- L'art. 253 ha disciplinato il regime transitorio per i ciclomotori già in circolazione alla data del 30 giugno 1993, privi del nuovo contrassegno di identificazione introdotto con il regolamento.
- I ciclomotori con certificato rilasciato tra il 1° luglio 1992 e il 30 giugno 1993 potevano circolare senza contrassegno fino al 30 settembre 1993.
- Quelli con certificato emesso tra il 1° luglio 1991 e il 30 giugno 1992 avevano tempo fino al 31 dicembre 1993; quelli tra il 1° luglio 1989 e il 30 giugno 1991 fino al 31 marzo 1994; quelli con certificato anteriore al 1° luglio 1989 fino al 30 giugno 1994.
- Le norme sull'assegnazione, il rilascio e la registrazione del contrassegno si applicano anche a questi veicoli transitoriamente esentati.
Testo dell'articoloVigente
Art. 253 DPR 495/1992 — Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. I ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, ovvero di certificato di conformità, già rilasciato alla data del 30 giugno 1993, potranno continuare a circolare senza il contrassegno di identificazione: a) fino al 30 settembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1993; b) fino al 31 dicembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1991 al 30 giugno 1992; c) fino al 31 marzo 1994, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1989 al 30 giugno 1991; d) fino al 30 giugno 1994, se il loro certificato risulta rilasciato prima del 1 luglio
1989. 2. Per l'assegnazione ed il rilascio del contrassegno ai ciclomotori di cui al comma 1, nonché per la sua registrazione, si applicano le norme del presente regolamento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 253 Cod. Amb. — oneri reali e privilegi speciali
- Art. 253 D.Lgs. 209/2005 — Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
- Art. 253 Codice Civile: Inammissibilità del riconoscimento
- Articolo 253 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 253 Codice di Procedura Civile: Interrogazioni e risposte
- Art. 253 c.p.p.: Oggetto e formalità del sequestro
In sintesi
Indice dei contenuti
Il contesto storico: l'introduzione del contrassegno di identificazione per i ciclomotori nel 1993
L'art. 253 del DPR 495/1992 è una disposizione transitoria che ha esaurito i suoi effetti diretti con il 30 giugno 1994. La sua comprensione è tuttavia utile per capire il sistema di identificazione dei ciclomotori introdotto dal nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e dal relativo regolamento di esecuzione.
Prima del 1993, i ciclomotori in Italia circolavano con un certificato di idoneità tecnica o di conformità, senza un contrassegno di identificazione standardizzato analogo alla targa degli autoveicoli. Il nuovo sistema, introdotto con il Codice del 1992, prevedeva un contrassegno di identificazione da apporre fisicamente sul veicolo — un elemento visibile che permettesse agli organi di polizia stradale di identificare il ciclomotore e verificarne la regolarità.
Il problema pratico era ovvio: al momento dell'entrata in vigore del regolamento, decine di migliaia di ciclomotori già immatricolati circolavano legittimamente senza il nuovo contrassegno. La norma transitoria è servita a gestire questo passaggio senza creare un'illegittimità di massa.
Il meccanismo transitorio: quattro fasce temporali legate all'anzianità del certificato
L'art. 253 ha strutturato il regime transitorio in quattro finestre temporali, calibrate sull'anzianità del certificato già in possesso del ciclomotore. Più il certificato era recente, meno tempo aveva il proprietario per adeguarsi; più era vecchio, più lungo era il periodo di tolleranza. Questa logica era ispirata all'idea che i veicoli più vecchi avrebbero naturalmente dovuto essere revisionati o sostituiti presto, mentre i più nuovi avevano già dimostrato la propria conformità tecnica poco prima.
Le quattro fasce:
In pratica, il sistema ha concesso da 3 a 12 mesi aggiuntivi rispetto all'entrata in vigore del regolamento, a seconda dell'anzianità del ciclomotore, per consentire ai proprietari di richiedere il contrassegno senza subire immediatamente sanzioni.
Le norme sull'assegnazione e il rilascio del contrassegno applicabili anche ai veicoli in regime transitorio
Il comma 2 chiarisce che, per richiedere il contrassegno, i proprietari dei ciclomotori in regime transitorio devono seguire le stesse procedure previste dal regolamento per i nuovi veicoli: assegnazione del contrassegno, rilascio da parte dell'ufficio competente, registrazione. Non vi era quindi un percorso semplificato o abbreviato per questi veicoli: la tolleranza riguardava solo il termine entro cui ottemperare, non le modalità.
Questa scelta normativa aveva una logica di uniformità: tutti i ciclomotori in circolazione dopo il 30 giugno 1994 dovevano avere il medesimo tipo di contrassegno, rilasciato con le medesime procedure, indipendentemente dall'anno di prima immatricolazione.
Il valore attuale della norma: profili storici e di sistema
Oggi l'art. 253 non produce più effetti diretti: tutti i termini sono scaduti dal 30 giugno 1994. Ha però un valore sistematico: dimostra come il legislatore della riforma del 1992 abbia gestito il passaggio al nuovo sistema di identificazione dei ciclomotori con gradualità, evitando di rendere illegittima in un giorno sola un'ampia categoria di veicoli.
Sul piano pratico attuale, i ciclomotori immatricolati ante-1993 che risultano ancora in circolazione devono essere in possesso del contrassegno di identificazione secondo le regole ordinarie. Chi acquista un ciclomotore d'epoca di quegli anni deve verificare la regolarità documentale completa, incluso l'eventuale contrassegno storico, avendo presente che la disciplina transitoria si è conclusa definitivamente nel 1994.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
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Domande frequenti