Testo dell'articoloVigente

Art. 245 Reg. C.d.S. – Comunicazioni fra gli uffici della M.C.T.C e del P.R.A

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione del Codice della strada

1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all’articolo 93, comma 5, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette contestualmente al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli, nonché i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalità di chi si è dichiarato proprietario, dell’usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, e quelli relativi allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo, alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità dei veicoli stessi, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.

2. [Comma abrogato dal D.P.R. 8 novembre 2018, n. 144] 3.

L’Ufficio del P.R.A. provvede alle iscrizioni ed alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarità, entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalità dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

4. [Comma abrogato dal D.P.R. 8 novembre 2018, n. 144]

È abrogato un comma, non l’articolo. L’articolo resta in vigore. Le parti soppresse sono segnate fra parentesi quadre nel testo (D.P.R. 8 novembre 2018, n. 144).

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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