- La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, con dichiarazione scritta depositata in segreteria o resa oralmente in udienza.
- La dichiarazione scritta deve essere sottoscritta dalla parte stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale; quella orale è documentata nel verbale d'udienza.
- Il rinunciante è tenuto a pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo compensazione discrezionale del collegio.
- La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; se le parti interessate alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
- Il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse anche da fatti o atti univoci successivi al ricorso, senza necessità di rinuncia formale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 84 Codice del Processo Amministrativo — Rinuncia
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
4. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 84 c.p.a. disciplina la rinuncia al ricorso, istituto che consente al ricorrente — o a chi ha proposto il gravame — di porre fine volontariamente al processo in qualsiasi fase del suo svolgimento. La disposizione si colloca nel Titolo VI del Libro II, dedicato all'estinzione e all'improcedibilità del processo, ed è l'espressione del principio dispositivo nel processo amministrativo: il ricorrente che ha introdotto il giudizio è libero di rinunciarvi, così come ne era libero nel proporre il ricorso. La rinuncia differisce dalla perenzione (artt. 81-83 c.p.a.) perché è un atto volontario, non una conseguenza dell'inerzia; si distingue anche dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che è rilevata dal giudice e non richiede un atto formale della parte. Il comma 4 dell'art. 84, tuttavia, avvicina in qualche misura la rinuncia alla cessazione della materia del contendere, consentendo al giudice di desumere la carenza di interesse anche da comportamenti concludenti.
Forma e modalità della rinuncia
Il comma 1 prevede due modalità alternative di manifestazione della rinuncia. La prima è la forma scritta: dichiarazione sottoscritta dalla parte stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale, depositata presso la segreteria del TAR o del Consiglio di Stato. La norma richiede il mandato «speciale»: non è sufficiente la procura alle liti originaria, che autorizza il difensore a compiere atti processuali nell'interesse del cliente, ma non a disporre del diritto di azione. Il mandato speciale deve essere specificamente conferito per la rinuncia e risultare da atto scritto. La seconda modalità è la dichiarazione orale resa in udienza, documentata nel relativo verbale. Questa forma è più snella, ma richiede la presenza del difensore — o della parte personalmente — all'udienza. In entrambi i casi, la rinuncia deve essere anteriore alla definizione del giudizio: una rinuncia intervenuta dopo la deliberazione della sentenza sarebbe tardiva e priva di effetti.
Le spese nella rinuncia
Il comma 2 stabilisce che il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti: questa regola si giustifica con il principio di causalità processuale, poiché è il rinunciante che ha innescato il processo e costretto le altre parti a costituirsi e a svolgere attività difensiva. La norma prevede però una valvola di sicurezza: il collegio può, «avuto riguardo a ogni circostanza», compensare le spese. Il riferimento alle «circostanze» è volutamente ampio: possono rilevare l'accoglimento parziale delle pretese del ricorrente prima della rinuncia, l'accordo transattivo intervenuto tra le parti, la condotta processuale del resistente, la novità e difficoltà delle questioni di diritto. La valutazione è rimessa alla discrezionalità del collegio, che deve motivare adeguatamente la scelta di compensare o meno.
La notificazione della rinuncia e il silenzio-assenso delle parti
Il comma 3 introduce un meccanismo peculiare di tutela del contraddittorio: la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Lo scopo è consentire alle parti che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio — tipicamente il controinteressato che ha impugnato in appello o ha interesse all'annullamento per ragioni proprie — di opporsi alla rinuncia. L'opposizione deve essere esplicita; il silenzio equivale ad assenso, e il processo si estingue. La parte che si oppone alla rinuncia deve avere un interesse qualificato alla prosecuzione: un interesse meramente teorico non è sufficiente. Nei giudizi in cui vi sono controinteressati che hanno presentato ricorso incidentale, o in cui l'accoglimento del ricorso principale avrebbe effetti favorevoli per il resistente su altri profili, la valutazione dell'interesse alla prosecuzione può essere delicata.
Il comma 4: rinuncia tacita e sopravvenuta carenza di interesse
Il comma 4 introduce una disposizione di chiusura di notevole portata pratica: il giudice può desumere dall'intervento di «fatti o atti univoci» dopo la proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. Questa previsione abilita il giudice a dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse senza che il ricorrente abbia formalmente rinunciato. I «fatti o atti univoci» possono essere i più vari: l'accettazione di un provvedimento sopravvenuto dell'amministrazione in autotutela che soddisfa le pretese del ricorrente; la partecipazione a una nuova gara dopo l'esclusione contestata; il conseguimento aliunde del bene della vita perseguito con il ricorso. Il comportamento processuale delle parti — ad esempio il mancato deposito di memorie, la dichiarata disponibilità a transigere — può anch'esso costituire indizio della carenza di interesse. Il giudice deve tuttavia procedere con cautela: la carenza di interesse desunta da comportamenti concludenti deve essere inequivoca, non solo sospetta, per evitare di privare il ricorrente del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.
Profili pratici: rinuncia come strumento di strategia processuale
La rinuncia è utilizzata nella pratica forense come strumento di strategia processuale: consente al ricorrente di evitare una sentenza di merito sfavorevole (che potrebbe creare un precedente negativo), di liberarsi da un contenzioso non più vantaggioso, o di formalizzare un accordo extraprocessuale con l'amministrazione. In materia di appalti pubblici (art. 120 c.p.a.), la rinuncia al ricorso principale a fronte dell'aggiudicazione a favore di un terzo — sopravvenuta nelle more — è una fattispecie frequente. La rinuncia può riguardare l'intero ricorso o solo alcuni motivi (rinuncia parziale), con conseguente sopravvivenza del giudizio per i motivi non rinunciati. Va però tenuto presente che la rinuncia a un motivo di ricorso — a differenza di quella totale — non estingue il processo ma riduce solo il perimetro delle questioni da decidere.
Casi pratici
Caso 1: Rinuncia al ricorso con mandato speciale e compensazione delle spese
Tizio aveva impugnato al TAR Sicilia l'esclusione da una gara d'appalto; nelle more, la stazione appaltante annulla in autotutela l'esclusione e lo riammette alla procedura. Il difensore di Tizio, munito di mandato speciale sottoscritto dal cliente, deposita in segreteria la dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.a.; il collegio, valutato che la condotta dell'amministrazione ha di fatto soddisfatto le pretese del ricorrente, compensa le spese tra le parti ai sensi del comma 2.
Caso 2: Opposizione del controinteressato alla rinuncia
Caio, ricorrente in un giudizio di annullamento di una concessione edilizia rilasciata al vicino Sempronio, notifica la propria rinuncia al ricorso dieci giorni prima dell'udienza; Sempronio, controinteressato, si oppone formalmente alla rinuncia, dichiarando di avere interesse alla pronuncia di merito che accerti la legittimità della propria concessione. Il TAR, constatata l'opposizione qualificata di Sempronio, non dichiara l'estinzione del processo e fissa udienza di merito per valutare la sussistenza di un interesse effettivo alla prosecuzione.
Caso 3: Sopravvenuta carenza di interesse desunta da comportamento concludente
Tizio aveva impugnato il diniego di iscrizione a un albo professionale; successivamente, senza comunicarlo al TAR, presenta nuova domanda di iscrizione che viene accolta e si iscrive regolarmente all'albo. All'udienza di merito, il giudice, avendo verificato d'ufficio l'iscrizione sopravvenuta, applica il comma 4 dell'art. 84 c.p.a. e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, desumendo tale carenza dal comportamento concludente del ricorrente.
Domande frequenti
Può l'avvocato rinunciare al ricorso senza l'autorizzazione specifica del cliente?
No: per rinunciare al ricorso con atto scritto, il difensore deve essere munito di mandato speciale conferito dalla parte; la procura alle liti ordinaria non è sufficiente. In alternativa, la parte può rinunciare oralmente in udienza di persona.
Chi paga le spese se rinuncio al ricorso?
Di regola il rinunciante paga le spese degli atti di procedura compiuti dalle altre parti; tuttavia il collegio può compensare le spese se le circostanze lo giustificano (es. accordo transattivo, soddisfazione extraprocessuale delle pretese, comportamento del resistente).
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti?
Sì: ai sensi dell'art. 84, comma 3, la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; se entro quella data le parti interessate alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
Posso rinunciare solo ad alcuni motivi del ricorso?
Sì, la rinuncia parziale ai motivi è ammessa; il processo continua per i motivi non rinunciati, mentre i motivi oggetto di rinuncia sono definitivamente abbandonati e non possono essere riassunti.
Il giudice può dichiarare il ricorso improcedibile anche senza una rinuncia formale?
Sì: il comma 4 dell'art. 84 c.p.a. consente al giudice di desumere la sopravvenuta carenza di interesse da fatti o atti univoci intervenuti dopo il ricorso o dal comportamento delle parti, dichiarando l'improcedibilità senza bisogno di rinuncia espressa.
Vedi anche