Autore: Andrea Marton

  • Apprendistato: i tre tipi, durata e retribuzione

    Guida pratica · Lavoro · Tipologie contrattuali

    In sintesi

    L’apprendistato si articola in tre tipologie: per la qualifica e il diploma (under 25), professionalizzante (il più diffuso, 18-29 anni) e di alta formazione e ricerca (per lauree e dottorati). In tutti i tipi il CCNL consente un sotto-inquadramento retributivo rispetto all’inquadramento finale, con aumenti progressivi durante il percorso.

    Riferimento normativo

    Artt. 41-47 D.Lgs. 81/2015

    Tabella riepilogativa

    Le tre tipologie di apprendistato (D.Lgs. 81/2015)
    Tipo Età Durata massima Finalità
    1. Per la qualifica e il diploma 15-25 anni Definita dal percorso scolastico Conseguire qualifica/diploma EQF 3-4 in alternanza scuola-lavoro
    2. Professionalizzante 18-29 anni Fino a 3 anni (5 per artigiani e alcune categorie) Qualificazione professionale tramite formazione aziendale + CCNL
    3. Alta formazione e ricerca 18-29 anni Definita dall’accordo con l’istituzione formativa Laurea magistrale, dottorato, praticantato professionale, ricerca

    Tipo 1 – per la qualifica e il diploma

    Riguarda i giovani tra i 15 e i 25 anni che vogliono conseguire una qualifica professionale (EQF 3) o un diploma (EQF 4) in alternanza scuola-lavoro. La durata è quella del percorso formativo istituzionale. Il datore è tenuto a garantire la formazione esterna e a erogare la retribuzione prevista dal CCNL per gli apprendisti, con possibilità di sotto-inquadramento di norma non superiore a due livelli rispetto a quello di destinazione finale.

    Tipo 2 – professionalizzante (il più diffuso)

    È il tipo più utilizzato: riguarda i giovani tra i 18 e i 29 anni (17 anni se già in possesso di qualifica). La durata è stabilita dal CCNL, fino a un massimo di 3 anni (5 anni per l’artigianato e alcune attività del settore secondario previste dal contratto collettivo). Il piano formativo individuale è obbligatorio. La formazione comprende una parte trasversale (di regola a cura di enti pubblici) e una parte tecnico-professionale aziendale. Il CCNL fissa gli scatti retributivi progressivi durante il percorso.

    Tipo 3 – alta formazione e ricerca

    Destinato ai giovani tra i 18 e i 29 anni che puntano a una laurea magistrale, un dottorato, un praticantato per l’accesso alle professioni ordinate o a progetti di ricerca. L’accordo si stipula con università, istituti di ricerca, istituti tecnici superiori o ordini professionali. La durata è definita dal percorso accademico. La retribuzione e il sotto-inquadramento sono disciplinati dal CCNL o dall’accordo individuale nel rispetto dei minimi.

    Retribuzione: il sotto-inquadramento

    In tutti e tre i tipi, il CCNL può prevedere che l’apprendista sia inquadrato a un livello inferiore rispetto a quello di destinazione a fine percorso (di norma uno o due livelli). La retribuzione cresce in modo progressivo durante il rapporto, fino a raggiungere quella piena al termine. Al termine dell’apprendistato il datore può recedere con il preavviso contrattuale; se il rapporto continua, l’apprendista è confermato a tempo indeterminato.

    Casi pratici

    Tizio – apprendistato professionalizzante in un'officina metalmeccanica

    Tizio, 20 anni, firma un apprendistato professionalizzante di 3 anni con un’officina che applica il CCNL Metalmeccanici Industria. Il contratto prevede sotto-inquadramento di un livello per i primi 18 mesi, poi livello pieno negli ultimi 18 mesi, con formazione aziendale documentata nel piano formativo.

    Caia – apprendistato di tipo 1 a 16 anni

    Caia frequenta un istituto professionale e accede all’apprendistato per la qualifica. L’azienda collabora con la scuola per l’alternanza: la durata è quella del corso, la retribuzione è quella CCNL per apprendisti di primo livello, inferiore alla paga base degli operai qualificati.

    Sempronio – apprendistato di alta formazione per il dottorato

    Sempronio, 26 anni, svolge il dottorato in collaborazione con un’azienda farmaceutica tramite apprendistato di alta formazione e ricerca. L’accordo, stipulato con l’università, definisce le attività in azienda, la durata e la retribuzione minima, che non può essere inferiore ai minimi del CCNL Chimico-Farmaceutico per la qualifica di destinazione.

    Domande frequenti

    Quanti anni si possono avere per l'apprendistato professionalizzante?

    L’apprendistato professionalizzante è riservato ai giovani tra i 18 e i 29 anni (17 anni se già in possesso di una qualifica professionale).

    L'apprendista può essere licenziato prima della fine del percorso?

    Sì, ma solo per giusta causa o giustificato motivo, come qualsiasi altro lavoratore. Il datore può anche recedere liberamente al termine del percorso con il preavviso previsto dal CCNL.

    Come funziona il sotto-inquadramento?

    Il CCNL può prevedere che l’apprendista sia inquadrato a un livello inferiore (di norma uno o due) rispetto a quello finale, con retribuzione crescente durante il percorso formativo.

    L'apprendistato dà diritto alla NASpI?

    Sì. Se il datore recede al termine del percorso senza confermare l’apprendista, o durante il percorso per giustificato motivo, il lavoratore matura il diritto alla NASpI in presenza dei requisiti contributivi.

    L'apprendista paga meno contributi?

    Sì: il datore beneficia di aliquote contributive ridotte durante il periodo di apprendistato, secondo le regole INPS vigenti. Il lavoratore matura comunque contribuzione ai fini pensionistici.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 78 DPR 230/2000 – Provvedimenti disciplinari in via cautelare

    Art. 78 DPR 230/2000 – Provvedimenti disciplinari in via cautelare

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. In caso di assoluta urgenza, determinata dalla necessità di prevenire danni a persone o a cose, nonché l'insorgenza o la diffusione di disordini o in presenza di fatti di particolare gravità per la sicurezza e l'ordine dell'istituto, il direttore può disporre, in via cautelare, con provvedimento motivato, che il detenuto o l'internato, che abbia commesso una infrazione sanzionabile con la esclusione dalle attività in comune, permanga in una camera individuale, in attesa della convocazione del consiglio di disciplina.

    2. Subito dopo l'adozione del provvedimento cautelare, il sanitario visita il soggetto e rilascia la certificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 39 della legge.

    3. Il direttore attiva e svolge al più presto il procedimento disciplinare, applicando il disposto dei commi 2 e seguenti dell'articolo 81.

    4. La durata della misura cautelare non può comunque eccedere i dieci giorni. Il tempo trascorso in misura cautelare si detrae dalla durata della sanzione eventualmente applicata.

  • Art. 16 D.Lgs. 148/2015 – Concessione

    Art. 16 D.Lgs. 148/2015 – Concessione

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dall’INPS.

    2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di esame delle domande di concessione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 15 D.Lgs. 148/2015 – Procedimento

    Art. 15 D.Lgs. 148/2015 – Procedimento

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Per l’ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l’impresa presenta in via telematica all’INPS domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall’INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all’articolo 8, comma 1.

    2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento..

    3. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

    4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 867 Codice della Navigazione – Forma del titolo per la pubblicità

    Art. 867 Codice della Navigazione – Forma del titolo per la pubblicità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi, se non in forza di un titolo avente la forma prescritta nell'articolo 2657 del codice civile. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96 .

  • Art. 81 DPR 230/2000 – Procedimento disciplinare

    Art. 81 DPR 230/2000 – Procedimento disciplinare

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Allorchè un operatore penitenziario constata direttamente o viene a conoscenza che una infrazione è stata commessa, redige rapporto, indicando in esso tutte le circostanze del fatto. Il rapporto viene trasmesso al direttore per via gerarchica.

    2. Il direttore, alla presenza del comandante del reparto di polizia penitenziaria , contesta l'addebito all'accusato, sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto, informandolo contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie discolpe.

    3. Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente, svolge accertamenti sul fatto.

    4. Quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 39 della legge convoca, entro dieci giorni dalla data della contestazione di cui al comma 2, l'accusato davanti a sé per la decisione disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi termini, il giorno e l'ora della convocazione dell'accusato davanti al consiglio di disciplina. Della convocazione è data notizia all'interessato con le forme di cui al comma 2.

    5. Nel corso dell'udienza, l'accusato ha la facoltà di essere sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe.

    6. Se nel corso del procedimento risulta che il fatto è diverso da quello contestato e comporta una sanzione di competenza del consiglio di disciplina, il procedimento è rimesso a quest'ultimo.

    7. La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa udienza o dell'eventuale sommario processo verbale.

    8. Il provvedimento definitivo con cui è deliberata la sanzione disciplinare è tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto o internato e al magistrato di sorveglianza e viene annotato nella cartella personale.

  • Art. 28 T.U.IVA: Dichiarazione annuale

    Art. 28 T.U.IVA: Dichiarazione annuale

    Art. 28 T.U.IVA – Dichiarazione annuale.

    In vigore dal 01/01/1998 al 22/07/1998

    Modificato da: Decreto legislativo del 02/09/1997 n. 313 Articolo 4

    Soppresso dal 22/07/1998 da: Decreto del Presidente della Repubblica del 22/07/1998 n. 322 Articolo 9

    Nota:Per la vigenza si rinvia agli artt. 12, 16 e 25 del DLG n. 241/97. Per l’applicabilita’ vedasi l’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 888/77. Per gli effetti vedasi art. 3 DL 557/93 e successive modificazioni.”1. Tra il 1 febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente presenta,
    in duplice esemplare, la dichiarazione relativa allñanno solare precedente,
    redatta in conformita’ al modello approvato con decreto del Ministro delle
    finanze da pubblicare nella Gazzetta ufficiale entro il 20 dicembre dell’anno
    precedente a quello in cui deve essere utilizzato. Sono esonerati dalla
    presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell’anno solare
    precedente hanno effettuato soltanto operazioni esenti ai sensi dell’articolo
    10 salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all’articolo
    19-bis2. I contribuenti con periodo d’imposta coincidente, agli effetti delle
    imposte sui redditi, con l’anno solare obbligati alla presentazione anche
    della dichiarazione dei redditi e di quella del sostituto d’imposta, qualora
    abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu’ di dieci
    soggetti, devono presentare, entro il termine di cui all’articolo 9 del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
    dichiarazione unificata annuale, redatta in conformita’ all’articolo 8 dello
    stesso decreto.
    2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per la
    individuazione del contribuente, per la determinazione dell’ammontare delle
    operazioni e dell’imposta, nonche’ per l’effettuazione dei controlli e gli
    altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
    l’amministrazione finanziaria e’ in grado di acquisire direttamente.
    3. Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non esercitate entro il
    termine stabilito dall’articolo 19, comma 1, secondo periodo.
    4. La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai contribuenti che
    non hanno effettuato operazioni imponibili.”

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  • Art. 20 D.Lgs. 79/2011 – Direttore tecnico

    Art. 20 D.Lgs. 79/2011 – Direttore tecnico

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    2. L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio.

  • Art. 25 undevicies D.Lgs. 231/2001 – (Delitti contro gli animali)

    Art. 25 undevicies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Delitti contro gli animali)

    In vigore dal 04/07/2001

    1. ((In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis , 544-ter , 544-quater , 544-quinquies e 638 del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.))

    2. ((Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , o di decreto penale di condanna, ai sensi dell' articolo 459 del codice di procedura penale , per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.))

    3. ((I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale .))

  • Art. 250 DPR 495/1992

    Art. 250 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Caratteristiche e modalità di applicazione della targa per ciclomotori 1. La targa è composta da sei caratteri alfanumerici, nonché dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale della Repubblica italiana è nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura, profonda 1,4 \pm 0,1 millimetri, su un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 \pm 0,05 millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.

    2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura III 3; il formato dei caratteri nella tabella III 2.

    3. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 2006, N. 153.

    4. Il codice alfanumerico è costituito da una combinazione di lettere e numeri. La progressione delle combinazioni viene stabilita dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

    5. La targa non deve essere necessariamente illuminata, salvo eventuale diversa disposizione impartita dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Essa deve essere applicato con le medesime modalità previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza minima da terra del suo bordo inferiore che può discendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purché non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico.

    6. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 2006, N. 153.

    7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, in caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2.

  • Art. 307 Cod. Amb. – notificazione delle misure preventive e di ripristino

    Art. 307 Cod. Amb. – notificazione delle misure preventive e di ripristino

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le decisioni che impongono misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino, adottate ai sensi della parte sesta del presente decreto, sono adeguatamente motivate e comunicate senza indugio all’operatore interessato con indicazione dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini relativi.

  • Art. 44-bis DPR 445/2000 – Acquisizione d’ufficio di informazioni

    Art. 44-bis DPR 445/2000 – Acquisizione d’ufficio di informazioni

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore )).