Autore: Andrea Marton

  • Art. 59 CAD – Dati territoriali

    Art. 59 D.Lgs. 82/2005 CAD – Dati territoriali

    In vigore dal 01/01/2006

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso l'AgID è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e punto di accesso nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) per quanto riguarda i metadati.

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    5. ((Ai)) sensi dell'articolo 71 sono adottate, anche su proposta delle amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3 nonché per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse.

    6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all' articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 .

    7-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

  • Art. 53 L. 354/1975 – Licenze agli internati

    Art. 53 L. 354/1975 – Licenze agli internati

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Agli internati può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.
    Ai medesimi può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all’anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.
    Agli internati ammessi al regime di semilibertà possono inoltre essere concesse, a titolo di premio, le licenze previste nel primo comma dell’articolo precedente.
    Durante la licenza l’internato è sottoposto al regime della libertà vigilata.
    Se l’internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.
    L’internato che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della licenza, senza giustificato motivo, è punito in via disciplinare e, se in regime di semilibertà, può subire la revoca della concessione.

  • Art. 274-quaterdecies D.Lgs. 209/2005 – Articolo 274-quaterdecies

    Art. 274-quaterdecies D.Lgs. 209/2005 – Articolo 274-quaterdecies

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all'articolo 274-ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del Fondo previste dall'articolo 274-sexies.

    2. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a quella prevista dall'articolo 274-ter.

    3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo)).

  • Art. 274-decies D.Lgs. 209/2005

    Art. 274-decies D.Lgs. 209/2005

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni protette.

  • Art. 90 TULPS – Articolo abrogato

    Art. 90 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

  • CCNL Edilizia Cooperative: livelli, qualifiche e mansioni 2025

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    CCNL Edilizia Cooperative: livelli, qualifiche e mansioni

    Il sistema di inquadramento del CCNL Edilizia Cooperative è strutturato in modo radicalmente diverso dagli altri settori: gli operai hanno quattro livelli distinti, gli impiegati otto, e ogni scatto determina paga, preavviso e trattamenti normativi.

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Cooperative distingue quattro livelli per gli operai (comune, qualificato, specializzato, quarto livello) e otto livelli per gli impiegati (dal I al VIII, con il VII corrispondente ai quadri). L’inquadramento determina paga base, periodo di prova, preavviso e trattamenti contrattuali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
    Parti firmatarie (sindacali)
    FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
    Ultimo rinnovo
    21 febbraio 2025
    Vigenza
    1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028

    Tabella riepilogativa

    Livelli di inquadramento – CCNL Edilizia Cooperative
    Categoria Livello Denominazione Mansioni tipo
    Operai Operaio comune Manovale, addetto a compiti semplici o in affiancamento, movimentazione materiali
    Operai Operaio qualificato Muratore, carpentiere, ferraiolo, piastrellista, pittore, idraulico base
    Operai Operaio specializzato Gruista abilitato, installatore impianti complessi, posatore marmi, operatore macchine
    Operai Operaio di 4° livello Caposquadra, tecnico di macchine per movimento terra, operaio con conoscenze tecnico-teoriche specifiche
    Impiegati I – IV Livelli base e intermedi Personale d’ordine, amministrativi, tecnici junior, geometri, disegnatori
    Impiegati V – VI Livelli specialistici Tecnici con autonomia, responsabili di commessa, contabili senior, capi ufficio
    Impiegati/Quadri VII Quadri Direttori tecnici di cantiere, responsabili di funzione con ampia autonomia decisionale
    Impiegati VIII Livello apicale Figure direttive di alta responsabilità, parametro 250

    La classificazione degli operai in 4 livelli è autonoma rispetto ai livelli impiegatizi. Nell’edilizia non esiste un’unica scala parametrale condivisa tra le due categorie.

    I quattro livelli degli operai: declaratorie

    Il CCNL Edilizia Cooperative descrive con precisione le caratteristiche di ciascun livello operaio:

    • Operaio comune (1° livello): svolge compiti semplici o in affiancamento che non richiedono specifiche conoscenze tecniche. È il livello di ingresso per chi non ha ancora maturato esperienza nel settore edile. Esempi: manovale, addetto alla pulizia cantiere, portatore di materiali.
    • Operaio qualificato (2° livello): è in grado di eseguire lavori che necessitano di una specifica normale capacità. Ha appreso il mestiere tramite apprendistato, esperienza pluriennale o formazione professionale. Esempi: muratore, carpentiere in legno, ferraiolo, piastrellista, pittore edile, installatore di tubazioni base.
    • Operaio specializzato (3° livello): esegue lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, spesso accompagnata da abilitazioni specifiche. Esempi: gruista con patentino, operatore di macchine per perforazione, posatore di pavimenti in marmo o pietra naturale, installatore di impianti termici o idraulici complessi.
    • Operaio di quarto livello (4° livello): svolge compiti operativi che richiedono conoscenze tecniche specifiche di carattere teorico-pratico. Può coordinare piccole squadre. Il caposquadra rientra tipicamente in questa categoria e riceve una maggiorazione del 10% sulla paga base.

    Gli otto livelli degli impiegati

    Il personale impiegatizio delle cooperative edili segue una classificazione in otto livelli. Il contratto li distingue in base alla responsabilità, all’autonomia e alla complessità delle mansioni:

    • Livelli I-II: personale d’ordine, addetti ad operazioni semplici e ripetitive, personale di prima assunzione. Esempi: archivista, operatore di inserimento dati, fattorino.
    • Livelli III-IV: impiegati con discreta autonomia operativa nel proprio ambito. Geometri junior, disegnatori CAD, contabili, segretari di direzione. Il IV livello è spesso il livello di ingresso per i diplomati tecnici.
    • Livelli V-VI: figure tecniche o amministrative con autonomia e responsabilità di risultato. Responsabili di commessa, project manager junior, capi ufficio, responsabili acquisti.
    • Livello VII – Quadri: lavoratori che svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi della cooperativa. Direttori tecnici di cantiere, responsabili di funzione con autonomia decisionale sostanziale.
    • Livello VIII: figure di vertice tecnico o amministrativo, parametro 250. Ricevono l’incremento contrattuale massimo (450 euro complessivi nel triennio 2025-2027).

    Inquadramento del socio-lavoratore cooperativo

    Nelle cooperative edili convivono due rapporti distinti: quello associativo (il socio partecipa alla gestione e agli utili della cooperativa) e quello lavorativo (disciplinato dal CCNL). La L. 142/2001 stabilisce che, ove il socio abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato, trovano applicazione le norme del CCNL di settore, incluse declaratorie, livelli e trattamenti normativi.

    Il regolamento interno della cooperativa (obbligatorio ex L. 142/2001) può stabilire condizioni diverse solo se più favorevoli al lavoratore. Non può mai essere in peius rispetto al minimo contrattuale.

    Mansioni promiscue e adibizione a mansioni superiori

    In cantiere è frequente che un operaio svolga mansioni di livello diverso nella stessa giornata. Il CCNL e il codice civile (art. 2103 c.c., come modificato dal D.Lgs. 81/2015) prevedono che:

    • Se il lavoratore è adibito in modo prevalente e continuativo a mansioni di livello superiore (oltre 3 mesi consecutivi nella stessa mansione, salvo sostituzione di assente con diritto alla conservazione del posto), ha diritto al riconoscimento del livello superiore.
    • L’adibizione a mansioni inferiori è ammessa solo nei casi previsti dalla legge (accordi in sede protetta, riorganizzazione aziendale che modifichi strutture) e non può comportare una riduzione della retribuzione.

    Casi pratici

    Tizio – Manovale di primo livello alla prima assunzione
    Tizio viene assunto da una cooperativa edile come manovale (operaio comune, 1° livello). Dopo 18 mesi di lavoro dimostra di saper eseguire autonomamente lavori di muratura. Il responsabile di cantiere propone la promozione al 2° livello (operaio qualificato). L’inquadramento superiore diventa effettivo dal mese successivo alla comunicazione scritta.
    Caia – Geometra impiegata di IV livello
    Caia è geometra assunta da una cooperativa come impiegata tecnica di IV livello. Dopo due anni le viene affidato un cantiere in piena autonomia gestionale. La cooperativa riconosce che le mansioni svolte corrispondono al V livello e procede all’inquadramento superiore con il relativo adeguamento dello stipendio minimo mensile.
    Sempronio – Caposquadra di 4° livello
    Sempronio coordina una squadra di quattro operai su un cantiere di ristrutturazione. In quanto caposquadra, il CCNL gli riconosce la qualifica di operaio di quarto livello con una maggiorazione del 10% sulla paga base. La sua paga oraria complessiva è quindi superiore a quella di un operaio specializzato (3° livello) pur non essendo formalmente un impiegato.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Edilizia Cooperative per gli operai?
    Quattro livelli: operaio comune (1°), operaio qualificato (2°), operaio specializzato (3°) e operaio di quarto livello. Quest’ultimo svolge compiti operativi che richiedono specifiche conoscenze tecniche e può coordinare piccole squadre.
    Cosa distingue un operaio specializzato da un qualificato?
    L’operaio qualificato esegue lavori che richiedono una competenza specifica normale (muratura, carpenteria, posa piastrelle). Lo specializzato esegue lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, come posa di impianti complessi, finiture di pregio o lavorazioni su materiali speciali.
    Chi sono i quadri nel settore edile?
    I quadri corrispondono al VII livello degli impiegati e svolgono funzioni con autonomia e responsabilità di coordinamento, come i direttori tecnici di cantiere o i responsabili di ufficio tecnico con ampia discrezionalità decisionale.
    L’inquadramento del socio-lavoratore di cooperativa segue gli stessi livelli?
    Sì. Ai soci-lavoratori che hanno scelto il rapporto di lavoro subordinato si applica il CCNL Edilizia Cooperative in tutta la sua parte normativa, compresi i livelli di inquadramento. Il rapporto associativo (L. 142/2001) convive con quello lavorativo ma non lo sostituisce.
    Dopo quanti mesi in mansioni superiori scatta il diritto al livello superiore?
    La legge (art. 2103 c.c. post D.Lgs. 81/2015) e il CCNL prevedono che l’adibizione continuativa a mansioni superiori per oltre tre mesi, al di fuori di ipotesi di sostituzione di assente, comporta il diritto all’inquadramento definitivo nel livello superiore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, gratifica natalizia e EVR.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 67 TULPS – Definitività dei provvedimenti prefettizi in materia di PS locale

    Art. 67 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    I provvedimenti del prefetto rispetto alle materie indicate negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65 sono definitivi.

  • Art. 66 RD 12/1941 – Composizione della corte suprema di cassazione

    Art. 66 RD 12/1941 – Composizione della corte suprema di cassazione

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Composizione della corte suprema di cassazione. La corte suprema di cassazione è costituita in sezioni, e composta da un primo presidente, da presidenti di sezione e da consiglieri. Il primo presidente presiede le udienze a sezioni unite e le adunanze solenni e può presiedere le udienze delle singole sezioni. La composizione delle sezioni è stabilita ai sensi dell’articolo 7-bis. A ciascuna delle sezioni civili e penali è preposto un presidente di sezione e possono essere assegnati altri presidenti di sezione.

  • Art. 38 D.Lgs. 198/2006 – Provvedimento avverso le discriminazioni

    Art. 38 D.Lgs. 198/2006 – Provvedimento avverso le discriminazioni ( legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 15; legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 13

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Qualora vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o di cui all’ articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioni nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso, o della consigliera o del consigliere di parità della città metropolitana e dell’ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all’autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

    2. L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.

    3. Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

    4. L’inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punita con l’ammenda fino a 50.000 euro o l’arresto fino a sei mesi.

    5. La tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dall’ articolo 119 del codice del processo amministrativo.

    6. Ferma restando l’azione ordinaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua delega da un’organizzazione sindacale, dalle associazioni e dalle organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso, o dalla consigliera o dal consigliere della città metropolitana e dell’ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 o regionale di parità. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 5 L. 241/1990 – Responsabile del procedimento

    1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.
    2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4.
    3. L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
  • Art. 58 CTS – Istituzione

    Art. 58 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Istituzione

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Consiglio nazionale del Terzo settore, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato.

  • Art. 86 RD 12/1941 – Relazioni sull’amministrazione della giustizia

    Art. 86 RD 12/1941 – Relazioni sull’amministrazione della giustizia

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull’amministrazione della giustizia nel precedente anno nonché sugli interventi da adottare ai sensi dell’ articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l’anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell’avvocatura, per ascoltare la relazione sull’amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti dell’avvocatura.