Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 10 L. 431/1998 – Ulteriori agevolazioni fiscali

Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo

1. Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 è istituito, a decorrere dall’anno 2001, un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione, secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento collegato, di una detrazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale, da stabilire anche nell’ambito di una generale revisione dell’imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al triennio 2000-2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell’ articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell’articolo 11.

In sintesi

L'articolo 10 della legge 431/1998 completa il quadro degli incentivi fiscali introdotti per favorire la diffusione dei contratti a canone concordato e la stipula di locazioni regolari. La disposizione prevede ulteriori benefici rispetto a quelli già contemplati dall'articolo 8, rafforzando la convenienza per il proprietario che opti per un contratto a canone calmierato e conforme agli accordi territoriali. Le agevolazioni si collocano nel disegno complessivo della riforma del 1998, che ha abbandonato il rigido sistema dell'equo canone in favore di un mercato più libero, accompagnato però da strumenti premiali per chi accetta canoni concordati. Nel tempo questo impianto si è intrecciato con la disciplina della cedolare secca, che ha riordinato la tassazione dei redditi da locazione abitativa prevedendo aliquote ridotte proprio per i contratti concordati.
Indice dei contenuti

La funzione incentivante dell'articolo 10

La riforma delle locazioni del 1998 ha liberalizzato la determinazione del canone, ma ha accompagnato questa scelta con una politica di incentivi fiscali per orientare il mercato verso i contratti a canone concordato. L'articolo 10 si inserisce in questa logica: prevede ulteriori agevolazioni rispetto a quelle dell'articolo 8, così da rendere il canale concordato non solo un vincolo ma anche un'opzione conveniente per il proprietario. L'obiettivo dichiarato è ampliare l'offerta di alloggi a canoni sostenibili.

Il rapporto con l'articolo 8

L'articolo 8 della stessa legge introduce le agevolazioni fiscali principali per i contratti a canone concordato, in particolare nei comuni ad alta tensione abitativa. L'articolo 10 si pone come norma complementare, destinata ad aggiungere ulteriori benefici. La lettura combinata delle due disposizioni restituisce l'idea di un sistema a strati, in cui il legislatore ha progressivamente arricchito il pacchetto di incentivi per rendere più attrattiva la locazione regolare e calmierata.

L'evoluzione verso la cedolare secca

Il quadro disegnato nel 1998 è stato profondamente innovato dall'introduzione della cedolare secca, prevista dal decreto legislativo 23 del 2011. Si tratta di un regime opzionale che sostituisce l'imposta sul reddito e le relative addizionali, oltre alle imposte di registro e di bollo sul contratto, con un'imposta sostitutiva ad aliquota fissa. Per i contratti a canone concordato nei comuni ad alta tensione abitativa l'aliquota è ridotta, confermando la linea premiale che l'articolo 10 anticipava già nel testo originario della legge.

I beneficiari delle agevolazioni

Le agevolazioni si rivolgono principalmente al locatore, che vede ridursi il carico fiscale sul reddito da locazione quando stipula contratti conformi agli accordi territoriali. Indirettamente ne beneficia anche il conduttore, perché la convenienza fiscale del proprietario consente di mantenere il canone entro i valori concordati. In alcune ipotesi sono previste detrazioni anche a favore dell'inquilino, parametrate al reddito e al tipo di contratto.

Le condizioni per fruire dei benefici

Per accedere alle agevolazioni è necessario che il contratto sia regolarmente registrato e conforme ai criteri degli accordi territoriali richiamati dall'articolo 4. Un contratto non registrato, o con canone superiore ai valori concordati, non dà diritto al trattamento di favore. La regolarità formale del rapporto è quindi il presupposto indispensabile: le agevolazioni premiano la trasparenza e la conformità, non la semplice qualificazione nominale del contratto come concordato.

Il significato sistematico della norma

L'articolo 10 va letto come tassello di una strategia di politica abitativa: lo Stato rinuncia a una parte del gettito per incoraggiare canoni sostenibili e contratti regolari, riducendo al tempo stesso l'area del nero e dell'irregolarità. La rinuncia fiscale è quindi uno strumento di indirizzo del mercato, che mira a coniugare la libertà contrattuale introdotta dalla riforma con l'esigenza sociale di garantire alloggi a prezzi accessibili.

Il coordinamento con la normativa successiva

Negli anni le agevolazioni delineate dalla legge 431/1998 sono state integrate e in parte assorbite da provvedimenti successivi, soprattutto in materia di cedolare secca e di detrazioni per i conduttori. Per individuare il trattamento fiscale applicabile a un singolo contratto occorre quindi tenere conto sia dell'impianto originario della legge sia delle norme tributarie sopravvenute, che ne hanno aggiornato misure e aliquote senza abbandonare la logica premiale di fondo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quali agevolazioni aggiunge l'articolo 10 rispetto all'articolo 8?

L'articolo 10 prevede ulteriori benefici fiscali per i contratti a canone concordato, complementari a quelli dell'articolo 8, nell'ottica di rendere più conveniente la locazione regolare e calmierata.

Che rapporto c'è tra queste agevolazioni e la cedolare secca?

La cedolare secca, introdotta nel 2011, ha riordinato la tassazione dei redditi da locazione con un'imposta sostitutiva ad aliquota fissa, ridotta per i contratti a canone concordato: prosegue così la linea premiale che l'articolo 10 aveva anticipato.

Chi beneficia delle agevolazioni fiscali?

Principalmente il locatore, che riduce il carico fiscale sul reddito da locazione; in alcune ipotesi sono previste detrazioni anche per il conduttore, in base al reddito e al tipo di contratto.

Quali condizioni servono per ottenere i benefici?

Il contratto deve essere regolarmente registrato e conforme ai criteri degli accordi territoriali. Un contratto non registrato o con canone fuori tabella non dà diritto alle agevolazioni.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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