Autore: Andrea Marton

  • Art. 63 CTS – Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il vol…

    Art. 63 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato

    In vigore dal 03/08/2017

    1. I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d).

    2. Ai fini di cui al comma 1, i CSV possono svolgere attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi: a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato; b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento; c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi; d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente; e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale; f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

    3. I servizi organizzati mediante le risorse del FUN sono erogati nel rispetto dei seguenti principi: a) principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili; i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi; b) principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualità; c) principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciascun CSV prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione; d) principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza; e) principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi; f) principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

    4. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN.

    5. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

  • Commorienza: casi pratici art. 4 Codice Civile

    L’art. 4 del Codice Civile disciplina la commorienza: quando due o più persone muoiono nello stesso evento e non è possibile stabilire chi sia sopravvissuto all’altra sia pur per un istante, la legge presume che siano morte simultaneamente. Questa presunzione relativa ha conseguenze decisive soprattutto in materia successoria, assicurativa e in tutti i rapporti giuridici condizionati alla sopravvivenza. I casi pratici che seguono illustrano come la norma opera concretamente.

    Quadro normativo

    L’art. 4 c.c. si colloca nel Libro I del Codice Civile, tra le disposizioni sulle persone fisiche, e introduce una presunzione legale relativa (iuris tantum) di morte simultanea. La norma si attiva al ricorrere di due condizioni cumulative: (a) un effetto giuridico deve dipendere dalla sopravvivenza di una persona rispetto a un’altra; (b) non deve essere possibile accertare l’ordine temporale dei decessi. Verificate entrambe le condizioni, la legge stabilisce la fictio iuris della contemporaneità: nessuno dei due soggetti è considerato sopravvissuto all’altro, e ciascuna successione si apre autonomamente. L’onere di superare la presunzione grava su chi afferma che un soggetto sia premorto all’altro, con qualsiasi mezzo probatorio ammissibile.

    Ambito di applicazione

    La commorienza rileva in tutti i rapporti giuridici nei quali la sopravvivenza relativa tra due persone determina un effetto di diritto. Il campo di elezione è il diritto successorio: l’art. 4 c.c. si coordina con l’art. 456 c.c. (apertura della successione) e con l’art. 462 c.c. (capacità di succedere). Se un erede presunto muore contestualmente al de cuius, non acquista alcun diritto ereditario, e la sua quota si ripartisce secondo le regole della rappresentazione o dell’accrescimento. La norma trova applicazione anche nel diritto assicurativo, quando la designazione del beneficiario di una polizza vita è condizionata alla premorienza dell’assicurato, e nelle donazioni con clausola di riversibilità.

    Profili operativi: prova e onere probatorio

    Chi intende superare la presunzione di simultaneità deve fornire prova positiva dell’ordine dei decessi. La prova può essere diretta (certificati necroscopici con ora del decesso, referti del medico legale, testimonianze di soccorritori) o indiretta (tracciati di dispositivi elettronici, filmati di sorveglianza, dati GPS). La presunzione opera automaticamente: non occorre alcuna pronuncia giudiziale per attivare la fictio iuris; si applica già in sede di apertura della successione e nei rapporti stragiudiziali. Eventuali controversie sull’ordine dei decessi si risolvono davanti al tribunale ordinario in sede contenziosa.

    Caso 1: Coniugi deceduti in un incidente stradale

    Scenario. Tizio e la moglie Caia muoiono entrambi in un grave incidente stradale. Non vi sono testimoni diretti dell’ordine dei decessi e i referti del medico legale indicano un intervallo di morte non determinabile. Tizio lascia due figli nati da un precedente matrimonio; Caia non ha eredi diretti propri. Il patrimonio di Tizio vale 400.000 euro; quello di Caia 150.000 euro.

    Come si legge l’art. 4. Non essendo accertabile chi sia sopravvissuto all’altro anche solo per un istante, si presume la morte simultanea. Caia non acquista quindi alcun diritto successorio su Tizio, né Tizio su Caia. La successione di Tizio si apre a favore dei suoi due figli, che erediteranno in parti uguali il suo patrimonio. La successione di Caia si aprirà secondo le sue disposizioni testamentarie o, in assenza, secondo le regole della successione legittima a favore dei suoi eventuali parenti.

    Cosa fare in pratica.

    • Acquisire il verbale di incidente e il referto necroscopico per documentare l’impossibilità di accertare l’ordine dei decessi.
    • Aprire le due pratiche successorie separatamente, ciascuna come se l’altro coniuge non fosse mai esistito come erede.
    • Verificare la presenza di un testamento di Caia per stabilire a chi spetti il suo patrimonio.
    • Rivolgersi a un notaio per la dichiarazione di successione di ciascun defunto entro dodici mesi dal decesso.

    Caso 2: Genitore e figlio vittime dello stesso naufragio

    Scenario. Sempronio e il figlio Mevio naufragano insieme. Sempronio era vedovo e aveva come unico erede legittimo Mevio; Mevio era celibe e senza figli. Non vengono recuperati in vita e i corpi vengono rinvenuti in momenti diversi, ma senza che il medico legale possa stabilire a quale ora sia avvenuto ciascun decesso. Sempronio aveva un’eredità di 600.000 euro; Mevio nulla di proprio.

    Come si legge l’art. 4. La presunzione di commorienza impedisce che Mevio acquisisca, anche solo per un istante, il patrimonio del padre. Di conseguenza, i 600.000 euro di Sempronio non transitano nel patrimonio di Mevio e non possono essere trasmessi agli eventuali eredi di quest’ultimo. Si apre la successione di Sempronio a favore dei parenti di grado successivo (fratelli, nipoti, ecc.) secondo le regole della successione legittima.

    Cosa fare in pratica.

    • Raccogliere i rapporti di soccorso e il verbale delle autorità marittime per documentare le circostanze del naufragio.
    • Chiedere al medico legale un referto scritto che attesti l’impossibilità di determinare l’ordine dei decessi.
    • Identificare i parenti di Sempronio aventi diritto alla successione legittima in assenza di testamento.
    • Avviare la pratica successoria di Sempronio escludendo Mevio dalla catena ereditaria.

    Caso 3: Polizza vita con beneficiario premorto

    Scenario. Tizio stipula una polizza vita indicando come beneficiario il fratello Caio. Nel contratto è previsto che, se Caio muore prima di Tizio, la somma vada agli eredi di Tizio. I due fratelli muoiono nello stesso attentato; i soccorritori non sono in grado di stabilire quale dei due fosse ancora in vita quando l’altro è spirato. La compagnia assicurativa si trova a dover liquidare il capitale di 200.000 euro.

    Come si legge l’art. 4. Poiché non è provato che Caio sia sopravvissuto a Tizio, si applica la presunzione di commorienza: Caio è considerato morto simultaneamente a Tizio. Di conseguenza Caio non ha mai acquistato la qualità di beneficiario sopravvissuto, e la clausola di riversibilità si attiva: il capitale va agli eredi di Tizio secondo le disposizioni contrattuali.

    Cosa fare in pratica.

    • Presentare alla compagnia i certificati di morte e il referto medico-legale attestante l’impossibilità di determinare l’ordine dei decessi.
    • Richiamare espressamente l’art. 4 c.c. nella comunicazione alla compagnia per fondare giuridicamente la liquidazione a favore degli eredi di Tizio.
    • Verificare le condizioni di polizza in merito alla clausola di sostituzione del beneficiario.
    • Conservare tutta la documentazione utile a escludere che Caio abbia sopravvissuto a Tizio anche solo per breve tempo.

    Caso 4: Donazione con clausola di riversibilità

    Scenario. Sempronio dona all’unica figlia Tizia un immobile del valore di 300.000 euro, inserendo nel contratto di donazione una clausola di riversibilità: se Tizia muore prima del donante, il bene ritorna nel patrimonio di Sempronio. Padre e figlia muoiono insieme in un crollo. Non è accertabile l’ordine dei decessi.

    Come si legge l’art. 4. La clausola di riversibilità è condizionata alla premorienza di Tizia rispetto a Sempronio. Applicando la presunzione di commorienza, nessuno dei due è considerato sopravvissuto all’altro: la condizione risolutiva non si è verificata. L’immobile rimane nel patrimonio di Tizia al momento della sua morte e passa ai suoi eredi, non ritorna a Sempronio (e quindi ai suoi eredi per il tramite di Sempronio).

    Cosa fare in pratica.

    • Verificare la formulazione esatta della clausola di riversibilità nel rogito notarile.
    • Acquisire la documentazione che attesta l’impossibilità di stabilire l’ordine dei decessi.
    • Aprire la successione di Tizia includendo l’immobile nel suo asse ereditario.
    • Consultare un professionista abilitato per valutare eventuali controversie con gli eredi di Sempronio che volessero far valere la riversibilità.

    Caso 5: Tentativo di superare la presunzione con prove tecnologiche

    Scenario. Caia e il marito Mevio muoiono nello stesso incendio domestico. Gli eredi di Caia sostengono che Mevio sia sopravvissuto a Caia di circa venti minuti e abbiano quindi diritto alla sua eredità. A supporto presentano i dati GPS del telefono di Mevio che mostrano un’ultima attività registrata venti minuti dopo l’ultima attività rilevata sul telefono di Caia.

    Come si legge l’art. 4. La presunzione di commorienza è relativa e può essere superata da prova contraria. I dati GPS possono costituire un indizio, ma la prova deve essere robusta: il fatto che il dispositivo di Mevio abbia registrato un’attività più tarda non dimostra necessariamente che fosse ancora in vita in quel momento (il dispositivo potrebbe aver sincronizzato dati automaticamente). Il giudice valuterà la prova nel suo complesso, inclusi i referti del medico legale e la ricostruzione dell’incendio.

    Cosa fare in pratica.

    • Raccogliere tutta la documentazione tecnica disponibile: referti necroscopici, relazione dei vigili del fuoco, perizia sull’incendio.
    • Far analizzare da un perito informatico forense i metadati dei dispositivi elettronici per valutarne l’attendibilità come prova.
    • Confrontarsi con un professionista abilitato prima di intraprendere un’azione giudiziaria, poiché l’onere probatorio per superare la presunzione è elevato.
    • Verificare se la ricostruzione dell’incendio consente di stabilire la sequenza degli eventi con sufficiente certezza.

    Quando intervenire

    La parte interessata deve agire tempestivamente appena risulta che due o più persone siano decedute nel medesimo evento e che da tale circostanza dipendano effetti giuridici rilevanti (apertura di successioni, liquidazione di polizze, riversibilità di donazioni). Occorre acquisire subito la documentazione medico-legale: i referti emessi a distanza di tempo sono più difficili da contestare. Se si intende superare la presunzione, le prove vanno raccolte prima che si disperdano. Le dichiarazioni di successione vanno presentate entro dodici mesi dal decesso: chiarire l’applicabilità dell’art. 4 c.c. fin dall’inizio evita complicazioni con l’Agenzia delle Entrate e contenziosi tra eredi.

    Norme e fonti

    • Art. 4 c.c. – Commorienza
    • Art. 456 c.c. – Apertura della successione
    • Art. 462 c.c. – Capacità di succedere
    • Art. 48 c.c. – Morte presunta
    • Art. 2697 c.c. – Onere della prova
    • Art. 771 c.c. – Donazione con clausola di riversibilità
    • Art. 1920 c.c. – Assicurazione sulla vita a favore di terzo
    • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – Testo Unico Successioni e Donazioni (termini dichiarazione)

    Domande frequenti

    Cosa succede se i due soggetti muoiono in eventi distinti ma nello stesso giorno?

    La presunzione di commorienza dell’art. 4 c.c. si applica solo quando non è possibile accertare l’ordine dei decessi, indipendentemente dal fatto che siano avvenuti nello stesso evento o in eventi separati. Se i decessi avvengono in circostanze diverse ma nella stessa giornata e non è possibile determinare quale sia avvenuto prima, la presunzione di simultaneità opera comunque. Diversamente, se l’ora esatta di ciascun decesso è documentata (anche solo in termini di ante/post rispetto all’altro), la presunzione è superata e si stabilisce chi sia premorto.

    La presunzione di commorienza vale anche per i patti di famiglia?

    Sì. I patti di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.) possono contenere clausole condizionate alla sopravvivenza tra le parti. Se due parti contraenti muoiono nello stesso evento senza che sia determinabile l’ordine dei decessi, l’art. 4 c.c. si applica anche in questo contesto, con le conseguenze che ne derivano sulle attribuzioni patrimoniali concordate. È opportuno che il notaio redattore del patto inserisca clausole che regolino espressamente questa eventualità.

    Gli eredi possono accordarsi tra loro senza ricorrere al giudice?

    In linea di principio sì: se tutti gli eredi concordano sull’applicazione della presunzione di commorienza e sulla conseguente ripartizione dei patrimoni, non è necessario adire il tribunale. Il problema sorge quando gli eredi delle persone decedute hanno interessi divergenti e contestano l’ordine dei decessi. In quel caso, il contenzioso si svolge davanti al tribunale ordinario, con inversione dell’onere della prova a carico di chi intende superare la presunzione.

    La presunzione si applica anche se i corpi non vengono ritrovati?

    Se i corpi non vengono ritrovati, l’ordinamento prevede l’istituto della morte presunta (art. 48 c.c.), non la commorienza. La morte presunta richiede un procedimento giudiziario apposito e opera in modo diverso. L’art. 4 c.c. presuppone che i decessi siano certi: serve la certezza della morte di entrambi i soggetti, con incertezza solo sull’ordine temporale. Se la morte stessa è incerta, si ricorre alla disciplina della scomparsa e della morte presunta.

  • Art. 859 Codice della Navigazione – Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico nazionale

    Art. 859 Codice della Navigazione – Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico nazionale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'autorità alla quale è richiesta l'iscrizione dell'aeromobile nel registro aeronautico nazionale provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certificato d'immatricolazione le trascrizioni fatte nel registro delle costruzioni a norma degli articoli 857 e 1030.

  • Art. 306 Cod. Amb. – determinazione delle misure per il ripristino ambientale

    Art. 306 Cod. Amb. – determinazione delle misure per il ripristino ambientale

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Gli operatori individuano le possibili misure per il ripristino ambientale che risultino conformi all’allegato 3 alla parte sesta del presente decreto e le presentano per l’approvazione al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare senza indugio e comunque non oltre trenta giorni dall’evento dannoso, a meno che questi non abbia già adottato misure urgenti, a norma articolo 305, commi 2 e

    3. 2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare decide quali misure di ripristino attuare, in modo da garantire, ove possibile, il conseguimento del completo ripristino ambientale, e valuta l’opportunità di addivenire ad un accordo con l’operatore interessato nel rispetto della procedura di cui all’ articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

    3. Se si è verificata una pluralità di casi di danno ambientale e l’autorità competente non è in grado di assicurare l’adozione simultanea delle misure di ripristino necessarie, essa può decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario. Ai fini di tale decisione, l’autorità competente tiene conto, fra l’altro, della natura, entità e gravità dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonché della possibilità di un ripristino naturale.

    4. Nelle attività di ripristino ambientale sono prioritariamente presi in considerazione i rischi per la salute umana.

    5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare invita i soggetti di cui agli articoli 12 e 7, comma 4, della direttiva 2004/35/CE , nonché i soggetti sugli immobili dei quali si devono effettuare le misure di ripristino a presentare le loro osservazioni nel termine di dieci giorni e le prende in considerazione in sede di ordinanza. Nei casi di motivata, estrema urgenza l’invito può essere incluso nell’ordinanza, che in tal caso potrà subire le opportune riforme o essere revocata tenendo conto dello stato dei lavori in corso.

  • Art. 93 D.Lgs. 259/2003 – Controllo normativo sui servizi al dettaglio

    Art. 93 D.Lgs. 259/2003 – Controllo normativo sui servizi al dettaglio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’Autorità può imporre gli obblighi normativi adeguati alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell’articolo 74, quando: a) a seguito di un’analisi di mercato realizzata conformemente all’articolo 78, l’Autorità stabilisce che un dato mercato al dettaglio, definito in conformità dell’articolo 75, non è effettivamente competitivo; b) l’Autorità conclude che gli obblighi imposti conformemente agli articoli da 80 a 85 non permetterebbero il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4.

    2. Gli obblighi normativi imposti ai sensi del comma 1 sono correlati al tipo di problema individuato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 4. Tali obblighi possono prevedere che le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l’ingresso sul mercato né limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali e non accorpino in modo indebito i servizi offerti. L’Autorità può prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili al fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e promuovere nel contempo un’effettiva concorrenza.

    3. L’Autorità provvede affinchè ogni impresa soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. L’Autorità può specificare il formato e la metodologia contabile da usare. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente qualificato. L’Autorità provvede affinchè ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità.

    4. Fatti salvi gli articoli 95 e 98, l’Autorità non applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1 del presente articolo a mercati geografici o a mercati al dettaglio nei quali abbia accertato l’esistenza di una concorrenza effettiva.

  • Posso rifiutare lo straordinario? Cosa dice la legge

    Guida pratica · Lavoro · Orario di lavoro

    In sintesi

    Di regola il lavoratore può rifiutare lo straordinario, poiché esso presuppone il suo consenso. Tuttavia molti CCNL prevedono l’obbligo di svolgere straordinario in caso di urgenze o esigenze produttive: in questi casi il rifiuto ingiustificato può avere conseguenze disciplinari. Il rifiuto è sempre lecito se supera il limite delle 48 ore medie settimanali.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 66/2003, art. 5

    Tabella riepilogativa

    Quando il rifiuto dello straordinario è legittimo
    Situazione Rifiuto lecito? Note
    CCNL non prevede obbligo di straordinario Il consenso del lavoratore è necessario
    CCNL prevede obbligo in caso di urgenza No (salvo giustificato motivo) Il rifiuto può essere disciplinarmente sanzionabile
    Straordinario supera il limite delle 48 ore medie Sempre sì Limite inderogabile di legge
    Motivi di salute certificati Con certificazione medica adeguata
    Carichi di cura certificati Valutare il CCNL Alcuni CCNL prevedono esonero per genitori soli o con disabili a carico

    La regola generale: il consenso del lavoratore

    Il D.Lgs. 66/2003 stabilisce che il lavoro straordinario è svolto previo accordo tra datore e lavoratore. In assenza di una previsione contrattuale che obblighi al lavoro extra, il lavoratore può quindi rifiutare senza incorrere in sanzioni disciplinari. Il consenso può essere specifico (per ogni richiesta) o generico (fissato in una clausola del contratto individuale).

    L'obbligo previsto dai CCNL

    Molti contratti collettivi prevedono che il lavoratore sia obbligato a prestare straordinario in presenza di esigenze produttive straordinarie, urgenze o picchi di attività, entro le ore massime fissate dal contratto stesso. In questi casi il rifiuto ingiustificato può essere contestato come inadempimento contrattuale e dare luogo a provvedimenti disciplinari, fino al licenziamento nei casi più gravi.

    I limiti che il lavoratore può sempre opporre

    Indipendentemente dal CCNL, il lavoratore ha il diritto di rifiutare lo straordinario quando la sua esecuzione comporterebbe il superamento del limite delle 48 ore medie settimanali o la violazione dei riposi minimi (11 ore giornaliere o 24 ore settimanali). Questi limiti sono inderogabili anche dalla contrattazione collettiva. Il rifiuto è sempre legittimo anche in presenza di documentate ragioni di salute o di specifiche tutele di legge.

    Casi pratici

    Tizio – rifiuto in assenza di obbligo contrattuale

    Il CCNL di Tizio non prevede l’obbligo di straordinario. Il datore chiede 2 ore extra: Tizio può legittimamente rifiutare senza rischiare conseguenze disciplinari. Sarebbe comunque opportuno comunicare il rifiuto cortesemente e per iscritto.

    Caia – rifiuto con CCNL che prevede l'obbligo

    Il CCNL di Caia prevede l’obbligo di straordinario fino a 2 ore al giorno in caso di urgenza produttiva. Il datore invoca tale clausola. Caia non ha un giustificato motivo (né salute né carichi di cura certificati): il rifiuto potrebbe esporla a un provvedimento disciplinare.

    Sempronio – supera già le 48 ore medie

    Sempronio ha già lavorato 48 ore nella settimana in corso. Il datore chiede 2 ore aggiuntive: Sempronio può rifiutare perché l’esecuzione porterebbe la media settimanale (calcolata sul periodo di riferimento) oltre il limite inderogabile di legge.

    Domande frequenti

    Il datore può licenziarmi se rifiuto lo straordinario?

    Solo se il CCNL prevede l’obbligo e il rifiuto è ingiustificato e reiterato. Un singolo episodio raramente giustifica il licenziamento; di norma si procede prima con sanzioni disciplinari più lievi.

    Devo motivare il rifiuto dello straordinario?

    Se non esiste obbligo contrattuale, no. Se il CCNL prevede l’obbligo, è opportuno indicare la ragione del rifiuto (salute, carichi di cura, superamento del limite di ore) per evitare contestazioni disciplinari.

    Posso rifiutare lo straordinario per motivi di famiglia?

    La legge non prevede un diritto generalizzato al rifiuto per motivi di famiglia, ma alcuni CCNL accordano esoneri a genitori soli o a chi assiste un familiare disabile. Verificare il CCNL applicato.

    Il rifiuto dello straordinario va comunicato per iscritto?

    Non è obbligatorio per legge, ma è consigliabile comunicarlo per iscritto (anche via email) per avere traccia in caso di contestazioni successive.

    Lo straordinario autorizzato può essere revocato prima di iniziarlo?

    In linea di principio il datore può revocare la richiesta di straordinario già autorizzato, salvo che il lavoratore abbia già organizzato la propria vita in base a quell’impegno. In tal caso potrebbe avanzare richiesta di risarcimento del danno in sede contrattuale o giudiziale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 77 CTS – Titoli di solidarietà

    Art. 77 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Titoli di solidarietà

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di cui all'articolo 5, svolte dagli enti del Terzo settore ((…)) iscritti al Registro di cui all'articolo 45, gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , di seguito «emittenti» o, singolarmente, l'«emittente», possono emettere specifici «titoli di solidarietà», di seguito «titoli», su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento.

    2. I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, e non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati ad uno strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.

    3. Per le obbligazioni e per gli altri titoli di debito restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari in materia di strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e relative disposizioni attuative. Per i certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario restano ferme le disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .

    4. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 36 mesi, possono essere nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di obbligazioni dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli. I certificati di deposito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 12 mesi, corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di certificati di deposito dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, emessi nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli. Gli emittenti possono applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati, a condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento secondo le modalità indicate nel decreto attuativo di cui al comma

    15. A tale fine, gli emittenti devono essere in grado di fornire un'evidenza, oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo, dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia di tasso fisso o variabile e, se disponibile, rischio di controparte.

    5. Gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalità, una somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli, ad uno o più enti del Terzo settore ((non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5)) , per il sostegno di attività di cui all'articolo 5, ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari della liberalità. Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per cento del predetto ammontare agli emittenti spetta il credito d'imposta di cui al comma

    10. 6. Gli emittenti, tenuto conto delle richieste di finanziamento pervenute dagli enti del Terzo settore e compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria, devono destinare una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli, al netto dell'eventuale erogazione liberale di cui al comma 5, ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il finanziamento di iniziative di cui all'articolo

    5. ((Le somme raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate a favore degli enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di Stato italiani aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli)) .

    7. Salvo quanto previsto al comma 5, il rispetto da parte degli emittenti della previsione di cui al comma 6 è condizione necessaria per l'applicazione dei commi da 8 a

    13. 8. I titoli di solidarietà non rilevano ai fini del computo delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB e da quest'ultima determinate ai sensi dell' articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .

    9. Gli interessi, i premi ed ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo decreto, relativi ai titoli, sono soggetti al regime fiscale previsto per i medesimi redditi relativi a titoli ed altre obbligazioni di cui all' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 .

    10. Agli emittenti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in danaro di cui al comma 5 effettuate a favore degli enti del Terzo settore. Tale credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni tributarie previste con riferimento alle erogazioni liberali, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all' articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all' articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .

    11. I titoli non rilevano ai fini della previsione di cui all' articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 .

    12. I titoli non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 .

    13. I titoli non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli, di cui alla nota 2-ter dell'allegato A – Tariffa (Parte I), al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 .

    14. Gli emittenti devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 marzo di ogni anno, il valore delle emissioni di Titoli effettuate nell'anno precedente, le erogazioni liberali impegnate a favore degli Enti di cui al comma 1 e gli importi erogati ai sensi del comma 5 del presente articolo specificando l'Ente beneficiario e le iniziative sostenute e gli importi impiegati di cui al comma 6 specificando le iniziative oggetto di finanziamento. Gli emittenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, con cadenza almeno annuale, i dati relativi ai finanziamenti erogati con l'indicazione dell'ente beneficiario e delle iniziative sostenute ai sensi del presente articolo.

    15. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2018, N. 119 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2018, N. 136 )) .

  • Art. 14 L. 241/1990 – Conferenza di servizi

    1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo.
    2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.
  • Art. 831 Codice della Navigazione – Incidenti occorsi ad aeromobili stranieri

    Art. 831 Codice della Navigazione – Incidenti occorsi ad aeromobili stranieri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel caso di incidente o inconveniente grave occorso ad aeromobile straniero nel territorio italiano, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ne dà comunicazione al Ministero degli affari esteri.

  • Art. 44 D.Lgs. 231/2001 – Incompatibilità con l’ufficio di testimone

    Art. 44 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Incompatibilità con l’ufficio di testimone

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Non può essere assunta come testimone: a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

    2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

  • Art. 44 D.Lgs. 141/2024 – Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali

    Art. 44 D.Lgs. 141/2024 – Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Il pagamento dei diritti doganali, delle sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento di tali diritti, può essere eseguito presso gli uffici dell’Agenzia: a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) mediante bonifico; c) in contanti nei limiti di importo e con le modalità stabiliti con provvedimento dell’Agenzia, nel rispetto della normativa sull’utilizzo del contante; d) mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento dell’Agenzia; e) mediante altre forme di pagamento ammesse dalla legge.

    2. Le modalità per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria sono stabilite con provvedimento dell’Agenzia, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d’Italia.

  • Art. 799 Codice della Navigazione – Partenza e approdo degli aeromobili

    Art. 799 Codice della Navigazione – Partenza e approdo degli aeromobili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La partenza e l'approdo degli aeromobili si effettuano su aree destinate al decollo e all'atterraggio, aventi caratteristiche di sicurezza che soddisfano i requisiti e le prescrizioni stabiliti dall'ENAC. Quando le particolari strutture tecniche dell'aeromobile impongono in via esclusiva l'utilizzazione degli aeroporti, la partenza e l'approdo dell'aeromobile stesso si effettuano soltanto in un aeroporto. ————— AGGIORNAMENTO La L. 2 aprile 1968, n. 518 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga al disposto degli articoli 799 e 804 del codice della navigazione, la partenza e l'approdo di aeromobili, le cui particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva l'uso degli aeroporti, possono aver luogo in altre località idonee, dette aviosuperfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali".