Testo dell'articoloVigente
Art. 12 L. 194/1978
Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza
La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna.
Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l’interruzione della gravidanza è richiesto l’assenso di chi esercita sulla donna stessa la responsabilità genitoriale
o la tutela.
Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la responsabilità genitoriale
o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o i medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all’articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera.
Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.
Qualora il medico accerti l’urgenza dell’intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale
o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l’esistenza delle condizioni che giustificano l’interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il ricovero.
Ai fini dell’interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all’articolo 7, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale
o la tutela.
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In sintesi
L'articolo 12 della legge n. 194 del 1978 disciplina la procedura per la richiesta di interruzione volontaria della gravidanza da parte delle donne di età inferiore ai diciotto anni. La norma stabilisce che la richiesta è formulata personalmente dalla donna, ma richiede in linea di principio l'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione dei genitori o del tutore, oppure questi rifiutino il proprio assenso o esprimano pareri difformi, la struttura sanitaria trasmette entro sette giorni una relazione con parere al giudice tutelare, che può autorizzare la donna entro cinque giorni con provvedimento non soggetto a reclamo. In caso di urgenza, il medico certifica la necessità dell'intervento anche senza assenso dei genitori e senza ricorrere al giudice tutelare. Dopo i novanta giorni si applicano le procedure dell'articolo 7 indipendentemente dall'assenso genitoriale.Indice dei contenuti
Il principio di personalità della richiesta e il ruolo dell'assenso genitoriale
Il primo comma dell'articolo 12 ribadisce che la richiesta di IVG è fatta personalmente dalla donna, anche se minorenne: la norma esclude che la richiesta possa essere presentata esclusivamente da un terzo in luogo della donna. Per le minorenni, il secondo comma aggiunge il requisito dell'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. La legge utilizza il termine «assenso» e non «consenso», con una terminologia che riflette la centralità della volontà della donna minorenne e il carattere accessorio - ancorché necessario nel caso ordinario - della manifestazione di volontà del rappresentante legale. La norma è stata modificata nel tempo per adeguare il lessico alle riforme del diritto di famiglia: il riferimento originario alla «potestà genitoriale» è stato aggiornato alla «responsabilità genitoriale», in linea con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.
I casi di intervento del giudice tutelare
Il terzo e quarto comma dell'articolo 12 disciplinano i casi in cui si ricorre al giudice tutelare. Ciò avviene in tre situazioni: quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione dei titolari della responsabilità genitoriale o della tutela; quando questi, interpellati, rifiutino il proprio assenso; quando esprimano pareri tra loro difformi. In questi casi, la struttura sanitaria (consultorio, struttura socio-sanitaria o medico di fiducia) deve espletare le procedure dell'articolo 5 e trasmettere entro sette giorni dalla richiesta una relazione con il proprio parere al giudice tutelare del luogo in cui opera. Il giudice, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà e delle ragioni che adduce, può autorizzarla con atto non soggetto a reclamo, entro cinque giorni dal ricevimento della relazione.
La centralità della volontà della donna nel procedimento davanti al giudice
La procedura davanti al giudice tutelare presenta un profilo rilevante: il giudice è tenuto a sentire la donna e a tenere conto della sua volontà e delle ragioni che ella adduce. La legge non impone al giudice di seguire meccanicamente la volontà della donna, ma ne prescrive l'ascolto come requisito procedimentale inderogabile. Il provvedimento del giudice tutelare non è soggetto a reclamo, il che garantisce la rapidità della decisione evitando possibili impugnazioni che ritarderebbero l'accesso all'intervento entro il termine di novanta giorni. La norma opera dunque un bilanciamento tra la tutela della minore, affidata alla verifica giudiziale, e la necessità di tempi procedurali compatibili con i termini della legge.
Il caso di urgenza: la certificazione medica senza assenso dei genitori
Il quinto comma dell'articolo 12 prevede una deroga per i casi di urgenza: qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore, può certificare l'esistenza delle condizioni che giustificano l'IVG indipendentemente dall'assenso dei titolari della responsabilità genitoriale e senza ricorrere al giudice tutelare. Il certificato così emesso costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. La disposizione è analoga a quella dell'articolo 5, comma 3, che prevede la certificazione d'urgenza per le donne maggiorenni, e si giustifica con la necessità di garantire la tutela della salute in situazioni nelle quali i tempi del procedimento ordinario sarebbero incompatibili con la situazione clinica della paziente.
Le procedure dopo i novanta giorni per le minorenni
Il sesto comma dell'articolo 12 stabilisce che, ai fini dell'IVG dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore le procedure dell'articolo 7 indipendentemente dall'assenso dei titolari della responsabilità genitoriale o della tutela. La norma elimina dunque il requisito dell'assenso genitoriale per le IVG tardive, che già si fondano su presupposti clinici gravi (grave pericolo per la vita o per la salute della donna). Questa scelta legislativa è coerente con la gravità delle situazioni che giustificano l'IVG oltre i novanta giorni: in tali casi la valutazione medica specialistica assorbe la necessità del consenso familiare.
Il coordinamento con la disciplina della capacità del minore in ambito sanitario
L'articolo 12 si inserisce nel quadro più ampio della disciplina della capacità del minore in ambito sanitario. In linea generale, per gli atti di straordinaria amministrazione e per i trattamenti sanitari, il consenso del rappresentante legale è requisito ordinario. La legge n. 194/1978 introduce un meccanismo specifico che, pur mantenendo il coinvolgimento genitoriale come regola, prevede strumenti di tutela giudiziaria della volontà della donna minorenne nei casi in cui il consenso familiare manchi o sia in conflitto. Questa struttura normativa riflette la peculiare rilevanza del diritto all'autodeterminazione della donna rispetto al proprio corpo, riconducibile all'articolo 13 della Costituzione, bilanciata con la tutela che l'ordinamento assicura ai minori attraverso le figure genitoriali e il controllo giudiziario.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Una ragazza minorenne può richiedere l'IVG senza il consenso dei genitori?
In linea di principio è necessario l'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Tuttavia, se i genitori rifiutano o non possono essere consultati, la minorenne può rivolgersi al giudice tutelare, che può autorizzarla tenendo conto della sua volontà, entro cinque giorni.
Entro quanto tempo decide il giudice tutelare per le minorenni?
Il giudice tutelare decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione trasmessa dalla struttura sanitaria. Il provvedimento non è soggetto a reclamo, garantendo così la rapidità necessaria a rispettare il termine di novanta giorni.
Cosa accade se un genitore è favorevole e l'altro contrario?
Il terzo comma dell'articolo 12 prevede che anche in caso di pareri difformi tra i titolari della responsabilità genitoriale, la struttura sanitaria trasmetta la relazione al giudice tutelare, che decide con provvedimento non soggetto a reclamo.
Dopo i novanta giorni serve l'assenso dei genitori per l'IVG della minorenne?
No. Il sesto comma dell'articolo 12 stabilisce che per l'IVG dopo i primi novanta giorni si applicano le procedure dell'articolo 7 indipendentemente dall'assenso dei genitori o del tutore. In queste situazioni la valutazione medica specialistica è sufficiente.
La minorenne deve sempre essere sentita dal giudice tutelare?
Sì. L'articolo 12 prescrive che il giudice tutelare senta la donna e tenga conto della sua volontà e delle ragioni che ella adduce. Si tratta di un requisito procedimentale inderogabile che garantisce che la decisione giudiziale tenga conto della volontà della minorenne.