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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La correzione di errori materiali od omissioni nei provvedimenti del giudice amministrativo si richiede allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento.
  • Se le parti sono d'accordo, il giudice dispone la correzione con decreto in camera di consiglio.
  • In caso di dissenso di anche una sola parte, decide il collegio con ordinanza in camera di consiglio.
  • La correzione viene materialmente apposta a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza che l'ha disposta.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 86 Codice del Processo Amministrativo — Procedimento di correzione

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi è il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione.

2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio.

3. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell’ordinanza che l’ha disposta.

Titolo VIII – Udienze

Commento

Ratio e collocazione nel codice

L'art. 86 c.p.a. disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali nei provvedimenti giurisdizionali. L'istituto — che il processo amministrativo mutua dal modello del processo civile (artt. 287-288 c.p.c.) — risponde alla necessità di emendare il provvedimento da vizi meramente formali o grafici che non incidano sulla sostanza della decisione, senza doverlo impugnare mediante i rimedi ordinari. L'errore materiale è tipicamente una difformità tra la volontà del giudice, quale risulta dal ragionamento espresso in motivazione, e la sua espressione grafica: un nome sbagliato, un numero errato, un refuso che alteri il senso letterale del dispositivo pur non mutandone la portata giuridica. L'omissione, invece, riguarda la mancata inclusione di un elemento che avrebbe dovuto figurare nel provvedimento — ad esempio, la pronuncia sulle spese o l'indicazione di un capo accessorio — senza che ciò configuri un'omissione di pronuncia rilevante ai fini dell'impugnazione.

L'ambito oggettivo: errore materiale vs errore di giudizio

La distinzione tra errore materiale, correggibile ex art. 86, ed errore di giudizio, impugnabile per i mezzi ordinari, è di importanza cruciale e deve essere valutata con attenzione. L'errore materiale presuppone che la volontà decisoria del collegio sia chiaramente individuabile e che la divergenza tra tale volontà e il testo del provvedimento sia imputabile a una mera svista formale, non a un errore nell'applicazione delle norme o nella valutazione dei fatti. Se, ad esempio, la motivazione conduce inequivocabilmente all'accoglimento del ricorso ma il dispositivo recita «rigetta», si tratta di errore materiale correggibile. Se invece il dispositivo riflette fedelmente la volontà espressa dal collegio, ma la parte ritiene erronea quella volontà nel merito, il rimedio è l'impugnazione, non la correzione. La dottrina e la prassi processuali confermano che lo strumento correttivo non può essere utilizzato per ottenere una rivisitazione della decisione sotto le mentite spoglie della correzione formale.

Competenza e procedimento consensuale

La domanda di correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento (comma 1). Tale indicazione scolpisce la regola della competenza funzionale: se il provvedimento da correggere è una sentenza del TAR, la domanda si rivolge al TAR; se è una sentenza del Consiglio di Stato emessa in sede di appello, il procedimento si svolge innanzi al Consiglio di Stato. La norma prevede poi due binari alternativi in ragione dell'accordo delle parti. Quando tutte le parti costituite prestano il loro consenso, il giudice può procedere con semplice decreto emanato in camera di consiglio, senza necessità di fissare udienza o di instaurare un contraddittorio più articolato. Il consenso delle parti rende superflua ogni ulteriore istruttoria e giustifica la forma semplificata del decreto.

Il procedimento contenzioso e la forma dell'ordinanza

Quando anche una sola parte manifesta dissenso, la domanda di correzione viene assegnata al collegio, che decide con ordinanza in camera di consiglio (comma 2). La scelta dell'ordinanza — anziché della sentenza — è coerente con la natura incidentale e non definitiva del procedimento di correzione: si tratta di un rimedio accessorio rispetto al giudizio principale già esaurito con la sentenza, non di un nuovo giudizio nel merito. Il collegio valuterà se l'elemento da correggere o integrare ricade effettivamente nella nozione di errore materiale od omissione, ovvero se la parte stia indebitamente tentando di ottenere una revisione del contenuto decisorio attraverso questo strumento improprio.

Modalità materiali della correzione

Il comma 3 chiarisce le modalità concrete con cui la correzione si esegue: essa viene apposta a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza che l'ha disposta. Questa soluzione garantisce la continuità documentale del provvedimento e la sua leggibilità storica: il testo originale resta visibile, e la correzione viene aggiunta contestualmente alla sua fonte. Nella prassi dei tribunali amministrativi, la correzione viene inserita nel fascicolo digitale del procedimento (SIGA/PAT) con apposita annotazione, assicurando che chiunque consulti il provvedimento possa immediatamente risalire alla modifica e al suo fondamento. Il principio di trasparenza degli atti giurisdizionali di cui all'art. 111 Cost. trova così piena attuazione anche in questo microcosmo procedurale.

Profili pratici: utilizzo corretto e limiti

Sul piano operativo, l'istituto della correzione è utile nelle situazioni in cui il provvedimento contiene refusi tipografici (date, numeri, denominazioni) che potrebbero generare incertezze in sede esecutiva o di ottemperanza. È frequente, ad esempio, che sia necessario correggere l'indicazione del numero o della data di un provvedimento amministrativo menzionato nella motivazione, oppure il nome di una delle parti. L'avvocato che individui un errore materiale ha interesse a promuovere tempestivamente la correzione, perché un dispositivo testualmente erroneo potrebbe ostacolare l'avvio del giudizio di ottemperanza ex art. 112 ss. c.p.a. o creare equivoci nell'esecuzione spontanea da parte dell'amministrazione. Va ricordato che il procedimento di correzione non sospende né interrompe i termini per impugnare il provvedimento principale: la parte che intenda anche impugnare nel merito deve rispettare i termini ordinari, indipendentemente dalla pendenza del procedimento di correzione.

Casi pratici

Caso 1: Errore nel numero del provvedimento impugnato

Il TAR pubblica una sentenza che accoglie il ricorso di Tizio avverso un diniego di autorizzazione; nella motivazione si legge chiaramente «provvedimento n. 123 del 15 marzo», ma nel dispositivo compare «provvedimento n. 132 del 15 marzo» a causa di un refuso tipografico. Tizio, per evitare problemi in sede di ottemperanza, presenta istanza di correzione dell'errore materiale; il Comune, parte resistente, presta il consenso, e il presidente dispone la correzione con decreto indicando in calce alla sentenza la modifica.

Caso 2: Dissenso sull'omissione della pronuncia sulle spese

Una sentenza del TAR che rigetta il ricorso di Caio omette qualsiasi pronuncia sulle spese di giudizio. Caio sostiene che l'omissione sia materiale e chiede la correzione; il Comune controinteressato, invece, ritiene che si tratti di una valutazione discrezionale e si oppone alla correzione. Il collegio, investito della questione in camera di consiglio, rileva che l'omissione sulle spese è un elemento che avrebbe dovuto essere deliberato e pronunciato, e con ordinanza integra il dispositivo della sentenza originaria.

Caso 3: Tentativo improprio di correzione per riesaminare il merito

Sempronio, soccombente in un giudizio di appalto, chiede la correzione di un errore materiale sostenendo che il dispositivo di rigetto non rispecchi la motivazione. Il collegio, esaminata la sentenza, constata che sia motivazione sia dispositivo convergono nel rigettare il ricorso, e che Sempronio stia in realtà tentando di ottenere una revisione del merito attraverso lo strumento della correzione; l'ordinanza dichiara inammissibile la domanda, senza procedere ad alcuna modifica del provvedimento.

Domande frequenti

Cosa si intende per errore materiale correggibile?

Un errore materiale è una difformità puramente formale o grafica tra la volontà del giudice, risultante dalla motivazione, e il testo del provvedimento. Errori di giudizio o valutazioni errate nel merito non sono correggibili con questo strumento.

A quale giudice devo rivolgermi per chiedere la correzione?

Devi rivolgerti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento da correggere: se è una sentenza del TAR, la domanda va al TAR; se è una sentenza del Consiglio di Stato, la domanda va al Consiglio di Stato.

Il procedimento di correzione sospende i termini per l'impugnazione?

No. I termini per impugnare il provvedimento nel merito continuano a decorrere indipendentemente dalla pendenza del procedimento di correzione. Le due iniziative processuali sono indipendenti.

Se le parti non sono d'accordo sulla correzione, chi decide?

Decide il collegio con ordinanza in camera di consiglio. Se invece tutte le parti prestano il consenso, il giudice può disporre la correzione con semplice decreto, in forma semplificata.

Come viene concretamente eseguita la correzione sul testo del provvedimento?

La correzione viene apposta a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza che l'ha disposta. Il testo originale resta visibile, e la modifica è chiaramente riconducibile alla sua fonte.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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