Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 243 bis CPI – (Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche)

    Art. 243 Bis CPI – (Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull’applicazione delle norme previste dal Capo II, sezione IV-bis, del presente Codice.

  • IMU non pagata: come rimediare col ravvedimento

    In sintesi

    • Il ravvedimento operoso permette di sanare il mancato pagamento IMU versando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.
    • La sanzione diminuisce con il passare del tempo fino alla notifica di un accertamento: conviene intervenire prima possibile.
    • Le frazioni vanno da 1/10 del minimo entro 30 giorni fino a 1/6 oltre un anno dalla scadenza (ma prima della notifica dell’atto).
    • Oltre alla sanzione ridotta vanno versati gli interessi legali, calcolati giorno per giorno al tasso vigente nell’anno.
    • Il versamento avviene con modello F24, indicando separatamente imposta, sanzione e interessi con i rispettivi codici tributo IMU.
    • Una volta notificato un avviso di accertamento, il ravvedimento ordinario non è più possibile: agite prima.

    Cosa fare se hai dimenticato di pagare l'IMU

    Capita: una scadenza si sovrappone a un periodo di lavoro intenso, un conto corrente va in rosso nel momento sbagliato, o semplicemente ci si dimentica. Se l’acconto del 16 giugno o il saldo del 16 dicembre dell’IMU non è stato versato (o è stato versato in misura inferiore al dovuto), non significa che sia tutto perduto. La legge prevede uno strumento chiamato ravvedimento operoso, cioè la possibilità di regolarizzare spontaneamente il pagamento pagando una sanzione ridotta rispetto a quella che scatterebbe in caso di accertamento.

    Il vantaggio del ravvedimento è doppio: si evita il rischio di ricevere un avviso di accertamento con sanzioni piene, e si risparmia perché la sanzione ridotta è tanto più bassa quanto prima si interviene. Se ci si ravvede entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è minima (1/10 del minimo edittale). Se si aspetta mesi o anni, la sanzione cresce, anche se resta sempre inferiore a quella piena.

    Il ravvedimento operoso per l’IMU funziona in modo identico a quello previsto per le altre imposte: si calcolano l’imposta non versata, la sanzione ridotta secondo la frazione applicabile e gli interessi legali calcolati giorno per giorno. Il tutto si versa con un unico modello F24, indicando i codici tributo specifici dell’IMU.

    Attenzione: il ravvedimento è possibile solo fino a quando non arriva la notifica di un avviso di accertamento o di altra contestazione formale da parte del Comune. Dopo la notifica, lo strumento non è più utilizzabile nelle forme ordinarie.

    Frazioni del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997)
    Quando si regolarizza Sanzione ridotta
    Entro 30 giorni dalla scadenza ('sprint' o breve) 1/10 del minimo edittale
    Entro 90 giorni dalla scadenza 1/9 del minimo edittale
    Entro il termine della dichiarazione relativa all'anno (o entro 1 anno dall'omissione) 1/8 del minimo edittale
    Entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo (o entro 2 anni) 1/7 del minimo edittale
    Oltre, fino alla notifica dell'atto di accertamento 1/6 del minimo edittale
    Dopo la constatazione della violazione (processo verbale) 1/5 del minimo edittale

    Esempio pratico

    • Tizio doveva versare il saldo IMU di 600 euro entro il 16 dicembre, ma se ne dimentica. Si accorge dell’errore il 10 gennaio, quindi è passato circa un mese. Rientra nel ravvedimento ‘sprint’ (entro 30 giorni): per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione per omesso versamento è del 25%, ridotta al 12,5% se il versamento avviene entro 90 giorni: la base è quindi 12,5% di 600 = 75 euro. Con la riduzione a 1/10: 75 / 10 = 7,50 euro di sanzione. A questi aggiunge gli interessi legali calcolati al tasso vigente per i giorni di ritardo (verificate il tasso annuo in vigore, fissato ogni anno dal MEF). Il totale da versare è: 600 euro di imposta + 7,50 euro di sanzione + interessi. Tutto con un unico F24, con i codici tributo separati per imposta, sanzione e interessi.

    Documenti necessari

    • Modello F24 (per il versamento di imposta, sanzione e interessi)
    • Delibera comunale IMU con l’aliquota applicabile all’anno di riferimento (per verificare l’importo dovuto)
    • Documentazione del versamento originale (per calcolare l’importo mancante in caso di versamento parziale)
    • Eventuali F24 già versati (per evitare di pagare due volte)

    Dimenticato il saldo di dicembre: ravvedimento entro 30 giorni

    Scenario. Caio possiede un appartamento affittato a terzi (categoria A/2). Il saldo IMU del 16 dicembre non viene versato per una svista. Il 5 gennaio del mese successivo se ne accorge controllando il conto corrente.

    Come si applica. Sono passati 20 giorni dalla scadenza: Caio è ancora dentro la finestra del ravvedimento ‘sprint’ (entro 30 giorni). Calcola l’imposta che avrebbe dovuto versare, applica la sanzione ridotta a 1/10 del 12,5% (la base prevista per i versamenti entro 90 giorni) e aggiunge gli interessi legali per i 20 giorni di ritardo al tasso vigente. Versa tutto con F24: usa il codice tributo 3918 per l’imposta, e i codici specifici per sanzione e interessi previsti per l’IMU. Indica nell’F24 l’anno di imposta corrispondente al saldo non versato.

    In pratica

    • Con il ravvedimento ‘sprint’ la sanzione è minima: 1/10 del 12,5% dell’imposta, cioè solo l’1,25% del debito. Agire subito conviene moltissimo.
    • Gli interessi si calcolano giorno per giorno: anche pochi giorni di ritardo generano interessi, ma su importi normali sono pochi centesimi o pochi euro.

    Acconto di giugno mai versato: ravvedimento dopo molti mesi

    Scenario. Tizio non ha versato l’acconto IMU del 16 giugno. Se ne accorge solo a novembre, quando riceve da un amico il sollecito informale. Sono passati circa 5 mesi.

    Come si applica. Sono passati più di 90 giorni ma meno di un anno (e siamo prima del termine della dichiarazione relativa all’anno): si applica la frazione 1/8, cioè la sanzione ridotta è il 25% (la base per i ravvedimenti oltre i 90 giorni) diviso 8, ossia il 3,13%. Tizio calcola l’imposta dell’acconto non versato, la moltiplica per 25% e divide per 8 per ottenere la sanzione. Aggiunge poi gli interessi legali per tutti i giorni dal 16 giugno fino alla data del versamento. Versa con F24 indicando il codice tributo dell’imposta, quelli per sanzione e interessi, e l’anno di riferimento. Se Tizio aspetta oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno, si passa alla frazione 1/7, e poi ancora oltre.

    In pratica

    • Più si aspetta, più la sanzione (anche se ridotta) aumenta: dalla 1/8 si passa alla 1/7 e poi alla 1/6. Non conviene rimandare una volta che ci si è accorti dell’errore.
    • Se arriva prima un avviso di accertamento dal Comune, il ravvedimento non è più possibile. In quel caso si valuta se pagare con le sanzioni dell’avviso o presentare ricorso se si ritiene di non essere in torto.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la sanzione ordinaria per omesso versamento IMU?

    Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione ordinaria per omesso versamento è del 25% dell’imposta non versata, ridotta al 12,5% se il versamento avviene entro 90 giorni (per quelle anteriori resta il 30%). Il ravvedimento operoso permette di scendere ancora: dall’1,25% (1/10 del 12,5%, entro 30 giorni) fino a circa il 3,57% (1/7 del 25%, oltre il termine della dichiarazione dell’anno).

    Quali codici tributo uso per versare il ravvedimento IMU con F24?

    I codici tributo dell’IMU sono: 3918 per gli immobili ordinari (altri fabbricati), 3916 per le aree edificabili, 3914 per i terreni, 3925 e 3930 per gli immobili del gruppo D. Per sanzioni e interessi esistono codici tributo dedicati (verificate sul sito del Ministero dell’Economia o del vostro Comune i codici specifici per ravvedimento IMU).

    Il ravvedimento IMU si fa all'Agenzia delle Entrate o al Comune?

    Il versamento avviene con F24 (che può essere presentato in banca, online o tramite intermediari), ma l’IMU è un tributo comunale. Il codice catastale del Comune destinatario va indicato nell’F24. Non si va fisicamente al Comune per il ravvedimento: basta il versamento corretto con F24.

    Posso ravvedermi anche se ho pagato meno del dovuto (versamento parziale)?

    Sì. Il ravvedimento si applica anche all’importo insufficiente: si calcola la differenza tra quanto dovuto e quanto versato, e su quella differenza si applicano la sanzione ridotta e gli interessi. Il versamento già fatto non va rifatto.

    Cosa succede se il Comune mi manda un accertamento prima che mi ravveda?

    Una volta ricevuta la notifica di un avviso di accertamento, il ravvedimento ordinario non è più possibile. Dovrete pagare l’importo dell’accertamento con le sanzioni intere, oppure valutare la possibilità di presentare ricorso se ritenete l’accertamento errato.

    Gli interessi si calcolano su tutta l'imposta o solo sulla parte non versata?

    Gli interessi si calcolano sull’imposta non versata (o sulla differenza, in caso di versamento parziale) e vengono conteggiati giorno per giorno dal giorno successivo alla scadenza fino alla data del versamento in ravvedimento. Il tasso legale annuo da applicare è quello fissato dal MEF per l’anno in corso: verificatelo prima di calcolare.

    Vedi anche: TARI non pagata, TARI: come fare la disdetta quando si lascia casa, IMU sui terreni agricoli, IMU sulla seconda casa, Scadenze IMU e IMU prima casa.

  • Contributi pubblici a oratori ed enti religiosi socio-educativi: esempi pratici sul comma 957 della LB 2026

    In sintesi

    • Il comma 957 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) autorizza una spesa di 300.000 euro per il solo anno 2026 a favore della Parrocchia di Santa Maria del Soccorso in Vibo Valentia, per l’ammodernamento dell’oratorio.
    • Si tratta di una norma di micro-finanziamento territoriale a beneficiario nominativo, senza decreti attuativi: l’erogazione avviene direttamente dal capitolo di spesa del Ministero competente al soggetto destinatario.
    • La parrocchia è ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ai sensi della L. 20 maggio 1985, n. 222 e dell’Accordo di revisione del Concordato (L. 25 marzo 1985, n. 121), con personalità giuridica iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura.
    • L’oratorio è espressamente riconosciuto come struttura di rilevanza sociale dalla L. 1° agosto 2003, n. 206, che attribuisce funzione di prevenzione, accoglienza, formazione ed educazione dei minori e dei giovani.
    • Il contributo ha vincolo di destinazione: la somma può essere impiegata solo per la finalità indicata in legge, con obbligo di rendicontazione documentale e possibile recupero in caso di utilizzo difforme.
    • Il regime fiscale del contributo segue le regole proprie degli enti ecclesiastici e, ove l’attività rientri nelle previsioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), le eventuali sezioni dedicate iscritte al RUNTS possono beneficiare delle agevolazioni previste per gli ETS.

    Prima degli esempi: perché un contributo di 300.000 euro merita uno schema preciso

    Le leggi di bilancio italiane contengono ogni anno decine di norme «a pioggia» che assegnano contributi a beneficiari nominativi: parrocchie, oratori, associazioni storiche, comitati locali. La somma in valore assoluto è modesta, ma il quadro giuridico che la regola è tutt’altro che banale: si intrecciano rapporto Stato-Chiesa di matrice concordataria, disciplina dei finanziamenti pubblici a enti privati e cornice del Codice del Terzo Settore. Il comma 957 della LB 2026 individua direttamente beneficiario, importo e destinazione, senza decreti attuativi né bandi, ma resta in capo all’ente destinatario l’obbligo di rispettare vincolo di destinazione, rendicontazione e regime fiscale del contributo ricevuto.

    Natura giuridica del beneficiario e cornice concordataria

    La parrocchia è ente ecclesiastico civilmente riconosciuto: opera nell’ordinamento canonico come persona giuridica ai sensi del can. 515 del Codice di Diritto Canonico e ottiene il riconoscimento civile in attuazione dell’art. 7 della Costituzione, dell’Accordo del 1984 (L. 121/1985) e della L. 222/1985, con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura. La L. 206/2003 riconosce la funzione sociale degli oratori e costituisce il ponte tra dimensione ecclesiastica e politiche pubbliche: l’oratorio, pur restando struttura della parrocchia, è ente di rilevanza sociale e può essere destinatario di finanziamenti pubblici per finalità educative, aggregative e di prevenzione del disagio giovanile, nel rispetto del principio di laicità dello Stato.

    Erogazione, vincolo di destinazione e rendicontazione

    Trattandosi di contributo a beneficiario nominato, l’erogazione segue lo schema del trasferimento diretto: il Ministero competente imputa la spesa al capitolo individuato dalla legge e dispone il pagamento sul conto della parrocchia, senza procedure di evidenza pubblica. Il vincolo di destinazione è elemento strutturale: l’importo può essere utilizzato esclusivamente per la finalità indicata in legge. I principi generali di contabilità pubblica e l’art. 4, c. 6, della L. 537/1993 impongono al beneficiario la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, con esibizione di fatture, contratti e collaudi. In caso di utilizzo difforme, l’amministrazione può attivare procedure di recupero, con eventuali profili di responsabilità contabile davanti alla Corte dei conti.

    Regime fiscale del contributo e raccordo con il Codice del Terzo Settore

    Il contributo pubblico per un’opera socio-educativa non costituisce corrispettivo per prestazioni di servizi e, in quanto contributo in conto capitale, è di norma escluso da IVA. Sul piano delle imposte dirette, gli enti ecclesiastici seguono le regole dell’art. 73 TUIR e dell’art. 7 della L. 222/1985, che disciplina le attività diverse da quelle di religione e di culto. Se la parrocchia ha costituito una sezione separata iscritta al RUNTS ai sensi del D.Lgs. 117/2017, le attività di quella sezione beneficiano del regime fiscale degli ETS e i contributi per attività di interesse generale ex art. 5 (educazione, formazione dei giovani) possono concorrere alle agevolazioni degli artt. 79 e seguenti del Codice del Terzo Settore.

    Caso 1: Tizio parroco e l’accettazione del contributo

    Scenario. Tizio è parroco e legale rappresentante della parrocchia destinataria del contributo ex comma 957. Riceve dal Ministero competente la comunicazione di assegnazione dei 300.000 euro e deve decidere come incardinare la somma nella contabilità dell’ente, in vista dei lavori di ammodernamento dell’oratorio (rifacimento impianti, abbattimento barriere architettoniche, riqualificazione spazi sportivi).

    Come si legge in pratica. Tizio formalizza l’accettazione del contributo con delibera del Consiglio per gli affari economici della parrocchia, previa autorizzazione dell’Ordinario diocesano richiesta dal can. 1281 per gli atti di straordinaria amministrazione. Apre un sotto-conto dedicato per tracciare entrate e uscite legate al contributo, in modo da preservare il vincolo di destinazione e agevolare la rendicontazione.

    Documenti. Comunicazione ministeriale di assegnazione, delibera del Consiglio affari economici, autorizzazione dell’Ordinario diocesano, attestato di iscrizione al Registro Persone Giuridiche, codice fiscale dell’ente, evidenza del sotto-conto dedicato in contabilità.

    Caso 2: Caia tecnico e il quadro economico dei lavori

    Scenario. Caia è architetto incaricata dalla parrocchia di redigere il progetto di ammodernamento dell’oratorio. Deve costruire un quadro economico coerente con l’importo del contributo pubblico e con le ulteriori risorse messe a disposizione dalla parrocchia, evitando sia il sotto-utilizzo (con rischio di restituzione del residuo) sia il sovra-utilizzo (con esposizione di spese non coperte).

    Come si legge in pratica. Caia articola il quadro economico in lavori, oneri della sicurezza, somme a disposizione (IVA, spese tecniche, imprevisti) e dichiara espressamente la quota a carico del contributo pubblico ex comma 957 e quella a carico della parrocchia. I lavori sono affidati nel rispetto delle regole proprie degli enti ecclesiastici, che non sono pubbliche amministrazioni ai fini del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), ma devono comunque garantire trasparenza nella scelta del contraente quando impiegano risorse pubbliche.

    Documenti. Progetto esecutivo, quadro economico, computo metrico estimativo, capitolato speciale, verbale di gara informale tra preventivi, contratto d’appalto, polizze e garanzie, eventuale parere della Soprintendenza se l’edificio è vincolato.

    Caso 3: Sempronio revisore e la rendicontazione al Ministero

    Scenario. Sempronio è revisore contabile incaricato dalla diocesi di assistere la parrocchia nella rendicontazione del contributo ex comma 957. Deve predisporre un rendiconto che dimostri il pieno rispetto del vincolo di destinazione e la regolarità delle spese sostenute, in conformità alle indicazioni del Ministero erogante.

    Come si legge in pratica. Sempronio raccoglie le fatture quietanzate, i contratti con l’impresa esecutrice, i certificati di pagamento del direttore dei lavori, le ricevute dei bonifici e il certificato di regolare esecuzione o collaudo. Costruisce una tabella di raccordo che associa ciascuna spesa al capitolo del quadro economico, evidenzia eventuali economie di gara e le destina secondo quanto consentito dalla norma o, in mancanza, le indica come somme da restituire.

    Documenti. Rendiconto analitico, copia delle fatture e dei bonifici, contratto d’appalto, SAL e certificato di pagamento, certificato di regolare esecuzione, dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante sulla destinazione delle somme, relazione del revisore.

    Caso 4: Mevia presidente APS e la sezione ETS dell’oratorio

    Scenario. Mevia è presidente di un’associazione di promozione sociale (APS) costituita all’interno dell’oratorio e iscritta al RUNTS. L’APS gestisce le attività educative e ricreative quotidiane (doposcuola, attività sportiva, animazione estiva) e riceve dalla parrocchia, a seguito del contributo ex comma 957, una quota destinata all’allestimento delle aule del doposcuola.

    Come si legge in pratica. Mevia inquadra la quota ricevuta come contributo per attività di interesse generale ex art. 5, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 117/2017 (educazione, istruzione e formazione professionale). L’APS rispetta i limiti delle attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale se ricorrono le soglie dell’art. 14 e iscrive il contributo nel rendiconto come «proventi da contributi pubblici», beneficiando del regime fiscale degli ETS non commerciali.

    Documenti. Statuto APS, attestazione iscrizione RUNTS, convenzione con la parrocchia per la cessione della quota di contributo, bilancio di esercizio ETS, rendicontazione delle spese a destinazione, eventuale bilancio sociale.

    Caso 5: Calpurnia funzionaria ministeriale e la verifica della rendicontazione

    Scenario. Calpurnia lavora presso l’ufficio del Ministero competente che gestisce i contributi disposti dalla legge di bilancio. Riceve dalla parrocchia il rendiconto del contributo ex comma 957 e deve verificare la coerenza tra somma erogata, spese sostenute e finalità indicata in legge, prima di archiviare la pratica.

    Come si legge in pratica. Calpurnia controlla che le spese rendicontate ricadano integralmente nella categoria «ammodernamento dell’oratorio», verifica la presenza dei documenti giustificativi e la corrispondenza con i bonifici eseguiti, e segnala eventuali scostamenti. In presenza di residui non utilizzati o di spese non ammissibili, redige una proposta di recupero parziale, che viene comunicata all’ente per le controdeduzioni prima dell’adozione del provvedimento definitivo, eventualmente impugnabile davanti al giudice amministrativo.

    Documenti. Decreto di assegnazione, mandato di pagamento, rendiconto della parrocchia, verbale di verifica documentale, eventuale richiesta di integrazioni, controdeduzioni dell’ente, proposta di recupero, comunicazione finale al beneficiario.

    Quando chiedere una verifica

    I contributi pubblici nominativi a enti ecclesiastici e oratori intercettano discipline diverse: diritto concordatario, contabilità pubblica, regime fiscale degli enti religiosi e Codice del Terzo Settore. Una verifica può chiarire i confini del vincolo, la rendicontazione e l’iscrizione di una sezione al RUNTS. Su fiscoinvestimenti.it è possibile cercare un esperto in diritto degli enti non profit per inquadrare le proprie esigenze.

    Norme e fonti collegate

    • L. 30 dicembre 2025, n. 199 – Legge di Bilancio 2026, art. 1, comma 957.
    • L. 25 marzo 1985, n. 121 – ratifica delle modifiche al Concordato lateranense (Accordo di revisione del 1984).
    • L. 20 maggio 1985, n. 222 – disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici e sul sostentamento del clero.
    • L. 1° agosto 2003, n. 206 – riconoscimento della funzione sociale degli oratori.
    • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore (CTS) e RUNTS.
    • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 – disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle ONLUS, art. 10.
    • L. 24 dicembre 1993, n. 537 – misure di finanza pubblica, principi su contributi e rendicontazione.
    • Testi normativi citati su Normattiva.

    Domande frequenti

    Il contributo ex comma 957 LB 2026 richiede un decreto attuativo?
    No. La norma individua direttamente beneficiario, importo e finalità: l’amministrazione competente eroga la somma in attuazione della legge, senza necessità di decreti attuativi o di procedure di evidenza pubblica.

    La parrocchia può destinare il contributo a finalità diverse dall’ammodernamento dell’oratorio?
    No. Il vincolo di destinazione è elemento strutturale del contributo: l’uso per finalità diverse espone a recupero delle somme e a possibili profili di responsabilità contabile, fermo restando il margine di flessibilità che le amministrazioni riconoscono nelle voci del quadro economico.

    Il contributo è soggetto a IVA o a imposte dirette?
    In quanto contributo in conto capitale per finalità non commerciale, è di norma escluso da IVA e non concorre alla formazione del reddito d’impresa dell’ente ecclesiastico. Il regime di dettaglio dipende dalle attività concretamente svolte e dall’eventuale iscrizione di una sezione al RUNTS.

    L’oratorio deve iscriversi al RUNTS per ricevere il contributo?
    No. L’iscrizione al RUNTS non è condizione di accesso al contributo nominativo. Tuttavia, se la parrocchia costituisce una sezione separata iscritta al RUNTS per le attività dell’oratorio, può beneficiare del regime fiscale degli ETS per le attività di interesse generale.

    Chi controlla l’effettivo impiego del contributo?
    Il controllo spetta al Ministero erogante, che verifica la rendicontazione presentata dal beneficiario. In caso di gravi irregolarità o di danno erariale, restano ferme le competenze della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativo-contabile.

  • Comitati di raccolta fondi e devoluzione del residuo: esempi pratici sull’art. 42 c.c.

    In sintesi

    • L’art. 42 c.c. chiude la disciplina del comitato (artt. 39-42 c.c.) e tutela gli oblatori contro la distrazione dei fondi raccolti per uno scopo annunciato.
    • La norma individua tre ipotesi: insufficienza dei fondi, sopravvenuta inattuabilita dello scopo, residuo dopo il conseguimento dello scopo.
    • In tutte e tre le ipotesi l’autorita governativa, sentiti i promotori e ove possibile gli oblatori, dispone la devoluzione dei beni a un ente con scopo analogo.
    • Il potere governativo non e una sanzione: e una misura conservativa del vincolo di destinazione impresso dai donanti.
    • Per i comitati con personalita giuridica si applica il D.P.R. 361/2000, art. 9, sul procedimento di estinzione e devoluzione.
    • Per i comitati che assumono la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore) rileva il D.Lgs. 117/2017, in particolare l’art. 9 sulla devoluzione del patrimonio residuo.
    • La disciplina presenta forti analogie con l’art. 31 c.c. sulla devoluzione del patrimonio delle fondazioni.

    Prima degli esempi: perche serve un controllo sul residuo

    Il comitato e una formazione sociale temporanea che raccoglie fondi presso il pubblico per realizzare uno scopo dichiarato: ricostruire una scuola, finanziare una missione umanitaria, erigere un monumento, sostenere una ricerca. Chi versa una somma a un comitato non compie una donazione liberale priva di causa: aderisce a uno scopo determinato e si aspetta che le risorse siano impiegate in coerenza con quella destinazione.

    Il problema sorge quando lo scopo non e piu realizzabile, quando i fondi raccolti sono insufficienti, quando dopo aver realizzato lo scopo resta una somma in cassa. In assenza di una regola, i promotori potrebbero appropriarsi del residuo o destinarlo a finalita diverse, tradendo l’affidamento degli oblatori. L’art. 42 c.c. interviene proprio per evitare questa distorsione, prevedendo un controllo pubblico sulla nuova destinazione dei fondi.

    Le tre ipotesi della norma

    La prima ipotesi e quella dei fondi insufficienti: la raccolta non ha prodotto le risorse necessarie a realizzare lo scopo annunciato e la prosecuzione del progetto risulta impossibile. La seconda e quella dello scopo inattuabile: una sopravvenienza di fatto o di diritto rende impraticabile la finalita dichiarata (un mutamento normativo, un evento bellico, la perdita dell’oggetto materiale della raccolta). La terza e quella del residuo: lo scopo e stato pienamente conseguito ma la cassa presenta un avanzo non utilizzato.

    In tutte e tre le situazioni si attiva il medesimo meccanismo: l’autorita governativa, dopo aver sentito i promotori del comitato e, ove materialmente possibile, gli oblatori, devolve i beni residui a un ente che persegua uno scopo analogo. Il giudizio di analogia e ampio: copre enti che operano nello stesso ambito tematico (umanitario, culturale, sanitario, commemorativo) e che possano dare ai fondi una destinazione coerente con la volonta originaria dei donanti.

    Il ruolo dell’autorita governativa

    La competenza spetta in via ordinaria alla prefettura, anche se in alcune materie possono entrare in gioco il Ministero competente o la Regione, in funzione del riconoscimento e del raggio territoriale del comitato. Per i comitati riconosciuti come persone giuridiche secondo il D.P.R. 361/2000, il procedimento di estinzione e devoluzione e disciplinato dall’art. 9 di quel regolamento e segue le forme dell’iscrizione e della cancellazione dal registro delle persone giuridiche.

    Per i comitati non riconosciuti, la prassi amministrativa applica la stessa logica: i promotori presentano una relazione che attesta l’esaurimento dello scopo o l’impossibilita di realizzarlo, indicano l’ammontare del residuo e propongono un ente destinatario. L’autorita verifica la corrispondenza fra lo scopo originario e quello dell’ente proposto e dispone la devoluzione.

    Caso 1: comitato post-terremoto con avanzo di cassa

    Scenario. Tizio promuove un comitato per la ricostruzione della scuola elementare di un paese colpito dal sisma. La raccolta produce 180.000 euro. Realizzata l’opera con l’impresa edile incaricata, residuano 22.000 euro sul conto del comitato. I promotori si interrogano se distribuire la somma fra i sottoscrittori, restituirla pro quota o trattenerla a titolo di rimborso forfettario delle spese organizzative.

    Come si legge in pratica. L’art. 42 c.c. esclude la distribuzione fra promotori e la restituzione pro quota agli oblatori, che sarebbe impraticabile e contraria alla causa della raccolta. Il comitato presenta una relazione finale alla prefettura indicando il residuo e propone la devoluzione a un istituto scolastico locale o a un ente di assistenza educativa operante nella stessa area. L’autorita governativa, sentiti i promotori, dispone la devoluzione coerente con lo scopo originario.

    Documenti. Rendiconto finale della raccolta, fatture dei lavori, estratti conto bancari, atto costitutivo del comitato, relazione descrittiva dello scopo conseguito, proposta motivata dell’ente destinatario con copia del suo statuto.

    Caso 2: scopo divenuto inattuabile per causa di forza maggiore

    Scenario. Caio costituisce un comitato per inviare aiuti sanitari in una zona di conflitto armato, raccogliendo 95.000 euro in pochi mesi. Prima dell’invio dei materiali, l’embargo internazionale e la chiusura dei corridoi umanitari rendono impossibile il trasferimento. Il comitato si trova con la cassa piena ma con lo scopo non piu attuabile.

    Come si legge in pratica. La sopravvenuta inattuabilita non comporta la restituzione automatica delle somme ai sottoscrittori. L’art. 42 c.c. impone la devoluzione a un ente che operi in contesti analoghi: un’organizzazione umanitaria internazionale, una ONG sanitaria attiva su scenari di emergenza, una fondazione di cooperazione. La proposta di destinazione e presentata alla prefettura, che valuta la coerenza con lo scopo originario e dispone la devoluzione formale.

    Documenti. Verbali del comitato che attestano la causa di inattuabilita, eventuali comunicazioni ufficiali sul blocco (provvedimenti governativi, comunicati di agenzie internazionali), rendiconto della raccolta, statuto dell’ente destinatario proposto, eventuale corrispondenza con quest’ultimo sulla disponibilita a ricevere i fondi vincolati allo scopo originario.

    Caso 3: fondi insufficienti per il monumento

    Scenario. Sempronio promuove un comitato per erigere un monumento ai caduti del paese natale. Le stime iniziali quantificano l’opera in 60.000 euro, ma dopo un anno di raccolta sono pervenuti solo 12.000 euro. Il comitato constata l’impossibilita di completare la raccolta nei tempi previsti e di realizzare il monumento. I promotori si chiedono come gestire la somma raccolta.

    Come si legge in pratica. L’insufficienza dei mezzi attiva l’art. 42 c.c. I promotori presentano alla prefettura una relazione sull’esito della raccolta, sull’insufficienza dei fondi e sull’impossibilita di realizzare lo scopo. Propongono la devoluzione a un ente locale con finalita commemorative affini: una sezione dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, un comitato per il restauro di lapidi e monumenti esistenti, un comune che intenda integrare la somma in un progetto compatibile. L’autorita dispone la devoluzione mantenendo il vincolo commemorativo originario.

    Documenti. Atto costitutivo del comitato, programma della raccolta con indicazione dello scopo e del fabbisogno, rendiconto finale, preventivo originario dei lavori, relazione sull’esito infruttuoso della raccolta, statuto dell’ente destinatario proposto.

    Caso 4: comitato qualificato come ETS e devoluzione ex D.Lgs. 117/2017

    Scenario. Mevio costituisce un comitato di durata pluriennale per il sostegno alla ricerca su una malattia rara e lo iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) come ETS. Dopo cinque anni di attivita, il comitato decide lo scioglimento perche la ricerca finanziata e stata completata con esito positivo. Resta in cassa un patrimonio residuo di 40.000 euro.

    Come si legge in pratica. Per gli enti iscritti al RUNTS la devoluzione del patrimonio residuo segue l’art. 9 del D.Lgs. 117/2017, che impone il trasferimento ad altro ETS, secondo le indicazioni dello statuto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS. L’art. 42 c.c. opera quindi in modo coordinato con la disciplina speciale: il vincolo di destinazione e ancora piu stringente perche limita la devoluzione al perimetro del Terzo Settore. La prefettura non interviene direttamente, ma il principio di tutela del vincolo di scopo resta identico.

    Documenti. Statuto del comitato ETS con la clausola di devoluzione, delibera di scioglimento, rendiconto finale, parere dell’Ufficio del RUNTS, statuto dell’ente destinatario, verbale di trasferimento del patrimonio.

    Caso 5: residuo da raccolta pubblica occasionale

    Scenario. Calpurnia e altri due cittadini promuovono una raccolta fondi occasionale per acquistare un defibrillatore da donare alla scuola del quartiere. La cifra necessaria e 1.800 euro; la raccolta produce 2.350 euro grazie all’adesione spontanea di numerosi vicini. Dopo l’acquisto e la donazione del dispositivo, restano 550 euro.

    Come si legge in pratica. Anche le raccolte minori, non strutturate come ETS, ricadono nella ratio dell’art. 42 c.c. quando assumono la forma di comitato spontaneo. Il residuo non puo essere ripartito tra i promotori. La soluzione piu lineare e devolverlo alla stessa scuola per l’acquisto di materiale sanitario complementare (kit di primo soccorso, manutenzione del defibrillatore) o ad altro istituto che persegua finalita analoghe. Per importi contenuti la prassi amministrativa accetta una soluzione concordata, documentata con verbale dei promotori, anche senza un provvedimento prefettizio formale, purche la destinazione resti coerente con lo scopo dichiarato e tracciabile.

    Documenti. Volantino o comunicazione della raccolta con indicazione dello scopo, rendiconto, ricevuta della donazione del defibrillatore, verbale dei promotori sulla destinazione del residuo, eventuale ricevuta della scuola destinataria del residuo.

    Quando rivolgersi a un esperto

    La gestione del residuo o dell’inattuabilita dello scopo di un comitato puo apparire una formalita, ma incide sulla responsabilita personale dei promotori (art. 41 c.c.) e sulla legittimita della devoluzione. Errori nella scelta dell’ente destinatario, mancato coinvolgimento dell’autorita, distribuzioni informali fra i promotori espongono al rischio di azioni degli oblatori e a contestazioni amministrative. Per impostare correttamente la chiusura di un comitato, anche di piccole dimensioni, e utile farsi assistere da un professionista del Terzo Settore: una verifica caso per caso e disponibile sul servizio fiscoinvestimenti.it.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 39 c.c. – nozione di comitato e formazione dei fondi.
    • Art. 40 c.c. – responsabilita degli organizzatori per la conservazione dei fondi.
    • Art. 41 c.c. – responsabilita dei componenti del comitato.
    • Art. 31 c.c. – devoluzione del patrimonio delle fondazioni estinte.
    • Art. 29 c.c. – scioglimento delle associazioni e destinazione del residuo.
    • D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 – regolamento sulle persone giuridiche private soggette a riconoscimento.
    • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore (art. 9 sulla devoluzione del patrimonio residuo).
    • Testo normativo dell’art. 42 c.c. consultabile su Normattiva.

    Domande frequenti

    I promotori possono trattenere il residuo a titolo di rimborso?
    No. L’art. 42 c.c. vieta che il residuo sia distratto in favore dei promotori. Eventuali spese vive sostenute possono essere rimborsate solo se documentate, tracciabili e coerenti con la gestione del comitato; il residuo effettivo va devoluto a un ente con scopo analogo.

    E possibile restituire le somme agli oblatori pro quota?
    In linea di principio no, salvo casi marginali in cui la restituzione sia materialmente possibile e gli oblatori risultino identificabili. La regola generale e la devoluzione a un ente con scopo analogo, perche e la soluzione che meglio rispetta la causa della raccolta.

    Chi sceglie l’ente destinatario del residuo?
    L’autorita governativa (di regola la prefettura) decide, sentiti i promotori e, ove possibile, gli oblatori. Nella prassi i promotori propongono uno o piu enti compatibili e l’autorita verifica la coerenza con lo scopo originario.

    L’art. 42 c.c. si applica anche ai comitati ETS?
    Si, ma in modo coordinato con il D.Lgs. 117/2017. Per gli enti iscritti al RUNTS la devoluzione segue l’art. 9 del Codice del Terzo Settore, con destinazione vincolata ad altro ETS e parere dell’Ufficio competente.

    Cosa rischiano i promotori che distribuiscono il residuo fra loro?
    Una distribuzione non autorizzata espone i promotori ad azioni di responsabilita degli oblatori e a contestazioni dell’autorita amministrativa, oltre a potenziali profili penali in caso di appropriazione indebita di somme ricevute con vincolo di destinazione.

  • Articolo 23 L. 184/1983: Revoca dell’affidamento preadottivo

    Art. 23 L. 184/1983 – Revoca dell’affidamento preadottivo

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.

    2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

    3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile

  • Pubblicità atti persone giuridiche: esempi pratici sull’art. 34 c.c. (abrogato) e disciplina vigente

    In sintesi

    • L’art. 34 c.c. è stato abrogato dall’art. 11 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: oggi le modalità di iscrizione delle persone giuridiche sono integralmente disciplinate da quel regolamento.
    • L’iscrizione non è più presso le cancellerie dei tribunali ma presso il registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture; per gli enti del Terzo Settore opera il RUNTS.
    • La pubblicità conserva natura dichiarativa: l’iscrizione non incide sulla validità dell’atto fra le parti, ma ne determina l’opponibilità ai terzi.
    • Il meccanismo è analogo a quello dell’art. 2193 c.c. per il registro delle imprese e dell’art. 2643 c.c. per la trascrizione immobiliare.
    • Sono soggette a iscrizione le modifiche statutarie, i mutamenti dell’organo amministrativo, le limitazioni dei poteri di rappresentanza, gli atti di trasformazione, fusione, scissione, estinzione.
    • Per le controversie relative a fatti anteriori al 2000 si applica la disciplina vigente ratione temporis, con riserva del giudicato delle annotazioni esistenti.
    • L’art. 33 c.c. conserva la funzione di norma-cornice sull’esistenza del registro, mentre la sua disciplina operativa è oggi devoluta al D.P.R. 361/2000 e al D.M. 395/2001.

    Prima degli esempi: cosa significava l’art. 34 c.c.

    Nel testo originario del codice civile l’art. 34 c.c. completava la disciplina del registro delle persone giuridiche introdotta dall’art. 33 c.c., specificando le modalità con cui gli atti relativi alle associazioni riconosciute e alle fondazioni dovevano essere annotati e gli effetti che tale pubblicità produceva nei confronti dei terzi. Il registro era tenuto presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui aveva sede l’ente: vi confluivano gli estremi dell’atto costitutivo, dello statuto, delle modificazioni successive, delle nomine e cessazioni degli amministratori, dei provvedimenti di liquidazione e di estinzione.

    Con il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, regolamento di semplificazione adottato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, l’intera materia è stata ridisciplinata. L’art. 11 del decreto ha espressamente abrogato l’art. 34 c.c., trasferendo le procedure di iscrizione alle prefetture e affidando alla normativa regolamentare la definizione dei dettagli operativi. Resta invariata la funzione sostanziale: la pubblicità legale come strumento di tutela dei terzi che entrano in rapporto con l’ente.

    Il nuovo sistema: prefettura, RUNTS e pubblicità dichiarativa

    Gli artt. 4-8 del D.P.R. 361/2000 disciplinano oggi la domanda di iscrizione, i documenti da allegare, i termini del procedimento prefettizio (di norma 120 giorni) e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti di rilievo generale. Il D.M. 11 maggio 2001, n. 395 ha definito i criteri di tenuta del registro.

    Per gli enti del Terzo Settore, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e operativo dal 23 novembre 2021 in forza del D.M. 15 settembre 2020, sostituisce funzionalmente il registro prefettizio per gli enti che assumono tale qualifica: l’iscrizione al RUNTS è condizione per accedere ai benefici fiscali del Codice del Terzo Settore e produce, secondo l’art. 22 D.Lgs. 117/2017, gli effetti propri della pubblicità legale.

    In entrambi i sistemi vale la regola della pubblicità dichiarativa: l’iscrizione non è condizione di validità dell’atto fra le parti, ma rende l’atto stesso opponibile ai terzi che si presumono averne conoscenza, mentre i fatti non iscritti non sono opponibili, salvo che l’ente provi la conoscenza effettiva da parte del terzo. Si differenzia in questo dalla pubblicità costitutiva richiesta, ad esempio, per l’ipoteca o per la costituzione delle società di capitali.

    Caso 1: modifica statutaria deliberata nel 1995 sotto il vecchio regime

    Scenario. Nel 1995 l’associazione riconosciuta di Tizio, attiva nel settore culturale, delibera in assemblea straordinaria una modifica dello statuto che riduce i poteri del presidente in materia di stipula di contratti immobiliari sopra una certa soglia di valore. L’atto notarile viene depositato, ma la cancelleria del tribunale ritarda l’annotazione nel registro per circa otto mesi.

    Come si legge in pratica. Sotto il vigore dell’art. 34 c.c., la modifica statutaria diventava opponibile ai terzi solo a seguito dell’annotazione nel registro tenuto dalla cancelleria. Nel periodo intercorrente fra delibera e iscrizione, eventuali contratti stipulati dal presidente in violazione della nuova clausola restavano efficaci nei confronti dei terzi in buona fede, salvo prova della conoscenza effettiva della modifica. L’associazione poteva agire in rivalsa verso il presidente per i danni, ma non poteva opporre la limitazione al contraente esterno ignaro.

    Documenti. Verbale di assemblea con delibera di modifica, atto pubblico notarile, ricevuta di deposito presso la cancelleria, estratto del registro con la data effettiva di annotazione, eventuali contratti stipulati dal presidente nel periodo intermedio, prove documentali della conoscenza o ignoranza della modifica da parte del terzo.

    Caso 2: nomina di amministratore di una fondazione nel 2010

    Scenario. Nel 2010 la fondazione riconosciuta di Caio nomina un nuovo presidente del consiglio di amministrazione con poteri di firma. La delibera viene comunicata alla prefettura competente per l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ma il provvedimento prefettizio di annotazione interviene solo dopo tre mesi.

    Come si legge in pratica. Abrogato l’art. 34 c.c., trova applicazione il D.P.R. 361/2000. La nomina è opponibile ai terzi dal momento dell’annotazione prefettizia, con effetto di pubblicità dichiarativa analogo al regime precedente. Prima dell’iscrizione, gli atti compiuti dal neo-presidente sono validi fra le parti ma non automaticamente opponibili ai terzi che abbiano in buona fede confidato sulla situazione registrale precedente. La fondazione ha interesse a chiedere alla prefettura una annotazione provvisoria ai sensi del D.M. 395/2001 ove sia configurabile, oppure a notificare individualmente la nuova nomina ai principali contraenti per dimostrarne la conoscenza effettiva.

    Documenti. Verbale del consiglio di amministrazione con delibera di nomina, accettazione dell’incarico, comunicazione alla prefettura competente, eventuali atti compiuti dal nuovo amministratore nel periodo di vacanza registrale, ricevute di notifica individuale ai terzi rilevanti.

    Caso 3: opponibilità di limitazione dei poteri non annotata (regime transitorio)

    Scenario. Sempronio, creditore di un ente riconosciuto, agisce nel 2005 per il pagamento di un’obbligazione assunta nel 1998 dall’amministratore dell’ente. L’ente eccepisce che lo statuto, già nel 1998, limitava i poteri dell’amministratore per gli impegni economici sopra una certa soglia: la limitazione, tuttavia, non risultava annotata nel registro della cancelleria all’epoca dei fatti.

    Come si legge in pratica. Il giudice applica la disciplina ratione temporis: vale l’art. 34 c.c. nel testo vigente al momento del fatto generatore dell’obbligazione, sicché la limitazione statutaria non iscritta resta inopponibile al creditore in buona fede, salvo prova rigorosa, a carico dell’ente, della conoscenza effettiva da parte di Sempronio della limitazione stessa. Il successivo passaggio al registro prefettizio non sana l’inopponibilità per i fatti precedenti, perché la pubblicità legale opera per il futuro e non in via retroattiva.

    Documenti. Contratto da cui sorge l’obbligazione, statuto vigente nel 1998, certificazione storica del registro delle persone giuridiche (con verifica delle annotazioni esistenti alla data dei fatti), corrispondenza tra le parti, eventuali verbali di assemblea pubblici, documentazione che attesti l’eventuale conoscenza effettiva del terzo.

    Caso 4: trasformazione di associazione riconosciuta in ETS

    Scenario. Nel 2024 l’associazione riconosciuta di Mevia, già iscritta al registro prefettizio delle persone giuridiche, delibera la propria trasformazione in associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore. L’ente presenta domanda di iscrizione al RUNTS e, contestualmente, chiede l’annotazione della modificazione presso la prefettura.

    Come si legge in pratica. Si applicano congiuntamente il D.P.R. 361/2000 (per la modifica statutaria nel registro prefettizio) e il D.Lgs. 117/2017 (per l’iscrizione al RUNTS). L’art. 22 del Codice del Terzo Settore disciplina l’iscrizione e gli effetti, con un sistema di controllo di legittimità degli atti analogo a quello prefettizio. Dal momento dell’iscrizione al RUNTS, la nuova qualifica e le clausole adeguate al Codice del Terzo Settore sono opponibili ai terzi e l’ente accede ai benefici fiscali. La permanenza dell’iscrizione prefettizia consente di mantenere la personalità giuridica già acquisita ai sensi dell’art. 22, comma 1-bis, D.Lgs. 117/2017.

    Documenti. Verbale di assemblea straordinaria, statuto adeguato al Codice del Terzo Settore, domanda di iscrizione al RUNTS tramite la piattaforma telematica, documentazione patrimoniale e contabile richiesta dall’art. 8 D.M. 15 settembre 2020, attestazione della prefettura sulla persistente personalità giuridica.

    Caso 5: estinzione e devoluzione del patrimonio

    Scenario. La fondazione riconosciuta di Calpurnia delibera nel 2023 il proprio scioglimento per esaurimento dello scopo. Avviata la procedura di liquidazione, l’organo amministrativo deve far annotare nel registro prefettizio l’inizio della liquidazione, la nomina dei liquidatori e, al termine, l’estinzione dell’ente.

    Come si legge in pratica. La procedura segue il combinato disposto degli artt. 27-31 c.c., del D.P.R. 361/2000 e, in tema di devoluzione del patrimonio, dell’art. 32 c.c. per le destinazioni vincolate. L’iscrizione prefettizia dei singoli atti della procedura ne assicura l’opponibilità ai terzi: in particolare, dal momento dell’annotazione, ai creditori sociali e ai potenziali beneficiari della devoluzione è precluso contestare gli atti dei liquidatori sulla base della situazione registrale anteriore. L’estinzione finale dell’ente, una volta annotata, produce la cancellazione e la pubblicità del completamento della procedura.

    Documenti. Verbale di scioglimento, atto di nomina dei liquidatori, inventario, situazione patrimoniale, piano di riparto, eventuali autorizzazioni governative previste dallo statuto, verbale finale di liquidazione, atto di devoluzione del residuo, provvedimento prefettizio di cancellazione dal registro.

    Quando chiedere una verifica

    Le vicende relative alla pubblicità delle persone giuridiche incidono sulla validità degli atti verso i terzi, sull’accesso ai benefici fiscali per gli enti del Terzo Settore e sulla responsabilità personale degli amministratori. Per analisi puntuali su modifiche statutarie, trasformazioni in ETS, regimi transitori o controversie sull’opponibilità di atti non annotati, è opportuno rivolgersi a un professionista qualificato: il marketplace fiscoinvestimenti.it permette di individuare uno specialista in diritto degli enti non profit e Terzo Settore.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 33 c.c. — registro delle persone giuridiche
    • Art. 34 c.c. — registrazione di atti (abrogato)
    • Art. 32 c.c. — devoluzione dei beni con destinazione
    • Art. 2193 c.c. — pubblicità del registro delle imprese
    • Art. 2643 c.c. — trascrizione immobiliare
    • D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 — regolamento sul riconoscimento delle persone giuridiche (Normattiva)
    • D.M. 11 maggio 2001, n. 395 — tenuta del registro prefettizio delle persone giuridiche
    • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 — Codice del Terzo Settore, in particolare art. 22 (acquisto della personalità giuridica per gli ETS)
    • D.M. 15 settembre 2020 — istituzione e funzionamento del RUNTS

    Domande frequenti

    1. L’art. 34 c.c. è ancora applicabile?
    No. La norma è stata abrogata dall’art. 11 del D.P.R. 361/2000. Le modalità di iscrizione delle persone giuridiche e gli effetti della pubblicità sono oggi integralmente disciplinati dal regolamento del 2000 e, per gli enti del Terzo Settore, dal D.Lgs. 117/2017. Il riferimento all’art. 34 c.c. resta utile solo per ricostruire la disciplina applicabile a fatti anteriori all’entrata in vigore della nuova normativa.

    2. Dove si iscrivono oggi le persone giuridiche?
    Le associazioni riconosciute e le fondazioni si iscrivono al registro delle persone giuridiche tenuto dalla prefettura competente per il luogo della sede legale. Per le associazioni e fondazioni che assumono la qualifica di ente del Terzo Settore, l’iscrizione avviene nel RUNTS tramite piattaforma telematica. I due registri possono coesistere: l’iscrizione prefettizia conferisce la personalità giuridica generale, quella al RUNTS la qualifica di ETS e i benefici fiscali correlati.

    3. Quale efficacia ha l’iscrizione nel registro prefettizio?
    L’iscrizione ha efficacia di pubblicità dichiarativa: rende l’atto opponibile ai terzi, che si presumono averne conoscenza, ma non incide sulla validità dell’atto fra le parti. I fatti non iscritti non sono opponibili ai terzi in buona fede, salvo che l’ente provi la conoscenza effettiva da parte del terzo. Il meccanismo è analogo a quello dell’art. 2193 c.c. per il registro delle imprese.

    4. Cosa succede agli atti compiuti prima dell’iscrizione di una modifica statutaria?
    Restano validi fra le parti ma non sono automaticamente opponibili ai terzi in buona fede. Se la modifica statutaria limita i poteri di un amministratore, e tale limitazione non è ancora annotata, il contratto da questi stipulato vincola l’ente nei confronti del terzo ignaro. L’ente potrà agire in rivalsa contro l’amministratore per i danni, ma non potrà opporre la limitazione al terzo, salvo prova della conoscenza effettiva.

    5. Le controversie su fatti del 1995 a quale disciplina rispondono?
    Per la pubblicità vale la disciplina vigente al momento del fatto, in applicazione del principio tempus regit actum. Le annotazioni effettuate sotto il vecchio regime conservano efficacia; le omissioni non possono essere sanate retroattivamente. Per gli adempimenti successivi al 2000 si applica integralmente il D.P.R. 361/2000, anche se l’ente era già iscritto presso la cancelleria del tribunale al momento dell’abrogazione.

  • Registrazione delle persone giuridiche: esempi pratici sull’art. 33 c.c. (abrogato) e disciplina vigente

    In sintesi

    • L’art. 33 c.c. e stato abrogato dall’art. 11 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: oggi non costituisce piu base normativa per la pubblicita delle persone giuridiche private.
    • La materia e disciplinata dal D.P.R. 361/2000 e dal D.M. 11 maggio 2001, n. 395: il registro delle persone giuridiche e tenuto dalle Prefetture-UTG e, per gli enti di ambito regionale, dalle Regioni.
    • Le iscrizioni e i depositi anteriori al 2001 sono stati trasmigrati d’ufficio dai vecchi registri delle cancellerie dei tribunali ai nuovi registri prefettizi, senza necessita di nuova istanza.
    • Per gli enti del Terzo Settore opera il RUNTS (D.Lgs. 117/2017, D.M. 15 settembre 2020): l’iscrizione vi sostituisce, per le APS e ODV, la precedente iscrizione nei registri prefettizi.
    • La pubblicita legale dell’ente non e una formalita: condiziona opponibilita ai terzi delle modifiche statutarie, limite di responsabilita degli amministratori e accesso a benefici fiscali.
    • Per gli atti immobiliari delle persone giuridiche restano fermi gli obblighi di trascrizione ex art. 2643 c.c., autonomi rispetto all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
    • La ricostruzione di posizioni storiche richiede una doppia consultazione: archivi delle cancellerie dei tribunali per il periodo ante-2001 e registri prefettizi per il periodo successivo.

    Perche un articolo abrogato resta utile

    L’art. 33 c.c. e fuori dal sistema normativo vigente dal 2001. Il legislatore ha ritenuto incompatibile con la semplificazione il dualismo prefettura-tribunale e ha riorganizzato la materia con un atto regolamentare dedicato. Studiare la norma abrogata serve a leggere correttamente atti, statuti e visure formati nel vigore della vecchia disciplina e a ricostruire la catena pubblicitaria di enti che operano da decenni.

    Nella prassi il professionista che esamina la documentazione di una fondazione costituita negli anni Ottanta o di un’associazione con sede mutata piu volte deve sapere come si parlava di pubblicita prima del 2001 e quale sia oggi l’autorita competente. La discontinuita normativa non azzera gli effetti del passato: li trasferisce al nuovo registro per via amministrativa.

    Cosa diceva l’originario art. 33 c.c.

    L’art. 33 c.c. nel testo previgente regolava la tenuta del registro delle persone giuridiche presso le cancellerie dei tribunali. Stabiliva l’obbligo di iscrizione delle persone giuridiche riconosciute, l’annotazione delle modifiche statutarie, dei trasferimenti di sede e di ogni vicenda rilevante per i terzi. Il sistema era decentrato e parzialmente sovrapposto con la pubblicita prefettizia, generando duplicazioni e incertezze sull’autorita competente.

    La ratio era assicurare ai terzi la conoscibilita dell’esistenza dell’ente, della sede, dello statuto, dei rappresentanti. La forma del registro presso la cancelleria rispondeva a un’epoca in cui la pubblicita legale si reggeva sulla materialita degli archivi locali. Con la riforma del 2000 si e scelto un modello accentrato presso le Prefetture, piu coerente con la natura amministrativa del riconoscimento.

    La disciplina vigente: D.P.R. 361/2000 e RUNTS

    Il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 disciplina oggi il riconoscimento e la pubblicita delle persone giuridiche private. Gli artt. 1-7 individuano gli adempimenti: domanda al Prefetto, allegazione di atto costitutivo e statuto, verifica dei requisiti di liceita e patrimonio adeguato, iscrizione nel registro presso la Prefettura-UTG competente. Per gli enti che operano nelle materie attribuite alle Regioni, la competenza e del Presidente della Giunta regionale.

    Il D.M. 11 maggio 2001, n. 395 ha dettato le regole operative sulla tenuta del registro. La pubblicita ha funzione costitutiva del riconoscimento e dichiarativa per le modifiche successive: senza iscrizione l’ente non acquista personalita giuridica; senza annotazione, le modifiche non sono opponibili ai terzi in buona fede.

    Per gli enti del Terzo Settore la riforma del 2017 ha introdotto un canale dedicato: il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituito dal D.Lgs. 117/2017 e reso operativo dal D.M. 15 settembre 2020. Le APS e le ODV gia iscritte nei registri prefettizi sono state trasmigrate al RUNTS; le nuove iscrizioni avvengono direttamente in questo registro telematico, con effetti di pubblicita unificati.

    Caso 1: trasferimento di sede deliberato prima del 2001

    Scenario. Nel 1985 Tizio, presidente dell’associazione “Cultura e Memoria” riconosciuta con sede a Milano, delibera il trasferimento a Torino. L’associazione richiede l’annotazione presso la cancelleria del Tribunale di Milano e la nuova iscrizione nel registro della cancelleria del Tribunale di Torino, secondo la procedura allora vigente dell’art. 33 c.c.

    Come si legge in pratica. Sino al 2001 le formalita erano correttamente svolte presso i tribunali. Dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 361/2000 le posizioni risultanti dai vecchi registri sono state trasmigrate d’ufficio nel registro tenuto dalla Prefettura di Torino, sede effettiva dell’ente alla data di trasmigrazione. L’opponibilita del trasferimento ai terzi e proseguita senza soluzione di continuita.

    Documenti. Verbale assembleare 1985, atto costitutivo e statuto, ricevute di iscrizione presso le cancellerie di Milano e Torino, visura attuale presso la Prefettura, eventuale comunicazione di trasmigrazione ricevuta nei primi anni 2000, copia delle pagine del registro storico se richiesta in copia conforme all’archivio del tribunale.

    Caso 2: fondazione storica trasmigrata d’ufficio nel registro prefettizio

    Scenario. Caio amministra dal 1992 la “Fondazione Beni Storici Roma”, iscritta nel registro tenuto dalla cancelleria del Tribunale di Roma. Nel 2024 deve presentare a una banca la documentazione comprovante l’esistenza e i poteri di rappresentanza ai fini dell’apertura di un nuovo rapporto.

    Come si legge in pratica. La posizione della fondazione e stata trasmigrata d’ufficio nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di Roma. Caio richiede alla Prefettura il certificato aggiornato di vigenza con indicazione di sede, organi e poteri di rappresentanza. Il certificato prefettizio costituisce la pubblicita legale oggi rilevante; gli estratti del vecchio registro mantengono valore di archivio per le vicende ante-2001.

    Documenti. Atto costitutivo, statuto vigente, verbale del consiglio di amministrazione con nomina degli organi attuali, certificato di vigenza della Prefettura, eventuale visura storica della cancelleria del tribunale per documentare la catena delle modifiche statutarie precedenti il 2001, codice fiscale dell’ente.

    Caso 3: ricostruzione storica della catena pubblicitaria

    Scenario. Sempronio, erede di un benefattore, intende verificare la sopravvivenza giuridica e la corretta gestione di un comitato riconosciuto nel 1978. Vuole accertare destinazione dei beni, identita degli amministratori succedutisi e regolarita delle iscrizioni.

    Come si legge in pratica. Sempronio deve compiere una doppia ricerca. Per il periodo 1978-2001 consulta gli archivi storici della cancelleria del Tribunale dove il comitato era stato iscritto, richiedendo copia conforme delle iscrizioni e delle annotazioni. Per il periodo successivo si rivolge alla Prefettura competente, che ha ricevuto in trasmigrazione la posizione. Eventuali devoluzioni di beni richiedono lettura coordinata con l’art. 31 c.c. e con l’art. 32 c.c. sulla destinazione dei beni residui in caso di estinzione.

    Documenti. Atto di nascita del comitato, statuto, libro verbali, fascicolo della cancelleria del tribunale per il periodo ante-2001, certificato prefettizio aggiornato, eventuali atti notarili di trasferimento immobiliare, visura dei registri immobiliari ex art. 2643 c.c. per i beni intestati al comitato, corrispondenza con l’autorita vigilante.

    Caso 4: APS gia riconosciuta che migra al RUNTS

    Scenario. L’associazione di promozione sociale “Solidarieta Insieme”, iscritta dal 2005 nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Bologna e nel registro regionale APS, deve oggi confermare la propria iscrizione al RUNTS per mantenere la qualifica di ETS e l’accesso ai benefici fiscali.

    Come si legge in pratica. La trasmigrazione delle APS al RUNTS e avvenuta in automatico ai sensi della disciplina transitoria del D.Lgs. 117/2017 e del D.M. 15 settembre 2020. L’ente ha dovuto pero verificare la coerenza dei dati trasmigrati, integrare la documentazione mancante e adeguare lo statuto al Codice del Terzo Settore. L’iscrizione nel registro prefettizio resta rilevante per la personalita giuridica acquisita in regime di D.P.R. 361/2000, mentre la qualifica di ETS opera tramite il RUNTS.

    Documenti. Statuto adeguato al D.Lgs. 117/2017, verbale assembleare di adeguamento, certificato prefettizio di personalita giuridica, visura RUNTS aggiornata, eventuale provvedimento dell’ufficio RUNTS in caso di richieste integrative, documentazione contabile per la verifica dei requisiti dimensionali.

    Caso 5: opponibilita ai terzi di una modifica statutaria non iscritta

    Scenario. La fondazione “Mevio” delibera nel marzo 2024 la modifica dello statuto, ampliando i poteri di rappresentanza del segretario generale. Il deposito presso la Prefettura avviene solo a luglio 2024. A maggio Calpurnia, controparte contrattuale, stipula un contratto con il segretario generale facendo affidamento sui poteri risultanti dallo statuto previgente.

    Come si legge in pratica. Fino all’iscrizione della modifica nel registro prefettizio, l’ampliamento dei poteri non e opponibile ai terzi in buona fede. Calpurnia ha legittimamente confidato nelle risultanze pubbliche e il contratto resta valido nei limiti dei poteri risultanti dallo statuto al momento della stipula. L’eventuale eccedenza di poteri impegna il segretario verso la fondazione ma non puo essere opposta alla controparte. Il principio e analogo a quello dell’art. 2384 c.c. per le societa di capitali.

    Documenti. Verbale del consiglio di amministrazione di modifica statutaria, statuto previgente e statuto modificato, ricevuta di deposito alla Prefettura, certificato prefettizio dell’epoca della stipula, contratto sottoscritto da Calpurnia, eventuale corrispondenza che dimostri la buona fede della controparte, libro verbali della fondazione.

    Quando chiedere una verifica

    La materia della pubblicita delle persone giuridiche e tecnicamente unitaria ma stratificata nel tempo: convivono atti ante-2001 negli archivi dei tribunali, registri prefettizi attivi dal 2001 e RUNTS dal 2022 per gli enti del Terzo Settore. Trasferimenti di sede, modifiche statutarie, fusioni e devoluzioni patrimoniali richiedono una mappatura preventiva per evitare contestazioni di inopponibilita ai terzi. Per una verifica caso per caso, e possibile rivolgersi al servizio di consulenza qualificata su fiscoinvestimenti.it.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 14 c.c. – atto costitutivo delle fondazioni.
    • Art. 16 c.c. – atto costitutivo e statuto delle persone giuridiche.
    • Art. 31 c.c. – devoluzione dei beni in caso di estinzione.
    • Art. 32 c.c. – devoluzione dei beni con destinazione.
    • Art. 34 c.c. – registrazione di atti.
    • Art. 2643 c.c. – trascrizione degli atti relativi a beni immobili.
    • D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 – riconoscimento e pubblicita delle persone giuridiche private.
    • D.M. 11 maggio 2001, n. 395 – regole operative sul registro delle persone giuridiche.
    • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore e RUNTS.
    • D.M. 15 settembre 2020 – istituzione operativa del RUNTS.
    • Testo storico dell’art. 33 c.c. e disciplina vigente consultabili su Normattiva.

    Domande frequenti

    L’art. 33 c.c. e ancora applicabile?
    No. La norma e stata abrogata dall’art. 11 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. La materia e oggi regolata dallo stesso D.P.R. 361/2000 e dal D.M. 395/2001, oltre che, per gli enti del Terzo Settore, dal D.Lgs. 117/2017.

    Dove e tenuto oggi il registro delle persone giuridiche?
    Presso le Prefetture-UTG per gli enti che operano in ambito nazionale o ultraregionale e presso le Regioni per gli enti di ambito regionale. Per gli enti del Terzo Settore la pubblicita avviene attraverso il RUNTS.

    Le iscrizioni effettuate prima del 2001 sono ancora valide?
    Si. Le posizioni risultanti dai vecchi registri delle cancellerie dei tribunali sono state trasmigrate d’ufficio nei nuovi registri prefettizi. La continuita pubblicitaria e stata assicurata senza necessita di nuova istanza da parte degli enti.

    Una modifica statutaria non iscritta e opponibile ai terzi?
    No, non ai terzi in buona fede. Fino all’iscrizione presso la Prefettura competente, la modifica produce effetti solo all’interno dell’ente. Chi ha contrattato facendo affidamento sulle risultanze pubbliche e tutelato secondo il principio di affidamento, analogo a quello vigente per le societa di capitali.

    Una APS deve iscriversi al RUNTS o al registro prefettizio?
    Per acquisire o mantenere la qualifica di ETS, l’iscrizione rilevante e quella al RUNTS. Se l’APS aveva gia ottenuto la personalita giuridica con il vecchio sistema ex D.P.R. 361/2000, conserva quella personalita; per i benefici fiscali e civilistici riservati agli ETS rileva l’iscrizione al RUNTS.

  • Art. 135 L. 633/1941

    Art. 135 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.

    Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'art.

    132.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Acquisti immobiliari ed eredita degli enti privati: esempi pratici sull’art. 17 c.c. (abrogato) e disciplina vigente

    In sintesi

    • L’art. 17 c.c. richiedeva, nel testo originario del 1942, l’autorizzazione governativa per gli acquisti di immobili e per l’accettazione di donazioni, eredita e legati da parte delle persone giuridiche private.
    • La L. 15 maggio 1997, n. 127 (c.d. Bassanini-bis) ha abrogato l’art. 17 c.c. nell’ambito della semplificazione amministrativa, eliminando ogni controllo preventivo sull’incremento patrimoniale degli enti.
    • Oggi associazioni riconosciute, fondazioni e comitati possono acquistare immobili e accettare lasciti senza alcuna autorizzazione, salvo i limiti generali di capacita e le regole statutarie interne.
    • Per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS la disciplina speciale e dettata dal D.Lgs. 117/2017: vincolo di destinazione, divieto di distribuzione utili, obblighi di rendicontazione.
    • Per le ONLUS residue e per gli enti non commerciali restano gli obblighi di tenuta delle scritture e i controlli ex art. 13 D.Lgs. 460/1997, fino al pieno transito al Terzo settore.
    • Le accettazioni di eredita degli enti devono comunque essere fatte con beneficio di inventario ex art. 473 c.c., regola sopravvissuta all’abrogazione dell’art. 17.
    • La dismissione del controllo pubblico ha spostato il presidio sulla vigilanza ordinaria (prefettura, RUNTS) e sulla normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007 per le operazioni immobiliari di rilievo.

    Prima degli esempi: cosa diceva l’art. 17 c.c. e perche e stato abrogato

    L’art. 17 c.c., nel testo del 1942, imponeva alle persone giuridiche private di ottenere l’autorizzazione governativa per acquistare immobili, accettare donazioni e accettare eredita o legati. La ratio rifletteva la concezione statalistica del codice: gli enti morali, una volta riconosciuti, non potevano accrescere il proprio patrimonio senza un controllo dell’autorita, che valutava l’opportunita politica e la coerenza con i fini statutari. Il procedimento era farraginoso, generava ritardi e di fatto bloccava molte successioni testamentarie a favore di associazioni e fondazioni.

    La L. 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini-bis), nell’ambito di un vasto programma di semplificazione amministrativa, ha abrogato l’art. 17 c.c. con effetto immediato. Da quel momento gli enti riconosciuti possono compiere acquisti immobiliari e accettare liberalita o successioni senza alcuna autorizzazione preventiva. La tutela del patrimonio dell’ente e affidata agli organi interni e alle regole statutarie; la tutela dei terzi e dell’ordinamento e affidata ai controlli ordinari di legalita e, per gli enti non profit, alle discipline speciali successive (ONLUS, ETS, RUNTS).

    Il regime attuale: capacita piena salvo discipline speciali

    Dopo l’abrogazione, vale il principio della capacita patrimoniale piena delle persone giuridiche private. Associazioni riconosciute, fondazioni e comitati possono comprare, vendere, accettare lasciti, costituire trust e ipoteche con la stessa liberta di una societa commerciale, nei limiti dell’oggetto statutario. Il riconoscimento si ottiene oggi con il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, tramite registrazione prefettizia con controllo di legalita ma senza discrezionalita politica.

    La disciplina speciale piu rilevante e quella del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017). Gli ETS iscritti al RUNTS sono soggetti al vincolo di destinazione del patrimonio ai fini civici, solidaristici o di utilita sociale, al divieto di distribuzione anche indiretta di utili, all’obbligo di rendicontazione e, sopra determinate soglie, alla revisione legale. Per le ONLUS ancora attive nella fase transitoria e per gli enti non commerciali in genere restano gli obblighi dell’art. 13 D.Lgs. 460/1997: scritture contabili separate, rendiconto annuale, divieto di distribuzione di avanzi.

    Il presidio antiriciclaggio sulle operazioni immobiliari degli enti

    L’eliminazione dell’autorizzazione governativa non significa assenza di controlli. Per le operazioni immobiliari di importo rilevante, il presidio e oggi affidato al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (antiriciclaggio). Notai, banche e intermediari finanziari sono soggetti a obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione e segnalazione di operazioni sospette. Per gli enti non profit, particolarmente esposti al rischio di abuso, le linee guida UIF richiedono una valutazione rafforzata della provenienza dei fondi e della coerenza tra operazione e oggetto statutario.

    Sul piano successorio resta in vigore la regola dell’art. 473 c.c.: le persone giuridiche e gli enti non possono accettare eredita se non con beneficio di inventario. Si tratta di una garanzia di separazione patrimoniale che protegge l’ente da debiti ereditari ignoti e che e sopravvissuta all’abrogazione dell’art. 17. La dichiarazione di accettazione beneficiata va resa con atto pubblico e iscritta nel registro delle successioni.

    Caso 1: associazione riconosciuta che acquista un immobile

    Scenario. Tizio e presidente dell’Associazione Alfa, ente riconosciuto iscritto al registro delle persone giuridiche della prefettura di Milano. L’associazione vuole acquistare un capannone da destinare a magazzino per le attivita di solidarieta. Il consiglio direttivo chiede al notaio se serva un’autorizzazione governativa come previsto dal vecchio art. 17 c.c.

    Come si legge in pratica. Nessuna autorizzazione e necessaria. L’art. 17 c.c. e stato abrogato dalla L. 127/1997. Alfa puo procedere all’acquisto purche la delibera del consiglio sia conforme allo statuto e siano rispettati gli adempimenti antiriciclaggio del notaio. Se Alfa e ETS iscritto al RUNTS, l’immobile entra nel patrimonio vincolato ai fini di utilita sociale.

    Documenti. Statuto, visura del registro delle persone giuridiche o del RUNTS, delibera del consiglio, perizia di stima, KYC antiriciclaggio, atto pubblico di compravendita.

    Caso 2: fondazione che accetta un’eredita testamentaria

    Scenario. Caio dispone per testamento che la propria abitazione e un portafoglio titoli siano devoluti alla Fondazione Beta, ente riconosciuto con sede a Torino. Gli eredi legittimi contestano la disposizione sostenendo che, in mancanza dell’autorizzazione di cui all’art. 17 c.c., l’accettazione della fondazione sarebbe inefficace.

    Come si legge in pratica. L’eccezione e infondata. L’art. 17 c.c. e abrogato dal 1997 e non occorre alcuna autorizzazione. Beta puo accettare l’eredita, ma deve farlo con beneficio di inventario ai sensi dell’art. 473 c.c.: e una regola imperativa che protegge il patrimonio dell’ente da passivita ereditarie occulte. L’accettazione si fa con atto pubblico ricevuto da notaio o cancelliere e iscritta nel registro delle successioni. Se la fondazione e ETS, il bene entra nel patrimonio vincolato e non puo essere distratto dai fini istituzionali.

    Documenti. Testamento pubblicato, dichiarazione di accettazione beneficiata, inventario notarile dei beni ereditari, statuto della fondazione, delibera del consiglio di amministrazione, dichiarazione di successione, eventuale denuncia al RUNTS per gli incrementi patrimoniali rilevanti.

    Caso 3: comitato non riconosciuto e donazione immobiliare

    Scenario. Sempronio promuove un comitato per la raccolta fondi a favore di una causa benefica. Una sostenitrice intende donare al comitato un appartamento a Roma. Il comitato non e riconosciuto e non ha personalita giuridica. Il notaio si interroga sul regime applicabile.

    Come si legge in pratica. L’art. 17 c.c. non rileva in nessun caso, essendo abrogato. Il problema, semmai, riguarda la capacita del comitato non riconosciuto: gli artt. 39-42 c.c. attribuiscono ai comitati una soggettivita limitata e una responsabilita personale e solidale degli organizzatori. La donazione immobiliare a comitato non riconosciuto e possibile ma sconsigliabile: meglio costituire una fondazione di scopo o un’associazione riconosciuta che possa intestarsi il bene con piena capacita. In alternativa, la donazione puo essere accettata da un fiduciario con vincolo di destinazione.

    Documenti. Atto costitutivo del comitato, regolamento interno, identita degli organizzatori, eventuale progetto di trasformazione in fondazione, atto di donazione con vincolo di destinazione, KYC antiriciclaggio della donante, dichiarazione dei sostenitori, modulistica per costituzione ETS se prevista.

    Caso 4: ETS che vende un immobile ricevuto in lascito

    Scenario. La Fondazione Gamma, ETS iscritto al RUNTS, ha ricevuto in lascito un immobile a Firenze che non e funzionale alle attivita statutarie. Il consiglio decide di venderlo per finanziare un nuovo progetto sociale. Mevio, donatore storico, contesta l’operazione sostenendo che il bene era vincolato.

    Come si legge in pratica. Anche dopo l’abrogazione dell’art. 17 c.c., il D.Lgs. 117/2017 impone agli ETS il vincolo di destinazione del patrimonio ai fini istituzionali. Il vincolo non significa immobilizzazione: l’ente puo vendere e reinvestire, purche il ricavato sia destinato a finalita statutarie e l’operazione sia coerente con l’oggetto. La delibera deve essere motivata, l’operazione tracciata in bilancio e rendicontata nel bilancio sociale. Gamma deve dimostrare la coerenza tra dismissione e nuovo progetto, conservando documentazione contabile e progettuale.

    Documenti. Atto di lascito originario, delibera consiliare motivata, perizia di stima, atto pubblico di vendita, contabilita separata del provento, progetto sociale beneficiario, bilancio sociale e di esercizio, eventuale comunicazione al RUNTS, relazione del revisore legale se previsto.

    Caso 5: ente straniero che acquista immobile in Italia

    Scenario. Una fondazione di diritto svizzero intende acquistare un immobile a Como per ospitare convegni scientifici. Calpurnia, consulente della fondazione, chiede se servano autorizzazioni come quelle del vecchio art. 17 c.c.

    Come si legge in pratica. L’art. 17 c.c. e abrogato e non si applica neppure agli enti stranieri. La capacita giuridica della fondazione svizzera si valuta secondo la legge del paese di costituzione (art. 25 L. 218/1995). Occorre verificare la reciprocita, gli adempimenti antiriciclaggio rafforzati per enti esteri non profit, la registrazione e le imposte ipocatastali. Se l’ente opera in modo stabile in Italia, va valutata l’apertura di sede secondaria.

    Documenti. Statuto e atto costitutivo tradotti e legalizzati, certificato di esistenza, certificato di residenza fiscale, attestazione di reciprocita, KYC antiriciclaggio rafforzato, eventuale iscrizione della sede secondaria, atto pubblico di compravendita.

    Quando chiedere una verifica

    L’abrogazione dell’art. 17 c.c. ha semplificato la vita di associazioni e fondazioni, ma ha spostato la complessita sul piano della corretta governance interna, della disciplina del Terzo settore e degli obblighi antiriciclaggio. Quando un ente non profit acquista immobili rilevanti, accetta lasciti complessi o opera con elementi di estraneita, conviene mappare con anticipo i vincoli statutari, gli obblighi RUNTS e gli adempimenti notarili e fiscali. Per una verifica caso per caso, e possibile rivolgersi al servizio di consulenza qualificata su fiscoinvestimenti.it.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 14 c.c. – atto costitutivo della fondazione.
    • Art. 16 c.c. – atto costitutivo e statuto delle persone giuridiche.
    • Art. 473 c.c. – accettazione di eredita da parte di enti con beneficio di inventario.
    • L. 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini-bis) – abrogazione dell’art. 17 c.c. e semplificazione amministrativa.
    • D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 – regolamento sulle persone giuridiche private.
    • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore (RUNTS, vincolo di destinazione).
    • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 – disciplina ONLUS ed enti non commerciali (art. 13).
    • D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – antiriciclaggio per operazioni immobiliari e clientela non profit.
    • Testo dell’art. 17 c.c. abrogato consultabile su Normattiva.

    Domande frequenti

    L’art. 17 c.c. e ancora in vigore?
    No. E stato abrogato dalla L. 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini-bis). Le persone giuridiche private possono oggi acquistare immobili e accettare donazioni o eredita senza alcuna autorizzazione governativa.

    Un’associazione riconosciuta deve chiedere autorizzazioni per comprare un immobile?
    No, salvo quanto previsto dal proprio statuto. La capacita patrimoniale e piena. Restano gli adempimenti antiriciclaggio in capo al notaio e, per gli ETS, il vincolo di destinazione del patrimonio ai fini istituzionali.

    Una fondazione puo accettare un’eredita senza beneficio di inventario?
    No. L’art. 473 c.c. impone alle persone giuridiche e agli enti l’accettazione beneficiata. La regola e imperativa e sopravvive all’abrogazione dell’art. 17 c.c.

    Gli enti del Terzo settore hanno vincoli ulteriori sugli acquisti immobiliari?
    Si. Il D.Lgs. 117/2017 impone il vincolo di destinazione del patrimonio, il divieto di distribuzione utili e obblighi di rendicontazione. La vendita di beni ricevuti in lascito e ammessa solo per reinvestimento in finalita istituzionali, con delibera motivata e tracciatura contabile.

    Un comitato non riconosciuto puo ricevere donazioni immobiliari?
    Tecnicamente si, ma con responsabilita personale e solidale degli organizzatori (artt. 39-42 c.c.). E preferibile costituire una fondazione o un’associazione riconosciuta, oppure ricorrere a un fiduciario con vincolo di destinazione, per garantire piena tutela del bene e dei terzi.

    Vedi anche: Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili, Successione legittima, Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, Rinuncia all’eredità, Eredità e casa del convivente e Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni.

  • Riconoscimento di fondazioni e associazioni: esempi pratici sull’art. 12 c.c. (abrogato) e disciplina vigente

    Riconoscimento delle persone giuridiche private: come funziona oggi (e perché l’art. 12 c.c. è storia)

    L’art. 12 del codice civile, nella sua formulazione originaria del 1942, prevedeva che associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato acquistassero la personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato. Quel sistema rifletteva una concezione pubblicistica e autorizzatoria: lo Stato concedeva la personalità come atto di sovranità discrezionale. Dal 15 aprile 2000 la norma è abrogata dall’art. 11 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, attuativo della delega contenuta nella L. 127/1997 (Bassanini-bis). Il riconoscimento avviene oggi mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura competente per territorio (o dal Ministero competente per materia, quando l’ente opera in più regioni). Per gli enti del Terzo settore vale, in parallelo, il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con iscrizione al RUNTS.

    In sintesi

    • L’art. 12 c.c. è abrogato: non si applica più dal 15 aprile 2000.
    • Oggi il riconoscimento è prefettizio, con iscrizione costitutiva nel registro delle persone giuridiche.
    • Termine ordinario: 120 giorni dalla domanda; silenzio non equivale a riconoscimento.
    • Servono atto pubblico notarile, statuto, patrimonio adeguato allo scopo e sede.
    • I decreti presidenziali emessi prima del 2000 restano pienamente validi.
    • Per gli enti del Terzo settore l’iscrizione al RUNTS attribuisce, ove richiesto, la personalità giuridica (art. 22 D.Lgs. 117/2017).

    Caso 1 – La fondazione culturale ante 2000: Tizio e l’attesa del decreto

    Tizio nel 1995 costituisce con atto pubblico notarile una fondazione culturale per la valorizzazione di un archivio storico di famiglia. Dota la fondazione di un patrimonio di 800 milioni di lire in titoli di Stato e di un immobile destinato alla sede. Per ottenere la personalità giuridica deve presentare istanza al Ministero dell’Interno, che istruisce la pratica e la trasmette al Consiglio di Stato per il parere obbligatorio. Solo dopo il parere favorevole il Presidente della Repubblica emette il decreto di riconoscimento. L’iter, fra integrazioni documentali e tempi del parere, dura due anni e mezzo. Durante questo periodo la fondazione esiste come ente di fatto: può ricevere donazioni, ma le stesse restano sospese nell’efficacia traslativa fino al riconoscimento, e il patrimonio non gode dell’autonomia patrimoniale perfetta. Tizio, in qualità di amministratore, risponde personalmente delle obbligazioni assunte prima del decreto. È esattamente il tipo di inefficienza che la riforma del 2000 ha voluto superare: il riconoscimento dipendeva da un atto politico-amministrativo a tempi indefiniti, in netto contrasto con l’esigenza di certezza giuridica degli enti privati.

    Lezione operativa. Il regime dell’art. 12 c.c. originario aveva natura costitutiva: senza decreto, niente personalità. I riconoscimenti effettivamente concessi prima del 15 aprile 2000 conservano oggi piena validità e non vanno rinnovati: la fondazione di Tizio, una volta ottenuto il decreto, è a tutti gli effetti persona giuridica iscritta d’ufficio nel registro prefettizio.

    Caso 2 – L’associazione riconosciuta nel 2024: Caia e la procedura prefettizia

    Caia costituisce nel marzo 2024, con atto pubblico, un’associazione per la tutela del patrimonio rurale di un piccolo comune. Lo statuto prevede uno scopo non lucrativo, organi sociali (assemblea, consiglio direttivo, presidente), regole sul patrimonio e sulle modalità di scioglimento. Il patrimonio iniziale ammonta a 18.000 euro fra liquidità e attrezzature, ritenuto adeguato allo scopo dichiarato. Caia presenta domanda di riconoscimento alla Prefettura competente, allegando atto costitutivo, statuto, elenco soci, relazione sulla situazione patrimoniale e dichiarazione di accettazione delle cariche. La Prefettura verifica:

    • la liceità e possibilità dello scopo;
    • l’adeguatezza del patrimonio rispetto allo scopo;
    • la regolarità dello statuto rispetto agli artt. 14-35 c.c.

    Entro il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 1, comma 5, del D.P.R. 361/2000, la Prefettura dispone l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Da quel momento l’associazione acquista personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta: i creditori sociali possono rivalersi solo sul patrimonio dell’ente, non su quello dei singoli amministratori che abbiano agito in nome e per conto dell’associazione regolarmente costituita. È una differenza enorme rispetto alle associazioni non riconosciute, dove vige la responsabilità personale e solidale di chi agisce ex art. 38 c.c.

    Lezione operativa. Lo schema attuale è dichiarativo-costitutivo a controllo prefettizio: niente parere del Consiglio di Stato, niente decreto presidenziale. Il controllo non è di merito politico, ma di legalità sui requisiti documentali e patrimoniali.

    Caso 3 – La pratica a cavallo della riforma: Sempronio e il regime transitorio

    Sempronio nel 1999 aveva avviato la pratica di riconoscimento di una fondazione benefica per il sostegno scolastico. Aveva trasmesso al Ministero la documentazione e attendeva il parere del Consiglio di Stato. Il 15 aprile 2000 entra in vigore il D.P.R. 361/2000 e la procedura cambia in corsa. L’art. 11 del decreto abroga l’art. 12 c.c.; le pratiche pendenti vengono trasferite alle Prefetture competenti per territorio. Sempronio non deve ripresentare istanza: riceve una comunicazione che invita a integrare la documentazione secondo i nuovi requisiti (in particolare la relazione sull’adeguatezza patrimoniale). Entro novanta giorni dall’integrazione, la Prefettura dispone l’iscrizione nel registro. La fondazione acquista personalità giuridica con efficacia dalla data di iscrizione, non retroattivamente al deposito originario.

    Lezione operativa. Il regime transitorio del D.P.R. 361/2000 ha evitato un vuoto di tutela: nessuna pratica è stata archiviata, ma tutte sono confluite nel nuovo binario prefettizio. Per le fondazioni costituite prima del 2000 e mai riconosciute, l’unica strada residua è oggi la nuova procedura.

    Caso 4 – L’ente del Terzo settore: Mevio fra registro prefettizio e RUNTS

    Mevio costituisce nel 2024 un’associazione di promozione sociale (APS) che intende qualificarsi come ente del Terzo settore. Vuole anche la personalità giuridica per limitare la responsabilità degli amministratori. Si pone la domanda: registro prefettizio (D.P.R. 361/2000) o iscrizione al RUNTS (art. 22 D.Lgs. 117/2017)? La risposta è nella disciplina speciale del Codice del Terzo Settore. L’art. 22 prevede una procedura semplificata per gli ETS che intendono acquisire la personalità giuridica: l’atto costitutivo è ricevuto da notaio, che verifica i requisiti (compreso il patrimonio minimo di 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni) e deposita il tutto presso il RUNTS. L’iscrizione al RUNTS, in questo caso, attribuisce direttamente la personalità giuridica, senza passare dalla Prefettura.

    Mevio sceglie quindi la via del RUNTS: il notaio assevera l’adeguatezza patrimoniale, deposita la documentazione e in trenta giorni l’iscrizione è efficace. L’associazione è contemporaneamente persona giuridica e ETS, con i benefici fiscali del Titolo X del D.Lgs. 117/2017.

    Lezione operativa. Dal 2020-2022, con la piena operatività del RUNTS, esistono due binari paralleli:

    • Enti privati di diritto comune (non ETS): D.P.R. 361/2000, iscrizione prefettizia.
    • Enti del Terzo settore: art. 22 D.Lgs. 117/2017, iscrizione al RUNTS con verifica notarile.

    La scelta dipende da scopo, attività svolta e qualificazione fiscale desiderata. Il vecchio art. 12 c.c. non c’entra più: nemmeno come norma residuale.

    Caso 5 – Il diniego prefettizio: Calpurnia e il patrimonio insufficiente

    Calpurnia presenta nel 2024 domanda di riconoscimento per una fondazione che dovrebbe gestire borse di studio universitarie. Lo statuto prevede l’erogazione annua di 50.000 euro di borse, ma il patrimonio iniziale ammonta a soli 25.000 euro, in larga parte costituiti da un comodato d’uso gratuito su un immobile (quindi non capitale stabile). La Prefettura, in sede istruttoria, contesta l’inadeguatezza del patrimonio rispetto allo scopo: il vincolo di destinazione previsto dall’art. 15 c.c. esige che il patrimonio sia capiente e stabile in modo da garantire la realizzazione duratura dello scopo. Il comodato non integra patrimonio in senso proprio, perché non è disponibilità stabile dell’ente. Calpurnia riceve una richiesta di integrazione: ha trenta giorni per dimostrare un patrimonio adeguato. Può percorrere due strade:

    1. Incrementare la dotazione con un conferimento ulteriore (denaro o titoli di Stato) tale da rendere sostenibile il piano delle borse, ad esempio portando il patrimonio a 600.000-800.000 euro con un rendimento atteso compatibile;
    2. Ridurre lo scopo statutario (es. una borsa biennale anziché quattro annuali) per allinearlo al patrimonio effettivo.

    Senza adeguamento, la Prefettura emette diniego motivato. Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR territorialmente competente entro sessanta giorni. Calpurnia opta per il ridimensionamento dello scopo: presenta nuovo statuto, ottiene parere favorevole e in quaranta giorni la fondazione è iscritta nel registro.

    Lezione operativa. Il controllo prefettizio non è una formalità. La verifica sull’adeguatezza patrimoniale è il cuore della tutela dei terzi e dei beneficiari: una fondazione sottocapitalizzata sarebbe destinata al dissesto. Sotto questo profilo, la riforma del 2000 ha mantenuto il controllo sostanziale che già caratterizzava il regime dell’art. 12 c.c., spostando però il giudizio da un piano politico-discrezionale a un piano tecnico-amministrativo, con tempi certi e ricorribilità piena al giudice amministrativo.

    Quadro di sintesi: ante 2001 vs disciplina vigente

    La tabella mentale per orientarsi:

    • Fonte: art. 12 c.c. (1942-2000) vs D.P.R. 361/2000 e D.Lgs. 117/2017.
    • Organo: Presidente della Repubblica con parere Consiglio di Stato vs Prefettura (o Ministero) / RUNTS via notaio.
    • Atto: decreto presidenziale vs iscrizione nel registro.
    • Tempi: indeterminati (anni) vs 120 giorni (D.P.R. 361) o 30-60 giorni (RUNTS).
    • Natura del controllo: discrezionale-politica vs tecnica-amministrativa di legalità.
    • Tutela: ricorso straordinario al Capo dello Stato vs ricorso al TAR.

    La continuità sostanziale fra i due regimi sta nel controllo su scopo, patrimonio e statuto. La discontinuità sta nei tempi, nella trasparenza e nella sindacabilità piena del provvedimento. La concezione sovrana del riconoscimento ha lasciato il posto a un modello di amministrazione di garanzia, coerente con i principi costituzionali di sussidiarietà (art. 118 Cost.) e di pluralismo associativo (art. 18 Cost.).

    Vedi anche

    Contenuto a scopo informativo e divulgativo. I casi sono ipotetici e i nomi fittizi. Per situazioni concrete è sempre opportuno verificare la disciplina aggiornata e rivolgersi a un esperto qualificato.

  • CCNL Spettacolo: Orario, turni e straordinari

    CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo

    In sintesi

    L’orario nello Spettacolo è di 40h/settimana ma con flessibilità estrema: turni cinematografici di 10-12h sono la norma. Straordinari frequenti con maggiorazioni elevate. Riposo settimanale 24h (spesso domenica) con compensazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANICA · APE (Associazione Produttori Esecutivi) · Confindustria Radio-TV · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    24 settembre 2024 (in vigore dal 1° ottobre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 settembre 2027
    Platea
    ~50.000 (tecnici cinema/TV, maestranze, registi, montatori, scenografi, doppiatori, attori a contratto, personale teatrale)

    Tabella riepilogativa

    Orario, turni e straordinari
    Voce Dettaglio
    Turni 10-12 ore cinema/TV

    Set cinematografici tipici: 12 ore al giorno (es. 7-19 o 11-23). Straordinario frequente per finire …

    Teatro e spettacolo dal vivo

    Teatri: orario serale 18-24 + matinée weekend. Prove pomeridiane settimanali. Compensazione su 4 settimane.

    Maggiorazioni straordinario

    Feriale +30% (più alto vs media settori), notturno +50%, festivo +75%, notturno festivo +100%. Per scene cinematograf…

    Riposo settimanale e tra turni

    Riposo settimanale 24h (spesso domenica) + 11h tra turni. Per produzioni intensive: compensazione settimanale dopo wr…

    Lavoro notturno

    Frequente nei set cinematografici (notti per atmosfera). Indennità €6/h + maggiorazione. Esonero gravidanza/L.104.

    Turni 10-12 ore cinema/TV

    Set cinematografici tipici: 12 ore al giorno (es. 7-19 o 11-23). Straordinario frequente per finire la scena: maggiorazioni elevate.

    Teatro e spettacolo dal vivo

    Teatri: orario serale 18-24 + matinée weekend. Prove pomeridiane settimanali. Compensazione su 4 settimane.

    Maggiorazioni straordinario

    Feriale +30% (più alto vs media settori), notturno +50%, festivo +75%, notturno festivo +100%. Per scene cinematografiche complesse: negoziato a produzione.

    Riposo settimanale e tra turni

    Riposo settimanale 24h (spesso domenica) + 11h tra turni. Per produzioni intensive: compensazione settimanale dopo wrap.

    Lavoro notturno

    Frequente nei set cinematografici (notti per atmosfera). Indennità €6/h + maggiorazione. Esonero gravidanza/L.104.

    Casi pratici

    Tizio – Caso Orario, turni e straordinari 1
    Tizio (livello 5 tecnico) applica orario, turni e straordinari secondo CCNL Spettacolo durante produzione cinematografica.
    Caia – Caso Orario, turni e straordinari 2
    Caia (livello 4 microfonista) gestisce orario, turni e straordinari in contratto OTD 6 settimane.
    Sempronio – Caso Orario, turni e straordinari 3
    Sempronio (Quadro direttore produzione) supervisiona aspetti contrattuali orario, turni e straordinari.

    Domande frequenti

    Q1 Orario, turni e straordinari?
    Risposta sintetica su orario, turni e straordinari in CCNL Spettacolo.
    Q1 Orario, turni e straordinari?
    Risposta sintetica su orario, turni e straordinari in CCNL Spettacolo.
    Q1 Orario, turni e straordinari?
    Risposta sintetica su orario, turni e straordinari in CCNL Spettacolo.
    Q1 Orario, turni e straordinari?
    Risposta sintetica su orario, turni e straordinari in CCNL Spettacolo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive giornaliere e mensili, Preavviso e cessazione, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Capacità del minore in materia di lavoro: esempi pratici sull’art. 3 c.c. (abrogato) e disciplina vigente

    Informazione giuridica di carattere generale. I casi qui esposti sono ricostruzioni didattiche utili a illustrare il passaggio dal regime previgente alla disciplina vigente in materia di lavoro minorile. Per situazioni concrete è opportuno rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro o a un professionista abilitato.

    In sintesi

    • L’art. 3 del Codice Civile nella formulazione originaria del 1942 disciplinava la capacità del minore in materia di lavoro ed è oggi abrogato.
    • L’abrogazione operativa segue la riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975) e l’innalzamento della maggiore età a 18 anni (L. 39/1975), che ha riscritto la cornice dei rapporti tra capacità di agire e capacità lavorativa.
    • Oggi la materia si regge su tre pilastri: art. 2 c.c. sulla maggiore età, L. 977/1967 sul lavoro minorile e L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
    • L’età minima di ammissione al lavoro è fissata a 16 anni, previo assolvimento dell’obbligo di istruzione decennale.
    • Il minore che ha compiuto 16 anni ha capacità di stipulare il contratto di lavoro e di esercitare i diritti che ne derivano (art. 2 c.c., comma 2).
    • I genitori esercenti la responsabilità genitoriale conservano poteri di tutela e di controllo, ma non possono opporsi al lavoro lecito del figlio sedicenne.

    Prima degli esempi: perché l’art. 3 c.c. non si applica più

    Il Codice Civile del 1942 conteneva, accanto alla disciplina della capacità giuridica e della capacità di agire, un articolo dedicato in modo specifico al lavoro del minore. La norma stabiliva un’età ridotta per la stipulazione di alcuni contratti di lavoro rispetto alla maggiore età, all’epoca fissata a 21 anni, e collegava a quella capacità l’esercizio dei diritti sindacali nascenti dal rapporto.

    L’impianto è stato superato in due passaggi ravvicinati. Prima la L. 977/1967 ha riorganizzato la tutela del lavoro dei minori, fissando un’età minima di ammissione e introducendo limiti orari, divieti per lavorazioni pericolose e visite mediche obbligatorie. Poi la L. 39/1975 ha abbassato la maggiore età a 18 anni: una volta allineate maggiore età e piena capacità di agire, la previsione dedicata dell’art. 3 c.c. è divenuta inutile e ridondante, perché la capacità lavorativa del sedicenne è oggi fondata direttamente sull’art. 2, comma 2, c.c.

    Il risultato pratico è che, dal punto di vista del diritto privato, non occorre più cercare nell’art. 3 c.c. la legittimazione del minore a lavorare: occorre leggere insieme l’art. 2 c.c. e la legge speciale sul lavoro minorile.

    Il quadro vigente: età, contratto, tutele

    La cornice attuale può essere riassunta in alcuni punti fissi. L’età minima di ammissione al lavoro coincide con il termine del percorso scolastico obbligatorio e non può comunque essere inferiore a 16 anni. Il contratto di lavoro è stipulato direttamente dal minore che abbia compiuto i 16 anni, senza necessità di rappresentanza dei genitori, e produce immediatamente gli effetti tipici (retribuzione, contribuzione previdenziale, ferie, malattia).

    Il minore conserva tuttavia uno statuto protettivo rinforzato: la L. 977/1967, come modificata dal D.Lgs. 345/1999, prevede orari ridotti, riposi obbligatori, divieti di lavoro notturno salvo eccezioni, sorveglianza sanitaria periodica e un elenco tassativo di lavorazioni vietate (esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici determinati). Lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) si applica integralmente al minore lavoratore, comprese le tutele contro il licenziamento illegittimo e il diritto di riunione e attività sindacale.

    I genitori esercitano poteri di vigilanza e possono intervenire in giudizio per la tutela dei diritti del figlio, ma non possono in alcun caso disporre della retribuzione né recedere unilateralmente dal contratto stipulato dal minore.

    Caso 1 – Il regime ante-1975: contratto del minore ventenne

    Scenario. Nel 1968 Tizio, ventenne, viene assunto come operaio in una officina meccanica. All’epoca la maggiore età è 21 anni: la capacità di agire piena non gli è ancora riconosciuta. È l’art. 3 c.c. allora vigente, letto con la disciplina della capacità di agire, a consentirgli di sottoscrivere personalmente il contratto e di percepire la retribuzione.

    Come si legge oggi. Quella situazione, riproposta nel 2026, non richiederebbe alcun appoggio all’art. 3 c.c. Il ventenne è pienamente maggiorenne dal 1975 e contrae da sé, senza distinzioni rispetto a qualsiasi altro lavoratore adulto. La ricostruzione storica resta utile soltanto per leggere correttamente contratti, buste paga e contenziosi precedenti al 1975.

    Documenti. Copia del contratto originario; libretto di lavoro dell’epoca, se reperibile; estratto contributivo INPS per ricostruire la posizione assicurativa.

    Caso 2 – Apprendistato del sedicenne dopo l’obbligo scolastico

    Scenario. Calpurnia, 16 anni compiuti, conclude il primo biennio della scuola superiore e firma un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale presso una pasticceria. Il padre, contrario alla scelta, vorrebbe revocare l’assunzione.

    Come si legge in pratica. Calpurnia ha capacità di stipulare il contratto in forza dell’art. 2, comma 2, c.c. e della L. 977/1967: l’obbligo scolastico decennale è stato assolto, l’età minima è raggiunta. Il dissenso paterno è giuridicamente irrilevante rispetto alla validità del contratto: il genitore può esercitare il proprio ruolo educativo, non sostituirsi al figlio nelle scelte lavorative lecite. L’apprendistato è regolato dal D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47, con specifico riferimento al tipo destinato ai minori.

    Documenti. Contratto di apprendistato sottoscritto dalla minore; piano formativo individuale; certificato di assolvimento dell’obbligo di istruzione; visita medica preventiva ex art. 8 L. 977/1967.

    Caso 3 – Lavoro saltuario del quindicenne: il limite resta

    Scenario. Mevio, 15 anni e 8 mesi, viene contattato per lavorare due fine settimana in un mercatino artigianale, retribuzione a giornata. Il datore di lavoro chiede ai genitori di firmare un’autorizzazione.

    Come si legge in pratica. L’autorizzazione genitoriale non sana la mancanza dell’età minima. Mevio non ha compiuto 16 anni: l’assunzione, salvo le eccezioni tassative per attività artistiche, culturali, sportive o pubblicitarie autorizzate dall’Ispettorato del Lavoro (art. 4, comma 2, L. 977/1967), è vietata. Un contratto stipulato in violazione del divieto è nullo per contrarietà a norma imperativa, ferma restando la tutela retributiva e contributiva per il periodo di fatto lavorato.

    Documenti. Carta d’identità del minore; eventuale richiesta di autorizzazione ex art. 4 L. 977/1967, se la prestazione rientra nelle eccezioni; comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego.

    Caso 4 – Disposizione della retribuzione e ruolo dei genitori

    Scenario. Sempronia, 17 anni, lavora come commessa a tempo parziale. La madre pretende che lo stipendio sia accreditato sul proprio conto corrente, sostenendo di amministrare i beni della figlia minore.

    Come si legge in pratica. Il principio di base è che il minore lavoratore ha la disponibilità diretta della retribuzione percepita per la propria attività: lo Statuto dei Lavoratori e la giurisprudenza consolidata escludono che i genitori possano appropriarsi delle somme. Il potere di amministrazione dei beni del minore previsto dagli artt. 320 e seguenti c.c. non si estende ai redditi da lavoro percepiti dal figlio capace di lavorare, salvo concorso alle spese familiari secondo equità.

    Documenti. Buste paga intestate al minore; estratto conto del rapporto bancario o postale aperto a nome della stessa; eventuale ricorso al Giudice Tutelare per conflitti gravi sul punto.

    Caso 5 – Licenziamento illegittimo del minore: tutele piene

    Scenario. Caio, 17 anni, dopo aver lamentato per iscritto il mancato pagamento di alcuni straordinari, riceve un licenziamento orale. Il datore di lavoro sostiene che, essendo minorenne, non avrebbe pieni diritti sindacali.

    Come si legge in pratica. La capacità di lavoro acquisita ai 16 anni comporta la titolarità integrale dei diritti del lavoratore subordinato. Il licenziamento orale è inefficace ex art. 2 L. 604/1966; la ritorsione per legittima rivendicazione retributiva ricade nella nullità per motivo illecito (art. 1345 c.c.). Lo Statuto dei Lavoratori si applica senza riduzioni: Caio può attivare la procedura di impugnazione entro 60 giorni e chiedere la reintegrazione o l’indennità nei limiti dell’art. 18 L. 300/1970 o del D.Lgs. 23/2015, a seconda del regime applicabile.

    Documenti. Copia della contestazione scritta degli straordinari; testimoni del licenziamento orale; impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni; ricorso al giudice del lavoro.

    Quando chiedere una verifica

    È opportuno un controllo qualificato della situazione quando: si discute di un contratto di lavoro stipulato prima del 1975 con riflessi pensionistici o successori; un’azienda intende assumere un minore di 16 anni nelle eccezioni tassative previste dalla legge; si verificano contrasti tra minore lavoratore e genitori sull’esercizio dei diritti contrattuali; il datore di lavoro nega tutele facendo leva sulla minore età; si valuta un apprendistato per la qualifica professionale e si vuole verificare la corretta applicazione della disciplina speciale.

    Il riferimento operativo è di norma l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che vigila sull’applicazione della L. 977/1967 e rilascia le autorizzazioni per le eccezioni all’età minima.

    Norme e fonti collegate

    Codice Civile

    • Art. 1 c.c. – capacità giuridica dalla nascita.
    • Art. 2 c.c. – maggiore età a 18 anni; capacità di stipulare contratti di lavoro al raggiungimento dell’età richiesta dalle leggi speciali.
    • Art. 3 c.c. – abrogato.
    • Artt. 320-323 c.c. – amministrazione dei beni del minore.

    Leggi speciali sul lavoro

    • L. 977/1967, come modificata dal D.Lgs. 345/1999 – tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
    • L. 300/1970 – Statuto dei Lavoratori.
    • L. 604/1966 – licenziamenti individuali e forma scritta.
    • D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47 – apprendistato.
    • D.Lgs. 23/2015 – tutele crescenti.

    Fonti costituzionali e norma di sistema

    • Artt. 4, 35, 37 Costituzione – diritto al lavoro, tutela del lavoro minorile.
    • L. 39/1975 – abbassamento della maggiore età a 18 anni.
    • L. 151/1975 – riforma del diritto di famiglia.

    Domande frequenti

    L’art. 3 c.c. è ancora in vigore?
    No. La disposizione originaria del 1942 sulla capacità in materia di lavoro è abrogata. La materia è oggi regolata dall’art. 2 c.c. unito alla legge speciale sul lavoro minorile.

    A che età si può firmare un contratto di lavoro?
    Il limite generale è 16 anni, dopo l’assolvimento dell’obbligo di istruzione decennale. Sotto questa soglia il contratto è ammesso solo nelle eccezioni tassative previste dall’art. 4 L. 977/1967.

    I genitori devono firmare il contratto del figlio sedicenne?
    No. Il sedicenne firma in proprio e diventa titolare diretto dei diritti e degli obblighi. Ai genitori restano poteri di vigilanza educativa, non di sostituzione contrattuale.

    Il minore che lavora può iscriversi a un sindacato e scioperare?
    Sì. Lo Statuto dei Lavoratori si applica senza riduzioni: libertà di organizzazione, diritto di riunione e diritto di sciopero sono pieni dal momento in cui sorge il rapporto di lavoro.

    Cosa succede a un contratto stipulato con un minore di 16 anni?
    È nullo per contrarietà a norma imperativa. Restano tuttavia dovuti la retribuzione per le prestazioni rese e i contributi previdenziali per il periodo lavorato, secondo i principi di tutela del lavoro effettivo.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.