto a tempo determinato per la campagna di raccolta delle olive, della durata di quattro mesi. Al termine del contratto ha maturato un terzo delle ferie annue (quattro mesi su dodici). La cooperativa deve liquidargli l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nel corso del rapporto. Se la cooperativa non le liquida spontaneamente, Tizio può richiederne il pagamento in sede sindacale o giudiziale.
    Caia — Impiegata, malattia durante le ferie programmate
    Caia ha programmato due settimane di ferie in agosto. A partire dal terzo giorno di ferie si ammala e ottiene un certificato medico. Informa immediatamente il datore e fa pervenire il certificato. Le ferie godute fino al secondo giorno restano ferie; dal terzo giorno in poi si attiva la malattia: quei giorni non vengono conteggiati come ferie fruite e restano nel monte ferie di Caia, che potrà fruirli in un secondo momento. Questo principio è consolidato in giurisprudenza e rispecchia la finalità diversa dei due istituti.

    Domande frequenti

    Quante settimane di ferie spettano a un lavoratore delle cooperative agricole?
    Il minimo di legge è di 4 settimane per anno lavorativo (art. 10, d.lgs. 66/2003). Il CCNL Cooperative Agricole può prevedere un numero superiore come miglioramento contrattuale. Per i valori esatti occorre consultare il testo vigente.
    Le ferie possono essere monetizzate nelle cooperative agricole?
    Le 4 settimane minime garantite dalla legge non possono essere sostituite da indennità economica durante il rapporto, salvo alla cessazione. Le eventuali ferie aggiuntive contrattualmente previste oltre le 4 settimane possono essere monetizzate se il CCNL lo consente.
    Cosa sono i permessi ROL e come si maturano?
    I ROL sono ore di permesso retribuito riconosciute dal CCNL come compensazione per la riduzione dell’orario settimanale. Il monte ore annuo e le modalità di fruizione sono definiti dal contratto collettivo vigente; alla cessazione del rapporto i ROL non fruiti vengono liquidati.
    Le ferie maturano anche durante la malattia?
    Sì. La malattia non interrompe la maturazione delle ferie. Le ferie già programmate che coincidono con un periodo di malattia certificata non vengono conteggiate come ferie godute.
    Il datore può fissare unilateralmente il periodo feriale nelle cooperative agricole?
    Sì, ma deve tenere conto degli interessi del lavoratore e garantire la fruizione di almeno 2 settimane nell’anno di maturazione. Il datore deve comunicare in anticipo il calendario ferie e non può rinviare le ferie oltre i termini legali (18 mesi dall’anno di maturazione).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. I riferimenti legali citati (d.lgs. 66/2003, art. 2109 c.c.) sono aggiornati alla normativa vigente. Per il monte ferie contrattuale esatto, il monte ore ROL e le condizioni di fruizione è indispensabile consultare il testo CCNL vigente depositato al CNEL o rivolgersi a FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL o a un consulente del lavoro.

  • Art. 35 T.U. Stupefacenti – Controllo sulle materie prime stupefacenti

    Art. 35 T.U. Stupefacenti – Controllo sulle materie prime

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il Ministero della sanita' esercita il controllo sulle quantita' di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope compresenelle tabelle di cui all'articolo 14, con esclusione di quelle incluse nelle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.

    2. Il Ministro della sanita' puo' limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.

    3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanita'. Torna al sommario

  • Smart working dall’estero: aspetti fiscali e autorizzativi

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    Lavorare in smart working dall’estero per un datore italiano non è automaticamente consentito: occorre valutare la residenza fiscale del lavoratore, i rischi di stabile organizzazione per l’azienda, le regole contributive del paese in cui si lavora e le eventuali autorizzazioni necessarie. L. 81/2017 disciplina il lavoro agile ma non risolve i profili internazionali.

    Riferimento normativo

    L. 81/2017; TUIR art. 2 e 23; accordi bilaterali previdenziali

    Tabella riepilogativa

    Smart working dall’estero – principali rischi e adempimenti
    Profilo Rischio/Adempimento A chi si applica
    Residenza fiscale Spostamento se il lavoratore è all’estero >183 giorni Lavoratore
    Stabile organizzazione Rischio per l’azienda se il lavoratore ha poteri di concludere contratti Datore di lavoro
    Contribuzione Dipende dalla convenzione di sicurezza sociale del paese Datore e lavoratore
    Autorizzazione interna Accordo individuale di smart working ex L. 81/2017 Entrambi
    Permesso di soggiorno/visto Necessario per soggiorni lavorativi fuori UE Lavoratore

    La legge 81/2017 e i limiti internazionali

    La legge 81/2017 disciplina il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto subordinato senza vincolo di luogo, mediante accordo individuale scritto. Tuttavia questa legge regola solo il profilo contrattuale interno: non risolve le questioni fiscali, previdenziali e autorizzative che emergono quando il lavoratore opera fisicamente in un altro paese.

    Per questo, prima di autorizzare lo smart working dall’estero, datore e lavoratore devono analizzare separatamente il profilo fiscale, contributivo e di immigrazione.

    Residenza fiscale e tassazione del reddito

    Un lavoratore italiano che trascorre più di 183 giorni all’estero nell’anno rischia di perdere la residenza fiscale in Italia, con conseguente obbligo di dichiarare il reddito nel paese estero. Anche con residenza mantenuta in Italia, il paese in cui si lavora fisicamente può rivendicare il diritto di tassare il reddito prodotto nel suo territorio, in base alla convenzione bilaterale applicabile.

    Il rischio di stabile organizzazione per il datore

    Se il lavoratore opera dall’estero con poteri di rappresentanza o di conclusione di contratti in nome del datore, l’azienda italiana può creare involontariamente una stabile organizzazione nel paese estero, con obbligo di registrazione fiscale e pagamento di imposte locali. Anche la disponibilità di una sede fissa (appartamento del dipendente) può in alcuni paesi essere considerata stabile organizzazione. Il rischio va analizzato con un consulente locale.

    Contribuzione previdenziale

    La regola generale è che si versano contributi nel paese in cui si svolge fisicamente il lavoro. Per i paesi UE/SEE si applicano i regolamenti europei sul coordinamento previdenziale: con il modulo A1 il lavoratore rimane assicurato INPS fino a 24 mesi. Con paesi extra-UE occorre verificare se esiste una convenzione bilaterale di sicurezza sociale; in assenza, possono sorgere obblighi di doppia contribuzione.

    Casi pratici

    Tizio – smart working per 2 mesi in Spagna (paese UE)

    Tizio lavora in smart working dalla Spagna per luglio e agosto (circa 60 giorni). Rimane sotto i 183 giorni: la residenza fiscale non si sposta. Con il modulo A1 la contribuzione resta all’INPS. L’accordo individuale di smart working deve però essere aggiornato per coprire l’attività all’estero.

    Caia – remote working stabile dal Portogallo per 8 mesi

    Caia intende lavorare dal Portogallo da gennaio ad agosto. Supera i 183 giorni: rischia di diventare residente fiscale portoghese. Il datore teme la stabile organizzazione. È necessario un parere di un consulente fiscale portoghese prima di autorizzare il periodo.

    Sempronio – smart working negli USA

    Sempronio vorrebbe lavorare dagli Stati Uniti per un mese: serve un visto di lavoro o un visto specifico per remote worker (non sempre disponibile). Il visto turistico non consente attività lavorativa remunerata sul territorio USA. Il datore deve verificare anche il rischio stabile organizzazione.

    Domande frequenti

    Quanti giorni si può fare smart working dall'estero senza problemi fiscali?

    Non esiste una soglia universale: il limite dei 183 giorni riguarda la residenza fiscale, ma ogni paese ha le proprie regole. Per soggiorni brevi (es. 1-4 settimane) i rischi sono in genere contenuti, ma occorre comunque valutare il paese specifico e la convenzione bilaterale applicabile.

    È necessario un accordo scritto per fare smart working dall'estero?

    Sì. La L. 81/2017 richiede un accordo individuale scritto per il lavoro agile. Se si lavora dall’estero, l’accordo dovrebbe esplicitare il paese in cui si svolge l’attività e i periodi previsti, anche per gestire responsabilità e assicurazioni.

    Il datore può rifiutare lo smart working dall'estero?

    Sì. Il lavoro agile non è un diritto soggettivo (salvo le categorie prioritarie previste dalla legge); il datore può rifiutare o limitare i periodi all’estero per motivi organizzativi, fiscali o di sicurezza dei dati.

    Cosa succede con l'INPS se si lavora dall'estero?

    Per paesi UE/SEE è possibile mantenere la contribuzione INPS tramite il modulo A1 per distacchi fino a 24 mesi. Per paesi extra-UE dipende dalle convenzioni bilaterali; in assenza possono sorgere obblighi di contribuzione locale a carico del lavoratore o del datore.

    Chi deve gestire le pratiche per lo smart working dall'estero?

    La responsabilità è condivisa: il datore deve valutare il rischio stabile organizzazione e gli aspetti contributivi; il lavoratore deve gestire la propria posizione fiscale e, se necessario, richiedere il visto adeguato. È consigliabile coinvolgere consulenti locali per i paesi più complessi.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 848 Codice della Navigazione – Dichiarazione di costruzione

    Art. 848 Codice della Navigazione – Dichiarazione di costruzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi imprende la costruzione in Italia o all'estero di un aeromobile da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850 deve farne preventiva dichiarazione al ministro per l'aeronautica, indicando lo stabilimento in cui saranno costruiti la cellula e i motori. Della dichiarazione è presa nota nel registro delle costruzioni, tenuto presso il ministero per l'aeronautica.

  • Art. 49 L. 354/1975

    Art. 49 L. 354/1975

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

  • Art. 71-bis RD 12/1941

    Art. 71-bis RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 86 TULPS – Licenza del questore per esercizi pubblici di somministrazione

    Art. 86 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.

    Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma .

    COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35 .

    Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

    a) per l'attività di produzione o di importazione;

    b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

    c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

    (44a)

  • Art. 85 Codice Civile: Interdizione per infermità di mente

    Art. 85 Codice Civile: Interdizione per infermità di mente

    Art. 85 c.c. – Interdizione per infermità di mente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente.

    Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato.

  • Art. 67 CTS – Accesso al credito agevolato

    Art. 67 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Accesso al credito agevolato

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 56, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di attività e di servizi di interesse generale inerenti alle finalità istituzionali.