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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 11 della legge 431/1998 istituisce, presso il Ministero competente, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Il Fondo finanzia contributi destinati a integrare il canone sopportato dalle famiglie meno abbienti, secondo requisiti minimi fissati a livello nazionale e graduati in base al reddito e all'incidenza del canone sul reddito stesso. Le risorse sono ripartite tra le Regioni, che a loro volta le trasferiscono ai Comuni, i quali erogano i contributi agli aventi diritto sulla base di bandi e graduatorie. Si tratta del principale strumento di sostegno pubblico alla locazione introdotto dalla riforma del 1998: non agisce sul canone in sé, ma aiuta l'inquilino in difficoltà a sostenerne il peso, perseguendo una finalità sociale di tutela del diritto all'abitazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 11 L. 431/1998 — Fondo nazionale

Legge 9 dicembre 1998, n. 431 — Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo

1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell’ articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.

3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e, tenendo conto anche delle disponibilità del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione.. I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l’associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l’avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell’entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all’incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.

5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall’anno 2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci e definire, sentiti i comuni, la finalità di utilizzo del Fondo ottimizzandone l’efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli istituito dall’ articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124..

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle destinate al Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le risorse destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alla costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o alle attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base di parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente intermediati nel biennio precedente.

8. I comuni definiscono l’entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4. I bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per l’anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria.

9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, rela- tive alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell’ articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.

10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall’applicazione dell’articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l’autorizzazione di spesa per l’anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell’ articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.

Commento

L'istituzione del Fondo e la sua finalità sociale

L'articolo 11 introduce uno strumento di politica abitativa di tipo redistributivo: il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Mentre altre norme della legge incidono sulla disciplina del contratto e sul canone, questa disposizione opera sul versante del sostegno economico, destinando risorse pubbliche alle famiglie che faticano a pagare l'affitto. La logica è quella di garantire il diritto all'abitazione anche a chi ha redditi bassi, senza comprimere la libertà contrattuale introdotta dalla riforma.

I beneficiari e i requisiti di accesso

Il contributo si rivolge ai conduttori titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato che si trovino in condizioni economiche disagiate. La legge demanda alla definizione di requisiti minimi nazionali, fondati sul reddito complessivo del nucleo familiare e sull'incidenza del canone su tale reddito: tanto più alta è la quota di reddito assorbita dall'affitto, tanto maggiore è il bisogno di sostegno. Le Regioni possono articolare ulteriormente i criteri, individuando fasce di reddito e misure del contributo.

Il meccanismo di riparto delle risorse

Le somme stanziate per il Fondo sono ripartite tra le Regioni secondo criteri che tengono conto della popolazione, del fabbisogno abitativo e di altri indicatori. Le Regioni trasferiscono le risorse ai Comuni, che sono i soggetti più vicini al cittadino e meglio in grado di accertare le situazioni di bisogno. Si realizza così un modello a più livelli, in cui lo Stato finanzia, le Regioni programmano e i Comuni erogano.

Il ruolo dei Comuni nell'erogazione

Spetta ai Comuni pubblicare i bandi, raccogliere le domande, verificare i requisiti e formare le graduatorie degli aventi diritto. Il contributo viene poi erogato in favore del conduttore, talvolta direttamente, talvolta tramite versamento al locatore a copertura di una quota del canone. La gestione comunale consente di adattare lo strumento alle specificità del territorio e di integrarlo con altre misure locali di edilizia sociale.

La natura del contributo e i suoi limiti

Il contributo del Fondo non è un diritto incondizionato, ma una prestazione subordinata alla disponibilità delle risorse stanziate di anno in anno. Ciò significa che, esaurite le somme disponibili, anche chi possiede i requisiti può non ricevere il sostegno o riceverlo in misura ridotta. La concreta efficacia dello strumento dipende quindi dall'entità degli stanziamenti, che nel tempo ha conosciuto andamenti variabili.

La condizione di regolarità del contratto

Per accedere al contributo è indispensabile che il contratto di locazione sia regolarmente registrato. Questo requisito ha una doppia funzione: da un lato garantisce che il sostegno pubblico si rivolga a rapporti trasparenti, dall'altro incentiva l'emersione delle locazioni irregolari, poiché solo chi ha un contratto in regola può beneficiare dell'aiuto. Il Fondo diventa così anche uno strumento indiretto di contrasto al sommerso.

Il Fondo nel quadro delle politiche abitative

L'articolo 11 rappresenta uno dei pilastri sociali della legge 431/1998. Accanto agli incentivi fiscali per i contratti a canone concordato, il Fondo costituisce la principale leva di sostegno diretto alle famiglie. Nel corso degli anni la disciplina è stata integrata da provvedimenti regionali e da ulteriori fondi dedicati a situazioni particolari, come la morosità incolpevole, ma l'impianto delineato dall'articolo 11 è rimasto il riferimento per il sostegno pubblico alla locazione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Che cos'è il Fondo nazionale previsto dall'articolo 11?

È un fondo statale che finanzia contributi per integrare il canone pagato dalle famiglie meno abbienti, ripartito tra le Regioni ed erogato dai Comuni agli aventi diritto in base a reddito e incidenza del canone.

Chi può ottenere il contributo all'affitto?

I conduttori con contratto regolarmente registrato che si trovino in condizioni economiche disagiate, secondo i requisiti minimi nazionali fondati sul reddito del nucleo e sul peso del canone su tale reddito.

Come si presenta la domanda?

Attraverso i bandi pubblicati dai Comuni, che raccolgono le domande, verificano i requisiti, formano le graduatorie ed erogano i contributi agli aventi diritto.

Il contributo è garantito a chi ha i requisiti?

No. È subordinato alla disponibilità delle risorse stanziate ogni anno: esaurito il fondo, anche chi possiede i requisiti può non ricevere il sostegno o riceverlo in misura ridotta.

Serve un contratto registrato per accedere al Fondo?

Sì. La registrazione del contratto è condizione indispensabile: il sostegno pubblico si rivolge solo a rapporti regolari, incentivando anche l'emersione delle locazioni irregolari.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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