In sintesi
- La trascrizione e l'annotazione nel registro aeronautico possono avvenire solo in forza di un titolo avente forma adeguata, secondo il richiamo all'articolo 2657 del codice civile.
- L'articolo 2657 c.c. richiede che il titolo per la trascrizione sia un atto pubblico, una scrittura privata autenticata o una scrittura privata accertata giudizialmente.
- Il secondo comma del testo originario è stato abrogato dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, nell'ambito della riforma del libro I del Codice della navigazione.
- Il requisito formale tutela la certezza e la genuinità dei titoli iscritti nel registro aeronautico nazionale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 867 Codice della Navigazione — Forma del titolo per la pubblicità
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi, se non in forza di un titolo avente la forma prescritta nell'articolo 2657 del codice civile. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96 .
Stesso numero, altri codici
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Commento
Ratio e funzione della disposizione
L'articolo 867 del Codice della navigazione disciplina la forma che il titolo deve possedere affinché possa essere eseguita la trascrizione nel registro aeronautico nazionale o l'annotazione sul certificato di immatricolazione. La norma opera mediante rinvio all'articolo 2657 del codice civile, integrando così la disciplina aeronautica nel sistema generale della pubblicità immobiliare quanto ai requisiti formali del titolo. La scelta del rinvio dinamico al codice civile garantisce la coerenza sistematica tra i due corpi normativi, evitando duplicazioni e assicurando che eventuali modifiche alla disciplina comune si riflettano automaticamente anche sul regime aeronautico.
I requisiti dell'articolo 2657 del codice civile
L'articolo 2657 del codice civile stabilisce che la trascrizione non può eseguirsi se non in forza di sentenza, atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Tali forme assolvono una funzione di garanzia: l'atto pubblico ricevuto da un notaio o da altro pubblico ufficiale e la scrittura privata autenticata offrono certezze sull'identità delle parti e sulla data dell'atto che la semplice scrittura privata non è in grado di fornire. La sentenza, nei casi in cui il titolo per la trascrizione sia rappresentato da un provvedimento giurisdizionale (come nella trascrizione di una domanda giudiziale o nell'esecuzione in forma specifica di un obbligo a contrarre), è ovviamente munita per definizione dei necessari requisiti di autenticità. In ambito aeronautico, il titolo per eccellenza è l'atto notarile di compravendita, di costituzione di ipoteca o di altro diritto reale sull'aeromobile.
La parziale abrogazione: il secondo comma
Il testo originario dell'articolo 867 conteneva un secondo comma che è stato abrogato dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, il quale ha operato una revisione sistematica del libro I del Codice della navigazione relativo alla navigazione aerea. Il contenuto del comma abrogato non è riprodotto nella versione vigente del testo e il suo soppresso disposto non produce più effetti giuridici. La parziale abrogazione testimonia il processo di ammodernamento del diritto aeronautico italiano, avviato per allinearlo alle convenzioni internazionali e agli standard dell'Unione europea.
Conseguenze pratiche del mancato rispetto della forma
Il requisito formale previsto dall'articolo 867 non è meramente ordinatorio ma costituisce un presupposto di ammissibilità della richiesta di pubblicità. Qualora l'interessato presenti all'ENAC o all'autorità consolare un titolo privo dei requisiti di forma richiesti — ad esempio una semplice scrittura privata non autenticata — l'ufficio competente deve rifiutare l'esecuzione della formalità. Il rifiuto non produce effetti definitivi sul piano sostanziale: l'interessato potrà regolarizzare il titolo (ad esempio mediante autenticazione notarile della sottoscrizione) e ripresentare la richiesta. Tuttavia, la data rilevante ai fini della priorità tra più trascrizioni è quella dell'effettiva esecuzione, per cui il ritardo nella regolarizzazione del titolo può pregiudicare la posizione dell'interessato rispetto a terzi che abbiano nel frattempo trascritto atti concorrenti.
Coordinamento con la disciplina della forma nei trasferimenti
Sul piano del diritto sostanziale, occorre notare che la forma prescritta dall'articolo 867 per la pubblicità aeronautica si aggiunge — e non si sostituisce — ai requisiti di forma eventualmente richiesti per la validità dell'atto traslativo. Se la legge richiede la forma scritta ad substantiam per il contratto avente ad oggetto l'aeromobile (come avviene per gli atti di alienazione di quote aeronautiche di rilevante valore, che possono assimilarsi per analogia al regime degli atti immobiliari), il difetto di forma incide sulla validità dell'atto stesso. Il requisito dell'articolo 867 riguarda invece la forma del titolo ai soli fini della pubblicità, assolvendo una funzione diversa e autonoma rispetto ai requisiti di validità sostanziale.
Casi pratici
Caso 1: Scrittura privata non autenticata presentata per la trascrizione
Tizio e Caio concludono la compravendita di un aeromobile con una scrittura privata semplice e Tizio tenta di far trascrivere l'atto all'ENAC: la richiesta viene respinta perché il titolo non possiede la forma richiesta dall'articolo 2657 del codice civile. Tizio deve far autenticare le sottoscrizioni da un notaio per poter procedere alla trascrizione.
Caso 2: Trascrizione in forza di sentenza
Sempronio ottiene una sentenza del Tribunale che accerta il suo diritto di proprietà su un aeromobile contestato da Caio. La sentenza passata in giudicato costituisce un titolo idoneo per la trascrizione nel registro aeronautico, senza necessità di ulteriori formalità notarili, e Sempronio ne chiede l'iscrizione all'ENAC.
Caso 3: Atto notarile di donazione di aeromobile
Tizio dona a sua figlia Tizia un aeromobile ultraleggero avanzato stipulando regolare atto notarile di donazione. L'atto pubblico così formato costituisce il titolo formalmente idoneo richiesto dall'articolo 867 per la trascrizione nel registro aeronautico, e Tizia può immediatamente richiedere all'ENAC la formalità pubblicitaria.
Domande frequenti
Quale forma deve avere il contratto per poter trascrivere un aeromobile?
Il titolo deve avere la forma prevista dall'articolo 2657 del codice civile: sentenza, atto pubblico oppure scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Una scrittura privata semplice basta per la trascrizione nel registro aeronautico?
No: la semplice scrittura privata non autenticata non è sufficiente. Occorre almeno l'autenticazione notarile delle firme o l'accertamento giudiziale della sottoscrizione.
Cosa succede se si presenta un titolo privo della forma richiesta?
L'ENAC o l'autorità consolare rifiuta di eseguire la formalità. L'interessato dovrà regolarizzare il titolo e ripresentare la richiesta, con il rischio di perdere priorità rispetto a trascrizioni eseguite nel frattempo.
Il secondo comma dell'articolo 867 è ancora in vigore?
No: il secondo comma è stato abrogato dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, che ha riformato il libro I del Codice della navigazione relativo alla navigazione aerea.
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