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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'estinzione e l'improcedibilità del giudizio (art. 35 c.p.a.) possono essere pronunciate con decreto presidenziale, senza preventiva udienza.
  • Il decreto è depositato in segreteria, che lo comunica a tutte le parti costituite.
  • Ciascuna parte può proporre opposizione al collegio entro sessanta giorni dalla comunicazione, con atto notificato a tutte le altre parti.
  • Il giudizio di opposizione si svolge in camera di consiglio (art. 87, comma 3) e si conclude con ordinanza; se accolta, l'ordinanza fissa l'udienza di merito.
  • In caso di rigetto dell'opposizione, le spese sono poste a carico dell'opponente senza possibilità di compensazione nemmeno parziale.
  • Avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione è ammesso appello, trattato anch'esso in camera di consiglio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 85 Codice del Processo Amministrativo — Forma e rito per l’estinzione e per l’improcedibilità

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. L’estinzione e l’improcedibilità di cui all’articolo 35 possono essere pronunciate con decreto dal presidente o da un magistrato da lui delegato.

2. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti.

4. Il giudizio di opposizione si svolge ai sensi dell’articolo 87, comma 3, ed è deciso con ordinanza che, in caso di accoglimento dell’opposizione, fissa l’udienza di merito.

5. In caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell’opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale.

6. L’ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite.

7. Avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione può essere proposto appello.

8. Il giudizio di appello si svolge secondo le disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3.

9. L’estinzione e l’improcedibilità sono dichiarate con sentenza se si verificano, o vengono accertate, all’udienza di discussione.

Titolo VII – Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 85 c.p.a. disciplina il procedimento attraverso cui il giudice amministrativo dichiara l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio nelle ipotesi previste dall'art. 35 del medesimo codice. Si tratta di una norma squisitamente processuale che delinea un micro-procedimento camerale a cadenzatura binaria: dapprima un decreto monocratico del presidente (o di magistrato delegato), poi, in caso di opposizione, la pronuncia collegiale. La ratio dell'istituto è duplice: da un lato, semplificare e accelerare la definizione di giudizi che hanno perso il loro oggetto o che per altri motivi non possono proseguire; dall'altro, garantire il contraddittorio mediante il rimedio oppositivo, evitando che la parte — eventualmente assente dalla fase decorso-silenzio — subisca un pregiudizio senza potersi difendere.

Il decreto presidenziale di estinzione o improcedibilità

Il comma 1 attribuisce al presidente del tribunale amministrativo (o al magistrato delegato) il potere di dichiarare l'estinzione o l'improcedibilità con decreto, vale a dire con un provvedimento monocratico adottato in forma semplificata. Questa soluzione rispecchia l'esigenza di smaltire il ruolo in modo efficiente, senza coinvolgere il collegio per questioni tendenzialmente non controverse. Le cause di estinzione richiamate sono quelle dell'art. 35: principalmente la perenzione per mancata riassunzione, la rinuncia al ricorso accettata dalle altre parti e, in certi casi, la cessazione della materia del contendere che determina la dichiarazione di improcedibilità. Il decreto è depositato presso la segreteria del giudice, e la segreteria stessa provvede a comunicarlo alle parti costituite (comma 2).

L'opposizione al collegio: termini e forma

Entro sessanta giorni dalla comunicazione del decreto, ciascuna parte costituita può proporre opposizione al collegio (comma 3). L'atto di opposizione deve essere notificato a tutte le altre parti, non solo a quelle che abbiano già manifestato posizioni contrarie, al fine di garantire il pieno contraddittorio collegiale. Il termine di sessanta giorni è perentorio: la sua inosservanza comporta la stabilizzazione del decreto presidenziale, che diviene definitivo. Il rimedio oppositivo assolve la funzione di garantire il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. avverso un provvedimento adottato inaudita altera parte, nonché il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.

Il giudizio di opposizione: svolgimento e decisione

Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme dell'art. 87, comma 3, c.p.a., ossia in camera di consiglio con le modalità semplificate proprie di tale rito (comma 4). Il collegio decide con ordinanza: se l'opposizione è accolta, l'ordinanza fissa l'udienza di merito, consentendo al giudizio di proseguire; se l'opposizione è rigettata, l'ordinanza lo constata e regola le spese. Il comma 5 prevede una disciplina rigorosa delle spese in caso di rigetto: esse sono poste a carico dell'opponente e liquidate dal collegio nella medesima ordinanza, con espressa esclusione di qualsiasi compensazione — anche parziale. Questa scelta del legislatore mira a scoraggiare opposizioni meramente dilatorie da parte di chi, pur non avendo titolo, si opponga alla declaratoria di estinzione o improcedibilità per guadagnare tempo. Dopo il deposito, la segreteria comunica l'ordinanza alle parti costituite (comma 6).

L'appello avverso l'ordinanza e la pronuncia in udienza

Il comma 7 ammette l'appello avverso l'ordinanza collegiale che decide sull'opposizione, innanzi al Consiglio di Stato. Il giudizio di appello si svolge anch'esso secondo le modalità semplificate dell'art. 87, comma 3 (comma 8), coerentemente con la natura camerale dell'intera sequenza processuale. Il comma 9 chiude la norma prevedendo che, se l'estinzione o l'improcedibilità si verificano o vengono accertate direttamente all'udienza di discussione, la dichiarazione avviene con sentenza e non con decreto. La ragione è evidente: in quel contesto le parti sono presenti, il contraddittorio è già pienamente svolto, e si impone la forma più solenne della sentenza — impugnabile secondo le ordinarie vie dell'art. 91 c.p.a. — piuttosto che il procedimento camerale bifasico.

Profili pratici e raccordo con il sistema

Sul piano operativo, l'art. 85 si inserisce nel quadro più ampio degli istituti deflativi del contenzioso amministrativo. La perenzione quinquennale disciplinata dall'art. 81 c.p.a. è la causa di estinzione più frequente, e questo procedimento ne rappresenta lo sbocco formale. È fondamentale che le parti — specialmente i ricorrenti — monitorino le comunicazioni di segreteria, poiché il termine di sessanta giorni per proporre opposizione decorre dalla comunicazione e non dalla conoscenza aliunde. La disciplina delle spese al comma 5 ha effetti scoraggianti sull'opposizione strumentale; al contempo, per chi abbia interesse legittimo a non vedere dichiarato estinto il proprio ricorso, l'opposizione rappresenta l'unica via per impedire la consolidazione del decreto presidenziale. Il raccordo con l'art. 87 per entrambe le fasi camerali (opposizione e appello) garantisce celerità senza sacrificare il contraddittorio.

Casi pratici

Caso 1: Perenzione e opposizione tardiva

Tizio ha proposto ricorso al TAR contro un diniego di permesso di costruire; trascorsi cinque anni senza attività processuale, il presidente emette decreto di estinzione per perenzione ex artt. 81 e 35 c.p.a. La segreteria comunica il decreto a Tizio, il quale — per una disattenzione dello studio legale — propone opposizione al collegio dopo settantadue giorni dalla comunicazione. Il collegio dichiara l'opposizione irricevibile perché proposta oltre il termine perentorio di sessanta giorni, confermando l'estinzione del giudizio.

Caso 2: Opposizione accolta: udienza di merito fissata

Caio impugna un provvedimento di decadenza da una concessione demaniale; il presidente emette decreto di improcedibilità ritenendo venuto meno l'interesse a ricorrere dopo la scadenza della concessione. Caio propone tempestiva opposizione, dimostrando al collegio che la concessione era stata prorogata per legge e che l'interesse persiste. Il collegio accoglie l'opposizione e con ordinanza fissa l'udienza di merito, consentendo la prosecuzione del giudizio.

Caso 3: Estinzione dichiarata in udienza con sentenza

Sempronio, in sede di udienza di discussione del ricorso contro un'ordinanza comunale, rinuncia formalmente al ricorso; il Comune controinteressato, già costituito, accetta la rinuncia. Il collegio, constatata la rinuncia e la sua accettazione direttamente in udienza, dichiara l'estinzione del giudizio con sentenza ai sensi del comma 9 dell'art. 85, liquidando le spese tra le parti come concordato.

Domande frequenti

Entro quanto tempo posso oppormi al decreto di estinzione?

Hai sessanta giorni dalla comunicazione del decreto da parte della segreteria. Il termine è perentorio: decorso inutilmente, il decreto diventa definitivo e il giudizio si estingue.

Il decreto presidenziale di estinzione è immediatamente impugnabile al Consiglio di Stato?

No. Prima occorre proporre opposizione al collegio del TAR entro sessanta giorni. Solo avverso l'ordinanza collegiale che decide sull'opposizione è ammesso l'appello al Consiglio di Stato.

Cosa succede se propongo opposizione e il collegio la rigetta?

Le spese del giudizio di opposizione sono poste interamente a carico tuo, senza possibilità di compensazione nemmeno parziale. Il collegio le liquida direttamente nell'ordinanza di rigetto.

Se l'estinzione viene accertata in udienza, si segue la stessa procedura?

No. Quando l'estinzione o l'improcedibilità emergono direttamente all'udienza di discussione, il collegio le dichiara con sentenza, non con decreto presidenziale seguito da eventuale opposizione.

Il giudizio di opposizione è pubblico?

No. L'opposizione si svolge in camera di consiglio, secondo le forme dell'art. 87, comma 3 c.p.a., che prevedono un rito semplificato non pubblico.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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