In sintesi
- La regolarità contributiva (DURC e analoghi) deve essere acquisita d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti, senza che il privato debba presentare il documento.
- La PA può acquisire le informazioni direttamente oppure controllare le autodichiarazioni rese dal privato ai sensi dell'art. 71 DPR 445/2000.
- L'obbligo di acquisizione d'ufficio è espressione del principio di decertificazione (art. 40 DPR 445, art. 15 L. 183/2011) e del buon andamento della PA (art. 97 Cost.).
- La norma rinvia alla specifica normativa di settore per le modalità concrete di verifica: INPS, INAIL e Cassa Edile gestiscono i flussi di dati sulla regolarità contributiva.
- Il controllo sulla regolarità contributiva è obbligatorio, non discrezionale: l'omissione espone i responsabili alle conseguenze disciplinari dell'art. 72 DPR 445.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 44-bis DPR 445/2000 — Acquisizione d’ufficio di informazioni
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore )).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La norma nel sistema: acquisizione d'ufficio della regolarità contributiva
L'articolo 44-bis del DPR 445/2000 applica il principio generale di acquisizione d'ufficio dei documenti (art. 43 DPR 445 e art. 18 L. 241/1990) al settore specifico della regolarità contributiva. La norma è lapidaria nella sua formulazione: le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti, oppure controllate ai sensi dell'art. 71, nel rispetto della normativa di settore.
L'istituto più noto a cui l'art. 44-bis si riferisce è il DURC (Documento unico di regolarità contributiva), che attesta la regolarità dei versamenti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e — per i settori che lo prevedono — Cassa Edile. Prima dell'introduzione del DURC online (D.M. 30 gennaio 2015), il DURC era rilasciato in forma cartacea su richiesta del soggetto interessato. Oggi il sistema è pienamente digitalizzato: le stazioni appaltanti e le PA procedenti consultano direttamente la banca dati INPS/INAIL tramite il portale dedicato.
Acquisizione d'ufficio vs controllo ex art. 71
Il testo dell'art. 44-bis prevede due modalità alternative:
In entrambi i casi, il privato non deve produrre il DURC o equivalente documentazione contributiva: l'onere è interamente a carico della PA procedente.
Raccordo con il principio di decertificazione
L'art. 44-bis è una specificazione del principio di decertificazione, espressione legislativa dell'art. 40 DPR 445/2000 e, soprattutto, dell'art. 15 della L. 183/2011, che ha radicalmente riformato il sistema vietando alle PA di richiedere ai privati certificati che esse possono acquisire d'ufficio. La decertificazione esprime i principi di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.): una PA efficiente non aggrava i propri procedimenti richiedendo documenti che già possiede o può ottenere gratuitamente da altre amministrazioni.
Il collegamento con l'art. 18 L. 241/1990 è altrettanto diretto: quella norma stabilisce che le PA non possono richiedere all'istante la produzione di documenti attestanti fatti, stati o qualità che siano in possesso di altra PA, e devono acquisirli d'ufficio.
La normativa di settore sulla regolarità contributiva
Il richiamo alla «specifica normativa di settore» rinvia principalmente a:
Il DURC online ha trasformato la verifica contributiva da adempimento documentale del privato a controllo automatizzato della stazione appaltante: la PA genera la verifica direttamente sul portale INPS/INAIL, che risponde in tempo reale con l'esito positivo («regolare») o negativo («irregolare»).
Conseguenze del mancato controllo
L'omissione del controllo sulla regolarità contributiva non è priva di conseguenze. L'art. 72 DPR 445/2000 stabilisce che le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per la trasmissione dei dati e che la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Sul fronte della stazione appaltante, aggiudicare una gara o stipulare un contratto senza aver verificato la regolarità contributiva dell'aggiudicatario espone l'ente a responsabilità erariale e il funzionario responsabile a conseguenze disciplinari.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Devo allegare il DURC alla domanda di partecipazione a una gara pubblica?
No. Ai sensi dell'art. 44-bis DPR 445/2000, la regolarità contributiva è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante attraverso il portale DURC online. Non è necessario produrre il DURC cartaceo o digitale: ci pensa direttamente la PA procedente.
Cos'è il DURC online e come funziona?
Il DURC online è il sistema introdotto dal D.M. 30 gennaio 2015 che consente alle stazioni appaltanti e alle PA di verificare in tempo reale la regolarità contributiva INPS, INAIL e (ove applicabile) Cassa Edile delle imprese. La verifica ha validità di 120 giorni. Il privato non deve fare nulla: è la PA a generare la richiesta sul portale.
Cosa succede se emergo irregolare nella verifica contributiva d'ufficio?
La normativa DURC prevede un procedimento di regolarizzazione: prima dell'esclusione definitiva, l'ente previdenziale invita l'impresa a sanare la propria posizione entro un termine. Se l'irregolarità non viene sanata, la PA procedente non può aggiudicare il contratto o erogare il contributo. Si possono applicare anche le sanzioni dell'art. 75 DPR 445 per le autodichiarazioni non veritiere.
La PA può ancora chiedermi di produrre documentazione sulla regolarità contributiva?
No, salvo casi eccezionali previsti dalla normativa di settore. L'art. 44-bis DPR 445/2000, in combinato con il principio di decertificazione (art. 40 DPR 445 e art. 15 L. 183/2011), vieta alla PA di richiedere documenti acquisibili d'ufficio. Se un ufficio ti chiede il DURC cartaceo, puoi opporti richiamando queste norme.
Chi è responsabile se la PA non effettua il controllo sulla regolarità contributiva?
L'art. 72 DPR 445/2000 individua nei responsabili degli uffici preposti alla verifica i soggetti tenuti a garantire i controlli. La mancata risposta alle richieste di verifica entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio con rilevanza disciplinare. Nei contratti pubblici, l'omissione del controllo può configurare responsabilità erariale.
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