Autore: Andrea Marton

  • Art. 7 L. 241/1990 – Comunicazione di avvio del procedimento

    1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
    2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
  • Art. 37 L. 300/1970 – Applicazione ai dipendenti da enti pubblici

    Articolo abrogato / non più applicabile

    Stato: Riformulato dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. Pubblico Impiego) artt. 2-3

    Inquadramento: L’estensione dello Statuto ai dipendenti pubblici è oggi disciplinata dal T.U.P.I. (D.Lgs. 165/2001). Per il personale contrattualizzato si applicano le disposizioni del decreto e dei contratti collettivi di comparto; per il personale in regime di diritto pubblico (art. 3 T.U.P.I.) valgono le norme di settore.

    Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 37; D.Lgs. 165/2001 artt. 2-3.

  • Art. 22 D.Lgs. 79/2011 – Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta turistica e del sistema Italia

    Art. 22 D.Lgs. 79/2011 – Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta turistica e del sistema Italia

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell’offerta per promuovere circuiti virtuosi, in grado di collegare tutta l’Italia e di contribuire strategicamente a creare un’offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali, sono realizzati i circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta e dell’immagine turistica dell’Italia, corrispondenti ai contesti turistici omogenei o rappresentanti realtà analoghe e costituenti eccellenze italiane, nonché veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale.

    2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventù e per le politiche europee, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto della capacità ricettiva dei luoghi interessati e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Essi sono individuati come segue: a) turismo della montagna; b) turismo del mare; c) turismo dei laghi e dei fiumi; d) turismo della cultura; e) turismo religioso; f) turismo della natura e faunistico; g) turismo dell’enogastronomia; h) turismo termale e del benessere; i) turismo dello sport e del golf; l) turismo congressuale; m) turismo giovanile; n) turismo del made in Italy e della relativa attività industriale ed artigianale; o) turismo delle arti e dello spettacolo.

    3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato promuove i circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed internazionale, anche con la partecipazione degli enti locali, delle regioni, delle associazioni di categoria e dei soggetti pubblici e privati interessati che concorrono alla formazione dell’offerta. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Gomma Plastica: welfare contrattuale, Fondo Gomma Plastica e assistenza sanitaria

    CCNL Gomma Plastica

    In sintesi

    Il CCNL Gomma Plastica istituisce un sistema di welfare bipartito: il Fondo Pensione Gomma Plastica per la previdenza complementare e il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di settore. I contributi sono versati da datore e lavoratore congiuntamente. L’adesione al fondo di previdenza dà diritto al contributo datoriale aggiuntivo e alla portabilità del TFR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federazione Gomma Plastica (Assogomma, Unionplast / Confindustria) · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022-2024 (in vigore; trattative 2025 avviate)
    Vigenza
    In attesa di rinnovo (scaduto dicembre 2024; protocollo di ultrattività applicato)
    Platea
    ~150.000

    Tabella riepilogativa

    Contribuzione al Fondo Pensione Gomma Plastica (indicativa)
    Soggetto Aliquota sul minimo tabellare Note
    Datore di lavoro ~1,50% della retribuzione utile Obbligatorio per chi aderisce
    Lavoratore ~1,00% della retribuzione utile Volontario (ma conveniente)
    TFR versato al Fondo Quota annua TFR completa In alternativa al TFR in azienda
    Contributo datore su TFR aggiuntivo +0,50% (nelle aziende che lo prevedono) Da accordo aziendale

    Aliquote indicative; le percentuali esatte sono fissate dal CCNL vigente e dagli accordi aziendali. La contribuzione al Fondo Pensione è fiscalmente deducibile dal reddito del lavoratore fino a 5.164,57 € annui.

    Il Fondo Pensione Gomma Plastica

    Il Fondo Pensione Gomma Plastica è il fondo pensione complementare negoziale di settore, istituito dalle parti firmatarie del CCNL. È un fondo a contribuzione definita, autorizzato e vigilato dalla COVIP. I lavoratori che aderiscono al fondo versano la propria quota contributiva, il datore versa il contributo patronale obbligatorio e il TFR maturando (se destinato al fondo).

    Il fondo offre linee di investimento con diverso profilo di rischio-rendimento (garantita, bilanciata, azionaria). I rendimenti storici dei fondi pensione negoziali di settore industriale sono generalmente superiori alla rivalutazione del TFR tenuto in azienda nel lungo periodo.

    Assistenza sanitaria integrativa

    Il CCNL Gomma Plastica prevede l’adesione obbligatoria dei lavoratori (operai e impiegati) al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di settore. Il fondo copre prestazioni sanitarie non coperte interamente dal SSN o con tempi di attesa lunghi:

    • Visite specialistiche e diagnostica;
    • Interventi chirurgici (ricoveri ordinari e day hospital);
    • Cure odontoiatriche (secondo il piano sanitario);
    • Fisioterapia e riabilitazione (utile per infortuni da movimentazione manuale carichi o posture incongrue);
    • Assistenza protesica e acquisto occhiali da vista (secondo massimali).

    Il contributo è versato congiuntamente da datore e lavoratore. L’iscrizione avviene automaticamente all’assunzione; il lavoratore deve registrarsi al portale del fondo per attivare la tessera sanitaria.

    Welfare aziendale di secondo livello

    Le aziende di medie e grandi dimensioni del settore (in particolare i gruppi multinazionali della gomma tecnica e dei pneumatici) hanno sviluppato piani di welfare aziendale integrativo attraverso accordi di secondo livello. I contenuti tipici includono:

    • Buoni pasto o mensa aziendale;
    • Contributi per asili nido o rimborso spese scolastiche;
    • Polizze assicurative long-term care o vita;
    • Piattaforme di flexible benefit con conversione del Premio di Risultato in welfare detassato.

    La conversione del PDR in welfare è fiscalmente agevolata: i benefit in natura non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente entro i limiti di legge (art. 51 TUIR), con un vantaggio netto per il lavoratore rispetto alla percezione monetaria.

    Portabilità e riscatto anticipato del Fondo Pensione

    In caso di cambio di azienda, la posizione individuale nel Fondo Gomma Plastica può essere:

    • Trasferita a un altro fondo pensione (negoziale del nuovo settore o aperto);
    • Mantenuta nel Fondo Gomma Plastica come posizione quiescente senza contribuzione attiva;
    • Riscattata solo in casi di disoccupazione prolungata (oltre 12 mesi) o invalidità permanente: riscatto parziale (50%) o totale.

    Il riscatto è soggetto a tassazione separata con aliquota del 15% (scalabile fino al 9%). L’anticipazione della posizione è ammessa per acquisto prima casa (fino al 75%) dopo 8 anni di iscrizione al fondo.

    Casi pratici

    Tizio – Adesione al Fondo Pensione e contributo datoriale
    Tizio (OQ1, 1.720 € mensili) aderisce al Fondo Gomma Plastica. Contribuisce con l’1% = 17,20 €/mese. Il datore versa l’1,5% = 25,80 €/mese + il TFR mensile (~132 €). In 20 anni, ipotizzando un rendimento medio del 3% annuo, la posizione di Tizio potrebbe superare i 45.000 € lordi, rispetto ai ~32.000 € del TFR lasciato in azienda (con rivalutazione media del 2%).
    Caia – Assistenza sanitaria e visita specialistica
    Caia ha bisogno di una visita cardiologica specialistica con ecocardiogramma. Sul SSN i tempi di attesa sono di 8 mesi. Tramite il Fondo Sanitario di settore prenota in regime convenzionato: la visita è erogata entro 10 giorni con rimborso del 90% del costo (entro il massimale previsto). Caia paga solo il 10% residuo.
    Sempronio – Conversione PDR in welfare
    Sempronio riceve un PDR aziendale di 1.200 € lordi. Sceglie di convertirlo interamente in welfare (buoni spesa + contributo asilo nido). I benefit non sono tassati come reddito di lavoro dipendente (entro i limiti art. 51 TUIR): Sempronio non paga IRPEF né contributi su questi 1.200 €. Risparmio fiscale stimato: ~350 € netti rispetto alla percezione monetaria.

    Domande frequenti

    Il Fondo Pensione Gomma Plastica è obbligatorio?
    L’adesione è volontaria, ma fortemente conveniente: solo aderendo il lavoratore ottiene il contributo datoriale aggiuntivo (1,5% della retribuzione). Chi non aderisce lascia il TFR in azienda e rinuncia al contributo patronale.
    Cos'è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di settore?
    Un fondo bilaterale che eroga prestazioni sanitarie integrative al SSN (visite specialistiche, ricoveri, odontoiatria, fisioterapia) per i lavoratori del settore gomma-plastica. L’iscrizione è obbligatoria per i lavoratori in forza alle aziende che applicano il CCNL.
    Posso portare la mia posizione nel Fondo Pensione se cambio settore?
    Sì. La posizione può essere trasferita a qualsiasi altro fondo pensione (negoziale o aperto) autorizzato COVIP. La portabilità è un diritto del lavoratore esercitabile in qualsiasi momento.
    Il PDR può essere convertito in welfare?
    Sì, se previsto dall’accordo aziendale. I benefit di welfare (buoni pasto, rimborso spese scolastiche, polizze vita ecc.) sono esenti da tassazione IRPEF e contributi entro i limiti dell’art. 51 TUIR.
    Cosa succede alla mia posizione nel Fondo Pensione se vengo licenziato?
    La posizione rimane nel fondo come quiescente. Se la disoccupazione si prolunga oltre 12 mesi, è possibile il riscatto parziale (50%) o totale, con tassazione al 15%. Altrimenti il montante resta investito fino alla pensione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gomma Plastica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE: ferie, permessi e ROL

    CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL ANASTE per RSA e case di riposo

    Il CCNL ANASTE riconosce al personale delle strutture residenziali 26 giorni lavorativi di ferie annue, permessi retribuiti per eventi familiari e ROL da ex festività. In un settore con copertura h24 e turni avvicendati, la gestione delle assenze è centrale per lavoratori e datori di lavoro.

    In sintesi

    Il CCNL ANASTE riconosce 26 giorni lavorativi di ferie annue, 4 giorni di ROL (permessi ex festività abolite) e permessi retribuiti per eventi familiari (matrimonio, lutto). Le ferie devono essere godute entro l’anno o entro il primo semestre dell’anno successivo; il datore non può sostituirle con indennità salvo la risoluzione del rapporto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Ultimo rinnovo
    23 luglio 2025 (verbale di accordo)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025
    Ambito
    Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie-assistenziali aderenti ad ANASTE

    Tabella riepilogativa: ferie, ROL e permessi

    Riepilogo ferie, permessi e ROL — CCNL ANASTE
    Istituto Durata / Quantità Note
    Ferie annue 26 giorni lavorativi Con anzianità ≥ 1 anno; per dodicesimi nel primo anno
    ROL (ex festività abolite) 4 giorni all’anno Da fruire entro l’anno di maturazione
    Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario Anche per unioni civili (l. 76/2016)
    Permesso per lutto 3 giorni per evento Coniuge, convivente, figli, genitori, suoceri, fratelli
    Permesso per visita medica Tempo necessario Retribuito, con presentazione attestazione medica
    Permesso per diritto allo studio 150 ore per triennio Retribuite al 50%, per corsi riconosciuti
    Permessi per disabilità (l. 104/1992) 3 giorni/mese Di legge, non migliorati in via autonoma dal CCNL

    Le ferie sono conteggiate in giorni lavorativi: la domenica e le festività nazionali non si computano. Il ROL viene maturato per dodicesimi nel corso dell’anno solare.

    Le ferie: maturazione, pianificazione e monetizzazione

    Il diritto alle ferie è inderogabile. L’art. 36 della Costituzione e l’art. 2109 c.c. riconoscono al lavoratore il diritto a un periodo annuale di ferie retribuito. Il d.lgs. 66/2003 stabilisce il minimo legale di 4 settimane; il CCNL ANASTE è più favorevole con 26 giorni lavorativi.

    Regole di maturazione:

    • Il diritto matura per ogni mese di servizio (o frazione superiore a 15 giorni), in ragione di circa 2,17 giorni lavorativi al mese;
    • Nel primo anno di servizio si maturano ferie proporzionalmente ai mesi lavorati;
    • I periodi di assenza retribuita (malattia, maternità, infortunio, permessi retribuiti) si computano ai fini della maturazione delle ferie;
    • Le assenze non retribuite non fanno maturare ferie per i giorni di assenza.

    Monetizzazione delle ferie: il CCNL ANASTE, in linea con il d.lgs. 66/2003, vieta la sostituzione delle ferie con indennità economica durante il rapporto di lavoro. L’unica eccezione è alla cessazione del rapporto, quando le ferie non godute vengono liquidate come indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione giornaliera (minimo tabellare diviso 26).

    Pianificazione delle ferie nelle RSA: il piano ferie

    Le strutture residenziali per anziani non possono sospendere il servizio: non è possibile, a differenza di altri settori, chiudere l’attività per un periodo estivo. Questo rende la pianificazione del piano ferie un adempimento organizzativo particolarmente rilevante.

    Il CCNL ANASTE stabilisce che:

    • Il datore di lavoro predispone un piano ferie annuale, di norma entro il mese di marzo, sentiti i lavoratori o la rappresentanza sindacale;
    • Il periodo di ferie viene concordato tenendo conto delle esigenze della struttura e delle preferenze dei lavoratori, dando priorità a chi ha esigenze familiari documentate (figli in età scolare, coniuge lavoratore);
    • Almeno due settimane consecutive di ferie (10 giorni lavorativi) devono poter essere fruite nel periodo estivo (giugno-settembre) su richiesta del lavoratore;
    • Le ferie devono essere godute nell’anno di maturazione o, al più tardi, entro il primo semestre dell’anno successivo. Oltre tale termine, il datore risponde dell’omessa fruizione anche in assenza di richiesta del lavoratore (orientamento Cassazione confermato dalla giurisprudenza comunitaria).

    I permessi ROL: cosa sono e come si fruiscono

    I permessi ROL (acronimo di Riduzione Orario di Lavoro) derivano dalla legge n. 54/1977 che ha abolito alcune festività religiose e civili, convertendole in permessi retribuiti. Il CCNL ANASTE riconosce 4 giornate di permesso all’anno a titolo di ex festività (coincidenti con le festività abolite: Sant’Ambrogio, Santi Pietro e Paolo, San Giuseppe e la festività del Santo Patrono locale, ove applicabile).

    Caratteristiche del ROL:

    • Matura per dodicesimi in ragione di circa 8 ore ogni tre mesi (nel caso di 38 ore settimanali su cinque giorni);
    • Deve essere fruito entro l’anno di maturazione, salvo accordo aziendale che ne autorizzi il riporto all’anno successivo;
    • La fruizione è individuale e deve essere concordata con il responsabile, compatibilmente con le esigenze del turno;
    • Il mancato godimento entro i termini non dà diritto a monetizzazione durante il rapporto.

    I permessi retribuiti per eventi familiari

    Il CCNL ANASTE riconosce permessi retribuiti per i seguenti eventi:

    • Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario, retribuiti al 100%, da fruire a partire dalla data del matrimonio o dell’unione civile. Non è frazionabile;
    • Lutto: 3 giorni di permesso retribuito per decesso del coniuge o convivente, dei figli, dei genitori, dei suoceri, dei fratelli e delle sorelle. I 3 giorni decorrono dal giorno del decesso o, se coincidenti con un giorno non lavorativo, dal primo giorno lavorativo successivo;
    • Visita medica: il tempo strettamente necessario per visite ed esami medici non eseguibili al di fuori dell’orario di lavoro, con presentazione dell’attestazione del medico o della struttura sanitaria.

    Il diritto allo studio e la formazione professionale

    Il CCNL ANASTE riconosce al lavoratore che frequenta corsi di studio regolarmente riconosciuti (scuole secondarie, corsi di laurea, corsi di formazione professionale per OSS o per la figura di infermiere) il diritto a fruire di 150 ore triennali di permesso per motivi di studio. Le ore sono retribuite al 50% della retribuzione ordinaria. La richiesta deve essere presentata con congruo anticipo e documentata con l’iscrizione al corso; il diritto è contingentato a un numero massimo di lavoratori fruitori contemporaneamente (di norma il 3% del personale in forza per struttura).

    Casi pratici

    Tizio — OSS, ferie non godute per mancanza di sostituti
    Tizio ha maturato 26 giorni di ferie nel 2025, ma il direttore della RSA ha sistematicamente rimandato la fruizione per carenza di personale sostitutivo. A dicembre 2025 risulta aver goduto solo 12 giorni. Il datore non può sostituire i 14 giorni rimanenti con un’indennità economica durante il rapporto. È tenuto a riprogrammare le ferie entro il primo semestre 2026. Il mancato godimento per causa imputabile al datore espone quest’ultimo a responsabilità anche in assenza di formale richiesta scritta da parte del lavoratore (cfr. Cass., orientamento consolidato post-2009).
    Caia — Infermiera, malattia durante le ferie
    Caia è in ferie dal 1° al 15 agosto 2026. Il 5 agosto si ammala e ottiene un certificato medico. Comunica immediatamente la malattia al datore. I giorni dal 5 al 12 agosto (8 giorni di malattia certificata) non vengono contati come ferie: sono giorni di assenza per malattia, trattati secondo le regole del comporto. Caia ha diritto a riprogrammare gli 8 giorni di ferie non goduti entro il primo semestre 2027.
    Sempronio — Part-time, calcolo delle ferie per dodicesimi
    Sempronio è assunto a tempo parziale orizzontale il 1° aprile 2026 (inizio anno parziale). Al 31 dicembre 2026 ha maturato 9 mesi di servizio. Le ferie spettanti sono 26 × 9/12 = 19,5 giorni, arrotondati a 20 giorni (l’arrotondamento alla unità superiore è prassi favorevole al lavoratore). Poiché è part-time orizzontale, i 20 giorni lavorativi si calcolano in base ai giorni di lavoro settimanali previsti dal contratto individuale.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL ANASTE?
    Il CCNL ANASTE riconosce 26 giorni lavorativi di ferie annue per i lavoratori con almeno un anno di servizio. Nel primo anno il diritto matura per dodicesimi (circa 2,17 giorni al mese). I giorni festivi e le domeniche non si computano.
    I giorni di ferie nel CCNL ANASTE si contano in giorni lavorativi o di calendario?
    In giorni lavorativi. La domenica e le festività nazionali non si computano nel conteggio delle ferie scalate. Se le ferie cadono in un periodo che include una festività, quel giorno non è detratto dal conteggio.
    Cosa sono i permessi ROL nel CCNL ANASTE?
    I permessi ROL corrispondono a 4 giorni annui retribuiti derivanti dalla soppressione di alcune festività nazionali (legge n. 54/1977). Devono essere fruiti entro l’anno di maturazione, su accordo con il responsabile, compatibilmente con le esigenze del turno.
    Quanti giorni di permesso retribuito spettano per il matrimonio?
    Il CCNL ANASTE riconosce 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito. Il diritto spetta anche per le unioni civili (l. 76/2016). Decorre dalla data del matrimonio o dell’unione civile.
    La malattia durante le ferie sospende il computo?
    Sì. La malattia sopravvenuta durante le ferie ne sospende il decorso. Il lavoratore deve comunicare immediatamente la malattia e produrre il certificato medico. I giorni di malattia non si computano come ferie e vengono riprogrammati.
    Il datore può imporre quando fruire le ferie nel CCNL ANASTE?
    Il datore ha il potere di stabilire il periodo feriale tenendo conto delle esigenze della struttura e degli interessi del lavoratore. Non può però negare sistematicamente le ferie né ridurle al di sotto del minimo legale di 4 settimane. Almeno due settimane consecutive devono poter essere fruite nel periodo estivo su richiesta.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi 2025 e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE (vigenza 2023-2025). Le disposizioni di legge richiamate fanno riferimento al d.lgs. 66/2003, all’art. 2109 c.c. e alla l. 76/2016. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 51-quater L. 354/1975 – Disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di misure alternative

    Art. 51-quater L. 354/1975 – Disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di misure alternative

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. In caso di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, sono eseguite anche le pene accessorie, salvo che il giudice che ha concesso la misura, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del condannato, ne disponga la sospensione.

    2. In caso di revoca della misura, ove disposta l’applicazione delle pene accessorie ai sensi del comma 1, l’esecuzione ne viene sospesa, ma il periodo già espiato è computato ai fini della loro durata.

  • Art. 81 Reg. (UE) 2023/1114 – Prestazione di consulenza sulle cripto-attività e prestazione di servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività

    Art. 81 Reg. (UE) 2023/1114 – Prestazione di consulenza sulle cripto-attività e prestazione di servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività valutano se i servizi per le cripto-attività o le cripto-attività sono adeguate ai clienti o ai potenziali clienti, tenendo in considerazione le conoscenze dei clienti e le loro esperienze di investimento in cripto-attività, i loro obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio, e la loro la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite.

    2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività informano i potenziali clienti, in tempo utile prima della prestazione della consulenza sulle cripto-attività, se la consulenza:

    a) è fornita su base indipendente;

    b) si basa su un’analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie cripto-attività, anche indicando se la consulenza è limitata alle cripto-attività emesse oppure offerte da entità che hanno stretti legami con il prestatore di servizi per le cripto-attività o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale, che rischino di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata.

    3. Qualora un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta consulenza sulle cripto-attività informi il potenziale cliente che la consulenza è prestata su base indipendente, il prestatore di servizi per le cripto-attività:

    a) valuta una congrua gamma di cripto-attività disponibili sul mercato, che deve essere sufficientemente diversificata da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente possano essere opportunamente conseguiti e che non deve essere limitata alle cripto-attività emesse o fornite: i) dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività; ii) da entità che hanno stretti legami con lo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività; o iii) da altre entità che hanno con lo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività stretti rapporti legali o economici, come un rapporto contrattuale, tali da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata; i) dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività; ii) da entità che hanno stretti legami con lo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività; o iii) da altre entità che hanno con lo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività stretti rapporti legali o economici, come un rapporto contrattuale, tali da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata;

    i) dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività;

    ii) da entità che hanno stretti legami con lo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività; o

    iii) da altre entità che hanno con lo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività stretti rapporti legali o economici, come un rapporto contrattuale, tali da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata;

    b) non accetta né trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti.

    Fatta salva la lettera b) del primo comma, sono consentiti, nei casi in cui siano chiaramente comunicati al cliente, benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità dei servizi per le cripto-attività prestati al cliente e che, per la loro portata e natura, non pregiudicano il rispetto da parte del prestatore di servizi di cripto-attività dell’obbligo di agire nel migliore interesse del cliente.

    4. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività comunicano altresì ai potenziali clienti informazioni su tutti i costi e gli oneri relativi, compresi il costo della consulenza, ove applicabile, il costo delle cripto-attività raccomandate o commercializzate al cliente e le modalità di pagamento delle cripto-attività da parte del cliente, includendo anche eventuali pagamenti a terzi.

    5. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività non accettano né trattengono onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da un emittente, un offerente, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione oppure da terzi, o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione di servizi di gestione del portafoglio delle cripto-attività ai loro clienti.

    6. Qualora un prestatore di servizi per le cripto-attività comunichi a un potenziale cliente che la sua consulenza è prestata su base non indipendente, tale prestatore può ricevere incentivi a condizione che il pagamento o il beneficio:

    a) sia concepito per accrescere la qualità del servizio prestato al cliente; e

    b) non pregiudichi il rispetto dell’obbligo dei prestatori di servizi per le cripto-attività di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse dei loro clienti.

    L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o benefici di cui al paragrafo 4 o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei corrispondenti servizi per le cripto-attività.

    7. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività assicurano che le persone fisiche che prestano consulenza o informazioni sulle cripto-attività o un servizio per le cripto-attività per loro conto possiedano le conoscenze e le competenze necessarie per adempiere i loro obblighi. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze.

    8. Ai fini della valutazione dell’adeguatezza di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività ottengono dai clienti effettivi o potenziali le informazioni necessarie in merito alle loro conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, anche in cripto-attività, ai loro obiettivi di investimento, compresa la tolleranza al rischio, alla loro situazione finanziaria, compresa la loro capacità di sostenere perdite, e alla loro comprensione di base dei rischi connessi all’acquisto di cripto-attività, in modo da consentire ai prestatori di servizi per le cripto-attività di indicare ai clienti effettivi o potenziali se le cripto-attività siano o meno adatte a loro e, in particolare, se siano in linea con la loro tolleranza al rischio e la loro capacità di sostenere perdite.

    9. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività avvertono i clienti o i potenziali clienti che:

    a) il valore delle cripto-attività potrebbe essere soggetto a fluttuazioni;

    b) le cripto-attività potrebbero essere soggette a perdite totali o parziali;

    c) le cripto-attività potrebbero non essere liquide;

    d) ove applicabile, le cripto-attività non sono coperte dai sistemi di indennizzo degli investitori di cui alla direttiva 97/9/CE;

    e) le cripto-attività non sono coperte dai sistemi di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE.

    10. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività stabiliscono, mantengono e attuano politiche e procedure che consentano loro di raccogliere e valutare tutte le informazioni necessarie per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1 per ciascun cliente. Essi adottano tutte le misure ragionevoli per garantire che le informazioni raccolte sui clienti effettivi o potenziali siano attendibili.

    11. Qualora i clienti non forniscano le informazioni richieste a norma del paragrafo 8, o qualora i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività ritengano che i servizi per le cripto-attività o le cripto-attività non siano adatti ai loro clienti, i prestatori di servizi non raccomandano tali servizi per le cripto-attività o cripto-attività, né iniziano a prestare servizi di gestione del portafoglio di tali cripto-attività.

    12. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività esaminano regolarmente, per ciascun cliente, la valutazione di adeguatezza cui al paragrafo 1 almeno ogni due anni dopo la valutazione iniziale effettuata conformemente a tale paragrafo.

    13. Una volta effettuata la valutazione di adeguatezza di cui al paragrafo 1, o il suo riesame a norma del paragrafo 12, i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività forniscono ai clienti una relazione sull’adeguatezza che specifica la consulenza prestata e spiega perché corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche dei clienti. Tale relazione è redatta e comunicata ai clienti in formato elettronico. La relazione in oggetto, come minimo:

    a) include informazioni aggiornate sulla valutazione di cui al paragrafo 1; e

    b) fornisce una sintesi della consulenza prestata.

    La relazione sull’adeguatezza di cui al primo comma chiarisce che la consulenza si basa sulle conoscenze e sull’esperienza del cliente in materia di investimenti in cripto-attività, sugli obiettivi di investimento del cliente, sulla tolleranza al rischio, sulla situazione finanziaria e sulla capacità di sostenere perdite.

    14. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività trasmettono ai loro clienti, in formato elettronico, rendiconti periodici delle attività di gestione del portafoglio svolte per loro conto. Tali rendiconti periodici contengono una rassegna equa ed equilibrata delle attività intraprese e delle prestazioni del portafoglio durante il periodo di riferimento, un rendiconto aggiornato del modo in cui le attività intraprese soddisfano le preferenze, gli obiettivi e le altre caratteristiche del cliente, nonché informazioni aggiornate sulla valutazione di adeguatezza cui al paragrafo 1 o sul suo riesame a norma del paragrafo 12. Il rendiconto periodico di cui al primo comma del presente paragrafo è fornito ogni tre mesi, tranne nei casi in cui un cliente ha accesso a un sistema online in cui è possibile consultare valutazioni aggiornate del portafoglio del cliente e informazioni aggiornate sulla valutazione di adeguatezza di cui al paragrafo 1, e il prestatore di servizi per le cripto-attività ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a una valutazione almeno una volta durante il trimestre di riferimento. Tale sistema online si configura in formato elettronico.

    15. Entro il 30 dicembre 2024, l’ESMA emana orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, che precisano:

    a) i criteri per la valutazione delle conoscenze e delle competenze del cliente conformemente al paragrafo 2;

    b) le informazioni di cui al paragrafo 8; e

    c) il formato del rendiconto periodico di cui al paragrafo 14.

  • Art. 10 L. 431/1998 – Ulteriori agevolazioni fiscali

    Art. 10 L. 431/1998 – Ulteriori agevolazioni fiscali

    Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo

    1. Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 è istituito, a decorrere dall’anno 2001, un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione, secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento collegato, di una detrazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale, da stabilire anche nell’ambito di una generale revisione dell’imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al triennio 2000-2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell’ articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

    2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell’articolo 11.

  • CCNL Consorzi di Bonifica: ferie, permessi e ROL 2026

    CCNL Consorzi di Bonifica

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Consorzi di Bonifica 2026

    Dalle ferie annue al congedo matrimoniale, dai permessi per lutto alle assenze per visite mediche: il CCNL Consorzi di Bonifica disciplina le assenze retribuite con disposizioni allineate alle tutele di legge e, in alcuni casi, più favorevoli.

    In sintesi

    Il CCNL Consorzi di Bonifica riconosce da 22 a 26 giorni di ferie annue (a seconda che l’orario sia distribuito su 5 o 6 giorni), il congedo matrimoniale di 15 giorni (anche ai lavoratori a tempo determinato con almeno 150 giornate), 3 giorni per lutto e permessi per esami, visite mediche e altri eventi. Il rinnovo 2025 ha ampliato le causali dei permessi straordinari.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    SNEBI · FLAI-CGIL · FAI-CISL · FILBI-UIL
    Testo normativo
    23 maggio 2023; testo coordinato 21 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Riferimento legge
    Art. 2109 c.c.; D.Lgs. 66/2003, art. 10; L. 53/2000 (congedi parentali); L. 76/2016 (unioni civili)

    Tabella riepilogativa ferie e principali permessi

    Ferie e permessi principali – CCNL Consorzi di Bonifica (testo 2023, aggiornato 2025)
    Istituto Durata / Quantità Retribuito Note
    Ferie annue (orario su 5 giorni) 22 giorni lavorativi Proporzionali in caso di assunzione/cessazione in corso d’anno
    Ferie annue (orario su 6 giorni) 26 giorni lavorativi Almeno 2 settimane consecutive per legge (D.Lgs. 66/2003)
    Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario Anche per lavoratori a termine con ≥150 giornate (novità 2025)
    Permesso per lutto 3 giorni Coniuge, convivente, parenti entro 2° grado
    Permessi per esami Secondo necessità documentata Sì (nei limiti CCNL) Studenti lavoratori; giustificati da idonea documentazione
    Permessi per visite mediche Secondo necessità Sì (nei limiti CCNL) Previa documentazione della struttura sanitaria
    Festività nazionali 11 festività nazionali + 1 festività patronale Per legge (L. 260/1949 e art. 2109 c.c.)

    Il CCNL non prevede una quota autonoma di ROL (Riduzione Orario Lavoro) nella forma di permessi aggiuntivi extra-contrattuali, diversamente da alcuni altri CCNL dei settori manifatturieri. Le assenze aggiuntive rispetto alle ferie vengono regolate tramite i permessi per eventi specifici sopra elencati e tramite eventuale contrattazione integrativa.

    Le ferie: maturazione, fruizione e divieto di rinuncia

    Le ferie annue sono un diritto irrinunciabile garantito dall’art. 36 della Costituzione e disciplinato dall’art. 2109 del Codice civile e dal D.Lgs. 66/2003. Nessun accordo tra le parti può eliminare il diritto alle ferie, che maturano anche durante la malattia, la maternità e il congedo parentale.

    Nel CCNL Consorzi di Bonifica:

    • Le ferie maturano dall’inizio del rapporto, incluso il periodo di prova.
    • La maturazione è proporzionale al periodo lavorato in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno.
    • Il consorzio ha l’obbligo di far godere le ferie entro l’anno di maturazione; il lavoratore non può rinunciare alle ferie e il datore non può corrispondere indennità sostitutive per le ferie non godute, salvo in caso di cessazione del rapporto.
    • Il programma estivo delle ferie è definito entro il 30 aprile, tenendo conto delle esigenze di servizio (campagna irrigua) e delle preferenze dei lavoratori.

    La stagionalità del lavoro consortile rende complessa la fruizione delle ferie in estate: gli operai idraulici sono spesso impegnati nella campagna irrigua proprio nei mesi di luglio-agosto. In questi casi, il CCNL consente di spostare il godimento delle ferie in periodi diversi (autunno-inverno), compatibilmente con il diritto del lavoratore a recuperarle comunque nell’anno.

    Il congedo matrimoniale: 15 giorni anche per i lavoratori a termine

    Il congedo matrimoniale è un’assenza retribuita di 15 giorni di calendario riconosciuta dal CCNL in occasione del matrimonio. Non si tratta di un istituto di legge in senso stretto (la legge stabilisce un minimo di 7 giorni lavorativi), ma di un miglioramento contrattuale consolidato da decenni nel settore.

    Il rinnovo del 21 maggio 2025 ha introdotto un’importante novità: il congedo matrimoniale è ora riconosciuto anche ai lavoratori a tempo determinato che abbiano maturato almeno 150 giornate di lavoro presso il consorzio. In precedenza era riservato ai soli dipendenti a tempo indeterminato.

    Il congedo si applica anche alle unioni civili ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. Va richiesto con congruo anticipo e corredato dalla documentazione (prenotazione/data del matrimonio o atto di unione civile).

    Permessi per lutto e particolari eventi

    Il CCNL riconosce 3 giorni di permesso retribuito per lutto del coniuge (o del convivente registrato), del figlio o di un parente entro il secondo grado di parentela (genitori, fratelli/sorelle, nonni, nipoti diretti). Il permesso decorre dal giorno dell’evento e va documentato con certificato di morte.

    Il rinnovo 2025 ha ampliato le causali dei permessi per «particolari eventi e situazioni», estendendo la casistica oltre i tradizionali lutto e matrimonio. Per i dettagli completi delle nuove causali è necessario consultare il testo integrale del CCNL aggiornato.

    Festività nazionali e festività patronale

    Le festività nazionali retribuite sono stabilite per legge (L. 27 maggio 1949, n. 260 e successive modifiche): Capodanno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Lunedì di Pasqua, Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (1° maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Ferragosto (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre). A queste si aggiunge la festività del Santo Patrono locale.

    Quando una festività cade di domenica o in un giorno non lavorativo, il CCNL Consorzi di Bonifica prevede, in conformità con la legge, il riconoscimento di una festività sostitutiva o di una corrispondente indennità. I dettagli sono generalmente definiti dalla contrattazione integrativa.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio idraulico che sposta le ferie fuori estate
    Tizio è operaio specializzato di area C. Da luglio ad agosto è impegnato nella campagna irrigua e il consorzio non può concedergli le ferie in quei mesi. L’accordo aziendale prevede che, in tal caso, le ferie possano essere godute nei mesi di ottobre-novembre, una volta terminata la stagione irrigua. Tizio fruisce così di 22 giorni (orario su 5 giorni) in autunno, senza perdita del diritto e con retribuzione piena.
    Caia – Lavoratrice a termine con congedo matrimoniale
    Caia è assunta a tempo determinato per la stagione irrigua e ha già lavorato 160 giornate negli ultimi due anni presso lo stesso consorzio. Si sposa a settembre. Grazie alla novità introdotta dal rinnovo 2025, ha diritto ai 15 giorni di congedo matrimoniale retribuito pur essendo a tempo determinato, avendo superato la soglia delle 150 giornate.
    Sempronio – Impiegato tecnico, permesso per lutto
    Sempronio è impiegato tecnico di area A. Muore suo fratello. Sempronio ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito a partire dal giorno del decesso. Fornisce al consorzio la copia dell’atto di morte. I 3 giorni non sono scalati dalle ferie né incidono sul comporto per malattia.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano ai dipendenti dei consorzi di bonifica?
    Il CCNL Consorzi di Bonifica prevede 26 giorni lavorativi di ferie annue se l’orario settimanale è distribuito su 6 giorni, oppure 22 giorni lavorativi se distribuito su 5 giorni. In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, le ferie maturano in proporzione al periodo lavorato.
    Quando si deve fruire delle ferie?
    Le ferie devono essere godute nell’anno di maturazione, salvo che ragioni di servizio non lo consentano. Il CCNL stabilisce che il programma dei turni di ferie sia concordato entro il 30 aprile per il periodo estivo, con la partecipazione delle RSA/RSU. Il D.Lgs. 66/2003 (art. 10) obbliga il datore a far godere almeno 2 settimane continuative entro l’anno di maturazione.
    È previsto il congedo matrimoniale nei consorzi di bonifica?
    Sì. Il CCNL riconosce 15 giorni di congedo matrimoniale retribuito per i dipendenti a tempo indeterminato. Il rinnovo 2025 ha esteso il beneficio anche ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato almeno 150 giornate di lavoro. Il congedo si applica anche alle unioni civili ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.
    Quanti giorni di permesso per lutto familiare?
    Il CCNL Consorzi di Bonifica riconosce 3 giorni di permesso retribuito per lutto del coniuge, del convivente (ove riconosciuto) o di un parente entro il secondo grado. Il rinnovo 2025 ha ampliato le causali dei permessi per particolari eventi familiari e personali.
    I lavoratori stagionali hanno diritto alle ferie?
    Sì, anche i lavoratori stagionali (a tempo determinato) maturano ferie proporzionalmente al periodo lavorato. Le ferie non godute al termine del rapporto devono essere liquidate in busta paga.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, maternità e congedi 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo normativo del CCNL Consorzi di Bonifica del 23 maggio 2023 e al testo coordinato del 21 maggio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLAI-CGIL, FAI-CISL, FILBI-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: ferie, permessi e ROL

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: ferie, permessi e ROL

    Quattro settimane di ferie garantite dalla legge, permessi aggiuntivi per anzianità e istituti di riduzione dell’orario: ecco tutto quello che lavoratori e datori di lavoro del comparto artigiano chimica-ceramica devono sapere.

    In sintesi

    Il CCNL garantisce 4 settimane di ferie (160 ore) con aumenti per anzianità. Il settore chimica prevede 168 ore oltre i 10 anni e 184 ore oltre i 15 anni; il settore ceramica aggiunge 8 ore oltre i 12 anni. Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie. I permessi ROL ed ex festività devono essere fruiti nell’anno di maturazione.

    Dati contrattuali

    Ferie base
    4 settimane = 160 ore lavorative annue
    Ferie con anzianità (chimica)
    168 ore oltre 10 anni; 184 ore oltre 15 anni
    Ferie con anzianità (ceramica)
    168 ore oltre 12 anni
    Maturazione minima legale
    2 settimane consecutive nell’anno; le restanti entro 18 mesi
    Ultimo rinnovo
    16 luglio 2024

    Tabella riepilogativa

    Ferie annuali per anzianità – CCNL Chimica-Ceramica Artigianato
    Settore Anzianità Ore ferie Giorni lavorativi (su 5 gg/sett.)
    Chimica / Gomma / Plastica / Vetro Fino a 10 anni 160 20
    Chimica / Gomma / Plastica / Vetro 10-15 anni 168 21
    Chimica / Gomma / Plastica / Vetro Oltre 15 anni 184 23
    Ceramica / Terracotta / Gres Fino a 12 anni 160 20
    Ceramica / Terracotta / Gres Oltre 12 anni 168 21

    Nota: l’anzianità si calcola sul servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. In caso di primo anno di servizio, le ferie maturano pro quota (1/12 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni).

    Ferie: maturazione e fruizione

    Le ferie maturano nel corso dell’anno solare. Per i lavoratori assunti nel corso dell’anno, la maturazione è proporzionale ai mesi lavorati: si calcola 1/12 delle ferie annue per ogni mese intero o per ogni frazione superiore a 15 giorni.

    Il D.Lgs. 66/2003 – recependo la direttiva UE – impone il godimento di almeno 2 settimane continuative nel corso dell’anno di maturazione. Le restanti 2 settimane devono essere fruite entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione. Il diritto alle ferie è irrinunciabile: il lavoratore non può «cedere» ferie in cambio di denaro nel corso del rapporto; l’unica eccezione è alla cessazione, quando le ferie maturate e non godute vengono indennizzate.

    Permessi e ROL (ex festività)

    Con la soppressione di alcune festività civili negli anni Ottanta (L. 54/1977 e successive modifiche), i contratti collettivi hanno compensato i lavoratori con permessi aggiuntivi denominati «ex festività» o ROL (Riduzione Orario di Lavoro). Il CCNL Chimica-Ceramica Artigianato conserva questo istituto: i permessi devono essere fruiti nell’anno di maturazione e, se non goduti, vengono monetizzati alla scadenza dell’anno o alla cessazione del rapporto.

    Permessi aggiuntivi previsti dal CCNL o dalla contrattazione decentrata possono includere:

    • Permessi per matrimonio (generalmente 15 giorni retribuiti, fissati dalla legge e migliorabili dal contratto);
    • Permessi per lutto familiare (3 giorni per coniuge, figli, genitori);
    • Permessi per visite mediche documentate;
    • Permessi per donatori di sangue (L. 584/1967).

    Ferie durante il periodo di preavviso

    Il CCNL stabilisce espressamente che il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie. Se il datore concede ferie durante il periodo di preavviso o il lavoratore ne usufruisce, i giorni di ferie non sono computati come preavviso: le due istituti si escludono reciprocamente.

    Banca ore solidale

    Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha introdotto la possibilità per i lavoratori di cedere volontariamente parte delle proprie ferie o permessi ai colleghi che si trovino in condizioni di necessità familiare (art. 24 D.Lgs. 151/2015). La cessione è anonima e volontaria; la gestione avviene mediante apposita «banca ore solidale» a livello aziendale.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio con 12 anni di servizio nel settore chimica
    Tizio lavora da 12 anni in un’azienda artigiana di gomma-plastica. Ha superato la soglia dei 10 anni: le sue ferie annuali passano a 168 ore (21 giorni lavorativi su base quindicinale). Il datore fissa le ferie collettive di agosto per 2 settimane: Tizio ha ancora 5 giorni aggiuntivi da fruire entro l’anno oppure entro i 18 mesi successivi.
    Caia – Impiegata assunta a marzo, ferie pro quota
    Caia viene assunta il 1° marzo 2026 in una manifattura ceramica artigiana. Nell’anno 2026 matura ferie per 10 mesi (marzo-dicembre). La maturazione è 160 ore × 10/12 = 133,33 ore, arrotondate a 133 ore (circa 16 giorni lavorativi). Se usufruisce di 2 settimane ad agosto, le restano circa 6 giorni da fruire entro il 30 giugno 2028.
    Sempronio – Lavoratore che si dimette durante le ferie collettive
    Sempronio decide di dimettersi mentre l’azienda è in ferie collettive di agosto. Invia la lettera di dimissioni telematiche il 10 agosto. Il CCNL prevede che il preavviso non può coincidere con le ferie: i giorni di ferie collettive non vengono computati nel preavviso. Il preavviso decorre dal 1° settembre, quando riprende l’attività lavorativa.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano con il CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?
    Spettano 4 settimane (160 ore) per entrambi i settori chimica e ceramica. Nel settore chimica-gomma-plastica-vetro le ferie aumentano a 168 ore dopo 10 anni e a 184 ore dopo 15 anni. Nel settore ceramica si aggiungono 8 ore dopo i 12 anni di anzianità.
    Le ferie non godute si perdono?
    No: le ferie sono irrinunciabili. Se non godute entro i termini di legge (2 settimane entro l’anno; le restanti entro 18 mesi), rimangono come credito del lavoratore. Vengono indennizzate solo alla cessazione del rapporto.
    Il datore può imporre le ferie unilateralmente?
    Sì, nell’ambito dell’organizzazione aziendale può fissare le ferie collettive con congruo preavviso. Il lavoratore può esprimere preferenze, ma la decisione finale spetta al datore.
    Cosa sono i permessi ROL o ex festività?
    Sono permessi retribuiti che compensano la soppressione di festività civili avvenuta negli anni Ottanta. Devono essere fruiti nell’anno di maturazione; se non goduti vengono monetizzati alla fine dell’anno o alla cessazione del rapporto.
    Le ferie sono retribuite?
    Sì. Durante le ferie il lavoratore percepisce la retribuzione normale (minimo + scatti + superminimo continuativo). Non vengono retribuite le voci variabili come straordinari o indennità legate alla presenza effettiva.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, maternità, paternità e congedi, tredicesima, gratifica estiva e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 253 DPR 495/1992 – Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione

    Art. 253 DPR 495/1992 – Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, ovvero di certificato di conformità, già rilasciato alla data del 30 giugno 1993, potranno continuare a circolare senza il contrassegno di identificazione: a) fino al 30 settembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1993; b) fino al 31 dicembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1991 al 30 giugno 1992; c) fino al 31 marzo 1994, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1989 al 30 giugno 1991; d) fino al 30 giugno 1994, se il loro certificato risulta rilasciato prima del 1 luglio

    1989. 2. Per l'assegnazione ed il rilascio del contrassegno ai ciclomotori di cui al comma 1, nonché per la sua registrazione, si applicano le norme del presente regolamento.

  • Art. 48 D.Lgs. 141/2024 – Termini per la notifica dell’obbligazione doganale

    Art. 48 D.Lgs. 141/2024 – Termini per la notifica dell’obbligazione doganale

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. I termini per la notifica dell’obbligazione doganale avente a oggetto diritti di confine sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell’Unione europea.

    2. Qualora l’obbligazione avente a oggetto i diritti di confine sorga a seguito di un comportamento penalmente rilevante, il termine per la notifica dell’obbligazione doganale è di sette anni.

    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016.

    4. Ove non diversamente disposto, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai diritti doganali diversi dai diritti di confine.