Autore: Andrea Marton

  • Art. 87 Codice Civile: Parentela, affinità, adozione

    Art. 87 Codice Civile: Parentela, affinità, adozione

    Art. 87 c.c. – Parentela, affinità, adozione (…) . Non possono contrarre matrimonio fra loro:

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Parentela, affinità, adozione …

    .

    Non possono contrarre matrimonio fra loro:

    1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta …

    ;

    2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

    3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

    4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;

    5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

    6) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;

    7) i figli adottivi della stessa persona;

    8) l’adottato e i figli dell’adottante;

    9) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 .

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 .

    Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione …

    . L’autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.

    Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

    Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 84.

  • Art. 89 CTS – Coordinamento normativo

    Art. 89 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Coordinamento normativo

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non si applicano le seguenti disposizioni: a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5 e 6 e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; b) l' articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e gli articoli 1, comma 2 e 10 , comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 ; c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398 .

    2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano ad applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito, non relativi alle attività di cui all'articolo 5, eseguiti a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

    3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105 .

    3. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si applicano limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5, purché siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti.

    4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , le parole: 'Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interessé sono sostituite dalle seguenti: 'Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interessé.

    5. All' articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 , iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo».

    6. All' articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le parole: «al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 » sono sostituite dalle seguenti: «al codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ».

    7. Si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, le disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 2025, N. 186 )) .

    8. All' articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112 , le parole: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3 ), dell' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non commerciali, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u)».

    9. All' articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore».

    10. All' articolo 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n. 112 le parole «le agevolazioni di cui all' articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «le agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ».

    11. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, nonché alle cooperative sociali, non si applicano, per le medesime erogazioni liberali, le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1.1. e all'articolo 100, comma 2, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .

    12. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1.1, del medesimo testo unico.

    13. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste dall'articolo 100, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h) del medesimo articolo 100, comma

    2. 14. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 153, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 3 del medesimo articolo

    153. 15. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 , e successive modificazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica l'articolo 25, comma 5 del suddetto decreto legislativo.

    15-bis. Le associazioni iscritte nell'albo istituito ai sensi dell' articolo 937, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , che svolgono in via principale una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente codice possono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nel rispetto della specificità della composizione della loro base associativa e delle finalità di cui al medesimo articolo

    937. Il requisito della strumentalità di cui all'articolo 6 del presente codice sussiste qualora le attività diverse siano esercitate per la realizzazione delle specifiche finalità delle associazioni medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

    16. Alle associazioni che operano o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica l' articolo 1, commi 185 , 186 e 187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .

    17. In attuazione dell' articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure semplificate di cui all' articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

    18. Le attività indicate all'articolo 79, comma 4, lett. a), fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.

    19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole «i soggetti di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 » sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 »; b) all'articolo 16, comma 5, lettera a), numero 2, le parole «agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166 .

    20. All' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571 , comma 6, le parole «i soggetti di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 » sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ».

    21. All' articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole «i soggetti di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 » sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ».

    22. All' articolo 1, comma 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155 le parole «i soggetti di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 » sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ».

    23. All' articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 , sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 »; b) le parole «Alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ».

  • Art. 879 Codice della Navigazione – Uso dell’aeromobile senza il consenso dell’esercente

    Art. 879 Codice della Navigazione – Uso dell’aeromobile senza il consenso dell’esercente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'esercente risponde solidalmente con chi fa uso dell'aeromobile senza il suo consenso, quando non abbia esplicato la dovuta diligenza per evitare tale uso. Tuttavia anche in tal caso il debito dell'esercente è limitato a norma delle disposizioni del titolo secondo del libro terzo. Del caposcalo

  • CCNL Gomma Plastica: periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali

    CCNL Gomma Plastica

    In sintesi

    Il CCNL Gomma Plastica fissa la durata del periodo di prova da 1 a 6 mesi a seconda della categoria di inquadramento. L’apprendistato professionalizzante è lo strumento principale per l’inserimento dei giovani e ha una durata di 2-3 anni con retribuzioni graduate. I contratti a termine sono soggetti ai limiti percentuali del D.Lgs. 81/2015.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federazione Gomma Plastica (Assogomma, Unionplast / Confindustria) · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022-2024 (in vigore; trattative 2025 avviate)
    Vigenza
    In attesa di rinnovo (scaduto dicembre 2024; protocollo di ultrattività applicato)
    Platea
    ~150.000

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova – CCNL Gomma Plastica per categoria
    Categoria Durata massima periodo di prova Note
    Operaio comune (OC) 1 mese Calendario (non lavorativo)
    Operaio qualificato (OQ) 2 mesi Calendario
    Operaio specializzato (OS) 3 mesi Calendario
    Impiegato di 3° categoria 2 mesi Calendario
    Impiegato di 2° categoria 3 mesi Calendario
    Impiegato di 1° categoria 4 mesi Calendario
    Quadro / Direttivo 6 mesi Calendario

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza obbligo di motivazione (salvo motivi discriminatori). Al termine del periodo di prova con esito positivo il rapporto si consolida automaticamente.

    Assunzione e formalità contrattuali

    L’assunzione nel settore gomma-plastica deve essere formalizzata con lettera di assunzione scritta (o, in alternativa, contratto individuale scritto) contenente almeno: data di inizio, categoria e livello di inquadramento, sede di lavoro, retribuzione iniziale, durata del periodo di prova, CCNL applicato. L’obbligo informativo è rafforzato dal D.Lgs. 104/2022 (trasparenza nei contratti di lavoro), che impone la comunicazione di ulteriori elementi entro 7 giorni dall’assunzione.

    La comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego (UNILAV) deve essere effettuata dal datore entro il giorno precedente all’inizio del rapporto.

    Apprendistato professionalizzante

    L’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) è il contratto formativo principale per il settore gomma-plastica. Può essere attivato per lavoratori dai 18 ai 29 anni (o dai 17 anni se in possesso di qualifica professionale). La durata è:

    • 2 anni per le qualifiche di operaio qualificato e specializzato;
    • 3 anni per i profili impiegatizi tecnici di 2° e 1° categoria.

    La retribuzione durante l’apprendistato è graduata: di norma il 70% del minimo del livello di destinazione nel primo anno, l’80% nel secondo anno e il 90% (o il 100%) nel terzo anno, secondo quanto previsto dal CCNL. I contributi previdenziali ridotti (aliquota agevolata) incentivano il datore all’assunzione in apprendistato.

    Contratti a termine e somministrazione

    I contratti a tempo determinato sono soggetti ai limiti del D.Lgs. 81/2015: massimo il 20% dell’organico a tempo indeterminato (salvo deroghe per sostituzioni, start-up, stagionalità). La durata massima cumulata è 24 mesi per lo stesso lavoratore con lo stesso datore; oltre, il contratto si converte a tempo indeterminato.

    La somministrazione di lavoro (ex interinale) è utilizzata nel settore per coprire picchi produttivi (lancio nuovi modelli di pneumatici, stagionalità). Il lavoratore somministrato ha diritto allo stesso trattamento economico del dipendente diretto di pari livello, incluse indennità di turno e PDR se previsto dall’accordo aziendale.

    Part-time e smart working

    Il lavoro a part-time è ammesso in tutte le articolazioni (orizzontale, verticale, misto) con trasformazione da full-time a part-time su domanda del lavoratore (diritto di precedenza per le categorie protette). Il lavoro supplementare (ore oltre il contratto part-time ma entro le 40 ore settimanali) è maggiorato del 10%.

    Il lavoro agile (smart working) è applicabile nei reparti impiegatizi e tecnici. Gli impianti produttivi (operai) non sono compatibili con il lavoro a distanza. Il CCNL e gli accordi aziendali più avanzati prevedono accordi di smart working strutturale per gli impiegati di ufficio.

    Casi pratici

    Tizio – Recesso in prova
    Tizio (OQ, periodo di prova 2 mesi) viene licenziato durante il 45° giorno senza motivazione scritta. Il recesso in prova è legittimo se il periodo non è ancora scaduto. Tizio ha diritto alla retribuzione per i giorni lavorati, al TFR proporzionale e alle ferie maturate (proporzionali). Non ha diritto al preavviso né alla NASpI (salvo successive modifiche normative).
    Caia – Apprendistato professionalizzante OS
    Caia è assunta come apprendista per diventare operaia specializzata (OS, durata 2 anni). 1° anno: 70% del minimo OS (~1.970 €) = ~1.379 €. 2° anno: 80% = ~1.576 €. Al termine dell’apprendistato, se non licenziata, Caia è confermata automaticamente come OS a tempo indeterminato a ~1.970 €. Il datore gode di contributi ridotti per tutto il periodo di apprendistato.
    Sempronio – Contratto a termine convertito
    Sempronio ha avuto 3 contratti a termine con la stessa azienda: 8 + 8 + 8 mesi = 24 mesi complessivi. Al rinnovo del terzo contratto il rapporto supera la soglia dei 24 mesi: per legge si converte automaticamente a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di stipula del contratto che ha portato al superamento. L’azienda non può opporre la scadenza contrattuale.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un operaio?
    Da 1 mese (operaio comune) a 3 mesi (operaio specializzato). Per gli impiegati va da 2 a 4 mesi; per i Quadri fino a 6 mesi.
    L'apprendistato nel settore gomma-plastica: quanto dura?
    2 anni per diventare operaio qualificato o specializzato; 3 anni per i profili impiegatizi tecnici. La retribuzione è graduata dal 70% al 90-100% del minimo della categoria di destinazione.
    Quanti contratti a termine può fare la stessa azienda con lo stesso lavoratore?
    La durata massima cumulata è 24 mesi. Il numero di proroghe è limitato (in genere 4 proroghe). Superati i 24 mesi totali, il contratto si converte a tempo indeterminato.
    Il lavoratore interinale ha gli stessi diritti del dipendente diretto?
    Sì, sul piano economico: stesso livello tabellare, stesse maggiorazioni per turni notturni e straordinari. Sul piano previdenziale è trattato come dipendente della società di somministrazione (agenzia), non dell’azienda utilizzatrice.
    Il part-time è ammesso nel settore produttivo gomma-plastica?
    Sì, in tutte le articolazioni (orizzontale, verticale, misto), ma nella realtà dei reparti in ciclo continuo è poco diffuso per ragioni organizzative. Il part-time è più comune nei reparti impiegatizi e amministrativi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gomma Plastica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 74 TULPS – articolo abrogato

    Art. 74 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112

  • NASpI anticipata in unica soluzione per avviare un’attività

    Guida pratica · Lavoro · NASpI e disoccupazione

    In sintesi

    Chi percepisce la NASpI può chiedere di ricevere in anticipo, in un’unica soluzione, le rate ancora da percepire se avvia un’attività autonoma, imprenditoriale o una cooperativa. L’anticipazione è esente da imposte ma impone la restituzione in caso di nuovo rapporto di lavoro dipendente entro i termini originari della NASpI.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 22/2015, art. 8

    Tabella riepilogativa

    NASpI anticipata – Condizioni principali
    Aspetto Regola
    Chi può chiederla Percettori NASpI che avviano attività di lavoro autonomo, impresa individuale o partecipano a cooperativa
    Importo erogato Somma delle rate NASpI ancora da percepire alla data della domanda (senza décalage)
    Tassazione Esente da imposte (non concorre a formare il reddito IRPEF)
    Domanda All’INPS prima o contestualmente all’avvio dell’attività
    Obbligo di restituzione Se si instaura un nuovo rapporto di lavoro dipendente entro il periodo di NASpI originario
    Compatibilità con altri sussidi Non cumulabile con altre prestazioni previdenziali di disoccupazione per lo stesso periodo

    Quando si può richiedere

    Il percettore di NASpI che intende avviare una attività lavorativa autonoma, un’impresa individuale o che vuole associarsi a una cooperativa di lavoro può chiedere all’INPS di liquidare in anticipo, in un’unica soluzione, tutte le rate di NASpI ancora spettanti. La domanda deve essere presentata prima o contestualmente all’avvio dell’attività: non è possibile richiederla a posteriori.

    Come si calcola la somma anticipata

    L’INPS calcola la somma delle rate mensili residue della NASpI alla data della domanda, senza applicare il décalage futuro – cioè prende l’importo pieno corrente e lo moltiplica per i mesi restanti. La somma è esente da IRPEF e da ogni altra imposta, a differenza delle normali rate NASpI che sono soggette a ritenuta.

    Restituzione in caso di nuovo rapporto dipendente

    Se entro il periodo di NASpI originariamente spettante il lavoratore instaura un nuovo rapporto di lavoro subordinato, è obbligato a restituire all’INPS una quota dell’anticipazione proporzionale ai mesi mancanti alla scadenza originaria. Per evitare problemi, è opportuno valutare con attenzione la stabilità dell’attività autonoma prima di richiedere l’anticipazione.

    Casi pratici

    Tizio – apre una ditta individuale

    Tizio percepisce la NASpI da 2 mesi e gli restano 10 mesi. Decide di aprire una ditta individuale e chiede l’anticipazione: l’INPS gli eroga le 10 rate residue in unica soluzione, esente da tasse. Se entro i 12 mesi originari trova un lavoro dipendente, dovrà restituire la parte corrispondente ai mesi non ancora «consumati».

    Caia – si unisce a una cooperativa di lavoro

    Caia, percettrice NASpI, entra come socia lavoratrice in una cooperativa. Può chiedere l’anticipazione in unica soluzione. La cooperativa di lavoro è espressamente prevista tra le fattispecie ammesse dall’art. 8.

    Sempronio – richiesta tardiva non ammessa

    Sempronio avvia un’attività in proprio e solo dopo tre mesi chiede l’anticipazione: la domanda è respinta perché presentata a posteriori rispetto all’avvio dell’attività. È fondamentale presentarla prima o contestualmente all’apertura.

    Domande frequenti

    L'anticipazione NASpI è tassata?

    No. La somma ricevuta in anticipazione in unica soluzione è esente da IRPEF e da ogni altra imposizione fiscale, a differenza delle normali rate mensili che subiscono la ritenuta d’acconto.

    Devo restituire l'anticipazione se trovo lavoro dipendente?

    Sì, in parte. Se entro il periodo originario della NASpI si instaura un rapporto di lavoro subordinato, occorre restituire la quota dell’anticipazione proporzionale ai mesi residui della prestazione.

    Posso chiedere l'anticipazione per aprire una partita IVA?

    Sì, l’avvio di un’attività di lavoro autonomo con partita IVA rientra tra le causali previste dall’art. 8 D.Lgs. 22/2015, a condizione che la domanda sia presentata prima o contestualmente all’apertura.

    Cosa succede alla NASpI dopo l'anticipazione?

    La NASpI si estingue: non si percepiscono più rate mensili. Si è già ricevuto in anticipo tutto il residuo spettante.

    L'anticipazione si cumula con altri sussidi?

    No. L’anticipazione in unica soluzione non è cumulabile con altre prestazioni di disoccupazione per lo stesso periodo.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 854 Codice della Navigazione – Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione

    Art. 854 Codice della Navigazione – Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto dell'articolo 867 primo comma. Per quanto riguarda i documenti da consegnare all'ufficio e l'esecuzione della trascrizione nel registro delle costruzioni si applicano gli articoli 253, 870.

  • Art. 153 D.Lgs. 42/2004 – Cartelli pubblicitari

    Art. 153 D.Lgs. 42/2004 – Cartelli pubblicitari

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente , che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.

    2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli , previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

  • Art. 12 D.Lgs. 502/1992 – Fondo sanitario nazionale

    Art. 12 D.Lgs. 502/1992 – Fondo sanitario nazionale

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell’importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni.

    2. Una quota pari all’1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di: a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da: 1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza; 2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza; 3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti; 4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all’igiene e sanità pubblica veterinaria; b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo; c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d’intesa con il Ministro degli affari esteri. A decorrere dal 1 gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è rideterminata ai sensi dell’ art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

    3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l’anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell’art. 1, con riferimento ai seguenti elementi: a) popolazione residente; b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome; c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.

    4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla capacità di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.

    5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresì, nel corso del primo triennio di applicazione del presente decreto, quote di finanziamento destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard di riferimento.

    6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui all’ articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare attività sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio.

  • Art. 75 CAD – Partecipazione al Sistema pubblico di connettività

    Art. 75 D.Lgs. 82/2005 CAD – Partecipazione al Sistema pubblico di connettività

    In vigore dal 01/01/2006

    ((

    1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, partecipano al SPC, salve le esclusioni collegate all'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.

    2. Chiunque può partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 73, comma

    3-quater. 3. AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni altra informazione necessaria a garantire l'interoperabilità del SPC con ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi dell'articolo 73, comma

    3-quater. ))

    3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 )) .

  • Art. 37 D.Lgs. 171/2005 – Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio

    Art. 37 D.Lgs. 171/2005 – Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attività di noleggio.

  • Art. 48 L. 218/1995 – Forma del testamento

    Art. 48 L. 218/1995 – Forma del testamento

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza. articolo precedente articolo successivo