Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Particolarita del dirigente del terziario: quadri apicali, settori e ruolo manageriale

    CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia)

    In sintesi

    Il CCNL Manageritalia presenta specificita proprie rispetto ai contratti della dirigenza industriale: minimo garantito unitario invece di livelli, forte presenza di variabile legato a obiettivi commerciali, welfare integrativo strutturato su tre fondi. I quadri apicali (I livello CCNL Commercio) occupano una fascia di confine importante, con opportunita di percorsi di sviluppo verso la dirigenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Manageritalia
    Ultimo rinnovo
    31 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~40.000 dirigenti

    Tabella riepilogativa

    Confronto dirigente terziario vs dirigente industria
    Aspetto Dirigente terziario (Manageritalia) Dirigente industria (Federmanager)
    Contratto collettivo CCNL Confcommercio – Manageritalia CCNL Confindustria – Federmanager (o Confapi)
    Struttura del minimo TMCA unico per anzianita di nomina MIA (minimo individuale aziendale) + TMA
    Mensilita 13 13
    Preavviso massimo 8 mesi 12 mesi (oltre 10 anni)
    Previdenza complementare Fondo Mario Negri Fondo Previndai (Confindustria) o Fondo Previndapi
    Assistenza sanitaria Fasdac Fasi (Confindustria)
    Assicurazione integrativa Associazione Antonio Pastore Non prevista come obbligatoria
    Indennita supplementare 6-18 mensilita (arbitrato) 6-18 mensilita (arbitrato Federmanager)

    Il terziario: commercio, distribuzione e servizi

    Il CCNL Manageritalia si applica alle imprese associate a Confcommercio operanti nel terziario: commercio al dettaglio e all’ingrosso, grande distribuzione organizzata (GDO), e-commerce, logistica, servizi alle imprese (consulenza, IT, marketing, real estate, turismo organizzato, ristorazione organizzata in catena).

    E il contratto della dirigenza delle grandi catene distributive (retail, franchising, GDO), delle societa di servizi (outsourcing, consulenza, logistica) e delle imprese del turismo commerciale (tour operator, agenzie viaggio organizzate).

    Il terziario e il settore a maggiore occupazione dirigenziale femminile rispetto all’industria: il CCNL Manageritalia ha progressivamente adottato misure di conciliazione vita-lavoro e di pari opportunita.

    I quadri apicali: la fascia di confine

    Il quadro di I livello del CCNL Commercio Confcommercio e la figura di confine con la dirigenza. Nella prassi aziendale, molti manager del terziario sono inquadrati come quadri pur svolgendo funzioni dirigenziali, per ragioni di costo (il CCNL Commercio costa meno del CCNL Manageritalia) o di prassi aziendale consolidata.

    I rischi di tale inquadramento erroneo sono:

    • rischio di contestazione giudiziale con riconoscimento retroattivo della qualifica dirigenziale;
    • mancata iscrizione a Fondo Mario Negri, Fasdac e Associazione Antonio Pastore (con conseguente danno previdenziale e sanitario);
    • applicazione delle tutele del CCNL Commercio (straordinari, indennita di turno) in luogo dell’esclusione dell’orario.

    Manageritalia ha sviluppato nel tempo servizi di verifica dell’inquadramento per i manager che sospettano di essere sotto-inquadrati.

    Il ruolo di Manageritalia e la rappresentanza sindacale

    Manageritalia e l’organizzazione sindacale che rappresenta i dirigenti del terziario nella contrattazione collettiva con Confcommercio e nella tutela individuale dei propri iscritti. E strutturata in federazioni territoriali (Manageritalia Milano, Roma, ecc.).

    I principali servizi di Manageritalia per i dirigenti iscritti:

    • consulenza legale e sindacale in caso di controversia con il datore;
    • assistenza nelle procedure arbitrali per l’indennita supplementare;
    • formazione manageriale e aggiornamento professionale;
    • networking e placement per i dirigenti in transizione professionale;
    • gestione e monitoraggio dell’accesso ai fondi Mario Negri, Fasdac, Antonio Pastore.

    L’iscrizione a Manageritalia non e obbligatoria per i dirigenti, ma raccomandata data la complessita del CCNL e la rilevanza degli istituti contrattuali (indennita supplementare, arbitrato).

    Casi pratici

    Tizio – Verifica dell’inquadramento tramite Manageritalia
    Tizio, I livello quadro da 4 anni, sospetta di essere sotto-inquadrato. Contatta Manageritalia, che analizza il contratto individuale e le mansioni svolte. L’analisi conferma che le funzioni di Tizio (responsabile di una divisione con autonomia di budget e potere di firma) corrispondono alla qualifica dirigenziale. Manageritalia assiste Tizio nella negoziazione con il datore, che accetta di regolarizzare l’inquadramento senza contenzioso, versando retroattivamente i contributi ai fondi integrativi.
    Caia – Transizione professionale con supporto Manageritalia
    Caia, 52 anni, viene licenziata con indennita supplementare. Manageritalia attiva il servizio di outplacement: supporto alla revisione del CV, formazione su competenze digitali, accesso alla rete di aziende del terziario partner. Nel frattempo, Caia ottiene la RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) dal Fondo Mario Negri per integrare la NASPI durante la ricerca di lavoro.
    Sempronio – Pensionamento e prestazioni dai tre fondi
    Sempronio, 65 anni, va in pensione dopo 20 anni come dirigente del terziario. Riceve: (a) pensione INPS obbligatoria; (b) rendita integrativa dal Fondo Mario Negri (montante di 280.000 euro, rendita mensile stimata di circa 1.200 euro); (c) liquidazione del capitale dall’Associazione Antonio Pastore; (d) mantenimento della copertura Fasdac in forma di prosecuzione volontaria per la fase post-pensionamento.

    Domande frequenti

    Il CCNL Manageritalia si applica anche ai dirigenti delle aziende di servizi IT?
    Si, se l’azienda e associata a Confcommercio e opera nel terziario dei servizi (incluse le societa di IT, consulenza, outsourcing). Se l’azienda e associata a Confindustria (settore ICT/industria), si applica il CCNL Federmanager/Confindustria.
    Un dirigente puo passare da Federmanager a Manageritalia cambiando azienda?
    Si. Il contratto applicabile e quello del nuovo datore. Al cambio di CCNL, la posizione previdenziale nel fondo di provenienza (Previndai) puo essere trasferita al Fondo Mario Negri o mantenuta inattiva. Fasdac e Fasi sono fondi distinti e la copertura di uno non si trasferisce all’altro.
    Cosa e la RITA del Fondo Mario Negri?
    La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) consente al dirigente che abbia cessato l’attivita lavorativa di percepire anticipatamente la prestazione pensionistica complementare dal Fondo Mario Negri, a partire da 5 anni prima dell’eta pensionabile, per tutta la durata della disoccupazione o fino alla pensione. E tassata con aliquota agevolata (15%, riducibile al 9% per anzianita di iscrizione al fondo).
    Il datore e obbligato a versare i contributi ai tre fondi anche durante la malattia?
    Si. I contributi ai fondi integrativi obbligatori (Mario Negri, Fasdac, Antonio Pastore) continuano a decorrere durante la malattia, essendo collegati al rapporto di lavoro in essere e non alla presenza effettiva. Cessano solo con la cessazione del rapporto.
    Esiste un fondo di solidarieta per i dirigenti del terziario?
    Si. E stato istituito il Fondo di solidarieta bilaterale per il settore del terziario, che eroga assegni di integrazione salariale (equipollenti alla CIGS) anche per i dirigenti delle imprese associate a Confcommercio. Il fondo copre le ipotesi di riduzione o sospensione dell’attivita lavorativa per causali previste dalla normativa.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimo contrattuale, indennita supplementare, CCNL Manageritalia 2026, CCNL Manageritalia, CCNL Manageritalia 2026 e calcolo, destinazione e anticipo.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 235 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 235 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 235 L. Fall. – Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti

    Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti

  • CCNL Studi Odontoiatrici: livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni 2026

    CCNL Studi Odontoiatrici e Medici

    In sintesi

    Il CCNL per i dipendenti degli studi odontoiatrici classifica il personale in livelli che vanno dal IV (ausiliario senza qualifica) al I (quadro o igienista esperto). Le figure principali sono l’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), l’igienista dentale, la segretaria/receptionist e il personale ausiliario. Ogni livello ha una declaratoria precisa che descrive mansioni, autonomia e requisiti formativi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ultimo rinnovo disponibile: testo in vigore con accordi integrativi 2022-2024 (rinnovo atteso 2025-2026)
    Vigenza
    Prorogato fino a rinnovo; ultimo accordo economico indicativo maggio 2026
    Platea
    ~60.000-80.000 (ASO, igienisti dentali, segretarie, ausiliari studi dentistici)

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Studi Odontoiatrici – Profili tipici
    Livello Figura tipo Caratteristiche principali
    I / Quadro Igienista dentale esperto, coordinatore di studio Autonomia professionale elevata, eventuale coordinamento
    II ASO qualificata (DPCM 2018), igienista dentale junior Qualifica specifica, mansioni clinico-assistenziali certificate
    III Segretaria/receptionist qualificata, ASO in formazione avanzata Mansioni amministrative o assistenziali con buona autonomia
    IV Ausiliario generico, personale di pulizia Mansioni esecutive semplici, nessuna qualifica specifica richiesta

    Le figure professionali dello studio odontoiatrico

    Il CCNL per i dipendenti degli studi odontoiatrici, medici e degli studi professionali area sanitaria si applica a un insieme eterogeneo di figure professionali che operano a stretto contatto con il titolare dello studio (medico odontoiatra o dentista libero professionista).

    Le figure principali sono:

    • Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO): figura regolata dal DPCM 9 febbraio 2018, che ne definisce il profilo professionale e impone una formazione minima di 700 ore. Affianca il dentista in tutte le fasi cliniche (preparazione paziente, sterilizzazione, assistenza alla poltrona).
    • Igienista dentale: professionista sanitario abilitato (laurea triennale o diploma equivalente), autorizzato a svolgere prestazioni di igiene orale professionale, educazione sanitaria e prevenzione delle patologie orali, sotto la supervisione del medico odontoiatra.
    • Segretaria/receptionist: gestisce la reception, il registro appuntamenti, la fatturazione, la corrispondenza con pazienti e fornitori.
    • Personale ausiliario: addetti alle pulizie, sterilizzazione strumentario e supporto logistico.

    La struttura dei livelli e le declaratorie

    La classificazione prevista dal CCNL degli studi odontoiatrici/medici si articola tipicamente in quattro livelli principali (con possibili sottolivelli o livelli Super nelle versioni contrattuali piu recenti):

    • Livello I (o Quadro): lavoratori con elevata professionalita, autonomia e responsabilita. Vi rientrano gli igienisti dentali esperti, i coordinatori di studio, i responsabili amministrativi con funzioni gestionali.
    • Livello II: ASO qualificate ai sensi del DPCM 9 febbraio 2018 (con attestato di 700 ore), igienisti dentali junior, segretarie con mansioni specializzate (es. gestione cartelle cliniche digitali, fatturazione complessa).
    • Livello III: ASO in fase di qualificazione, segretarie di studio con mansioni amministrative di ordine, personale con compiti misti amministrativo-assistenziali a complessita media.
    • Livello IV: ausiliari, addetti alle pulizie degli ambienti e alla preparazione del materiale, personale con mansioni elementari e senza titolo professionale specifico.

    Passaggi di livello e mansioni superiori

    Il passaggio da un livello inferiore a uno superiore segue le regole generali del diritto del lavoro (art. 2103 c.c.) e le previsioni contrattuali:

    • L’ASO che ottiene l’attestato DPCM 2018 (700 ore) ha diritto al riconoscimento del livello II, con conseguente adeguamento retributivo.
    • Il lavoratore che svolge in modo stabile e continuativo mansioni del livello superiore (oltre i limiti previsti dal CCNL, tipicamente 3 mesi) matura il diritto alla promozione.
    • I passaggi di livello devono essere comunicati in forma scritta e comportano l’adeguamento di tutti gli istituti contrattuali (minimo tabellare, preavviso, periodo di prova, TFR calcolato pro-futuro).

    Il demansionamento e ammissibile solo nei casi tassativi previsti dall’art. 2103 c.c. (accordo individuale con assistenza sindacale, modifiche organizzative documentate) con conservazione della retribuzione anteriore.

    Casi pratici

    Tizio – ASO ottiene la qualifica DPCM 2018
    Tizio lavora come ausiliario (livello IV) in uno studio dentistico da due anni. Frequenta il corso ASO da 700 ore riconosciuto dal DPCM 9 febbraio 2018 e ottiene l’attestato. A quel punto matura il diritto al passaggio al livello II con aumento retributivo di circa 200-250 euro lordi mensili. Lo studio e tenuto a riconoscere il nuovo inquadramento entro il mese successivo al conseguimento dell’attestato.
    Caia – Igienista dentale con funzioni di coordinamento
    Caia e igienista dentale (livello I) e le viene affidato il coordinamento di due colleghe ASO e la gestione del piano di prevenzione per i pazienti dello studio. Il titolare, su richiesta di Caia, riconosce formalmente le funzioni aggiuntive con una indennita di coordinamento e l’inquadramento nel livello Quadro (se previsto dalla versione contrattuale applicata). L’accordo e formalizzato per iscritto.
    Sempronio – Segretaria adibita a pulizie
    Sempronio e assunta come segretaria di studio (livello III). Il titolare la adibisce stabilmente anche alle pulizie dei locali (livello IV). Trattandosi di mansioni inferiori svolte in via non occasionale, Sempronio puo opporre rifiuto motivato e, in caso di contestazione, rivolgersi all’ispettorato del lavoro. Il demansionamento unilaterale senza i presupposti dell’art. 2103 c.c. e nullo e da diritto al risarcimento del danno.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL degli studi odontoiatrici?
    Tipicamente quattro livelli principali (I, II, III, IV), con possibile livello Quadro o Super nelle versioni piu recenti. Ogni livello ha declaratorie specifiche per le figure sanitarie e amministrative dello studio.
    L'ASO deve avere necessariamente l'attestato DPCM 2018?
    Si: dal DPCM 9 febbraio 2018 la figura di ASO e subordinata al possesso di un attestato rilasciato da enti formativi accreditati (percorso da 700 ore). Senza attestato il lavoratore non puo essere inquadrato come ASO e svolgere le relative mansioni clinico-assistenziali.
    L'igienista dentale e equiparabile a un infermiere per il CCNL?
    No. L’igienista dentale e una figura sanitaria con profilo autonomo (D.M. 15 marzo 1999, laurea triennale), ma il CCNL degli studi odontoiatrici la inquadra nel livello I o Quadro. Non si applica il CCNL Sanita pubblica o privata, salvo diverso accordo aziendale.
    Chi firma il CCNL degli studi odontoiatrici?
    Sul fronte datoriale ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e le associazioni degli studi professionali area sanitaria; sul fronte sindacale Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS-UIL. In alcune versioni confluisce nel CCNL Studi Professionali.
    Il livello determina solo lo stipendio?
    No: determina anche il periodo di prova, la durata del preavviso, il calcolo del TFR e gli istituti di welfare contrattuale (bilateralita, contributi formativi). Per gli igienisti, incide anche sull’accesso ai fondi di previdenza complementare di settore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e festivita 2026, maternita, paternita e congedi parentali 2026, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive 2026 e malattia, infortunio e periodo di comporto 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 234 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 234 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 234 L. Fall. – Esercizio abusivo di attività commerciale

    Esercizio abusivo di attività commerciale

  • Art. 233 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 233 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 233 L. Fall. – Mercato di voto

    Mercato di voto

  • Art. 301 Cod. Amb. – attuazione del principio di precauzione

    Art. 301 Cod. Amb. – attuazione del principio di precauzione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. In applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione.

    2. L’applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.

    3. L’operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, nonché il Prefetto della provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare .

    4. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , in applicazione del principio di precauzione, ha facoltà di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell’articolo 304, che risultino: a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s’intende raggiungere; b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate; c) basate sull’esame dei potenziali vantaggi ed oneri; d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.

    5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove l’informazione del pubblico quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, può finanziare programmi di ricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazione ambientale ed assumere ogni altra iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale.

  • Art. 232 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 232 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 232 L. Fall. – Domande di ammissione di crediti simulati o

    Domande di ammissione di crediti simulati o

  • Art. 300 Cod. Amb. – danno ambientale

    Art. 300 Cod. Amb. – danno ambientale

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima.

    2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 , recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 ; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 , recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 , e successive norme di attuazione; b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su: 1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE , fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l’articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure; 2) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE , nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell’ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE ; c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali; d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell’introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l’ambiente.

  • Art. 231 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 231 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 231 L. Fall. – Coadiutori del curatore

    Coadiutori del curatore

  • Art. 230 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 230 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 230 L. Fall. – Omessa consegna o deposito di cose del

    Omessa consegna o deposito di cose del

  • Art. 393 DPR 495/1992 – (Art. 208 Cod. Str.) Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell’Ordine

    Art. 393 DPR 495/1992 – (Art. 208 Cod. Str.) Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell’Ordine

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del codice.

    2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.

    3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, la ripartizione dei fondi è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entità dell'ammontare delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti.

  • Art. 229 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 229 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 229 L. Fall. – Accettazione di retribuzione non dovuta

    Accettazione di retribuzione non dovuta

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.