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Art. 11 L. 194/1978

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Art. 11 L. 194/1978

Legge 22 maggio 1978, n. 194 — Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

L’ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l’intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell’intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell’identità della donna.

Le lettere b) e f) dell’articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , sono abrogate.

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