Art. 83 Codice del Processo Amministrativo – Effetti della perenzione
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo
1. La perenzione opera di diritto e può essere rilevata anche d’ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
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In sintesi
La perenzione opera di diritto: si produce automaticamente al verificarsi dei presupposti, senza necessità di una pronuncia costitutiva.
Il giudice può rilevarla d'ufficio, anche in assenza di eccezione di parte.
Una volta dichiarata la perenzione, ciascuna parte sopporta le proprie spese nel giudizio, con compensazione automatica.
La dichiarazione di perenzione ha natura dichiarativa, non costitutiva: accerta un effetto già prodottosi per legge.
L'art. 83 completa il quadro degli artt. 81 e 82, definendo le conseguenze giuridiche dell'estinzione del processo per inattività.
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 83 c.p.a. chiude la triade degli articoli dedicati alla perenzione (artt. 81-83) definendone gli effetti giuridici. La norma è apparentemente breve, ma la sua portata è significativa: chiarisce che la perenzione non è un effetto rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, bensì una conseguenza automatica che il giudice si limita ad accertare e dichiarare. L'art. 83 risponde così alla questione teorica sulla natura dell'istituto: la perenzione è un effetto ipso iure, non una sanzione che il giudice applica su richiesta di parte. Questa qualificazione ha rilevanza pratica: significa che il ricorso perento non può essere riattivato nemmeno se il giudice non ha ancora formalmente dichiarato la perenzione.
Operatività di diritto e rilevabilità d'ufficio
La prima parte dell'art. 83 - «la perenzione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio» - contiene due affermazioni distinte ma logicamente connesse. Opera di diritto significa che la perenzione si produce al semplice verificarsi dei presupposti descritti negli artt. 81 e 82 (decorso dell'anno senza atti di procedura; mancata presentazione dell'istanza qualificata entro centoventi giorni dall'avviso). Non è necessaria alcuna pronuncia del giudice affinché la perenzione sia giuridicamente prodotta: la sentenza o il decreto presidenziale che la dichiara ha valore meramente dichiarativo, non costitutivo. Rilevabilità d'ufficio significa che il giudice può e deve dichiarare la perenzione indipendentemente dall'eccezione delle parti. Questa regola è pienamente coerente con l'operatività automatica: se la perenzione si è già prodotta di diritto, sarebbe incongruente rimettere la sua dichiarazione all'iniziativa delle parti, che potrebbero avere interesse a non sollevare l'eccezione (si pensi al ricorrente che preferisce un processo «formalmente aperto» alla pronuncia di perenzione). Il giudice, investito del controllo della regolarità del processo, deve dunque verificare d'ufficio se il ricorso sia perento.
Il regime delle spese
L'art. 83 stabilisce che, in caso di perenzione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio. Si tratta di una compensazione legale automatica delle spese, che non richiede una specifica statuizione del giudice sul punto: la distribuzione delle spese è già determinata dalla legge. La ratio di questa scelta è equitativa: la perenzione si produce per inattività non necessariamente imputabile a una sola parte; pretendere che il ricorrente soccombente paghi le spese del resistente - che forse ha anch'esso contribuito all'inerzia non eccependo tempestivamente la perenzione - sarebbe ingiusto. La compensazione automatica è quindi la soluzione di compromesso che il legislatore ha preferito. Non è escluso che in casi particolari - ad esempio quando la perenzione sia stata determinata da condotte processuali dilatorie di una parte - il giudice possa derogare al principio di compensazione applicando l'art. 26 c.p.a. sulle spese per abuso del processo; tuttavia, questa ipotesi è residuale e richiederebbe una specifica motivazione.
La perenzione si distingue dalla rinuncia ex art. 84 c.p.a.: la rinuncia è un atto di volontà del ricorrente che produce l'estinzione del processo per scelta, mentre la perenzione è una conseguenza dell'inerzia involontaria o comunque del mancato compimento di atti processuali. Entrambi gli istituti conducono all'estinzione del processo senza pronuncia nel merito, ma con sfumature diverse sul piano delle spese: nella rinuncia, il rinunciante è di regola tenuto a pagare le spese degli atti compiuti, salvo compensazione discrezionale del collegio; nella perenzione, la compensazione è automatica per legge. Va anche distinta la perenzione dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che - pur producendo analoghi effetti estintivi - presuppone un mutamento del quadro fattuale o normativo che priva il ricorrente dell'interesse ad agire, non la mera inerzia.
Profili pratici: le conseguenze per le parti
Per il ricorrente, la dichiarazione di perenzione comporta la perdita definitiva della possibilità di ottenere tutela in quel giudizio; il provvedimento impugnato, se ancora efficace, non potrà più essere annullato in quella sede. Per il resistente (l'amministrazione) e per i controinteressati, la perenzione ha l'effetto di «stabilizzare» definitivamente il provvedimento impugnato, almeno sul piano processuale. Dal punto di vista dell'eventuale rivalsa professionale, la dichiarazione di perenzione dovuta a negligenza del difensore può configurare responsabilità civile del legale verso il cliente, con obbligo di risarcimento del danno subito. Sul piano della giurisdizione, è opportuno ricordare che la perenzione non priva il giudice del potere di verificare la propria giurisdizione: se il ricorso è stato proposto davanti a un giudice privo di giurisdizione, il declinatoria potrebbe intervenire anche contestualmente o in luogo della dichiarazione di perenzione.
Domande frequenti
La perenzione deve essere dichiarata dal giudice o opera da sola?
Opera di diritto al verificarsi dei presupposti (art. 83 c.p.a.); il giudice si limita a dichiararla con atto avente valore dichiarativo, non costitutivo. Anche prima della dichiarazione formale, il ricorso non ha più vitalità processuale.
Chi paga le spese quando il ricorso è dichiarato perento?
L'art. 83 c.p.a. prevede la compensazione automatica delle spese: ciascuna parte sopporta le proprie, senza bisogno di una specifica statuizione del giudice sul punto.
Il giudice può dichiarare la perenzione anche senza che le parti la chiedano?
Sì, l'art. 83 c.p.a. consente la rilevabilità d'ufficio: il giudice è tenuto a dichiarare la perenzione anche in assenza di eccezione di parte, verificando d'ufficio la sussistenza dei presupposti.
Dopo la perenzione, il provvedimento impugnato rimane valido?
Sì: la perenzione estingue il processo, non il diritto sostanziale; il provvedimento amministrativo impugnato rimane efficace e definitivamente consolidato, non potendo più essere rimesso in discussione in quel giudizio.
Qual è la differenza tra perenzione e improcedibilità?
La perenzione è conseguenza dell'inattività processuale prolungata; l'improcedibilità presuppone invece un mutamento sopravvenuto del quadro fattuale o normativo che priva il ricorrente dell'interesse ad agire, indipendentemente dall'attività processuale svolta.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 83 c.p.a. chiude la triade degli articoli dedicati alla perenzione (artt. 81-83) definendone gli effetti giuridici. La norma è apparentemente breve, ma la sua portata è significativa: chiarisce che la perenzione non è un effetto rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, bensì una conseguenza automatica che il giudice si limita ad accertare e dichiarare. L'art. 83 risponde così alla questione teorica sulla natura dell'istituto: la perenzione è un effetto ipso iure, non una sanzione che il giudice applica su richiesta di parte. Questa qualificazione ha rilevanza pratica: significa che il ricorso perento non può essere riattivato nemmeno se il giudice non ha ancora formalmente dichiarato la perenzione.
Operatività di diritto e rilevabilità d'ufficio
La prima parte dell'art. 83 - «la perenzione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio» - contiene due affermazioni distinte ma logicamente connesse. Opera di diritto significa che la perenzione si produce al semplice verificarsi dei presupposti descritti negli artt. 81 e 82 (decorso dell'anno senza atti di procedura; mancata presentazione dell'istanza qualificata entro centoventi giorni dall'avviso). Non è necessaria alcuna pronuncia del giudice affinché la perenzione sia giuridicamente prodotta: la sentenza o il decreto presidenziale che la dichiara ha valore meramente dichiarativo, non costitutivo. Rilevabilità d'ufficio significa che il giudice può e deve dichiarare la perenzione indipendentemente dall'eccezione delle parti. Questa regola è pienamente coerente con l'operatività automatica: se la perenzione si è già prodotta di diritto, sarebbe incongruente rimettere la sua dichiarazione all'iniziativa delle parti, che potrebbero avere interesse a non sollevare l'eccezione (si pensi al ricorrente che preferisce un processo «formalmente aperto» alla pronuncia di perenzione). Il giudice, investito del controllo della regolarità del processo, deve dunque verificare d'ufficio se il ricorso sia perento.
Il regime delle spese
L'art. 83 stabilisce che, in caso di perenzione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio. Si tratta di una compensazione legale automatica delle spese, che non richiede una specifica statuizione del giudice sul punto: la distribuzione delle spese è già determinata dalla legge. La ratio di questa scelta è equitativa: la perenzione si produce per inattività non necessariamente imputabile a una sola parte; pretendere che il ricorrente soccombente paghi le spese del resistente - che forse ha anch'esso contribuito all'inerzia non eccependo tempestivamente la perenzione - sarebbe ingiusto. La compensazione automatica è quindi la soluzione di compromesso che il legislatore ha preferito. Non è escluso che in casi particolari - ad esempio quando la perenzione sia stata determinata da condotte processuali dilatorie di una parte - il giudice possa derogare al principio di compensazione applicando l'art. 26 c.p.a. sulle spese per abuso del processo; tuttavia, questa ipotesi è residuale e richiederebbe una specifica motivazione.
Rapporto con la rinuncia ex art. 84 c.p.a.
La perenzione si distingue dalla rinuncia ex art. 84 c.p.a.: la rinuncia è un atto di volontà del ricorrente che produce l'estinzione del processo per scelta, mentre la perenzione è una conseguenza dell'inerzia involontaria o comunque del mancato compimento di atti processuali. Entrambi gli istituti conducono all'estinzione del processo senza pronuncia nel merito, ma con sfumature diverse sul piano delle spese: nella rinuncia, il rinunciante è di regola tenuto a pagare le spese degli atti compiuti, salvo compensazione discrezionale del collegio; nella perenzione, la compensazione è automatica per legge. Va anche distinta la perenzione dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che - pur producendo analoghi effetti estintivi - presuppone un mutamento del quadro fattuale o normativo che priva il ricorrente dell'interesse ad agire, non la mera inerzia.
Profili pratici: le conseguenze per le parti
Per il ricorrente, la dichiarazione di perenzione comporta la perdita definitiva della possibilità di ottenere tutela in quel giudizio; il provvedimento impugnato, se ancora efficace, non potrà più essere annullato in quella sede. Per il resistente (l'amministrazione) e per i controinteressati, la perenzione ha l'effetto di «stabilizzare» definitivamente il provvedimento impugnato, almeno sul piano processuale. Dal punto di vista dell'eventuale rivalsa professionale, la dichiarazione di perenzione dovuta a negligenza del difensore può configurare responsabilità civile del legale verso il cliente, con obbligo di risarcimento del danno subito. Sul piano della giurisdizione, è opportuno ricordare che la perenzione non priva il giudice del potere di verificare la propria giurisdizione: se il ricorso è stato proposto davanti a un giudice privo di giurisdizione, il declinatoria potrebbe intervenire anche contestualmente o in luogo della dichiarazione di perenzione.
Domande frequenti
La perenzione deve essere dichiarata dal giudice o opera da sola?
Opera di diritto al verificarsi dei presupposti (art. 83 c.p.a.); il giudice si limita a dichiararla con atto avente valore dichiarativo, non costitutivo. Anche prima della dichiarazione formale, il ricorso non ha più vitalità processuale.
Chi paga le spese quando il ricorso è dichiarato perento?
L'art. 83 c.p.a. prevede la compensazione automatica delle spese: ciascuna parte sopporta le proprie, senza bisogno di una specifica statuizione del giudice sul punto.
Il giudice può dichiarare la perenzione anche senza che le parti la chiedano?
Sì, l'art. 83 c.p.a. consente la rilevabilità d'ufficio: il giudice è tenuto a dichiarare la perenzione anche in assenza di eccezione di parte, verificando d'ufficio la sussistenza dei presupposti.
Dopo la perenzione, il provvedimento impugnato rimane valido?
Sì: la perenzione estingue il processo, non il diritto sostanziale; il provvedimento amministrativo impugnato rimane efficace e definitivamente consolidato, non potendo più essere rimesso in discussione in quel giudizio.
Qual è la differenza tra perenzione e improcedibilità?
La perenzione è conseguenza dell'inattività processuale prolungata; l'improcedibilità presuppone invece un mutamento sopravvenuto del quadro fattuale o normativo che priva il ricorrente dell'interesse ad agire, indipendentemente dall'attività processuale svolta.