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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il dirigente di ciascuna unità organizzativa assegna a sé o ad altro dipendente la responsabilità di ogni singolo procedimento, individuando concretamente la persona fisica che ne risponde.
  • Fino all'assegnazione esplicita, è considerato responsabile il dirigente preposto all'unità individuata ai sensi dell'art. 4: vige una regola di continuità della responsabilità.
  • L'individuazione del responsabile è comunicata ai soggetti destinatari del provvedimento (art. 7) e a chi ne faccia richiesta: il cittadino ha diritto a conoscere chi tratta il suo procedimento.
  • Il responsabile è il vero motore dell'istruttoria: i suoi compiti (art. 6) ne fanno l'interlocutore unico per cittadino, amministrazioni terze e organi di controllo.
  • La figura del responsabile dà attuazione a imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.) e si salda con la disciplina del conflitto di interessi ex art. 6-bis.

Testo dell'articoloVigente

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4.
3. L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Commento

La personalizzazione della responsabilità procedimentale

Con l'art. 5 della L. 241/1990, il legislatore ha compiuto un passaggio culturale: l'istruttoria non è più di un ufficio anonimo, ma di una persona fisica nominativamente individuata. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, individuata ex art. 4, assegna a sé o ad altro dipendente la responsabilità del singolo procedimento. Il responsabile diventa il volto dell'amministrazione di fronte al cittadino e l'interlocutore unico per le richieste, le memorie, gli interventi nel procedimento. La logica è quella della responsabilità personale, indispensabile per superare la diluizione delle competenze tipica della burocrazia tradizionale e per ricondurre l'azione amministrativa a parametri di efficienza e accountability.

La regola sussidiaria: il dirigente come responsabile di default

Il comma 2 prevede una regola di chiusura essenziale: fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa individuata ex art. 4. La disposizione evita vuoti di responsabilità che si tradurrebbero in ritardo o in negazione delle garanzie procedimentali. Il cittadino sa, in ogni momento, chi è il suo interlocutore: il dirigente preposto all'unità competente, salvo che questi abbia delegato a un funzionario nominativo. La giurisprudenza prevalente ritiene che la mancata individuazione esplicita non vizi il procedimento, purché il dirigente abbia effettivamente svolto le funzioni di responsabile o le abbia delegate per fatti concludenti.

La comunicazione del nominativo del responsabile

L'unità organizzativa e il nominativo del responsabile sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 (destinatari diretti del provvedimento finale, soggetti che per legge debbono intervenirvi) e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. La comunicazione è oggi tipicamente effettuata con la lettera di avvio del procedimento ex art. 8 L.241, che ha specifico contenuto minimo: oggetto, ufficio, persona, recapiti, termine di conclusione, responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale (se diverso). Il rispetto di questa regola è verificato come parte essenziale del giusto procedimento: la mancata comunicazione del responsabile è vizio formale, sanabile nei limiti dell'art. 21-octies c. 2 solo quando si dimostri che il destinatario ne ha avuto comunque effettiva conoscenza.

Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento

La L. 15/2005 ha introdotto la distinzione tra il responsabile del procedimento (figura istruttoria) e il soggetto cui spetta l'adozione del provvedimento finale (figura decisoria). Tipicamente, il responsabile istruisce la pratica, raccoglie pareri, formula proposta motivata; il dirigente o l'organo competente adotta poi il provvedimento. La distinzione vale però solo quando la legge attribuisca espressamente l'adozione del provvedimento a un soggetto diverso dal responsabile dell'istruttoria; altrimenti i due ruoli coincidono. La giurisprudenza ha chiarito che, quando il provvedimento finale si discosta dalla proposta del responsabile, il decisore deve motivare specificamente le ragioni del dissenso, in coerenza con l'art. 6 c. 1 lett. e) L.241.

Responsabilità del responsabile: dimensione disciplinare, contabile e civile

La responsabilità del responsabile del procedimento è poliedrica. Sul piano disciplinare, eventuali ritardi, omissioni o errori istruttori sono valutati ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e dei codici di comportamento. Sul piano contabile, la condotta dolosa o gravemente colposa che abbia causato danno erariale è giudicata dalla Corte dei conti. Sul piano civile, il responsabile può essere chiamato in causa per i danni causati al privato dall'inadempimento procedimentale, anche se la responsabilità verso il cittadino è in primis dell'amministrazione (con possibile rivalsa sul dipendente in caso di dolo o colpa grave, ex art. 22 D.P.R. 3/1957). L'introduzione del potere sostitutivo ex art. 2 c. 9-bis e dell'indennizzo automatico ex art. 2-bis c. 1-bis ha reso i ritardi del responsabile economicamente rilevanti per la PA, con possibile rivalsa interna.

Una figura sistematica: dal procedimento all'amministrazione partecipata

L'art. 5 si lega a un nucleo di disposizioni che ne completano il senso: l'art. 4 (unità competente), l'art. 6 (compiti del responsabile), l'art. 6-bis (conflitto di interessi), gli artt. 7-10 (partecipazione), l'art. 14 (conferenza di servizi, in cui il responsabile rappresenta l'unità). L'art. 5 è dunque cerniera tra organizzazione e procedimento, tra struttura e azione. La sua effettiva attuazione richiede una gestione manageriale dei carichi di lavoro, un'adeguata formazione, sistemi informativi che consentano di tracciare ogni atto al responsabile. Solo così l'individuazione personale della responsabilità si traduce in benefici concreti: tempi certi, istruttorie complete, comunicazioni puntuali, motivazioni adeguate. Il responsabile è l'architrave dell'amministrazione partecipata che la L.241 ha disegnato e che le riforme successive — fino al PNRR e ai sistemi di valutazione — hanno cercato di rendere operativa.

Casi pratici

Caso 1: Tizio: nominativo del responsabile non comunicato

Tizio riceve una comunicazione di avvio del procedimento priva del nominativo del responsabile. Eccepisce il vizio formale ex artt. 5 e 8 L.241. Il TAR esamina se Tizio ha potuto comunque interagire con l'ufficio ed esercitare i propri diritti: in caso affermativo, opera l'art. 21-octies c. 2; in caso contrario, il provvedimento è annullato.

Caso 2: Caio: dirigente come responsabile di default

Caio presenta istanza al Comune; il dirigente non ha assegnato nominativamente il procedimento. Trascorso un mese senza nomina esplicita, Caio si rivolge direttamente al dirigente dell'unità individuata ai sensi dell'art. 4: opera la regola sussidiaria dell'art. 5 c. 2, secondo cui in mancanza di assegnazione il dirigente è il responsabile.

Caso 3: Sempronio: discostamento del decisore dalla proposta del responsabile

Sempronio riceve un diniego che si discosta dalla proposta favorevole del responsabile. La motivazione è generica. Il TAR annulla per insufficiente motivazione: il decisore che si discosta deve indicare le specifiche ragioni del dissenso, in linea con l'art. 6 c. 1 lett. e) L.241 e con l'art. 3 sulla motivazione.

Caso 4: Sintesi sistemica

L'art. 5 dà operatività agli artt. 4, 6, 6-bis della L.241 e si salda con il D.Lgs. 165/2001 (organizzazione e dirigenza). La distinzione tra responsabile del procedimento e decisore è netta solo dove la legge la imponga; il responsabile resta in ogni caso l'interlocutore unico del cittadino durante l'istruttoria.

Domande frequenti

Chi è il responsabile del procedimento?

Una persona fisica nominativamente individuata dal dirigente dell'unità competente ex art. 4. È l'interlocutore unico del cittadino durante l'istruttoria e cura adempimenti, comunicazioni, acquisizione di pareri e formulazione della proposta di provvedimento.

Cosa succede se non viene assegnato un responsabile?

Opera la regola sussidiaria dell'art. 5 c. 2: è considerato responsabile il dirigente preposto all'unità organizzativa individuata ex art. 4. La regola evita vuoti di responsabilità, ma l'ente resta inadempiente rispetto all'obbligo di assegnazione esplicita.

Il nominativo del responsabile deve essere comunicato?

Sì. La comunicazione avviene di norma nella lettera di avvio del procedimento ex art. 8 L.241 e in ogni caso a richiesta di chi vi abbia interesse. Il nominativo deve consentire al cittadino di esercitare effettivamente i propri diritti procedimentali.

Il responsabile del procedimento adotta sempre il provvedimento?

No, solo se la legge non assegna l'adozione a un soggetto diverso. La L. 15/2005 ha introdotto la distinzione tra responsabile dell'istruttoria e decisore. Quando i ruoli sono distinti, il decisore che si discosta dalla proposta del responsabile deve motivare specificamente.

Il responsabile risponde personalmente dei propri atti?

Sì, sul piano disciplinare, contabile e civile. La responsabilità verso il cittadino è in primo luogo della PA, ma è ammessa la rivalsa sul dipendente in caso di dolo o colpa grave (art. 22 D.P.R. 3/1957). L'indennizzo da ritardo ex art. 2-bis c. 1-bis può tradursi in rivalsa interna.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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