Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 52 Reg. (UE) 2022/2065 – Sanzioni

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte dei fornitori di servizi intermediari che rientrano nella loro competenza e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione in conformità dell'articolo 51.

2. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo delle sanzioni pecuniarie che possono essere irrogate in caso di inosservanza di un obbligo stabilito dal presente regolamento sia pari al 6 % del fatturato annuo mondiale del fornitore di servizi intermediari interessato nell'esercizio finanziario precedente. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo della sanzione pecuniarie che può essere irrogata in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione sia pari all'1 % del reddito annuo o del fatturato mondiale del fornitore dei servizi intermediari o della persona interessati nell'esercizio finanziario precedente.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo giornaliero delle penalità di mora sia pari al 5 % del fatturato giornaliero medio mondiale o del reddito del fornitore di servizi intermediari interessato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.

In sintesi

  • Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni per le violazioni del DSA da parte dei fornitori di servizi intermediari che rientrano nella loro competenza, garantendone l'efficacia, la proporzionalità e la dissuasività.
  • La sanzione pecuniaria massima per violazione degli obblighi del DSA è pari al 6% del fatturato annuo mondiale del fornitore nell'esercizio precedente.
  • Per la comunicazione di informazioni inesatte o la mancata cooperazione con le autorità la sanzione massima è pari all'1% del fatturato o del reddito annuo mondiale.
  • Le penalità di mora giornaliere non possono superare il 5% del fatturato giornaliero medio mondiale, calcolato dall'esercizio precedente.
  • Gli Stati membri devono notificare le norme sanzionatorie alla Commissione e comunicare le eventuali modifiche successive.
Indice dei contenuti

Il sistema sanzionatorio del DSA: struttura e finalità

L'articolo 52 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) definisce il quadro delle sanzioni applicabili ai fornitori di servizi intermediari per le violazioni del regolamento. A differenza di quanto avviene per le piattaforme di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca (VLOP/VLOSE), per i quali la Commissione europea dispone di poteri sanzionatori diretti ai sensi degli articoli 73-76, per la generalità dei fornitori la competenza sanzionatoria è attribuita agli Stati membri, che devono tradurre i massimali fissati dal DSA in norme nazionali.

L'articolo 52 introduce un sistema di massimali uniformi a livello europeo, lasciando agli Stati la determinazione delle norme procedurali e dei criteri di commisurazione della sanzione concreta. Il principio ispiratore è quello comune al diritto dell'Unione nella regolazione dei mercati digitali: le sanzioni devono essere effettive (realmente deterrenti in relazione alle dimensioni economiche del soggetto), proporzionate (calibrate sulla gravità della violazione e sulla capacità economica del trasgressore) e dissuasive (scoraggiare condotte future simili, sia per il trasgressore sia per gli altri operatori del mercato).

Il massimale del 6%: violazione degli obblighi sostanziali

Il paragrafo 3 fissa la soglia principale: l'importo massimo delle sanzioni pecuniarie per l'inosservanza di un obbligo sostanziale del DSA è pari al 6% del fatturato annuo mondiale del fornitore nell'esercizio finanziario precedente. Questa percentuale è calcolata sul fatturato globale, non solo su quello europeo, per evitare che i fornitori strutturati con sedi extra-UE riducano artificialmente la base di calcolo delle sanzioni.

Il riferimento al fatturato «mondiale» allinea il DSA alle scelte operate dal legislatore europeo in altri regolamenti chiave: il GDPR (massimale del 4% del fatturato annuo mondiale), il DMA (fino al 10% del fatturato annuo mondiale per le violazioni), il Regolamento sull'IA (fino al 3-6% a seconda della gravità). In questo ecosistema, il 6% del DSA per le violazioni generali si colloca su un livello intermedio-alto, riflettendo la priorità assegnata alla governance dei contenuti online.

È importante sottolineare che il 6% è un massimale, non un importo fisso. Le autorità nazionali devono determinare la sanzione concreta tenendo conto della gravità della violazione, della durata, del carattere intenzionale o colposo, della cooperazione con le autorità, delle misure adottate per attenuare il danno, e delle precedenti violazioni. Un fornitore che viola un singolo obbligo in modo isolato e involontario non subirà automaticamente una sanzione del 6%.

Il massimale dell'1%: obblighi di cooperazione e informazione

Il medesimo paragrafo 3 prevede un massimale separato, più basso, per le violazioni degli obblighi di cooperazione procedurale con le autorità: la comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, la mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, e l'inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione sono punibili con una sanzione massima pari all'1% del reddito annuo o del fatturato mondiale.

La distinzione tra violazioni sostanziali (6%) e violazioni procedurali (1%) è coerente con l'approccio del diritto della concorrenza: la cooperazione con le autorità durante le indagini è distinta dall'illecito sostanziale investigato. Tuttavia, il 1% può comunque rappresentare importi significativi per i grandi operatori, e la soglia funge da incentivo a fornire informazioni accurate e complete alle autorità di vigilanza.

Le penalità di mora giornaliere

Il paragrafo 4 introduce le penalità di mora, uno strumento di coercizione indiretta destinato a garantire l'esecuzione degli obblighi nel tempo: l'importo massimo giornaliero è pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale, calcolato dall'esercizio precedente, a decorrere dalla data specificata nella decisione sanzionatoria.

Le penalità di mora non sono tecnicamente una sanzione per la violazione passata, ma uno strumento per obbligare il fornitore ad adeguarsi agli obblighi del DSA per il futuro. Si accumulano giorno per giorno finché il fornitore non si conforma. Sono distinte dalle sanzioni previste dall'articolo 52 per i VLOP/VLOSE, per i quali l'articolo 76 attribuisce poteri di irrogazione di penalità di mora direttamente alla Commissione.

Il ruolo del coordinatore dei servizi digitali e la vigilanza in Italia

L'articolo 51, richiamato dall'articolo 52, paragrafo 1, attribuisce ai coordinatori dei servizi digitali la competenza per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 52 nei confronti dei fornitori stabiliti nel proprio Stato membro. In Italia, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) è stata designata coordinatore dei servizi digitali, con il compito di ricevere le segnalazioni, condurre le indagini e irrogare le sanzioni nei confronti dei fornitori di servizi intermediari stabiliti in Italia.

La vigilanza sulle VLOP e le VLOSE è invece in capo alla Commissione europea, che dispone di poteri sanzionatori diretti (articoli 73-75) e può irrogare sanzioni fino al 6% del fatturato annuo mondiale anche in autonomia. Gli Stati membri rimangono competenti per le violazioni dei fornitori non VLOP/VLOSE e per alcune violazioni specifiche anche da parte di VLOP/VLOSE che rientrano nella loro giurisdizione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi irroga le sanzioni ai sensi dell'articolo 52 DSA?

Gli Stati membri, attraverso i coordinatori dei servizi digitali. In Italia è AGCOM. La Commissione europea ha invece poteri sanzionatori diretti per le VLOP e le VLOSE ai sensi degli articoli 73-76 DSA.

Il 6% di fatturato è automaticamente applicato per qualsiasi violazione del DSA?

No: è il massimale, non la sanzione fissa. L'autorità deve determinare la sanzione concreta tenendo conto della gravità, della durata, dell'intenzionalità, della cooperazione e delle misure rimediali adottate. Violazioni lievi e isolate riceveranno sanzioni ben inferiori al massimale.

Il fatturato su cui si calcola la sanzione è solo quello europeo o quello mondiale?

Quello mondiale. Il DSA calcola le sanzioni sul fatturato annuo mondiale dell'esercizio precedente, per evitare che i fornitori minimizzino la base sanzionatoria allocando il fatturato fuori dall'Unione europea.

Qual è la differenza tra la sanzione pecuniaria e la penalità di mora?

La sanzione pecuniaria (paragrafo 3) punisce la violazione già commessa. La penalità di mora (paragrafo 4) è uno strumento di coercizione futura: si accumula giorno per giorno finché il fornitore non si adegua all'obbligo, con un massimale del 5% del fatturato giornaliero medio mondiale.

Cosa rischia un fornitore che non notifica alla Commissione le proprie norme sanzionatorie?

Il paragrafo 2 impone agli Stati membri di notificare le norme sanzionatorie alla Commissione; l'obbligo grava sullo Stato, non direttamente sul fornitore. Tuttavia, l'assenza di norme sanzionatorie nazionali adeguate espone lo Stato a una procedura di infrazione da parte della Commissione.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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